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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8478 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21809/2025 depositato il 10/12/2025 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Per i già indicati motivi, con riserva di ampliare, documentare e ulteriormente motivare quanto assunto, il sottoscritto chiede a Codesta On.le Commissione, l'annullamento dell'atto impugnato e condannare il concessionario GE.SE. T. Italia Spa al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio oltre oneri accessori.
Società_2Ufficio resistente Ge.Se.T. Italia S.p.A. (Società ): Per tutto quanto su esposto si
Conclude
Affinché l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia così provvedere
Ricorrente_11) Rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto e diritto;
2) Confermare l'avviso TARI N. 8478/2025;
3) Condannare il ricorrente alle spese di giudizio, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il dott. Ricorrente_1 , procuratore di sé medesimo, impugnava nei confronti della Ge.Se.T. Italia S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi), un Avviso di Accertamento Tari n.8478/2024, con cui il concessionario intimava il pagamento della Tari anno 2024 per un importo complessivo di € 1.934,00. Il contribuente presentava ricorso deducendo la non debenza della tassa in quanto l'Ente impositore ha emesso l'avviso oggetto del presente ricorso travisando sia il contenuto delle risultanze catastali, che il reale stato di fatto e di diritto degli immobili in questione.
In particolare, parte ricorrente deduce:
▪ nullità dell'atto impugnato in quanto non sussistono i presupposti ed i requisisti essenziali sia soggettivi che oggettivi;
▪ assoluta mancanza di motivazione dell'atto in contestazione;
▪ doppia imposizione;
▪ evidente errore logico e di calcolo;
▪ erronea individuazione degli immobili;
▪ mancanza di elementi probatori;
▪ illegittimità delle somme richieste;
▪ inesistenza dell'immobile Cat. A/4 - Foglio 32 - Num.566 - Sub 105 - Mq.282.
2 La parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Ufficio resistente Ge.Se.T. Italia S.p.A. si è costituita ritualmente chiedendo che all'On. Le Corte di Giustizia Tributaria adita, adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
1) Rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1 in quanto infondato in fatto e diritto;
2) Confermare l'avviso TARI N. 8478/2025;
3) Condannare il ricorrente alle spese di giudizio, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Il Comune di Somma Vesuviana (Na), benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, dopo l'adempimento di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Somma Vesuviana (Na) disposto da questo GM con ordinanza del 18 giugno 2025 ed il deposito di memorie illustrative della parte ricorrente, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Il contribuente presentava ricorso deducendo la non debenza della Tassa Tari anno 2024.
3 L'atto in contestazione (Tari), essendo un tributo locale, bisogna far riferimento al comma 162 art.1 della Legge n.296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi devono possedere. Secondo tale disposizione “Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, deve contenere, a pena di nullità, alcuni fondamentali elementi:
i fatti attribuiti al contribuente;
gli elementi probatori ovvero l'indicazione delle prove a sostegno della pretesa tributaria;
i criteri seguiti per la determinazione della pretesa tributaria.
Il concessionario deve porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta, la ragione del suo debito, di conoscere tutti gli elementi in base ai quali la valutazione è stata compiuta, e di ricostruire l'iter logico seguito.
Inoltre, deve spiegare il fondamento della pretesa tributaria e fornire al contribuente gli elementi, che gli consentano di decidere se impugnare o meno l'atto impositivo. In caso di impugnazione, fornisce, inoltre, le argomentazioni su cui fondare il ricorso e l'ambito degli argomenti cui deve attenersi la valutazione della legittimità e fondatezza dell'accertamento.
Orbene, analizziamo con chiarezza i fatti parte ricorrente evidenzia al Punto A) Avviso n.8478 anno 2024, n. 2 immobili :
Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.282;
Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.128 ;
Punto A )
L'immobile, identificato con dati catastali Cat. A/4 Foglio 32 Num. 566 Sub 105 Mq.282, sin dal 2012, fu oggetto di contenzioso, che con sentenza n.13835 deposita in atti, annullava sin da tale periodo l'avviso nella parte concernente l'immobile di mq.282, in quanto il concessionario Ge.Se.T non forniva, come neanche nei giudizi successivi e in quello attuale, alcuna documentazione probatoria, sia della esistenza che della riconducibilità di tale immobile allo scrivente, in violazione degli artt.2697c.c. e 115 c.p.c.
Tutto ciò veniva riconfermato con le seguenti sentenze in atti depositate:
a) Sentenza n.14723;
b) Sentenza n.7218;
4 c) Sentenza n.243;
Da tenere presente che l'immobile di mq.282 sito alla stessa "Via" stesso "Civico", viene identificato con gli stessi dati catastali dell'immobile di mq.128, tale fatto non è possibile.
