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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 24510 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24510 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. PETRILLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. PETRILLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulato ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. depositato il 21/11/2023
e - premettendo di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Napoli il 23/07/1983 da cui nascevano i figli (18.09.1983) Per_1
Per_ e (03.04.2019) maggiorenni ed economicamente autosufficienti – chiedevano
1 pronunciarsi la separazione personale e all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 6198/2024 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo della causa in ordine alla domanda di divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 04.02.2024 tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di divorziare. Acquisito il parere del PM il quale esprimeva parere favorevole, il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel
Comune di Napoli Via Peppino Impastato n.4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del celebrato dai ricorrenti a Napoli il 23/07/1983 (atto n. 215, parte II, S. A sez. AR, reg. Atti
Matrimonio anno 1983);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler
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