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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/10/2024, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria ID Ercoli Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 111 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RD NT per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado, e
AN RD ), rappresentato e difeso in proprio CodiceFiscale_2 ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- APPELLANTI–
CONTRO
pagina 1 di 8 in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Lauriola per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 694 pubblicata in data 12.07.2022 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in riforma della Sentenza del Tribunale di Macerata, n. 694/22, emessa in data 12 LUGLIO 2022, depositata in cancelleria in data 12 LUGLIO 2022, G.I. dott. Luigi REALE - R.G. 1952/2021, (Doc. 1) accogliere per le motivazioni sopra indicate ed in completo riesame delle questioni sollevate in primo grado, il presente appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza Impugnata: Voglia dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 9 marzo 2021 e a seguito della sua sostituzione, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per la delibera del 5 giugno 2021, condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del gi
Per l'appellato:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del sottoscritto rappresentante e difensore, che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
e RD NT si sono rivolti al Tribunale di Macerata al fine di sentir Pt_1 dichiarare nulle o comunque di sentir annullare le delibere con cui il
[...]
di , all'esito delle assemblee tenutesi in data Controparte_1 CP_1
09.03.2021 e in data 05.06.2021, ha inteso realizzare un impianto ascensore nell'ambito dei lavori volti alla ricostruzione dell'edificio lesionato dal sisma del
2016; i ricorrenti hanno in particolare eccepito che la prima delibera avrebbe un contenuto generico ed esorbitante rispetto all'ordine del giorno, che il previsto ascensore non sarebbe fruibile dai proprietari del piano rialzato e di quello seminterrato e che in ogni caso pregiudicherebbe l'utilizzo degli spazi comuni e le distanze legali dalle proprietà dei NT;
per quanto riguarda la successiva delibera, poi, hanno lamentato che l'assemblea abbia provveduto alla sostituzione del tecnico già incaricato senza che tale scelta fosse stata preannunciata nell'ordine del giorno e senza quindi consentire ai condomini di presentare il nominativo di eventuali altri professionisti.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso ed in particolar modo la sua tardiva proposizione per quanto riguarda la delibera assunta in data 09.03.2021; nel merito ne ha contestato la fondatezza, anche alla luce delle particolari deroghe previste per gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche;
ha da ultimo eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la delibera assunta in data 05.06.2021, in quanto integralmente sostituita dalla delibera successivamente assunta in data 22.07.2021.
Con sentenza depositata in data 12.07.2022, il Tribunale di Macerata ha dichiarato la carenza d'interesse dei ricorrenti per quanto riguarda la delibera in data 05.06.2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la delibera in data 09.03.2021 ed ha condannato i ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
con riferimento a quest'ultima delibera, in particolare, il primo giudice ha ritenuto preclusa qualsiasi eccezione relativa ad eventuali vizi di forma, tenuto conto della tardività del ricorso, ed infondata qualsiasi contestazione pagina 3 di 8 sostanziale, non essendo stato provato che la decisione dell'assemblea possa effettivamente pregiudicare i diritti dei ricorrenti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e RD NT, Pt_1 censurando la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato per carenza d'interesse l'impugnativa della delibera assunta in data 05.06.2021; gli appellanti hanno altresì ribadito tutte le contestazioni già mosse con riferimento alla delibera approvata in data 09.03.2021, che non sarebbe annullabile ma insanabilmente nulla.
Costituendosi anche nella presente fase di giudizio, il appellato ha CP_1 contestato la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 22.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, e RD NT censurano la Pt_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice, con riferimento alla delibera approvata in data 05.06.2021, ha dichiarato “la carenza di interesse degli attori per esserne intervenuta la revoca alla assemblea del 22.07.21, epoca precedente alla notifica dell'odierno ricorso”; gli appellanti ribadiscono invece di aver avuto un concreto interesse ad agire nel momento in cui hanno depositato il ricorso in data 09.07.2021, prima che venisse adottata la nuova delibera che ha integralmente sostituito la precedente;
evidenziano quindi che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e vagliare comunque l'astratta fondatezza del ricorso ai fini della regolazione delle spese.
