Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. RG AC 5129/2021 trattenuta in decisione all'udienza del 19.10.2023, vertente t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Cesare Jannoni Sebastianini e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in
Roma, viale Gorizia n.52, per procura allegata al ricorso in appello appellante e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo CP_1 C.F._2
Santini e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi
n.57, per procura allegata alla comparsa di costituzione appellata nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Michela Deflorian e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via del Consolato n.6, per procura allegata alla comparsa di intervento e con la partecipazione del Procuratore Generale
1
16.2.2021
Conclusioni
Parte appellante: “In via pregiudiziale, voglia dichiarare la nullità della impugnata sentenza n.2758/2021 emessa dal Tribunale di Roma, documentalmente risultante emessa dal singolo Giudice Istruttore estensore in luogo del Collegio designato per la decisione;
con conseguente violazione degli artt. 50 bis e 50 quater cpc, 70 cpc, 131 cpc, nonché dei principi espressi dalle norme suindicate e dagli artt. 276 cpc, 738 cpc. In ogni caso, nel merito, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza n.2758/2021 voglia: I) Confermare la sentenza parziale n.5494/2020 emessa dal Tribunale di Roma (peraltro, già passata in giudicato) statuente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Napoli in data Parte_1 CP_1
23.04.2003, disponendo e provvedendo alle necessarie trascrizioni nel registro dello stato civile;
disponendo che ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento II) In accoglimento della domanda spiegata in prime cure dall'ing.
– come di seguito modificata in riduzione - voglia disporre la modifica Parte_1
delle altre condizioni già stabilite tra i coniugi in sede di separazione con riguardo ai figli minori, statuendo nei termini di seguito precisati: A) in via principale - preso altresì atto della già attuata collocazione alternata dei figli minori a settimane alterne tra le abitazioni dei rispettivi genitori, posta in essere su espressa richiesta ed imposizione degli stessi figli minori ininterrottamente e continuativamente sin dal marzo 2020 ed a tutt'oggi - disporre l'affidamento congiunto e/o condiviso dei figli minori e ad P_ Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione dei medesimi in misura paritetica ed alternata tra i genitori presso le rispettive abitazioni dei genitori stessi, secondo la cadenza temporale settimanale già attuata ed imposta dai figli minori dal marzo 2020 (ovvero con cadenza bisettimanale od in quella diversa paritaria cadenza ritenuta maggiormente rispondente agli interessi dei figli minori) e ritenuta maggiormente rispondente al preminente interesse dei minori ed all'espletamento della bigenitorialità da parte dei genitori e dei relativi obblighi ad essi incombenti;
disponendo altresì in tale ipotesi che ognuno dei genitori provvederà
2 al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di coabitazione degli stessi con i rispettivi genitori B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate sub A) e conseguente conferma della collocazione dei figli minori in misura prevalente presso la madre, (ferma restando la salvaguardia del principio di autodeterminazione dei ragazzi, oggi sempre più maturi e in grado di assumere autonome determinazioni), disporre la riduzione del complessivo contributo al mantenimento dei figli minori dovuti dal padre in misura non superiore a € 1.000,00 mensili, tenuto conto delle diverse e più ampie effettive capacità reddituali ed economiche della madre rispetto a quelle indicate fruite in sede di separazione, e nella comparazione dei redditi e capacità economiche di entrambi i genitori. Statuendo altresì – come richieste espressamente anche dalla ricorrente – che detto contributo sarà dovuto dall'ing. Pt_1
nella misura di € 2.200,00 mensili richiesta dalla ricorrente, in caso di cessazione dell'incarico parlamentare di quest'ultima e rientro della stessa al lavoro presso l'Agenzia delle Entrate;
purchè ed esclusivamente in assenza di protratto percepimento di ogni e qualsiasi reddito od indennità connesso a tale cessato incarico parlamentare, oltre ai redditi di lavoro dipendente quale funzionario dell'Agenzia delle Entrate. E) sempre, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub A) in via principale, stante la permanenza all'estero del figlio minore per motivi di P_
studio dal 01.09.2021 al 28.02.2022 (i cui relativi oneri sono suddivisi al 50% tra i due genitori) disporre la sospensione per detto periodo dell'obbligo di versamento del relativo contributo al mantenimento del figlio minore da versarsi alla madre;
od in subordine disporre per detto periodo la riduzione di detto contributo nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia F) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.709 ter cpc, disporre in via equitativa le sanzioni e il risarcimento che saranno ritenuti di giustizia in relazione ai comportamenti e violazioni degli obblighi di rispetto e doveri di bigenitorialità verso l'altro coniuge e verso i figli minori che risulteranno accertati tenuti dalla convenuta, per il periodo pregresso e successivo alla proposizione del presente ricorso con emanazione altresì di ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA
e CAP come per legge. Condannando altresì l'appellata alla restituzione, in favore
3 dell'appellante, delle somme tutte medio tempore eventualmente percette dall'appellante per effetto della sentenza di primo grado.
