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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 409/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INGROIA ANTONIO
appellante- appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CHIRICO ANTONIA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
BELCASTRO GIUSEPPE appellati - appellanti incidentali
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BORRUTO ALESSANDRA appellata
CONCLUSIONI
per - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. Parte_1
e avv. ai sensi dell'art. 1176 c.c. e per l'effetto: CP_1 Controparte_2 condannare l'avv. e avv. , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri, e dunque anche per perdita di “chance”, nella misura di €.
100.000,00 o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia;
condannare l'avv. CP_1 alla restituzione in favore dell'attrice delle somme da questa corrisposte pari ad €.
2.400,00, a titolo di competenze professionali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. ai sensi CP_1 dell'art. 1176 c.c. e per l'effetto condannare l'avv. al risarcimento di CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c. dalla sig.ra per lesione alla reputazione personale e onore, Parte_1 nella misura pari ad €. 150.000,00 o quella diversa o maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al saldo;
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
per : 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali.
Per : in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità Controparte_2 né alcun danno è ascrivibile all'avv. e rigettare, per tutte le ragioni Controparte_2 esposte in narrativa, l'appello della signora in quanto infondato in fatto e Pt_1 diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che non provato;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze anche del primo grado di giudizio;
pag. 2/11 in via subordinata e solo nella remota e denegata ipotesi che venga accolta la domanda della parte attrice in ordine all'an debeatur: rigettare ogni domanda di risarcimento svolta nei confronti dell'avv. Controparte_2 perché infondata in fatto e diritto, condannando, nell'eventualità, il solo avv. CP_1
, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di solidarietà passiva fra i due
[...] professionisti;
rigettare la domanda nella quantificazione prospettata dalla parte attrice perché infondata in fatto e diritto e liquidare il quantum secondo giustizia;
gradare le rispettive responsabilità dei convenuti;
rigettare la domanda di cumulo fra rivalutazione e interessi.
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori del presente grado di giudizio e, inoltre, condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per : rigettare l'appello avverso la sentenza n. 351/2020, Controparte_3 emessa nel procedimento n. 1405/2017 R.G. dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Enrica De Sire, in data 18.06.2020 e pubblicata in pari data, notificata il 23.06.2020, confermando la stessa in ogni sua parte.
Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente giudizio.
In via del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa nascente dalla polizza
Multirischi del Professionista – Professione Avvocato n. 1/1530/122/148807466 stipulata dall'avv. con la per i motivi dedotti CP_1 Controparte_3 nel presente atto.
Voglia, conseguentemente, dichiarare che non è tenuta a Controparte_3 manlevare e/o tenere indenne l'assicurato avv. , dichiararne la carenza di CP_1 legittimazione passiva e disporne l'estromissione dal giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/11 1. Con atto di citazione notificato il 23.07.2020, impugnava la sentenza Parte_1 del Tribunale di Locri n. 351/2020, che aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante nei confronti degli avvocati e , articolata nei seguenti CP_1 CP_2 termini “accertare per tutti i fatti di cui in narrativa, la responsabilità professionale dell'avv. e avv. ai sensi dell'art.1176 c.c. e per l'effetto:- CP_1 Controparte_2 condannare l'avv. e avv. , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti danni subiti dalla sig.ra patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri, e dunque anche per perdita di “chance”, nella misura di €
100.000,00 o quella diversa maggior o minor somma che risulterà in corso di causa e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia;
condannare l'avv. alla CP_1 restituzione in favore dell'attrice delle somme da questa corrisposte pari ad € 2.400,00 a titolo di competenze professionali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa, la responsabilità dell'avv. ai sensi dell'art. 1176 c.c. e per l'effetto CP_1 condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. dalla sig.ra
[...]
per lesione alla reputazione personale e onore, nella misura pari ad € Pt_1
150.000,00 o quella diversa o maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al soddisfo con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfetario, iva e cpa”.
L'appellante lamentava, con un unico ed articolato motivo di appello, l'“illogicità ed erroneità della motivazione, con particolare riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2,
c.c.; art. 2236; art. 1126 e 2056 c.c; 2043 c.c. e 2059 c.c.”, reputando che – pur avendo il Tribunale di Locri accertato che il ricorso in Cassazione oltre il termine annuale per l'impugnazione – abbia poi erroneamente ritenuto che il ricorso non sarebbe stato accolto anche in caso di tempestiva proposizione del gravame, ed abbia rigettato immotivatamente la richiesta di restituzione del compenso per l'attività professionale non correttamente adempiuta, escludendo anche l'ammissione delle prove richieste.
pag. 4/11 Si costituiva , che contestava la fondatezza dell'appello e spiegava appello CP_1 incidentale con riferimento alle spese di lite, ritenendo ingiustificata la compensazione in ragione della totale soccombenza dell'attrice.