Tale censura dev'essere disattesa.
Gli stessi appellanti sollecitano infatti una declaratoria di cessazione della materia del contendere, così riconoscendo che l'approvazione della delibera in data 22.07.2021 ha fatto venir meno qualsiasi concreto interesse ad pagina 4 di 8 ottenere una decisione nel merito dell'impugnativa proposta con riferimento alla delibera adottata in data 05.06.2021, come rilevato anche dal primo giudice.
La fondatezza dell'unica censura sollevata con riferimento a tale delibera deve pertanto essere valutata ai soli fini della regolazione delle spese di lite in base alla c.d. soccombenza virtuale.
E' stato peraltro chiarito che, ai fini della validità di una delibera dell'assemblea condominiale, “è sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.13763 del 22.07.2004), non essendo invece necessario che “debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.3634 del
27.03.2000, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. II, sentenza n. 13047 del 10.06.2014).
Nel caso di specie, l'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il
05.06.2021 aveva indicato nel suo primo punto l'incontro con il nuovo amministratore del condominio e l'eventuale affidamento di nuovi incarichi professionali;
nel quinto punto, poi, era stato previsto l'esame della
“corrispondenza intercorsa fra ing. e l'amministratore in Persona_1 carica circa lo stato di fatto della fase progettuale”, con “discussione in merito a provvedimenti e determinazioni dell'assemblea”.
La decisione dell'assemblea di revocare l'incarico già conferito all'indicato progettista e di nominare altri professionisti in sua sostituzione non può pertanto considerarsi un esito assolutamente imprevedibile della discussione in ordine ai rapporti sino ad allora intercorsi con il , CP_1 già prevista nel punto 5) dell'ordine del giorno, o del conferimento di nuovi incarichi professionali, preannunciato nel punto 1): ove l'impugnazione fosse stata trattata nel merito, pertanto, gli odierni appellanti sarebbero risultati ragionevolmente soccombenti.
pagina 5 di 8 2. Con il secondo motivo, poi, e RD NT censurano la sentenza Pt_1 nel capo in cui il primo giudice ha rilevato la tardività del ricorso per quanto riguarda la delibera approvata in data 09.02.2021; gli appellanti ribadiscono invece di aver invocato la radicale nullità della delibera, lamentando quindi che il Tribunale non abbia esaminato nel merito le eccezioni sollevate.
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
E' stato infatti chiarito che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr.
Cass. S.U., sentenza n.4806 del 07.03.2005, nonché nel medesimo senso
Cass. S.U., sentenza n.9839 del 14.04.2021).
Nel caso di specie, il primo giudice ha dichiarato la tardività del ricorso limitatamente alle censure “per vizi di forma – id est, per vizi procedimentali”, fondate sull'asserita genericità della delibera e sulla
“esorbitanza” rispetto agli argomenti previsti nell'ordine del giorno: la sentenza gravata dev'essere quindi confermata anche sotto tale profilo, tenuto conto che tali vizi avrebbero eventualmente determinato l'annullabilità della delibera e non anche la sua radicale nullità.
pagina 6 di 8 3. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, e RD NT censurano la Pt_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato nel merito l'impugnativa per quanto riguarda i c.d. “vizi sostanziali”, non essendo stato comprovato che l'ascensore deliberato dall'assemblea avrebbe effettivamente pregiudicato le proprietà dei ricorrenti e la fruibilità degli spazi condominiali;
gli appellanti ribadiscono invece che tale intervento
(peraltro non obbligatorio) non sarebbe stato realizzabile se non pregiudicando i propri diritti.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo, tenuto conto che gli odierni appellanti hanno impugnato una delibera dal contenuto sostanzialmente programmatico, con cui l'assemblea ha incaricato un progettista di verificare se, nell'ambito dei lavori già in corso per ristrutturare il fabbricato lesionato dal sisma del 2016, fosse possibile realizzare un ascensore che agevolasse l'accesso agli appartamenti dei singoli condomini ed in particolar modo di quelli ormai anziani e disabili
(leggasi a riguardo la documentazione medica prodotta): come correttamente evidenziato dal primo giudice, pertanto, non era possibile individuare un immediato e concreto rischio che l'intervento (ancora da progettare in ogni sua fase) potesse pregiudicare le proprietà dei NT.