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello promosso dall'ing. , il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio” Pt_1
Parte intervenuta: “Voglia l'on.le Corte di Appello adita, dichiarato ammissibile e fondato il presente intervento, accertata l'attuale dimora a Milano del signor P_
, accertata la sua non autosufficienza economica in ragione di causa allo stesso
[...]
non imputabile, revocato infine l'assegno per il suo mantenimento posto a carico del padre ed a favore della madre con la sentenza qui impugnata: Parte_1 CP_1
⎯ disporre che il contributo mensile al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente a carico del padre, nella misura quantificata nel provvedimento impugnato, ovvero nella diversa misura che sarà statuita dal Collegio giudicante all'esito del giudizio, venga versato direttamente al beneficiario intervenuto, entro il giorno 5 di ciascun mese, sul c/c a lui intestato, i cui estremi sono già nella disponibilità del genitore, con la rivalutazione annuale come per legge;
⎯ disporre che la signora contribuisca CP_1
al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente con un assegno mensile non inferiore ad € 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, da versarsi direttamente sul c/c intestato a quest'ultimo, i cui estremi sono già conosciuti dalla stessa, ovvero venga stabilito nella misura diversa che la Corte adita riterrà di giustizia, a seguito della valutazione istruttoria;
-disporre che i genitori continuino a corrispondere le spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura già prevista. In subordine, nella denegata ipotesi che la domanda principale non trovi accoglimento: ⎯ preso atto che vive per ragioni di studio a Milano, stabilire che il Controparte_2
padre, genitore che già sostiene il suo percorso formativo e le sue aspirazioni, provveda in via diretta al suo mantenimento, con conseguente disposizione di un contributo ordinario mensile al mantenimento per lo stesso a carico della madre, nella misura di € 700,00, ovvero in quella diversa che la Corte adita riterrà congrua all'esito del giudizio, con rivalutazione annuale come per legge, oltre alla percentuale a proprio carico delle spese straordinarie, così come previste e disciplinate nel Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli
4 Avvocati di Roma ed il Tribunale di Roma. Con riserva di dedurre ulteriormente, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche alla stregua delle difese avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato in corso di giudizio con sentenza n. 5494/2020 del 25.3.2020 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , così definiva le domande Parte_1 CP_1
connesse:
- confermava l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori,
nato l'[...], e nata il [...], con collocamento P_ Per_1
presso la madre, regolamentando gli incontri con l'altro genitore;
- confermava l'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà della , CP_1
a quest'ultima;
- onerava il del concorrente mantenimento ordinario dei figli in misura di Pt_1
1.225,00 euro mensili per ciascun figlio e ripartiva tra i genitori al 50% l'onere delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
- condannava il al pagamento delle spese processuali nella misura di 1/3 in Pt_1
favore della controparte.
Con ricorso depositato il 15.9.2021 il ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
censurando le statuizioni relative al collocamento e al mantenimento dei figli e relativamente alla condanna alle spese processuali. Ha pertanto chiesto che venisse disposto il collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore e, quanto alla somma a lui imposta a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario, ne ha chiesto la riduzione (da 1.225,00 a 1.000,00 euro mensili) deducendo la mancata trasparenza nelle dichiarazioni sulla condizione economica della signora in CP_1
particolare, relativa al periodo in cui era stata parlamentare. In via preliminare, ha
5 chiesto la pronuncia di nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt.
50 bis e 50 quater, 70, 131, 276 e 738 c.p.c.
La , costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15.3.2022, CP_1
contestando il fondamento del ricorso nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati trasmessi in data 25.9.2023, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di memorie e repliche difensive.