Spiegava appello anche , chiedendo la riforma della pronuncia Controparte_2 impugnata per il capo relativo alla compensazione delle spese di lite, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, insistendo nelle difese, eccezioni e domande non esaminate in primo grado nel caso di accoglimento. insisteva nel rigetto dell'appello e, in subordine, Controparte_3 riproponeva le difese spiegate in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
2.1. Il primo motivo, relativo al risarcimento del danno determinato da inadempimento deve essere rigettato.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Corte è ormai da tempo consolidato nel senso che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n.
2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024; Cass. n.
24670/2024). Nel caso in cui al difensore sia addebitata l'omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio per il cliente, “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato pag. 5/11 avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”. Tale seconda ipotesi è quella che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione del provvedimento sfavorevole.
Il giudice di prime cure ha attentamente analizzato la documentazione relativa al merito del giudizio in cui la prestazione professionale negligente è stata resa, ritenendo che il giudizio in cassazione non avrebbe potuto avere esito positivo.
La motivazione sul punto appare priva del vizio lamentato, visto che la difesa della
(il vizio di volontà e la temporanea incapacità dovuta alla malattia) era stata Pt_1 disattesa in entrambi i gradi di giudizio precedenti, ed era stata anche oggetto di precedente accertamento negativo nell'ambito del procedimento penale per diffamazione. Il giudizio prognostico conduceva, condivisibilmente, al rigetto del ricorso per cassazione, posto che i motivi evidenziati non sarebbero stati accolti, né sotto il profilo della scusabilità del comportamento né per quanto riguarda la proporzione della sanzione.
L'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica – in base alla regola del 'più probabile che non' – per cui l'attrice avrebbe dovuto dimostrare la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta, poteva avere un esito favorevole in concreto, e non una mera chance di accoglimento.
Si deve, infatti, escludere che la sola perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa o tardiva impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. n. 24670/2024).
L'assunto si fonda sulla natura della obbligazione professionale dell'avvocato, che è certamente di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
pag. 6/11 In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza di legittimità ha analizzato con particolare attenzione la questione (cfr. Cass. Sez. 3, 13/09/2024, n.
24670, Rv. 672426 - 01), affermando in caso analogo che “ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria.
Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla “mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio”
l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al
“riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale
(art. 24 Cost.).”.
2.2. L'appello è invece fondato rispetto alla restituzione dei compensi versati in favore di . L'inadempimento infatti consente di proporre la domanda di restituzione del CP_1 compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista, così come è consentito al cliente di opporre l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
Sebbene la prestazione dell'avvocato si configura come un'obbligazione di mezzi, per cui il cliente ha l'obbligo di corrispondere il compenso per l'opera svolta, indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata, non si condivide la conclusione del giudice di prime cure, che ha reputato esigibile il compenso ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata.
La motivazione della sentenza impugnata rinvia alla decisione n. 16342 del 2018 della
Cassazione, che tuttavia si limita ad affermare che, nell'ipotesi in cui un'azione pag. 7/11 giudiziale svolta nell'interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un'automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, in caso non si dimostrato il danno per il cliente. In realtà, detta decisione si riferisce al diverso caso di una prestazione complessa e svoltasi in più gradi e fasi, evidenziando che solo ne caso in cui l'inadempimento abbai causato un danno al cliente, per il mancato riconoscimento di una pretesa fondata, l'intera opera professionale era inutile e quindi veniva automaticamente meno il diritto al compenso. Ma questo non implica che, nel caso in cui detta situazione non si verifichi, il cliente non possa eccepire l'inadempimento e dimostrare l'inutilità della prestazione. Nel caso di specie, la tardiva predisposizione del ricorso per cassazione, ha reso del tutto inutile l'attività professionale pregressa, per cui la prestazione professionale per questa fase si deve ritenere totalmente inadempiuta, perché non ha prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò anche dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d'opera. L'errore professionale per così dire definitivo e fonte ultima del danno, cioè quello compiuto per la tardiva impugnazione della sentenza, ha reso del tutto inutilizzabile l'attività professionale per questa fase, l'unica per la quale l'avv.
aveva ricevuto la somma in acconto sul compenso, per cui il difensore deve CP_1 considerarsi totalmente inadempiente.
Ne deriva che la situazione determinatasi si doveva considerare di inadempimento totale anche per le prestazioni eseguite prima della sentenza di inammissibilità, perché esse risultavano espletate inutiliter e, quindi, come se non fossero state espletate per colpa dell'avv. . CP_1
In accoglimento parziale dell'appello, si deve pertanto condannare alla CP_1 restituzione della somma di € 2.400,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta, e non di valore, la somma non deve essere rivalutata all'attualità.
3. L'accoglimento parziale dell'appello proposto da travolge la Parte_1 pronuncia sulle spese relativamente al giudizio di primo grado nei rapporti tra pag. 8/11 appellante e , per cui l'appello incidentale spiegato da quest'ultimo viene CP_1 assorbito.
3.1. Le spese di lite di entrambi i gradi devono, infatti, essere stabilite tenendo conto dell'esito dell'intero giudizio. Rispetto alla posizione di , si deve ritenere CP_1 sussistente la reciproca soccombenza, visto il rigetto della domanda risarcitoria (di importo superiore ad € 100.000) e l'accoglimento della domanda di restituzione degli onorari corrisposti al professionista.
Si ritiene, pertanto, di poter compensare completamente le spese di entrambi i gradi di giudizio, visto l'importo minimo dell'accoglimento della domanda.
3.2. L'accoglimento della domanda restitutoria non impone l'esame della domanda di garanzia avanzata da nei confronti di non esaminata in primo CP_1 CP_3 grado per il rigetto delle domande dell'attrice.
La domanda di manleva, infatti, si riferisce alle somme cui l'avv. sarebbe stato CP_1 condannato a versare a titolo di risarcimento dei danni nei confronti del cliente, e difatti la polizza azionata si riferisce alla responsabilità professionale dell'avvocato per danni causati al cliente. Nel caso in esame, la domanda risarcitoria è stata rigettata, ed è stata accolta solo la domanda restitutoria, effetto dell'inadempimento del difensore. Si tratta, infatti, di somme corrisposte a titolo di remunerazione di una prestazione ritenuta totalmente inutile e quindi non adempiuta, delle quali la parte inadempiente deve curare la restituzione a seguito della domanda della parte adempiente, e non di un credito risarcitorio rispetto al quale era stata chiamata in garanzia la compagnia di assicurazioni.
4. L'appello incidentale proposto da è, invece, fondato. La domanda Controparte_2 dell'attrice è stata rigettata totalmente nei suoi confronti e non sussistono gravi motivi che giustifichino la compensazione. La motivazione della sentenza di prime cure, sulla quale viene fondata la compensazione, non è coerente con la motivazione del rigetto della domanda della signora visto che l'avv. è stato incaricato di Pt_1 CP_2 proporre il ricorso per cassazione quando il termine era già spirato, e non gli era stato corrisposto alcun compenso. Peraltro, è stato accertato con affermazione passata in pag. 9/11 giudicato in quanto sottratta da gravame, che il ruolo dell'avv. era solo quello di CP_2 sottoscrivere il ricorso predisposto dall'avv. e portarlo alla notifica. CP_1
Non sussistono, quindi, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, vista la totale soccombenza dell'attrice nei confronti dell'avv. ed in mancanza di particolari incertezza (di CP_2 diritto o di fatto) sul diritto controverso.
Le spese di lite devono pertanto essere poste a carico della parte soccombente, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado. Le spese devono essere liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore non superiore ad €
256.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, €
2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale).
5. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate anche rispetto alla posizione di , nei cui confronti non è stato proposto alcun motivo di CP_3 appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sugli appelli incidentali proposti da e avverso Pt_1 CP_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Locri n. 351/2020, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello proposto da e, in riforma parziale Parte_1 della sentenza impugnata, condanna alla restituzione della somma CP_1 di € 2.400,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_2 sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
pag. 10/11 in favore di , liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfetario, iva e cpa;
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
CP_1
4. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra , Parte_1
e ; CP_1 Controparte_3
5. Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi ed
€ 1.138,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 409/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INGROIA ANTONIO
appellante- appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CHIRICO ANTONIA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
BELCASTRO GIUSEPPE appellati - appellanti incidentali
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BORRUTO ALESSANDRA appellata
CONCLUSIONI
per - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. Parte_1
e avv. ai sensi dell'art. 1176 c.c. e per l'effetto: CP_1 Controparte_2 condannare l'avv. e avv. , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri, e dunque anche per perdita di “chance”, nella misura di €.
