Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1985, n. 1499
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Sentenza 20 febbraio 1985

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L'imprenditore, che assegni il proprio dipendente, fin dal momento della Costituzione del rapporto, ed in via definitiva, presso un'azienda altrui, per un'attività stabilmente inserita nel ciclo produttivo di quest'ultima, incorre in violazione del divieto di interposizione nel collocamento di manodopera, ai sensi ed agli effetti della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, tenuto conto che le indicate caratteristiche di quell'assegnazione implicano di per sè la violazione di quel divieto, senza necessità di ulteriori indagini sul carattere fraudolento o simulato della assunzione, nonché l'impossibilità di configurare un'ipotesi di mero "comando" o "distacco" del lavoratore, difettandone il requisito della temporaneità. ( V 1131/83, mass n 425908).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1985, n. 1499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1499
    Data del deposito : 20 febbraio 1985

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