Con comparsa depositata il 18.10.2023 , figlio della coppia Controparte_2
divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, è intervenuto nel giudizio in corso chiedendo che l'importo fissato a titolo di contributo per il suo mantenimento venisse versato dal padre direttamente sul conto corrente a sé intestato e che venisse imposto alla madre l'obbligo di corrispondergli una ulteriore somma per il suo mantenimento, non inferiore a 700,00 euro mensili, deducendo di non vivere più a Roma ma di essersi trasferito a Milano per ragioni di studio.
Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 19.10.2023 ha dedotto Pt_1
sopravvenuti mutamenti nelle circostanze e, in particolare, che il figlio “aveva P_
protratto la propria permanenza all'estero per motivi di studio, ininterrottamente nell'intero periodo corrente dall' 11.09.2021 al 20.06.2022” e che,” rientrato in Italia, si era iscritto da settembre 2023 al Politecnico di Milano dovendo sostenere spese per vitto e alloggio pari a 16.500,00 euro annui”. Quanto alla figlia deduceva Per_1
che ella si era trasferita in Nuova Zelanda dal 12.07.2023 al 28.11.2023. Sulla base di ciò, ha modificato le proprie originarie conclusioni chiedendo la sospensione per detti periodi dell'obbligo di versamento del contributo per entrambi i figli alla madre o, in subordine, la riduzione.
Con ordinanza del 27.7.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo ritenendo opportuno suscitare il contraddittorio su tali nuove circostanze, fissando l'udienza del
5.12.2024. Tale udienza è stata sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
6 Nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione della OC relativa alla dedotta inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla controparte in quanto tardivamente depositati, atteso che nel giudizio di divorzio, che si svolge secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (solo tra le più recenti Cass. n. 27234 del 30/11/2020, Rv. 659747 – 01), contraddittorio che, nel caso di specie, si è pienamente realizzato.
Deve poi dichiararsi inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento in causa di
[...]
, figlio delle parti, divenuto maggiorenne il 1° dicembre 2022. P_
L'interveniente, infatti, si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 18.10.2023, successivamente al termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato dalla Corte con il decreto dell'8.9.2023 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza che, dopo molteplici rinvii, era stata da ultimo fissata per il giorno 19.10.2023. Ai sensi dell' art. 268 c.p.c.
l'intervento può aver luogo sino a che non vengano “precisate le conclusioni”, il che, trasposto nel giudizio cartolare, esclude la possibilità che l'intervento possa essere effettuato in data successiva al termine per il deposito delle note di trattazione scritta, dovendosi ormai ritenere la causa trattenuta in decisione, a nulla rilevando che la causa sia stata successivamente rimessa sul ruolo.
Deve poi rigettarsi l'eccezione preliminare con la quale il ha dedotto la nullità Pt_1
della sentenza impugnata, ritenendo che essa “documentalmente” risulterebbe “emessa dal singolo Giudice istruttore estensore in luogo del Collegio designato per la decisione”, con conseguente “violazione degli artt. 50 bis, 50 quater, 70 e 131 c.p.c., nonché dei principi espressi dagli artt. 276 e 738 c.p.c”. L'appellante motiva la sua eccezione osservando che il provvedimento impugnato reca come data della decisione il “5.2.2021”, mentre l'esame del cronologico del fascicolo telematico indica come data di costituzione
7 del collegio per la decisione il giorno 6.2.2021. Ciò dimostrerebbe che la decisione non poteva essere stata assunta dal collegio, ma era stata assunta dal solo giudice monocratico.
L'eccezione è infondata atteso che, per costante giurisprudenza (v. da ultimo Cass. n.
3569/2021) la sentenza viene ad esistenza soltanto con la sua pubblicazione di talché, in applicazione di tale principio (espresso dalla Cassazione in relazione ad un caso in cui la data di deliberazione era antecedente ai termini ex art. 190 c.p.c., ma la pubblicazione successiva), deve presumersi, in mancanza di elementi contrari, che la sentenza sia affetta da un mero errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto in sede collegiale.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla parte dell'appello relativa al collocamento ed alle modalità di frequentazione dei figli delle parti,
e rispettivamente nati il 22.5.2006 e l'11.2.2004 ed ormai Per_1 P_
divenuti maggiorenni.
Ritiene altresì il Collegio che la domanda proposta ed art. 709 ter c.p.c., con la quale è stata chiesta la condanna della al risarcimento dei danni per “i suoi comportamenti CP_1
contrari alla bigenitorialità”, a prescindere dalla sua genericità, debba comunque intendersi rinunciata, essendosi le parti concentrate, da ultimo, sui profili economici delle condizioni di divorzio.