100.000,00 o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia;
condannare l'avv. CP_1 alla restituzione in favore dell'attrice delle somme da questa corrisposte pari ad €.
2.400,00, a titolo di competenze professionali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. ai sensi CP_1 dell'art. 1176 c.c. e per l'effetto condannare l'avv. al risarcimento di CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c. dalla sig.ra per lesione alla reputazione personale e onore, Parte_1 nella misura pari ad €. 150.000,00 o quella diversa o maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al saldo;
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
per : 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali.
Per : in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità Controparte_2 né alcun danno è ascrivibile all'avv. e rigettare, per tutte le ragioni Controparte_2 esposte in narrativa, l'appello della signora in quanto infondato in fatto e Pt_1 diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che non provato;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze anche del primo grado di giudizio;
pag. 2/11 in via subordinata e solo nella remota e denegata ipotesi che venga accolta la domanda della parte attrice in ordine all'an debeatur: rigettare ogni domanda di risarcimento svolta nei confronti dell'avv. Controparte_2 perché infondata in fatto e diritto, condannando, nell'eventualità, il solo avv. CP_1
, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di solidarietà passiva fra i due
[...] professionisti;
rigettare la domanda nella quantificazione prospettata dalla parte attrice perché infondata in fatto e diritto e liquidare il quantum secondo giustizia;
gradare le rispettive responsabilità dei convenuti;
rigettare la domanda di cumulo fra rivalutazione e interessi.
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori del presente grado di giudizio e, inoltre, condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per : rigettare l'appello avverso la sentenza n. 351/2020, Controparte_3 emessa nel procedimento n. 1405/2017 R.G. dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Enrica De Sire, in data 18.06.2020 e pubblicata in pari data, notificata il 23.06.2020, confermando la stessa in ogni sua parte.
Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente giudizio.
In via del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa nascente dalla polizza
Multirischi del Professionista – Professione Avvocato n. 1/1530/122/148807466 stipulata dall'avv. con la per i motivi dedotti CP_1 Controparte_3 nel presente atto.
Voglia, conseguentemente, dichiarare che non è tenuta a Controparte_3 manlevare e/o tenere indenne l'assicurato avv. , dichiararne la carenza di CP_1 legittimazione passiva e disporne l'estromissione dal giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/11 1. Con atto di citazione notificato il 23.07.2020, impugnava la sentenza Parte_1 del Tribunale di Locri n. 351/2020, che aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante nei confronti degli avvocati e , articolata nei seguenti CP_1 CP_2 termini “accertare per tutti i fatti di cui in narrativa, la responsabilità professionale dell'avv. e avv. ai sensi dell'art.1176 c.c. e per l'effetto:- CP_1 Controparte_2 condannare l'avv. e avv. , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti danni subiti dalla sig.ra patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri, e dunque anche per perdita di “chance”, nella misura di €
100.000,00 o quella diversa maggior o minor somma che risulterà in corso di causa e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia;
condannare l'avv. alla CP_1 restituzione in favore dell'attrice delle somme da questa corrisposte pari ad € 2.400,00 a titolo di competenze professionali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa, la responsabilità dell'avv. ai sensi dell'art. 1176 c.c. e per l'effetto CP_1 condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. dalla sig.ra
[...]
per lesione alla reputazione personale e onore, nella misura pari ad € Pt_1
150.000,00 o quella diversa o maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che comunque sarà ritenuta più equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di legge dal dovuto al soddisfo con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfetario, iva e cpa”.
L'appellante lamentava, con un unico ed articolato motivo di appello, l'“illogicità ed erroneità della motivazione, con particolare riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2,
c.c.; art. 2236; art. 1126 e 2056 c.c; 2043 c.c. e 2059 c.c.”, reputando che – pur avendo il Tribunale di Locri accertato che il ricorso in Cassazione oltre il termine annuale per l'impugnazione – abbia poi erroneamente ritenuto che il ricorso non sarebbe stato accolto anche in caso di tempestiva proposizione del gravame, ed abbia rigettato immotivatamente la richiesta di restituzione del compenso per l'attività professionale non correttamente adempiuta, escludendo anche l'ammissione delle prove richieste.
pag. 4/11 Si costituiva , che contestava la fondatezza dell'appello e spiegava appello CP_1 incidentale con riferimento alle spese di lite, ritenendo ingiustificata la compensazione in ragione della totale soccombenza dell'attrice.
Spiegava appello anche , chiedendo la riforma della pronuncia Controparte_2 impugnata per il capo relativo alla compensazione delle spese di lite, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, insistendo nelle difese, eccezioni e domande non esaminate in primo grado nel caso di accoglimento. insisteva nel rigetto dell'appello e, in subordine, Controparte_3 riproponeva le difese spiegate in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
2.1. Il primo motivo, relativo al risarcimento del danno determinato da inadempimento deve essere rigettato.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Corte è ormai da tempo consolidato nel senso che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n.
2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024; Cass. n.
24670/2024). Nel caso in cui al difensore sia addebitata l'omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio per il cliente, “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato pag. 5/11 avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”. Tale seconda ipotesi è quella che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione del provvedimento sfavorevole.
Il giudice di prime cure ha attentamente analizzato la documentazione relativa al merito del giudizio in cui la prestazione professionale negligente è stata resa, ritenendo che il giudizio in cassazione non avrebbe potuto avere esito positivo.
La motivazione sul punto appare priva del vizio lamentato, visto che la difesa della
(il vizio di volontà e la temporanea incapacità dovuta alla malattia) era stata Pt_1 disattesa in entrambi i gradi di giudizio precedenti, ed era stata anche oggetto di precedente accertamento negativo nell'ambito del procedimento penale per diffamazione. Il giudizio prognostico conduceva, condivisibilmente, al rigetto del ricorso per cassazione, posto che i motivi evidenziati non sarebbero stati accolti, né sotto il profilo della scusabilità del comportamento né per quanto riguarda la proporzione della sanzione.
L'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica – in base alla regola del 'più probabile che non' – per cui l'attrice avrebbe dovuto dimostrare la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta, poteva avere un esito favorevole in concreto, e non una mera chance di accoglimento.
Si deve, infatti, escludere che la sola perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa o tardiva impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. n. 24670/2024).
L'assunto si fonda sulla natura della obbligazione professionale dell'avvocato, che è certamente di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
pag. 6/11 In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza di legittimità ha analizzato con particolare attenzione la questione (cfr. Cass. Sez. 3, 13/09/2024, n.
24670, Rv. 672426 - 01), affermando in caso analogo che “ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria.
Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla “mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio”
l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al
“riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale
(art. 24 Cost.).”.
2.2. L'appello è invece fondato rispetto alla restituzione dei compensi versati in favore di . L'inadempimento infatti consente di proporre la domanda di restituzione del CP_1 compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista, così come è consentito al cliente di opporre l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
Sebbene la prestazione dell'avvocato si configura come un'obbligazione di mezzi, per cui il cliente ha l'obbligo di corrispondere il compenso per l'opera svolta, indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata, non si condivide la conclusione del giudice di prime cure, che ha reputato esigibile il compenso ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata.
La motivazione della sentenza impugnata rinvia alla decisione n. 16342 del 2018 della
Cassazione, che tuttavia si limita ad affermare che, nell'ipotesi in cui un'azione pag. 7/11 giudiziale svolta nell'interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un'automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, in caso non si dimostrato il danno per il cliente. In realtà, detta decisione si riferisce al diverso caso di una prestazione complessa e svoltasi in più gradi e fasi, evidenziando che solo ne caso in cui l'inadempimento abbai causato un danno al cliente, per il mancato riconoscimento di una pretesa fondata, l'intera opera professionale era inutile e quindi veniva automaticamente meno il diritto al compenso. Ma questo non implica che, nel caso in cui detta situazione non si verifichi, il cliente non possa eccepire l'inadempimento e dimostrare l'inutilità della prestazione. Nel caso di specie, la tardiva predisposizione del ricorso per cassazione, ha reso del tutto inutile l'attività professionale pregressa, per cui la prestazione professionale per questa fase si deve ritenere totalmente inadempiuta, perché non ha prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò anche dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d'opera. L'errore professionale per così dire definitivo e fonte ultima del danno, cioè quello compiuto per la tardiva impugnazione della sentenza, ha reso del tutto inutilizzabile l'attività professionale per questa fase, l'unica per la quale l'avv.
aveva ricevuto la somma in acconto sul compenso, per cui il difensore deve CP_1 considerarsi totalmente inadempiente.