Né rilevano le scelte progettuali poi realizzate dall'ing. prima della Per_1 revoca del proprio incarico, tenuto conto che l'assemblea non risulta averle approvate (o quantomeno non l'ha fatto nell'ambito delle delibere oggetto del presente giudizio).
Altrettanto irrilevante è se sia o meno obbligatorio munire di un ascensore il fabbricato condominiale, tenuto conto che l'assemblea ben potrebbe decidere di realizzare tale intervento anche ove meramente facoltativo;
né
l'impugnativa delle delibere può costituire strumento di verifica dell'effettiva opportunità o convenienza delle scelte compiute dall'assemblea, essendo preclusa qualsiasi valutazione in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria
(leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-2, ordinanza n.20135 del 17.08.2017,
pagina 7 di 8 nonché nel medesimo senso l'ordinanza n. 5061 della medesima Sezione in data 25.02.2020).
4. L'integrale soccombenza degli appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dalla controparte nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della causa.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e RD Pt_1
NT avverso la sentenza n. 694 pubblicata in data 12.07.2022 dal Tribunale di
Macerata, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA e RD NT, in via solidale tra loro, a rifondere le spese Pt_1 processuali anticipate dalla controparte nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e a oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da liquidare in favore dell'avv. Giovanni Lauriola, dichiaratosi antistatario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Maria ID Ercoli pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria ID Ercoli Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 111 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RD NT per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado, e
AN RD ), rappresentato e difeso in proprio CodiceFiscale_2 ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- APPELLANTI–
CONTRO
pagina 1 di 8 in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Lauriola per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 694 pubblicata in data 12.07.2022 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in riforma della Sentenza del Tribunale di Macerata, n. 694/22, emessa in data 12 LUGLIO 2022, depositata in cancelleria in data 12 LUGLIO 2022, G.I. dott. Luigi REALE - R.G. 1952/2021, (Doc. 1) accogliere per le motivazioni sopra indicate ed in completo riesame delle questioni sollevate in primo grado, il presente appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza Impugnata: Voglia dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 9 marzo 2021 e a seguito della sua sostituzione, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per la delibera del 5 giugno 2021, condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del gi
Per l'appellato:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del sottoscritto rappresentante e difensore, che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
e RD NT si sono rivolti al Tribunale di Macerata al fine di sentir Pt_1 dichiarare nulle o comunque di sentir annullare le delibere con cui il
[...]
di , all'esito delle assemblee tenutesi in data Controparte_1 CP_1
09.03.2021 e in data 05.06.2021, ha inteso realizzare un impianto ascensore nell'ambito dei lavori volti alla ricostruzione dell'edificio lesionato dal sisma del
2016; i ricorrenti hanno in particolare eccepito che la prima delibera avrebbe un contenuto generico ed esorbitante rispetto all'ordine del giorno, che il previsto ascensore non sarebbe fruibile dai proprietari del piano rialzato e di quello seminterrato e che in ogni caso pregiudicherebbe l'utilizzo degli spazi comuni e le distanze legali dalle proprietà dei NT;
per quanto riguarda la successiva delibera, poi, hanno lamentato che l'assemblea abbia provveduto alla sostituzione del tecnico già incaricato senza che tale scelta fosse stata preannunciata nell'ordine del giorno e senza quindi consentire ai condomini di presentare il nominativo di eventuali altri professionisti.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso ed in particolar modo la sua tardiva proposizione per quanto riguarda la delibera assunta in data 09.03.2021; nel merito ne ha contestato la fondatezza, anche alla luce delle particolari deroghe previste per gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche;
ha da ultimo eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la delibera assunta in data 05.06.2021, in quanto integralmente sostituita dalla delibera successivamente assunta in data 22.07.2021.
