Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da CA TA, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrica Troisi e dall’Avv. Teresa Gambuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
nei confronti
AN ST, AR LL TR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
1) del Decreto n. 000494 del 13.11.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata approvata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per classe di concorso A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO” nella parte in cui la Prof.SS TA CA non risulta vincitrice;
2) del Decreto n. 00020921 del 02.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui veniva disposto “l’apertura di un nuovo turno di nomina, dal 02-dic-2024 al 03-dic-2024, per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2576/2023 e D.D. 2575/2023, per le seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55”, e, per quel che qui intereSS, venivano convocati i tre vincitori per l’attribuzione della nomina;
3) del Decreto n. 00021172 del 04.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui previsto “l’attivazione della fase 2 di scelta delle sedi per i docenti, inclusi nell’elenco allegato alla presente nota, che hanno partecipato al dodicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l’anno scolastico 2024 -2025, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo. Nello specifico, il presente avviso, rivolto ai candidati inseriti nell’avviso di cui al prot. 20921 del 02.12.2024, afferisce alle seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55” nella parte in cui la Prof.SS TA non risultava inserita;
4) del Decreto n. 00021337 del 06.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita “i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell’elenco allegato”, ove non risulta indicato il nominativo della ricorrente;
5) del Decreto n. 00022307 del 19.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista “l’apertura di un nuovo turno di nomina, per il giorno 19-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2575/2023 e D.D. 2576/2023 per le seguenti classi di concorso: A013, A019, A041, A048, A049, A060, AAAA, AB24, AB25, ADEE, B022.”, ove non risulta inserita la ricorrente;
6) del Decreto n. 00022416 del 20.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita “l’apertura di un nuovo turno finalizzato all’assegnazione della nomina giuridica con titolarità su provincia per il giorno 20-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A per le procedure concorsuali ex D.D. ex DD 499/2020: A030, A049, A060, AB25, AC25, A009, A010, A013, A034, A051, AB24, BB02, B006 e DD 252/2022 clc A028.”, ove non risulta inclusa la Prof.SS TA;
7) del Decreto n. 00022502 del 23.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista “i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell’elenco allegato”, ove non risulta convocata, nel citato elenco, la ricorrente;
8) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Basilicata afferenti all’attribuzione del punteggio in favore del Prof.SS TA;
9) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Basilicata afferenti all’attribuzione dei punteggi in favore della Prof.SS TR AR LL;
10) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni del ricorrente, ivi compreso, ove occorra, della nota prot. n. 10866 del 05.12.2024, con cui, l’U.S.R. per la Basilicata, riscontrando l’accesso agli atti inoltrato dalla odierna ricorrente, precisava che “Si ritiene, infine, opportuno significare l’infondatezza delle doglianze circa la presunta erronea valutazione del titolo di accesso dell’istante. Ed infatti, all’esito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, si conferma che il punteggio, pari a 0 pt., riconosciuto di default dal sistema e che la Commissione giudicatrice si è limitata a validare, è corretto. Infatti, dalla sezione A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, si evince chiaramente che i requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono alternativamente: - laurea specialistica o magistrale, purché integrata dai 24 CFU;- abilitazione specifica, sulla base del punteggio conseguito. È, altresì, precisato che i titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100 e che, qualora il punteggio sia inferiore a 75, verranno riconosciuti 0 punti. Orbene, tenuto conto che la candidata ha dichiarato, quale titolo di accesso, l’abilitazione per la c.d.c. A013 “Discipline letterarie, latino e greco”, conseguita previa superamento, presso l’U.S.R. Campania, in data 17.10.2022, del concorso ordinario di cui al D.D. 499/2020, con votazione pari a 168,25/250,00 pt. e che tale punteggio, riportato in centesimi, equivale a 67 pt. (inferiore a 75), il sistema ha correttamente riconosciuto alla candidata 0 pt. Diversamente, qualora la candidata avesse dichiarato quale titolo di accesso la Laurea specialistica in Filologia e Letterature dell'antichità, conseguita con votazione 110/110, congiuntamente ai 24 CFU, il sistema avrebbe attribuito il punteggio di 12,50 pt. (in applicazione della formula 100 – 75/2).Invero, si ribadisce che il sistema, di default, sulla base di quanto autodichiarato dall’istante, ha riconosciuto per il titolo di accesso di cui si discute un punteggio pari a 0 pt., valutazione che la Commissione giudicatrice ha correttamente ritenuto di validare. Se ne deduce che il punteggio contestato dalla ricorrente non deriva dall’attività valutativa e discrezionale della Commissione giudicatrice, bensì dalle modalità di compilazione della domanda da parte della candidata. Alla luce di quanto detto innanzi e in forza del principio di autoresponsabilità, per cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori dichiarativi, appare corretta l’attribuzione del punteggio pari a 0 pt. per il titolo di accesso dichiarato dalla candidata NT CA per la c.d.c. A013 “Discipline letterarie, latino e greco”.
Nonché per
l’accertamento del diritto della Prof.SS TA ad ottenere un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo, pari a 229,75 punti, e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze di questo Collegio n. 1008 del 7 febbraio 2026 e n. 585 del 19 marzo 2025;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 6 marzo 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.SS ER NI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 7 gennaio 2025 e depositato l’indomani, la ricorrente - candidata per la classe A013 (“Discipline Letterarie, Latino e Greco”), nell’ambito del concorso, su base regionale, per titoli ed esami di cui al D.D.G. 2575 del 06.12.2023, al fine di assumere su posto comune e di sostegno, personale docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nell’anno scolastico 2024/2025 – dedotto di aver ottenuto un punteggio pari a 94/100 per la prova scritta e a 96/100 per la prova orale, impugnava gli atti della procedura nella parte in cui le avevano riconosciuto, per i titoli, (soli) 27.25 punti anziché complessivi 39,75 punti (per un totale di 217,25, in luogo del punteggio, ritenuto corretto, pari a 229,75); a sostegno del gravame, la ricorrente lamentava la sola valutazione, ai fini dell’all. B, punto A.1.1. dell’abilitazione specifica per la classe di concorso A013 “Discipline Letterarie, Latino e Greco” (che non avrebbe dato diritto all’attribuzione di alcun punteggio), anziché del “preminente titolo di studio, ossia la Laurea [in Filologia e Letterature dell’Antichità”] mediante l’attribuzione corretta di 12,50 punti”.
2.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (13 gennaio 2025), successivamente depositando memoria (31 gennaio 2025).
3. – Con ordinanza n n. 1008 del 7 febbraio 2025, questo Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio, contestualmente rinviando alla camera di consiglio del 18 marzo 2025; indi, con ordinanza n. 585 del 20 marzo 2025, adottata in esito alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, era respinta la domanda di tutela cautelare.
4. – In vista dell’udienza pubblica, il 25 febbraio 2026, il Ministero depositava documenti ed il 6 marzo 2026 parte ricorrente depositava memoria con cui rappresentava che “nelle more della fiSSzione dell’udienza, come si evince dalla documentazione depositata [aveva partecipato] al Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M 205/2023 - D.D.G. 2939/2025, superando le prove scritte e orali. Pertanto […] avendo la possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato con il Ministero dell’Istruzione – che corrisponde alla pretesa del presente giudizio – [dichiarava di non aver] più interesse a coltivare l’azione proposta. […] Ciò, dunque, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio proposto”.
5. – All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6.- Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 6 marzo 2026, riscontrato dalla documentazione allegata, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
7. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espreSS dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER NI AM, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ER NI AM | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO