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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n.2717/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Iandolo Angelo, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Amato;
P.IVA_1
E RESISTENTE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale;
[...]
RESISTENTE
Controparte_3 in persona del Direttore Regionale pro tempore della
[...] CP_4 CP_5
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 01220239002652488000 notificata in data 8.08.2023 dall'agente di riscossione sulla base dei seguenti avvisi di addebito n. Controparte_6
31220160000346111000,n.31220160001603732000,n.31220170000570102000,n.31220170001405
478000,n.31220180000768516000,n.31220190001206003000 e n,31220220001240215000 e le cartelle di pagamento n. 01220170006187008000 e n. 01220170011011680000 relativa a contributi, interessi esanzioni pari ad un importo complessivo di € 21660,65. Eccepiva la prescrizione e l'inesistenza della notifica.
1 CP_ Instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti resistenti ed i quali chiedevano il CP_7 rigetto il ricorso. Non si costituiva l e pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_8 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. Il ricorso è parzialmente fondato. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito).
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384). Sempre, in via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito); l' è legittimato processuale passivo in quanto responsabile della notifica CP_7 degli atti successivi alla cartella. Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
2 Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui CP_1 non è necessario verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella. La domanda proposta non può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla mancata notifica CP_1 dell'avviso di addebito. Essa infatti non tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva.
Invero, la ricorrente ha fatto riferimento, nel caso di specie, al termine prescrizionale decorso successivamente alla presunta notificazione della cartella di pagamento, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale. In subiecta materia, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando che, anche a seguito della notifica della cartella/avviso di addebito non opposto, il termine di prescrizione resta quinquennale.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad CP_ acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' .”. Applicando, tali direttive ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che relativamente all'avviso n. 31220160000346111000, notificato in data 12.05.2016 che porta in esecuzione la I e la II rata 2015; all'avviso n. 31220160001603732000 notificato in data 5.11.2016, che porta in esecuzione la III e la IV rata 2015; l'avviso n. 31220170000570102000 notificato in data 17.10.2017 , che porta in esecuzione la I, la II, la III e la IV rata 2016; l'avviso n. 31220170001405478000 notificato in data 28.12.2017, che porta in esecuzione le percentuali IVS anno d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013; alla notifica dell'intimazione avvenuta in data 8.8.2023 è maturato il termine di prescrizione quinquennale. Relativamente all'avviso n. 31220180000768516000, che portava in esecuzione i contributi fissi anno 2017, è stato annullato per cessata attività al 31.12.2016, come da provvedimento di sgravio allegato. A contrario per l'avviso n. 31220190001206003000 notificato in data 20.09.2019, che porta in Pt_ esecuzione la III 2015 e l'avviso n. 31220220001240215000 notificato in data 29.0./2022, che porta in esecuzione la contribuzione a percentuale anno d'imposta 2016, alla notifica dell'intimazione avvenuta in data 8.08.2023 alcuna prescrizione quinquennale sia maturata.
Per completezza espositiva, si fa presente che, nel calcolo dei termini di prescrizione, si deve tener conto delle sospensioni disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria con i Decreti 18/2020, 34/2020, 78/2020, 99/2021 (la sospensione è durata dal giorno 8.3.2020 al 31.8.2021).
Le spese di lite stante la natura del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara dovuti i contributi portati nei seguenti avvisi di addebito n. 31220190001206003000 e l'avviso n. 31220220001240215000.
2. Compensa le spese.
3 Così deciso in Avellino, lì 20.02.2025
4
Il Giudice del Lavoro Dr. Monica d'Agostino
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n.2717/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Iandolo Angelo, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Amato;
P.IVA_1
E RESISTENTE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale;
[...]
RESISTENTE
Controparte_3 in persona del Direttore Regionale pro tempore della
[...] CP_4 CP_5
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 01220239002652488000 notificata in data 8.08.2023 dall'agente di riscossione sulla base dei seguenti avvisi di addebito n. Controparte_6
31220160000346111000,n.31220160001603732000,n.31220170000570102000,n.31220170001405
478000,n.31220180000768516000,n.31220190001206003000 e n,31220220001240215000 e le cartelle di pagamento n. 01220170006187008000 e n. 01220170011011680000 relativa a contributi, interessi esanzioni pari ad un importo complessivo di € 21660,65. Eccepiva la prescrizione e l'inesistenza della notifica.
1 CP_ Instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti resistenti ed i quali chiedevano il CP_7 rigetto il ricorso. Non si costituiva l e pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_8 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. Il ricorso è parzialmente fondato. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito).
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384). Sempre, in via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito); l' è legittimato processuale passivo in quanto responsabile della notifica CP_7 degli atti successivi alla cartella. Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
2 Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui CP_1 non è necessario verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella. La domanda proposta non può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla mancata notifica CP_1 dell'avviso di addebito. Essa infatti non tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva.
Invero, la ricorrente ha fatto riferimento, nel caso di specie, al termine prescrizionale decorso successivamente alla presunta notificazione della cartella di pagamento, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale. In subiecta materia, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando che, anche a seguito della notifica della cartella/avviso di addebito non opposto, il termine di prescrizione resta quinquennale.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad CP_ acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' .”. Applicando, tali direttive ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che relativamente all'avviso n. 31220160000346111000, notificato in data 12.05.2016 che porta in esecuzione la I e la II rata 2015; all'avviso n. 31220160001603732000 notificato in data 5.11.2016, che porta in esecuzione la III e la IV rata 2015; l'avviso n. 31220170000570102000 notificato in data 17.10.2017 , che porta in esecuzione la I, la II, la III e la IV rata 2016; l'avviso n. 31220170001405478000 notificato in data 28.12.2017, che porta in esecuzione le percentuali IVS anno d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013; alla notifica dell'intimazione avvenuta in data 8.8.2023 è maturato il termine di prescrizione quinquennale. Relativamente all'avviso n. 31220180000768516000, che portava in esecuzione i contributi fissi anno 2017, è stato annullato per cessata attività al 31.12.2016, come da provvedimento di sgravio allegato. A contrario per l'avviso n. 31220190001206003000 notificato in data 20.09.2019, che porta in Pt_ esecuzione la III 2015 e l'avviso n. 31220220001240215000 notificato in data 29.0./2022, che porta in esecuzione la contribuzione a percentuale anno d'imposta 2016, alla notifica dell'intimazione avvenuta in data 8.08.2023 alcuna prescrizione quinquennale sia maturata.
Per completezza espositiva, si fa presente che, nel calcolo dei termini di prescrizione, si deve tener conto delle sospensioni disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria con i Decreti 18/2020, 34/2020, 78/2020, 99/2021 (la sospensione è durata dal giorno 8.3.2020 al 31.8.2021).
Le spese di lite stante la natura del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara dovuti i contributi portati nei seguenti avvisi di addebito n. 31220190001206003000 e l'avviso n. 31220220001240215000.
2. Compensa le spese.
3 Così deciso in Avellino, lì 20.02.2025
4
Il Giudice del Lavoro Dr. Monica d'Agostino