Fatte tali premesse, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini che verranno di seguito esposti.
Vanno considerati diversamente i periodi durante i quali la OC è stata parlamentare
(dal 15.3. 2013 fino al 12 ottobre 2022) da quelli successivi, anche in relazione alla domanda dell'appellante che ha contestato la quantificazione dell'importo dovuto per il mantenimento dei figli solo in relazione alle maggiori entrate percepite dalla nel CP_1
periodo in cui ella era parlamentare, chiedendo espressamente che, per il periodo successivo alla cessazione del mandato il suo obbligo di mantenimento fosse determinato in euro 2.200,00, conformemente, peraltro, a quanto richiesto dalla stessa anche CP_1
nel presente giudizio. Dunque, esaminando i redditi delle parti durante il periodo di svolgimento dell'attività parlamentare della risulta che rispetto a quanto ritenuto CP_1
dal tribunale, il reddito di quest'ultima sia stato sottostimato. Deve ritenersi, infatti, all'esito
8 dell'esame delle denunce dei redditi prodotte in atti dall'appellata relative ai redditi del
2018, 2019, 2020 e 2021 (che registrano un reddito complessivo, rispettivamente, di euro
96.858, di euro 100.009, 96.640, 96.624) nonché dall'attestazione del servizio competenze dei parlamentari della camera dei deputati, prodotto nel giudizio di primo grado il 3.5.2019, che attesta il versamento in suo favore di competenze nette pari ad euro 4.520,00 per il mese di ottobre 2018, che il reddito netto della per la sua attività di parlamentare CP_1
non potesse essere inferiore ai 5000 euro netti mensili e ciò anche alla luce dell'esame di fonti aperte sul sito parlamentare che per la XVII legislatura attesta che l'importo della diaria (somma che può variare a seconda delle presenze del deputato alle sedute parlamentari) è di circa 3.200,00 euro mensili, mentre il rimborso per spese - che non può essere computato quale reddito, è una somma pari a circa 3.690,00 euro. A tale reddito presuntivamente ricostruibile, deve aggiungersi il canone mensile percepito dalla CP_1
per la locazione del suo immobile in Roma, pari ad euro 1.300,00 mensili e deve essere sottratta la somma di circa 2500 euro mensili che ella ha dichiarato, di avere versato al in adempimento dell'obbligo assunto al momento della nomina da parte di ogni parlamentare eletto in quelle liste, nella misura di euro 2500,00 mensili “oltre alla rinuncia ad ogni trattamento pensionistico, all'assegno di fine mandato, alla doppia indennità ed ai doppi rimborsi”. Che tale versamento sia stato effettuato deve ritenersi provato avendone dato la OC un principio di prova attraverso la produzione delle ricevute di versamento di una parte di tali somme accorpate per diverse mensilità, il che lascia supporre che il versamento sia stato fatto integralmente, anche all'esito dell'attività parlamentare. Inoltre, essendo la proprietaria della casa di abitazione in Roma, in cui risiede ella non ha CP_1
spese alloggiative.
Quanto al , confrontando gli stessi periodi presi in considerazione per la , Pt_1 CP_1
i suoi redditi complessivi risultavano essere stati per gli anni di imposta dal 2018 al 2021, rispettivamente, di euro 154.817, 151.248, 163.125, 169.627. I redditi netti mensili risultati dagli ultimi cedolini stipendiali, da settembre 2021 a febbraio 2022, attestano stipendi medi di circa 5.453,00 netti mensili. Il , tuttavia, risulta essere gravato dal 2021 da una Pt_1
rata mensile per il mutuo, contratto per l'acquisto della casa in cui abita a Roma, pari ad euro 2.881,00. E' inoltre nudo proprietario di un appartamento a Napoli in cui vivono i
9 genitori usufruttuari, nonché di altri due piccoli immobili ad uso non abitativo, oltre ad essere titolare di 110 azioni di poste italiane per un valore di poco più di 1000 euro. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche del tempo trascorso dai figli presso ciascun genitore, appare equo ridurre dalla domanda di primo grado e fino alla cessazione dell'attività parlamentare della OC (12 ottobre 2022) l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal per i figli nella misura di euro 700,00 mensili per Pt_1
ciascuno.
