Art. 1276. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
d) primo maresciallo.
((d-bis) luogotenente.)) 2. Al ((luogotenente)) puo' essere conferita la qualifica di ((primo luogotenente)) .
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
d) primo maresciallo.
((d-bis) luogotenente.)) 2. Al ((luogotenente)) puo' essere conferita la qualifica di ((primo luogotenente)) .