L'Avviso di Accertamento, emesso dal concessionario, sempre in disattesa delle risultanze catastali, e dai contenziosi precedenti, tenuto conto del “modus operandi” dello stesso, non è che una duplicazione della pretesa tributaria già azionata e annullata dalle precedenti sentenze.
Infatti, gli immobili e i motivi di esclusione sono sempre gli stessi, identici ai punti precedenti, in alcuni casi addirittura gli immobili erano tre (mq.128, mq.282, mq.215). 4
Punto B) Analisi delle controdeduzioni del Resistente, discrepanza tra quanto affermato e quanto documentato.
Nel presente caso, la controparte sostiene che l'immobile Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.282, oggetto di discussione, risulta regolarmente iscritto in catasto come da visura allegata (visura allegata dal resistente) è stato oggetto di donazione (Repertorio n.18056) tra lo scrivente e il rispettivo coniuge Nominativo_1 e, di conseguenza a lei intestato, e che tale immobile è stato dichiarato nell'atto notarile ai fini IMU come abitazione principale.
Detto ciò, da una analisi approfondita degli atti, si rivela una discrepanza significativa rispetto a quanto dichiarato.
In particolare, si evidenzia che la visura catastale dell'immobile allegata dal resistente, Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 riporta una superficie pari a 154 mq, in netto contrasto con quanto dichiarato dallo stesso, e che falsamente lo descrive come avente una superficie di 282 mq.
Tale discordanza mette in luce modalità operative che sollevano seri dubbi sull'attendibilità e la correttezza delle dichiarazioni rese dal resistente.
Alla luce di quanto emerso, risulta incomprensibile come il resistente possa sostenere affermazioni palesemente non veritiere e false, in evidente contrasto tra la documentazione depositata e quanto trascritto nelle sue controdeduzioni.
Tale atteggiamento, incentrato sui fatti esposti in giudizio, solleva seri interrogativi sulla credibilità delle dichiarazioni rese e sull'affidabilità del suo operato.
Infatti, dall'analisi dei documenti depositati in atti dal ricorrente, come: le sentenze, la Nominativo_1visura catastale “ ”, la planimetria e l'atto di donazione, emerge, invece, che
5 l'immobile oggetto di donazione Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 non ha una superficie di 282 mq. al contrario, l'atto notarile evidenzia chiaramente che la metratura dell'immobile in questione è di soli 154 mq. (abitazione principale), e che per tale immobile il tributo (Tari) veniva regolarmente versato (F24 allegato).
Questo dato contrasta dunque con quanto riportato dalla controparte e solleva dubbi sulla correttezza delle informazioni catastali allegati a supporto delle controdeduzioni. 5
È falso anche quando il resistente, sottolinea la mancata collaborazione del contribuente, nonostante le ripetute richieste di documentazione.
Si precisa che tale affermazione non corrisponde al vero, in quanto non è stato depositato a sostegno alcun invito a produrre tale documentazione, tantomeno una mancata risposta al questionario nel termine di 60 gg.
È opportuno evidenziare che l'immobile Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.128 è adibito ad “abitazione principale” dal ricorrente, e non come falsamente indicato dal concessionario “uffici, agenzie ecc.” era e continua ad essere pienamente nota al
In buona sostanza, al contribuente, in forza dell'art.6 co.4 della legge n.212/2000, non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'Amministrazione.
La contestazione riguarda anche la foto prodotta dal resistente, che mostra un immobile condominiale situato in Indirizzo_1 , mentre il sottoscritto risiede in Indirizzo_1
.
Inoltre, dalla stessa foto si evince chiaramente che si tratta di una palazzina con più unità immobiliari.
Pertanto, risulta privo di fondamento il tentativo del resistente di individuare con certezza quale tra gli immobili raffigurati sia effettivamente quello in questione.
Orbene, dalla analisi di quanto detto, si evince con chiarezza che esso ha agito in mala fede al fine di piegare la situazione ai propri interessi, mirata a modificare la percezione reale, finalizzata a influenzare la percezione dei fatti, non rispettando nessun principio etico – morale, cercando di ottenere un beneficio a spese degli altri, dirigendo in tal senso l'attenzione e il discorso altrove, lontano dal caso “vero”, rielaborando una tendenziosa verità mediante la presentazione alterata dei dati.
In conclusione, bisogna sottolineare che il resistente cerca in tutti i modi, anche adducendo falsità, di dimostrare l'esistenza dell'immobile di 282 mq. Tuttavia, come dimostrato e documentato da anni, tale immobile “non esiste”. 6 Nonostante ciò, il resistente continua a sostenere falsamente la sua esistenza. Questa
“esistenza” non è mai stata né provata né documentata, in quanto impossibile.
Se tale immobile esistesse, sarebbe sufficiente “una semplice visura catastale per soggetto nel comune in cui si trova”, per confermarne l'esistenza.
Conclusivamente, per quanto sopra specificato, si osserva che: nel processo tributario, si applica il principio generale in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, la mancata prova di un fatto rilevante e decisivo ai fini della decisione, dev'essere valutata a danno della parte su cui incombeva il relativo onere probatorio (Cass. n.5565 del 15 maggio 1993) principio, d'altronde, sancito anche dall'attuale riforma del processo tributario.
Quindi spetta all'Amministrazione l'onere di provare i fatti, posti alla base della propria pretesa, non limitandosi a semplici presunzioni.
Tale onere coinvolge sia l'atto impositivo, che deve essere motivato ai fini di esplicare al destinatario le ragioni della pretesa tributaria, quanto l'attività processuale successiva.
Infatti, come ha ripetutamente evidenziato la stessa S.C., ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). Infatti, l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa, non vale a dispensare l'attore dall'onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa che egli faccia valere (Cass. S.U. n. 1044/2000).
Del resto, dopo il rituale adempimento di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Somma Vesuviana (Na) disposto con ordinanza di questo GM del 18 giugno 2025 e notificato via PEC al protocollo generale del Comune, lo stesso ente territoriale è rimasto contumace e nulla ha dedotto in replica a quanto evidenziato nel ricorso e nelle memorie illustrative depositate dalla parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto dei motivi del ricorso proposto e dell'esito del giudizio, nonché della giurisprudenza tributaria favorevole esibita dal contribuente, seguono
7 la soccombenza del solo Comune ritualmente citato in giudizio rimasto contumace e vengono liquidate in separato dispositivo.
Spese compensate integralmente tra la parte ricorrente e la società Ge.Se.T. Italia S.p.A. Società_2(Società ).
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Somma Vesuviana al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 oltre iva e cpc e altri oneri se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
8
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8478 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21809/2025 depositato il 10/12/2025 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Per i già indicati motivi, con riserva di ampliare, documentare e ulteriormente motivare quanto assunto, il sottoscritto chiede a Codesta On.le Commissione, l'annullamento dell'atto impugnato e condannare il concessionario GE.SE. T. Italia Spa al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio oltre oneri accessori.
Società_2Ufficio resistente Ge.Se.T. Italia S.p.A. (Società ): Per tutto quanto su esposto si
Conclude
Affinché l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia così provvedere
Ricorrente_11) Rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto e diritto;
2) Confermare l'avviso TARI N. 8478/2025;
3) Condannare il ricorrente alle spese di giudizio, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il dott. Ricorrente_1 , procuratore di sé medesimo, impugnava nei confronti della Ge.Se.T. Italia S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi), un Avviso di Accertamento Tari n.8478/2024, con cui il concessionario intimava il pagamento della Tari anno 2024 per un importo complessivo di € 1.934,00. Il contribuente presentava ricorso deducendo la non debenza della tassa in quanto l'Ente impositore ha emesso l'avviso oggetto del presente ricorso travisando sia il contenuto delle risultanze catastali, che il reale stato di fatto e di diritto degli immobili in questione.
In particolare, parte ricorrente deduce:
▪ nullità dell'atto impugnato in quanto non sussistono i presupposti ed i requisisti essenziali sia soggettivi che oggettivi;
▪ assoluta mancanza di motivazione dell'atto in contestazione;
▪ doppia imposizione;
▪ evidente errore logico e di calcolo;
▪ erronea individuazione degli immobili;
▪ mancanza di elementi probatori;
▪ illegittimità delle somme richieste;
▪ inesistenza dell'immobile Cat. A/4 - Foglio 32 - Num.566 - Sub 105 - Mq.282.
2 La parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Ufficio resistente Ge.Se.T. Italia S.p.A. si è costituita ritualmente chiedendo che all'On. Le Corte di Giustizia Tributaria adita, adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
1) Rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1 in quanto infondato in fatto e diritto;
2) Confermare l'avviso TARI N. 8478/2025;
3) Condannare il ricorrente alle spese di giudizio, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Il Comune di Somma Vesuviana (Na), benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, dopo l'adempimento di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Somma Vesuviana (Na) disposto da questo GM con ordinanza del 18 giugno 2025 ed il deposito di memorie illustrative della parte ricorrente, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Il contribuente presentava ricorso deducendo la non debenza della Tassa Tari anno 2024.
3 L'atto in contestazione (Tari), essendo un tributo locale, bisogna far riferimento al comma 162 art.1 della Legge n.296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi devono possedere. Secondo tale disposizione “Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, deve contenere, a pena di nullità, alcuni fondamentali elementi:
i fatti attribuiti al contribuente;
gli elementi probatori ovvero l'indicazione delle prove a sostegno della pretesa tributaria;
i criteri seguiti per la determinazione della pretesa tributaria.
Il concessionario deve porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta, la ragione del suo debito, di conoscere tutti gli elementi in base ai quali la valutazione è stata compiuta, e di ricostruire l'iter logico seguito.
Inoltre, deve spiegare il fondamento della pretesa tributaria e fornire al contribuente gli elementi, che gli consentano di decidere se impugnare o meno l'atto impositivo. In caso di impugnazione, fornisce, inoltre, le argomentazioni su cui fondare il ricorso e l'ambito degli argomenti cui deve attenersi la valutazione della legittimità e fondatezza dell'accertamento.
Orbene, analizziamo con chiarezza i fatti parte ricorrente evidenzia al Punto A) Avviso n.8478 anno 2024, n. 2 immobili :
Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.282;
Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.128 ;
Punto A )
L'immobile, identificato con dati catastali Cat. A/4 Foglio 32 Num. 566 Sub 105 Mq.282, sin dal 2012, fu oggetto di contenzioso, che con sentenza n.13835 deposita in atti, annullava sin da tale periodo l'avviso nella parte concernente l'immobile di mq.282, in quanto il concessionario Ge.Se.T non forniva, come neanche nei giudizi successivi e in quello attuale, alcuna documentazione probatoria, sia della esistenza che della riconducibilità di tale immobile allo scrivente, in violazione degli artt.2697c.c. e 115 c.p.c.
Tutto ciò veniva riconfermato con le seguenti sentenze in atti depositate:
a) Sentenza n.14723;
b) Sentenza n.7218;
4 c) Sentenza n.243;
Da tenere presente che l'immobile di mq.282 sito alla stessa "Via" stesso "Civico", viene identificato con gli stessi dati catastali dell'immobile di mq.128, tale fatto non è possibile.
L'Avviso di Accertamento, emesso dal concessionario, sempre in disattesa delle risultanze catastali, e dai contenziosi precedenti, tenuto conto del “modus operandi” dello stesso, non è che una duplicazione della pretesa tributaria già azionata e annullata dalle precedenti sentenze.
Infatti, gli immobili e i motivi di esclusione sono sempre gli stessi, identici ai punti precedenti, in alcuni casi addirittura gli immobili erano tre (mq.128, mq.282, mq.215). 4
Punto B) Analisi delle controdeduzioni del Resistente, discrepanza tra quanto affermato e quanto documentato.
Nel presente caso, la controparte sostiene che l'immobile Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.282, oggetto di discussione, risulta regolarmente iscritto in catasto come da visura allegata (visura allegata dal resistente) è stato oggetto di donazione (Repertorio n.18056) tra lo scrivente e il rispettivo coniuge Nominativo_1 e, di conseguenza a lei intestato, e che tale immobile è stato dichiarato nell'atto notarile ai fini IMU come abitazione principale.
Detto ciò, da una analisi approfondita degli atti, si rivela una discrepanza significativa rispetto a quanto dichiarato.
In particolare, si evidenzia che la visura catastale dell'immobile allegata dal resistente, Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 riporta una superficie pari a 154 mq, in netto contrasto con quanto dichiarato dallo stesso, e che falsamente lo descrive come avente una superficie di 282 mq.
Tale discordanza mette in luce modalità operative che sollevano seri dubbi sull'attendibilità e la correttezza delle dichiarazioni rese dal resistente.
Alla luce di quanto emerso, risulta incomprensibile come il resistente possa sostenere affermazioni palesemente non veritiere e false, in evidente contrasto tra la documentazione depositata e quanto trascritto nelle sue controdeduzioni.
Tale atteggiamento, incentrato sui fatti esposti in giudizio, solleva seri interrogativi sulla credibilità delle dichiarazioni rese e sull'affidabilità del suo operato.