Ne deriva che la situazione determinatasi si doveva considerare di inadempimento totale anche per le prestazioni eseguite prima della sentenza di inammissibilità, perché esse risultavano espletate inutiliter e, quindi, come se non fossero state espletate per colpa dell'avv. . CP_1
In accoglimento parziale dell'appello, si deve pertanto condannare alla CP_1 restituzione della somma di € 2.400,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta, e non di valore, la somma non deve essere rivalutata all'attualità.
3. L'accoglimento parziale dell'appello proposto da travolge la Parte_1 pronuncia sulle spese relativamente al giudizio di primo grado nei rapporti tra pag. 8/11 appellante e , per cui l'appello incidentale spiegato da quest'ultimo viene CP_1 assorbito.
3.1. Le spese di lite di entrambi i gradi devono, infatti, essere stabilite tenendo conto dell'esito dell'intero giudizio. Rispetto alla posizione di , si deve ritenere CP_1 sussistente la reciproca soccombenza, visto il rigetto della domanda risarcitoria (di importo superiore ad € 100.000) e l'accoglimento della domanda di restituzione degli onorari corrisposti al professionista.
Si ritiene, pertanto, di poter compensare completamente le spese di entrambi i gradi di giudizio, visto l'importo minimo dell'accoglimento della domanda.
3.2. L'accoglimento della domanda restitutoria non impone l'esame della domanda di garanzia avanzata da nei confronti di non esaminata in primo CP_1 CP_3 grado per il rigetto delle domande dell'attrice.
La domanda di manleva, infatti, si riferisce alle somme cui l'avv. sarebbe stato CP_1 condannato a versare a titolo di risarcimento dei danni nei confronti del cliente, e difatti la polizza azionata si riferisce alla responsabilità professionale dell'avvocato per danni causati al cliente. Nel caso in esame, la domanda risarcitoria è stata rigettata, ed è stata accolta solo la domanda restitutoria, effetto dell'inadempimento del difensore. Si tratta, infatti, di somme corrisposte a titolo di remunerazione di una prestazione ritenuta totalmente inutile e quindi non adempiuta, delle quali la parte inadempiente deve curare la restituzione a seguito della domanda della parte adempiente, e non di un credito risarcitorio rispetto al quale era stata chiamata in garanzia la compagnia di assicurazioni.
4. L'appello incidentale proposto da è, invece, fondato. La domanda Controparte_2 dell'attrice è stata rigettata totalmente nei suoi confronti e non sussistono gravi motivi che giustifichino la compensazione. La motivazione della sentenza di prime cure, sulla quale viene fondata la compensazione, non è coerente con la motivazione del rigetto della domanda della signora visto che l'avv. è stato incaricato di Pt_1 CP_2 proporre il ricorso per cassazione quando il termine era già spirato, e non gli era stato corrisposto alcun compenso. Peraltro, è stato accertato con affermazione passata in pag. 9/11 giudicato in quanto sottratta da gravame, che il ruolo dell'avv. era solo quello di CP_2 sottoscrivere il ricorso predisposto dall'avv. e portarlo alla notifica. CP_1
Non sussistono, quindi, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, vista la totale soccombenza dell'attrice nei confronti dell'avv. ed in mancanza di particolari incertezza (di CP_2 diritto o di fatto) sul diritto controverso.
Le spese di lite devono pertanto essere poste a carico della parte soccombente, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado. Le spese devono essere liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore non superiore ad €
256.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, €
2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale).
5. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate anche rispetto alla posizione di , nei cui confronti non è stato proposto alcun motivo di CP_3 appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sugli appelli incidentali proposti da e avverso Pt_1 CP_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Locri n. 351/2020, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello proposto da e, in riforma parziale Parte_1 della sentenza impugnata, condanna alla restituzione della somma CP_1 di € 2.400,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_2 sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
pag. 10/11 in favore di , liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfetario, iva e cpa;
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
CP_1
4. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra , Parte_1
e ; CP_1 Controparte_3
5. Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi ed
€ 1.138,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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