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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1343/2016 del ruolo generale affari contenziosi in data 13.4.2016 e spedita alla udienza del 18/3/2024, tenutasi in modalità cartolare, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cillis, come da mandato in atti Parte_1
attore contro
, rappresentata e difeso dall'avv. Giovanna Mangiatordi, come Controparte_1
da mandato in atti convenuta
OGGETTO: risoluzione contrattuale
CONCLUSIONI: I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. assumeva di aver acquistato Parte_1 in data 5/7/2013 dalla , con sede in San Pietro Vernotico, l'autovettura Controparte_1
BMW 320d Touring E91, tg. DA382YW corrispondendo un importo di € 7.900,00, compresa la permuta della propria autovettura Audi A6 tg. ES799DG, valutata € 6.900,00.
Assumeva l'attore che nei periodi successivi all'acquisto verificava il malfunzionamento dell'autovettura e in particolare una cospicua fuoriuscita di fumo dal tubo di scarico e un eccessivo consumo di olio;
dette anomalie venivano tempestivamente segnalate al rivenditore che sebbene interveniva con la sostituzione della turbina del motore non risolveva il problema per cui lo stesso si rivolgeva alla concessionaria per un controllo più specifico delle anomalie Controparte_2
riscontrate e nella circostanza apprendeva che la percorrenza chilometrica del veicolo all'atto di
1 acquisto era contraffatta essendo stati rilevati ben 198.929 chilometri ovvero 60.516 chilometri in più.
Assumeva ancora l'attore che, stante l'inerzia del rivenditore, odierna convenuta, faceva eseguire una perizia sulla autovettura, così verificando la assoluta incompatibilità delle condizioni del vano motore e del propulsore.
Chiedeva pertanto l'attore che fosse dichiarata la risoluzione del contratto stipulato in data 5/7/2013 per inadempimento del venditore e, per l'effetto, che lo stesso fosse condannato alla restituzione del prezzo versato per l'acquisto dell'autovettura oltre interessi e spese.
Con comparsa depositata il 24/6/2016 si costituiva la impugnando e Controparte_1
contestando la domanda attorea e chiedendo in via preliminare che fosse dichiarato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
sempre in via preliminare eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c. non essendo stati i vizi denunciati nei termini di legge, nonché
l'intervenuta prescrizione dell'azione. Nel merito chiedeva il rigetto per la sua infondatezza.
*** Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta che, in forza dei principi di diritto affermati dalla S.C., va rigettata.
Invero, la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda ricorre nel caso in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili, come nel caso di specie, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.
Va tra l'altro evidenziato che parte convenuta, costituendosi, ha preso posizione in maniera completa in ordine ad ogni aspetto della domanda attorea, così espletando in maniera specifica il proprio diritto di difesa che, pertanto, non risulta essere stato violato.
Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione proposta dall'attore, come formulate tempestivamente dalla convenuta.
Orbene, la fattispecie oggetto del presente giudizio è chiaramente riconducibile alla disciplina normativa dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) in quanto tra il , quale Parte_1
consumatore, e la ditta , quale professionista, è intervenuto contratto di Controparte_3 vendita di un'autovettura usata, riconducibile alla definizione di “prodotto” ai sensi dell'art. 3, comma
1 lett. e) e dell'art. 18, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legislativo trattandosi di bene destinato al consumatore o comunque suscettibile di essere utilizzato dal consumatore.
In base all'art. 129, 1° comma, del D.Lgs. 206/2005 è previsto che “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”; detta disciplina trova applicazione
2 anche “… alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (art. 128, 3° comma).
Il successivo art. 130, del predetto codice, prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
L'art. 132, comma 2, del citato decreto, vigente all'epoca dei fatti, prevede che “Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.” Mentre il successivo quarto comma così recita: “L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Orbene, nel caso che ci occupa, risulta documentalmente provato e non contestato che l'autovettura
BMW è stata consegnata al in data 5/7/2013 e che con raccomandata spedita il 9/10/2013 Parte_1 lo stesso lamentava un malfunzionamento dell'autovettura consistente in uno spropositato consumo di olio, nonché nella scoperta, a seguito degli esiti della indagine eseguita presso la CP_2
di una contraffazione del chilometraggio rispetto a quello esistente al momento dell'acquisto.
[...]
Sebbene la denuncia dei vizi, avvenuta in data 9/10/2013, possa ritenersi formulata, con riferimento alla contraffazione del chilometraggio, nel termine previsto dalla norma sopra riportata, avendo l'attore avuto conoscenza di tanto con la mail del 18/9/2013, versata in atti, non altrettanto tempestivamente può ritenersi la denuncia relativo al presunto vizio di consumo spropositato di olio, di cui il ha avuto percezione subito dopo la consegna dell'autovettura, come dallo stesso Parte_1
riferito.
Al di là della tempestività o meno della denuncia dei vizi, va comunque esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione come dedotta dalla convenuta.
Orbene accertato e non contestato che l'autovettura è stata consegnata il 5/7/2013, l'azione di garanzia o comunque di risoluzione è stata proposta oltre il termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, come prescritto dall'art. 132, comma 4, D. Lgs n. 206/2005, vigente all'epoca dei fatti;
l'atto introduttivo del giudizio, infatti, è stato portato per la notifica il 4/4/2016 e notificato il successivo
6/4/2016, quindi ben setti mesi dopo lo scadere del termine di ventisei mesi dalla consegna dell'auto.
Tale termine non può ritenersi interrotto dalla comunicazione dell'Organismo di Mediazione, versata in atto, atteso che non solo non è stata fornita prova che la società convenuta abbia avuto notizia dell'instaurazione del procedimento di mediazione, quand'anche non è stato prodotto il verbale di
3 chiusura del procedimento di mediazione;
in altri termini non è stata fornita prova della avvenuta regolarità e instaurazione del procedimento di mediazione.
Pertanto non essendo stata fornita prova della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, la domanda proposta dall'attore va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di Parte_2 Controparte_4
nella persona del suo titolare, così provvede:
[...]
1)dichiara estinta la domanda proposta dall'attore per inutile decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 132, comma 4, D.Lgs n. 206/2005, per quanto esposto nella parte motiva;
2)condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%) e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Potenza, li 08/4/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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