Con sentenza depositata in data 12.07.2022, il Tribunale di Macerata ha dichiarato la carenza d'interesse dei ricorrenti per quanto riguarda la delibera in data 05.06.2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la delibera in data 09.03.2021 ed ha condannato i ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
con riferimento a quest'ultima delibera, in particolare, il primo giudice ha ritenuto preclusa qualsiasi eccezione relativa ad eventuali vizi di forma, tenuto conto della tardività del ricorso, ed infondata qualsiasi contestazione pagina 3 di 8 sostanziale, non essendo stato provato che la decisione dell'assemblea possa effettivamente pregiudicare i diritti dei ricorrenti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e RD NT, Pt_1 censurando la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato per carenza d'interesse l'impugnativa della delibera assunta in data 05.06.2021; gli appellanti hanno altresì ribadito tutte le contestazioni già mosse con riferimento alla delibera approvata in data 09.03.2021, che non sarebbe annullabile ma insanabilmente nulla.
Costituendosi anche nella presente fase di giudizio, il appellato ha CP_1 contestato la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 22.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, e RD NT censurano la Pt_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice, con riferimento alla delibera approvata in data 05.06.2021, ha dichiarato “la carenza di interesse degli attori per esserne intervenuta la revoca alla assemblea del 22.07.21, epoca precedente alla notifica dell'odierno ricorso”; gli appellanti ribadiscono invece di aver avuto un concreto interesse ad agire nel momento in cui hanno depositato il ricorso in data 09.07.2021, prima che venisse adottata la nuova delibera che ha integralmente sostituito la precedente;
evidenziano quindi che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e vagliare comunque l'astratta fondatezza del ricorso ai fini della regolazione delle spese.
Tale censura dev'essere disattesa.
Gli stessi appellanti sollecitano infatti una declaratoria di cessazione della materia del contendere, così riconoscendo che l'approvazione della delibera in data 22.07.2021 ha fatto venir meno qualsiasi concreto interesse ad pagina 4 di 8 ottenere una decisione nel merito dell'impugnativa proposta con riferimento alla delibera adottata in data 05.06.2021, come rilevato anche dal primo giudice.
La fondatezza dell'unica censura sollevata con riferimento a tale delibera deve pertanto essere valutata ai soli fini della regolazione delle spese di lite in base alla c.d. soccombenza virtuale.
E' stato peraltro chiarito che, ai fini della validità di una delibera dell'assemblea condominiale, “è sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.13763 del 22.07.2004), non essendo invece necessario che “debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.3634 del
27.03.2000, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. II, sentenza n. 13047 del 10.06.2014).
Nel caso di specie, l'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il
05.06.2021 aveva indicato nel suo primo punto l'incontro con il nuovo amministratore del condominio e l'eventuale affidamento di nuovi incarichi professionali;
nel quinto punto, poi, era stato previsto l'esame della
“corrispondenza intercorsa fra ing. e l'amministratore in Persona_1 carica circa lo stato di fatto della fase progettuale”, con “discussione in merito a provvedimenti e determinazioni dell'assemblea”.
La decisione dell'assemblea di revocare l'incarico già conferito all'indicato progettista e di nominare altri professionisti in sua sostituzione non può pertanto considerarsi un esito assolutamente imprevedibile della discussione in ordine ai rapporti sino ad allora intercorsi con il , CP_1 già prevista nel punto 5) dell'ordine del giorno, o del conferimento di nuovi incarichi professionali, preannunciato nel punto 1): ove l'impugnazione fosse stata trattata nel merito, pertanto, gli odierni appellanti sarebbero risultati ragionevolmente soccombenti.
pagina 5 di 8 2. Con il secondo motivo, poi, e RD NT censurano la sentenza Pt_1 nel capo in cui il primo giudice ha rilevato la tardività del ricorso per quanto riguarda la delibera approvata in data 09.02.2021; gli appellanti ribadiscono invece di aver invocato la radicale nullità della delibera, lamentando quindi che il Tribunale non abbia esaminato nel merito le eccezioni sollevate.
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
E' stato infatti chiarito che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr.
Cass. S.U., sentenza n.4806 del 07.03.2005, nonché nel medesimo senso
Cass. S.U., sentenza n.9839 del 14.04.2021).
Nel caso di specie, il primo giudice ha dichiarato la tardività del ricorso limitatamente alle censure “per vizi di forma – id est, per vizi procedimentali”, fondate sull'asserita genericità della delibera e sulla
“esorbitanza” rispetto agli argomenti previsti nell'ordine del giorno: la sentenza gravata dev'essere quindi confermata anche sotto tale profilo, tenuto conto che tali vizi avrebbero eventualmente determinato l'annullabilità della delibera e non anche la sua radicale nullità.
pagina 6 di 8 3. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, e RD NT censurano la Pt_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato nel merito l'impugnativa per quanto riguarda i c.d. “vizi sostanziali”, non essendo stato comprovato che l'ascensore deliberato dall'assemblea avrebbe effettivamente pregiudicato le proprietà dei ricorrenti e la fruibilità degli spazi condominiali;
gli appellanti ribadiscono invece che tale intervento
(peraltro non obbligatorio) non sarebbe stato realizzabile se non pregiudicando i propri diritti.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo, tenuto conto che gli odierni appellanti hanno impugnato una delibera dal contenuto sostanzialmente programmatico, con cui l'assemblea ha incaricato un progettista di verificare se, nell'ambito dei lavori già in corso per ristrutturare il fabbricato lesionato dal sisma del 2016, fosse possibile realizzare un ascensore che agevolasse l'accesso agli appartamenti dei singoli condomini ed in particolar modo di quelli ormai anziani e disabili
(leggasi a riguardo la documentazione medica prodotta): come correttamente evidenziato dal primo giudice, pertanto, non era possibile individuare un immediato e concreto rischio che l'intervento (ancora da progettare in ogni sua fase) potesse pregiudicare le proprietà dei NT.
Né rilevano le scelte progettuali poi realizzate dall'ing. prima della Per_1 revoca del proprio incarico, tenuto conto che l'assemblea non risulta averle approvate (o quantomeno non l'ha fatto nell'ambito delle delibere oggetto del presente giudizio).
Altrettanto irrilevante è se sia o meno obbligatorio munire di un ascensore il fabbricato condominiale, tenuto conto che l'assemblea ben potrebbe decidere di realizzare tale intervento anche ove meramente facoltativo;
né
l'impugnativa delle delibere può costituire strumento di verifica dell'effettiva opportunità o convenienza delle scelte compiute dall'assemblea, essendo preclusa qualsiasi valutazione in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria
(leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-2, ordinanza n.20135 del 17.08.2017,
pagina 7 di 8 nonché nel medesimo senso l'ordinanza n. 5061 della medesima Sezione in data 25.02.2020).
4. L'integrale soccombenza degli appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dalla controparte nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della causa.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e RD Pt_1
NT avverso la sentenza n. 694 pubblicata in data 12.07.2022 dal Tribunale di
Macerata, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA e RD NT, in via solidale tra loro, a rifondere le spese Pt_1 processuali anticipate dalla controparte nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e a oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da liquidare in favore dell'avv. Giovanni Lauriola, dichiaratosi antistatario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Maria ID Ercoli pagina 8 di 8