Articolo 11 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 gennaio 1979
Art. 11. (Rientri scolastici)

A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, cui compete altresi' il conferimento del titolo.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1979
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