Infatti, dall'analisi dei documenti depositati in atti dal ricorrente, come: le sentenze, la Nominativo_1visura catastale “ ”, la planimetria e l'atto di donazione, emerge, invece, che
5 l'immobile oggetto di donazione Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 non ha una superficie di 282 mq. al contrario, l'atto notarile evidenzia chiaramente che la metratura dell'immobile in questione è di soli 154 mq. (abitazione principale), e che per tale immobile il tributo (Tari) veniva regolarmente versato (F24 allegato).
Questo dato contrasta dunque con quanto riportato dalla controparte e solleva dubbi sulla correttezza delle informazioni catastali allegati a supporto delle controdeduzioni. 5
È falso anche quando il resistente, sottolinea la mancata collaborazione del contribuente, nonostante le ripetute richieste di documentazione.
Si precisa che tale affermazione non corrisponde al vero, in quanto non è stato depositato a sostegno alcun invito a produrre tale documentazione, tantomeno una mancata risposta al questionario nel termine di 60 gg.
È opportuno evidenziare che l'immobile Cat. A/4 Foglio 32 Num.566 Sub 105 Mq.128 è adibito ad “abitazione principale” dal ricorrente, e non come falsamente indicato dal concessionario “uffici, agenzie ecc.” era e continua ad essere pienamente nota al
In buona sostanza, al contribuente, in forza dell'art.6 co.4 della legge n.212/2000, non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'Amministrazione.
La contestazione riguarda anche la foto prodotta dal resistente, che mostra un immobile condominiale situato in Indirizzo_1 , mentre il sottoscritto risiede in Indirizzo_1
.
Inoltre, dalla stessa foto si evince chiaramente che si tratta di una palazzina con più unità immobiliari.
Pertanto, risulta privo di fondamento il tentativo del resistente di individuare con certezza quale tra gli immobili raffigurati sia effettivamente quello in questione.
Orbene, dalla analisi di quanto detto, si evince con chiarezza che esso ha agito in mala fede al fine di piegare la situazione ai propri interessi, mirata a modificare la percezione reale, finalizzata a influenzare la percezione dei fatti, non rispettando nessun principio etico – morale, cercando di ottenere un beneficio a spese degli altri, dirigendo in tal senso l'attenzione e il discorso altrove, lontano dal caso “vero”, rielaborando una tendenziosa verità mediante la presentazione alterata dei dati.
In conclusione, bisogna sottolineare che il resistente cerca in tutti i modi, anche adducendo falsità, di dimostrare l'esistenza dell'immobile di 282 mq. Tuttavia, come dimostrato e documentato da anni, tale immobile “non esiste”. 6 Nonostante ciò, il resistente continua a sostenere falsamente la sua esistenza. Questa
“esistenza” non è mai stata né provata né documentata, in quanto impossibile.
Se tale immobile esistesse, sarebbe sufficiente “una semplice visura catastale per soggetto nel comune in cui si trova”, per confermarne l'esistenza.
Conclusivamente, per quanto sopra specificato, si osserva che: nel processo tributario, si applica il principio generale in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, la mancata prova di un fatto rilevante e decisivo ai fini della decisione, dev'essere valutata a danno della parte su cui incombeva il relativo onere probatorio (Cass. n.5565 del 15 maggio 1993) principio, d'altronde, sancito anche dall'attuale riforma del processo tributario.
Quindi spetta all'Amministrazione l'onere di provare i fatti, posti alla base della propria pretesa, non limitandosi a semplici presunzioni.
Tale onere coinvolge sia l'atto impositivo, che deve essere motivato ai fini di esplicare al destinatario le ragioni della pretesa tributaria, quanto l'attività processuale successiva.
Infatti, come ha ripetutamente evidenziato la stessa S.C., ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). Infatti, l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa, non vale a dispensare l'attore dall'onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa che egli faccia valere (Cass. S.U. n. 1044/2000).
Del resto, dopo il rituale adempimento di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Somma Vesuviana (Na) disposto con ordinanza di questo GM del 18 giugno 2025 e notificato via PEC al protocollo generale del Comune, lo stesso ente territoriale è rimasto contumace e nulla ha dedotto in replica a quanto evidenziato nel ricorso e nelle memorie illustrative depositate dalla parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto dei motivi del ricorso proposto e dell'esito del giudizio, nonché della giurisprudenza tributaria favorevole esibita dal contribuente, seguono
7 la soccombenza del solo Comune ritualmente citato in giudizio rimasto contumace e vengono liquidate in separato dispositivo.
Spese compensate integralmente tra la parte ricorrente e la società Ge.Se.T. Italia S.p.A. Società_2(Società ).
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Somma Vesuviana al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 oltre iva e cpc e altri oneri se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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