Articolo 30 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 29Articolo 31
Versione
24 agosto 1961
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Versione
4 settembre 1961
Art. 30.
Allo scadere della ferma volontaria e di ogni rafferma il militare di truppa che non ha ultimato la seconda rafferma puo' essere annesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla.
La domanda di rafferma deve essere presentata al comando di reparto da cui dipende il militare almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria o rafferma gia' contratta.
Autorita' competente a concedere la rafferma e' il comandante di Corpo da cui il militare dipende.
Qualora il militare, durante la ferma volontaria o la rafferma ha riportato tre o piu' punizioni di rigore, il comandante di Corpo, ((ove non ritenga di proporre)) il diniego della rafferma, puo' disporre previo nulla alla polizia ferroviaria o di frontiera, rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o dei dirigenti gli uffici di frontiera competenti, che il militare suddetto sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici, al termine del quale concede la rafferma ovvero propone al capo della polizia il diniego della rafferma. La proposta e' corredata, ove occorre, dal giudizio delle autorita' suddette.
Il provvedimento di diniego e' adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'articolo 55.
Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non e' computato agli effetti degli aumenti di paga.
Al personale cui e' stata concessa la rafferma, competono i relativi premi nella misura stabilita dalle norme di legge.
Entrata in vigore il 4 settembre 1961