Quanto al periodo successivo alla fine del mandato parlamentare della , entrambe CP_1
le parti concordano sul ripristino dell'assegno nella misura di euro 2.200 mensili per entrambi i figli (salvo quanto si dirà appresso per la richiesta del relativa ai periodi Pt_1
durante i quali i figli sono stati a studiare fuori Roma ed all'accordo raggiunto tra le parti per il figlio . P_
Quanto al primo aspetto il ha chiesto la sospensione del proprio obbligo di Pt_1
mantenimento dei due figli nel periodo in cui questi erano stati per ragioni di studio, rispettivamente, negli Usa il figli ed in Nuova Zelanda la figlia P_ Per_1
rappresentando che nonostante egli avesse durante tali periodi continuato a corrispondere alla la somma mensile dovutale per il loro mantenimento, la gli aveva, CP_1 CP_1
comunque, intimato, a suo parere illegittimamente, a mezzo decreto ingiuntivo, il pagamento della metà delle somme da lei asseritamente esborsate per la permanenza all'estero dei figli quali spese straordinarie. Egli si era opposto al decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecutività era stata sospesa.
Tale domanda deve essere rigettata.
Infatti, ai sensi della costante giurisprudenza della S.C., le spese universitarie e quelle connesse alla permanenza “fuori sede” per ragioni di studio dei figli devono considerarsi, salvo diverso accordo, spese straordinarie (Cass. 7169 del 18/03/2024, Rv. 670640-01), di talchè nella specie è rimessa alla cognizione del giudice dell'opposizione la valutazione relativa alla natura delle spese documentate in quella sede, mentre di per sé sola la coesistenza tra tale pretesa e l'avvenuta percezione da parte della del contributo CP_1
al mantenimento per i figli durante il loro periodo di studi all'estero, in mancanza della prova di un apposito accordo tra le parti in tal senso, non è idonea a determinare la
10 sospensione dell'obbligo del mantenimento a carico della parte onerata. Al riguardo va infatti precisato che gli scambi di mail intervenuti tra le parti e prodotti dal Pt_1
testimoniano soltanto che l'argomento delle spese relative ai soggiorni di studio all'estero di entrambi i figli fu affrontato dai genitori a non che tra gli stessi fosse stato raggiunto un qualsiasi accordo, circostanza della quale si lamenta lo stesso appellante negli scambi di conversazione da lui prodotti. Sarà il giudice della cognizione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo intimato dalla al , la cui provvisoria esecutività è stata CP_1 Pt_1
sospesa, a valutare i titoli per i quali quelle somme sono state esborsate dalla , CP_1
determinandone l'effettiva natura, evitando una eventuale indebita duplicazione di spesa per gli stessi titoli a carico del . Pt_1
Conclusivamente, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza impugnata, il contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli, dalla domanda di primo grado Pt_1
fino alla fine del mandato parlamentare della OC, (12.10.2022) deve ridursi ad euro
700,00 mensili per ciascun figlio. Da quella data il contributo per il mantenimento della figlia sarà di euro 1.100 mensili. Per il figlio il contributo sarà di euro Per_1 P_
1.100 mensili solo fino al 31 agosto 2023. Dall'1.9.2023, infatti, la misura e le modalità del suo mantenimento, sia avuto riguardo alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, sono disciplinate dall'accordo sottoscritto dalle parti e prodotto in questo giudizio il 22.12.2024, al quale le parti si sono impegnate ad attenersi.
Deve, infine, essere rigettata la domanda con la quale il ha chiesto la restituzione Pt_1
delle maggiori somme percepite dalla a titolo di mantenimento dei figli durante il CP_1
suo mandato parlamentare, aderendo questa Corte alla giurisprudenza della S.C. secondo la quale il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore dei figli comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità
e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più
11 dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione ( Cass.
13609/16 e Cass. 25166/17).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e domanda rigettate, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma, n. 2758 del 16.2.2021:
- dichiara inammissibile l'intervento in causa di;
Controparte_2
- riduce ad euro 700,00, con decorrenza dalla domanda di primo grado fino al
12.10.2022 la somma dovuta da per il mantenimento di ciascun figlio;
Parte_1
- quantifica in euro 1.100,00 la somma dovuta per il figlio dal P_
13.10.2022 fino all' 1.9. 2023.
- quantifica in euro 1.100,00 la somma dovuta per il mantenimento della figlia dal 13.10.2022. Per_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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