Articolo 1276 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1278Articolo 1277
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
Art. 1276. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
d) primo maresciallo.
((d-bis) luogotenente.)) 2. Al ((luogotenente)) puo' essere conferita la qualifica di ((primo luogotenente)) .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente