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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4620/2022 R.G. avente ad oggetto mansioni superiori e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, via Macallè n. 18, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Vitale Vincenzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Nicita Maurizio ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, via Prefettura n.14, presso gli uffici dell'Avvocatura della
Città Metropolitana di Catania, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 12.03.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 06.06.2022, Parte_1
ha esposto:
- che la stessa è in possesso di diploma di scuola media superiore di ragioneria e in data
23.03.1996 è stata assunta dalla Provincia di Catania ai sensi dell'art. 23 della l. n. 67/1988 come articolista, restando inserita in un progetto volto a realizzare, nei territori del
Mezzogiorno, iniziative a livello locale, finalizzate ad impiegare giovani compresi fra i 18 e i
29 anni privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento;
- che con la l. reg sic. n. 85/1995 le Amministrazioni Pubbliche, fra cui la Provincia
Regionale di Catania, hanno ottenuto la possibilità di impiegare tale personale nella realizzazione di lavori socialmente utili e in attività proprie dell'Ente;
- che, in questa fase, la stessa è stata impiegata in lavori socialmente utili, prestando servizio presso l'Assessorato Ambiente, collaborando con i dipendenti pubblici responsabili delle
Riserve Naturali Orientate;
- che in data 27.12.2002 ha ricevuto una comunicazione a firma del Presidente della
Provincia Regionale di Catania con la quale le è stata proposta la stabilizzazione del rapporto di lavoro, presso detto ente, mediante la stipula di contratto a tempo indeterminato “ma con inquadramento in categoria A1, chiedendole sostanzialmente di accettare un declassamento rispetto alle funzioni fino ad allora svolte - afferenti alla categoria D”;
- che la stessa ha accettato la proposta in parola, sicché con efficacia dal 31.12.2002 è stata assunta presso la Provincia Regionale di Catania a tempo pieno e indeterminato per svolgere prestazioni riconducibili alla categoria A, pur nondimeno continuando a svolgere mansioni afferenti alla categoria D;
- che nel 2003 è stata trasferita all'Assessorato Turismo e Spettacolo e a giugno 2004 incaricata ad accompagnare a Torino una classe di un Istituto scolastico ed a svolgere le relative incombenze;
- che, una volta trasformato l'Assessorato da ultimo indicato in Servizio Politiche
Scolastiche, Culturali, del Turismo e dello Sport, la stessa si è occupata dal 2004 al 2007
“dell'intera gestione degli spettacoli musicali nel Comune di Catania e nei paesi della
Provincia per i periodi festivi e prefestivi: contattava i singoli gruppi, li riceveva in ufficio per la redazione e la sottoscrizione dei contratti, stabiliva data e importo per lo spettacolo e realizzava anche la successiva determina di liquidazione, che tuttavia non le era consentito firmare”;
Pagina 2 - che a partire dal 2007 la stessa è stata inquadrata nella categoria B e da settembre 2008 fino a dicembre 2008 è stata comandata presso l'Azienda Provinciale del Turismo ove, attraverso un apposito programma informatico messo a disposizione dalla Regione Sicilia, ha provveduto a informatizzare giornalmente o mensilmente i dati di tutti gli arrivi e partenze degli ospiti italiani e stranieri di tutte le strutture ricettive di Catania e provincia, per poi assemblarli e trasmetterli annualmente all'ISTAT di Roma;
- che nel 2009 e nel 2010 ha svolto le attività di accoglienza e rappresentazione, nonché gestione e controllo del relativo fondo cassa;
- che nel 2011, nell'ambito della rassegna ha svolto compiti di supervisione e CP_2 controllo degli spettacoli ed inoltre ha provveduto a “convocare i responsabili di pubblicità delle tv, radio private e giornali locali e nazionali, al fine di far firmare i contratti e così stabilire i giorni di pubblicità in cui dovevano trasmettere o pubblicizzare programmi della rassegna”, seppure senza potere di firma, fruito dal 2012 in poi, nella qualità di responsabile istruttore del procedimento per come risulta dalle varie determine di liquidazione adottate nell'ambito di prodotte in atti;
CP_2
- che, ancora, nel 2013 ha attuato la supervisione in ordine alla manutenzione ed al funzionamento degli Istituti di Istruzione Media di II° grado, provvedendo altresì “alla gestione delle spese per le utenze elettriche, telefoniche, idriche e del gas degli Istituti Secondari
Superiori di Catania e provincia, competenze affidate alle province con L.R. n. 9/86 art. 13, punto 1, lett b e con art. 3, comma 2° L. 11/01/1996 n.23” nonché ad effettuare “un controllo contabile di tutte le fatture con i relativi mandati per ogni istituto scolastico, informatizzava tutti i documenti contabili e infine redigeva la determina di liquidazione, insieme alla lettera di accompagnamento, specificando anche le fatture non rimborsate per qualche problema amministrativo”.
- che nel 2014 e nel 2015 la stessa si è occupata di gestire i rapporti con i Presidi e DSGA degli Istituti scolastici (riepiloghi, controllo fatture con relativi mandati) nonché di controllare i totali e, infine, di redigere le determine di liquidazione, le lettere di accompagnamento e di firmare la determina di impegno n° 211 del 29.07.2014; n. 38 del 20.02.2015 e n. 150 del
20.10.2015;
- che dal 2016 sino alla data di proposizione del ricorso è stata adibita al “controllo contabile
e della informatizzazione dei documenti che pervenivano dagli Istituti Scolastici, con il susseguente contatto e confronto con i DSGA in caso di errore, incongruenza o chiarimento, ma astenendosi dal redigere ulteriori determine”;
Pagina 3 - che le mansioni svolte, sin dalla propria stabilizzazione del dicembre 2002, esulano dal profilo attinente alla categoria B2, ove è inquadrata, legittimando il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel corso degli anni.
Su tali premesse, la parte ricorrente ha chiesto di “Accertare e dichiarare il (suo) diritto … alle differenze retributive per aver svolto durante il periodo dal 2002 ad oggi mansioni superiori di Categoria D e condannare, per l'effetto, la al Controparte_1
pagamento di tali differenze, se necessario, nominando un CTU al fine della quantificazione delle stesse, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare altresì
l'amministrazione resistente al riconoscimento nel… (suo) stato di servizio … dello svolgimento di mansioni superiori, utile – in quanto costituente possibile titolo – qualora la ricorrente decidesse di partecipare a concorsi interni;
con vittoria di spese e compensi”.
In data 20.02.2023 si è ritualmente costituita la depositando Controparte_1
nel fascicolo telematico memoria difensiva, con la quale ha eccepito:
- che, per effetto delle progressioni orizzontali e verticali, la ricorrente assunta il 31.12.2002 con inquadramento nella categoria A, nel 2006 ha conseguito la categoria B;
- che, ricostruito il percorso professionale della ricorrente e le mansioni in concreto svolte, il profilo di inquadramento assegnato a quest'ultima corrisponde alle mansioni effettivamente espletate, senza che sia stata offerta prova del dedotto svolgimento di mansioni superiori;
- che, comunque, in difetto di atti interruttivi, sono prescritti gli eventuali crediti da lavoro relativi al quinquennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale o stragiudiziale.
Conseguentemente, l'Amministrazione resistente ha chiesto di “1) … rigettare le domande formulate dal ricorrente nelle conclusioni dell'avversato ricorso, siccome inammissibili, prima ancora che infondate, sia in fatto sia in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui fossero accolte, in tutto o in parte, le avverse pretese, dichiarare, in ogni caso, la prescrizione quinquennale ex art.2948, co. 1, n. 4 del credito (di lavoro e/o risarcitorio
e/o a titolo di indennizzo) asseritamente maturato e non percepito da controparte per i motivi di diritto spiegati;
3) conseguentemente, condannare il ricorrente a pagamento a favore dell'amministrazione resistente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocati di un ente pubblico, di oneri accessori come per legge”.
La presente controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
_________________________
Pagina 4 La ricorrente, quale dipendente della Provincia di Catania, poi confluita –a seguito della soppressione di quest'ultima- nella Citta Metropolitana di Catania, assunta a tempo indeterminato e pieno con contratto del 27.12.20202 ed efficace dal 31.12.2002, ha lamentato di essere stata inquadrata fino al 19.12.2006 nella categoria A e dal 20.12.2006 in poi nella categoria B malgrado, sin dalla sua assunzione, la stessa abbia asseritamente svolto prestazioni riconducibili alla categoria D.
A fronte di tale prospettazione difensiva, innanzi tutto, va osservato che la ricorrente non ha allegato e dimostrato specificatamente l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti retributivi per cui è causa, ad eccezione della notifica del ricorso, pervenuto all'ente resistente il 15.06.2022, sì come affermato dalla parte convenuta in sede di costituzione.
Non è superfluo ricordare che per costante insegnamento della Suprema Corte, “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto” (Cass. 12.10.2017, n.24031; confi, tra le tante, Cass.
15.02.2017, n.4034; Cass. 25.11.2015, n.24054; Cass. 21.05.2013, n.l2480; Cass. 3.12.2012,
n.21595; Cass. 12.02.2010, n.3371), senza che la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare sia idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, “dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, e necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto – che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art.
2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ.,” (Cass.
11.06.2009, n.l3588)
In applicazione di tale principio, l'assunta spettanza del pagamento delle differenze retributive rivendicate con l'atto introduttivo devono ritenersi comunque inesigibili dalla
Pagina 5 ricorrente per il quinquennio anteriore alla notificazione di esso a norma dell'art. 2948 nn. 4 e 5
c.c., stante che nell'impiego pubblico contrattualizzato la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto di lavoro non essendo ravvisabile alcun metus del dipendente verso la pubblica amministrazione (ex multis, Cass. 30.04.2024 n.11622; Cass. Sez. Unite 28.12.2023
n.36197). In senso contrario, non giova alla ricorrente la giurisprudenza di legittimità invocata all'odierna udienza, essendo relativa ad un rapporto di lavoro privato non assistito da un regime di stabilità e, perciò, non pertinente rispetto alla specifica fattispecie del pubblico impiego sottoposta all'attenzione di questo giudice.
Nel merito, va rilevato che l'art. 52 del d.lgs. n.165/2001 tutela il pubblico dipendente che di fatto ha svolto mansioni proprie di una qualifica superiore entro i limitati canali di cui all'art. 2126 c.c., riconoscendogli di conseguenza un trattamento retributivo corrispondente alla qualità
e alla quantità del lavoro prestato, limitatamente al periodo in cui la prestazione è stata eseguita e sempre che l'attività svolta risulti non illecita, perché effettuata all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento quali quelli posti a tutela di diritti fondamentali della persona (ex plurimis, Cass. 7.07.2014, n. 15450).
Per definizione legislativa, il concetto di “mansione superiore” si concreta nell'“attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, a condizione, tuttavia, che tale situazione non sia originata dal sopraggiungere di obiettive necessità di servizio e non si sia protratta oltre il termine consentito dalla legge.
Ferma la nullità dell'assegnazione a mansioni appartenenti alla categoria superiore in violazione alle modalità e alle procedure selettive stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva in tema di progressioni verticali (v. art. 4 del CCNL Enti Locali 31.03.1999) e la conseguenziale inefficacia dell'esercizio di fatto di esse ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione ex art. 52 d.lgs. n.165/2001,
l'accertamento a norma del comma 5 della disposizione normativa in parola dell'assunta spettanza alla ricorrente della differenza tra il trattamento economico della categoria di inquadramento e quello iniziale previsto per la categoria superiore rivendicata, va condotto tenendo conto dei principi che governano la ripartizione degli oneri probatori che, a norma dell'art. 2697 c.c., pongono a carico del lavoratore l'onere di dimostrare, riguardo all'attività spiegata, di aver svolto in modo pieno, tangibile e prevalente compiti di contenuto qualitativo più elevato rispetto a quelli ai quali è ordinariamente adibito, per effetto dei quali risultano prese in carico responsabilità superiori che implicano l'esercizio con maggiore autonomia di
Pagina 6 poteri che connotano la mansione rivendicata, per un arco temporale tale da escludere che le prestazioni rese erano volte a fronteggiare una emergenza contingente (Cass. 30.12.2009 n.
27887; in senso conforme, cfr. Cass. 23.09.2016 n. 18712; conf. tra le tante;
Cass. Sez. Unite
11.12.2007 n. 25837).
Sul piano probatorio, inoltre, è onere del dipendente che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per l'espletamento di mansioni appartenenti al livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver svolto in concreto (si veda, ex multis, Cass. 21.05.2003, n. 8025) e, dunque, di provare le mansioni effettuate (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Nel contesto considerato, va osservato che la disciplina del sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni ed Autonomie locali si rinviene nel CCNL del 31.03.1999 vigente ratione temporis, “conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte” (Cass.
9.03.2022 n.7641; conf. Cass.
14.11.2019 n. 29624 la quale richiama, tra le altre, Cass.
5.03.2019 n. 6394; Cass. 16.09.2014
n. 19507 e Cass. S.U. 23.09.2010, n. 20075).
Per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 del richiamato CCNL articola il sistema classificazione professionale in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D, precisando, altresì, che “2. Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal
D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. 3.
L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998. 4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse. 5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo
Pagina 7 esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria. 6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A. 7. Nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13”.
Dalla lettura del richiamato allegato A si apprende che:
- la categoria A è riservata ai lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
“ Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
Problematiche lavorative di tipo semplice;
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”;
- la categoria B è riservata ai lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
“ Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Pagina 8 Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”.
Restando ricondotti in via esemplificativa in tale categoria:
“- (il) lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
- (il) lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto;
- (il) lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori;
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale …”.
- la categoria C, invece, compete ai lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
“ Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
In via esemplativa, appartengono a tale categoria i seguenti profili professionali:
Pagina 9 “- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”.
Ad esempio, tra le professionalità che restano ricondotte nella categoria in esame si rinviene l'“esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Infine, la categoria D è riservata ai lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
“ Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Nell'esemplificare i profili professionali che appartengono a tale categoria, è stato contemplato:
- (il) “lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per
l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
- (il) lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
- (il) lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
Pagina 10 - (il) lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.”
Nella fattispecie concreta, relativamente al periodo non coperto da prescrizione, resta accertato dalla disamina delle schede di valutazione individuale della ricorrente prodotte dalla stessa (v. infra all. 13), che nel 2016 e nel 2017 quest'ultima è stata inquadrata presso il
Servizio “Politiche Culturali, del Turismo e dello Sport” nel profilo di “collaboratore informatico”, posizione economica B2-B1, mantenendo invariata l'attività prestata nel 2014, in quanto si è occupata di effettuare l'“inserimento dei dati statistici relativi alle presenze turistiche, collaborazione nelle attività relative ai rimborsi spese per le utenze degli istituti scolastici”, laddove, per completezza, nel 2013 e nel 2012 ha provveduto all'“inserimento dei dati statistici relativi alle presenze turistiche, collaborazione nelle attività relative alla destagionalizzazione delle offerte turistiche –Etnafest”.
Alla luce delle declaratorie contrattuali, l'espletamento di tali attività non denota competenze specialistiche o elevate o implicanti la soluzione di problemi complessi, ma rientranti appieno tra quelle di categoria B, ove è contemplata la gestione di archivi e schedari, la redazione di atti e provvedimenti utilizzando fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, e tra i profili professionali di appartenenza è indicata la figura dell'addetto ad archivi ed operatori ced.
Dalla lettura delle schede di valutazione individuale relative al 2018 ed al 2019 risulta che ha “espleta(to ) mansioni proprie del profilo professionale nell'ambito dell'Ufficio Parte_1
“Elaborazioni informatiche e rimborsi scuola””. Dalla determinazione dirigenziale del
07.06.2018 n. 1846 prodotta dall'Amministrazione resistente si apprende che la ricorrente è stata assegnata all'Ufficio in parola, quale dipendente di categoria B1, insieme ad altro dipendente di categoria C1 ( ) e ad un referente individuato in un dipendente di Persona_1
categoria D1 . Persona_2
Pagina 11 Si registra in ricorso una lacuna assertiva in ordine ai concreti compiti espletati dalla ricorrente presso i predetti Uffici (ai quali neppure si fa alcun nel corpo dell'atto introduttivo) né sono stati offerti argomenti in ordine all'eventuale impegno prestato e al contenuto di esso unitamente alle responsabilità assommate a sé, essendo stato genericamente assunto che “dal
2016 a tutt'oggi la ricorrente si preoccupa del controllo contabile e della informatizzazione dei documenti che pervenivano dagli Istituti Scolastici, con il susseguente contatto e confronto con
i DSGA in caso di errore, incongruenza o chiarimento”.
La carenze assertive in parola non potrebbero essere colmate dando ingresso alla prova testimoniale sommariamente articolata dalla ricorrente al fine di apprezzare se la stessa “svolge funzioni di controllo contabile e di informatizzazione dei documenti che pervengono dagli
Istituti Scolastici” ed “altresì funzioni che concernono il contatto e il confronto con i DSGA in caso di errore, incongruenza o chiarimento” e se dette “funzioni sono normalmente attribuite a dipendenti inquadrati in categorie superiori alla B3”, atteso che non è consentito demandare al teste la valutazione delle circostanze per il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi sicché resta escluso che possa attribuirsi rilevanza ad un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta di circostanze di fatto, tanto più che nella specie non risultano neanche indicati, nella formulazione del testo dei capitoli di prova, i compiti esplicativi di dette funzioni, sì rendendo inesercitabile da parte di questo giudice, laddove restasse espletata, il potere/dovere di scindere la deposizione relativa al fatto dalle conclusioni che da essa verrebbero soggettivamente tratte dal dichiarante.
Inammissibile è poi la domanda formulata dalla parte ricorrente nel verbale dell'odierna udienza di poter produrre “a norma dell'art. 421 comma II c.p.c. … nuovi documenti dal 2017 in poi che attestano le funzioni svolte dalla ricorrente come specialista di servizi scolastici e specialista in attività amministrative e contabili”, in quanto –non trattandosi di documenti formati dopo lo spirare dei termini preclusivi né sussistendo allegazione di essere giunti nella disponibilità di dopo il deposito del ricorso– tale richiesta è tesa ad alterare il Parte_1
peculiare regime di rigide preclusioni posto dal combinato disposto degli artt. 414 e 416 c.p.c..
Invero, l'art. 414 c.p.c. impone alla parte ricorrente di offrire un quadro completo ed esaustivo delle proprie pretese e, a tal fine, di allegare compiutamente le circostanze in fatto e gli elementi di diritto su cui la domanda trova supporto, indicando nello specifico anche i mezzi di prova di cui intente avvalersi ed in particolare i documenti che si offrono in comunicazione, in guisa da consentire alla parte resistente a norma del comma 3 l'art. 416 c.p.c. di “prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in
Pagina 12 diritto ed indicare specificatamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
In questa prospettiva, la Suprema Corte ha già sottolineato che “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice
(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso” (tra le tante, Cass. 12.02.2016, n. 2832; Cass. 9.02.2012,
n. 1878; Cass. 27.05.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite, 17.06.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite,
20.04.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.06.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 23.1.2002, n.
761).
Né può giovare alla ricorrente sollecitare il ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421
c.p.c., in quanto, a fronte della genericità della richiesta di produzione di documenti non meglio descritti nè specificati, non è consentito coglierne la decisività né ravvisare dal tenore di tale sommaria richiesta in rapporto alla prospettazione dei fatti spiegata in ricorso l'emergenza di una "pista probatoria" qualificata idonea a sorreggere le pretese di cui al ricorso.
Volendo valutare la dedotta attività di controllo e di informatizzazione dei documenti operata da dal 2016 in poi alla luce della documentazione prodotta per gli anni 2014 Parte_1
e 2015, avendo prospettato la ricorrente di differenziarsi rispetto ad essa semplicemente dall'“astenendosi dal redigere ulteriori determine” (pag. 4 rigo 19 del ricorso), non risulta ravvisabile l'inesattezza del dedotto inquadramento professionale.
Infatti, la circostanza che negli allegati 9, 10, 11 e 12 del ricorso si rinviene apposta la firma della ricorrente nella veste di “responsabile istruttore del procedimento” nelle deliberazioni di liquidazione e/o nelle determine di pagamento, non apporta alcuna presa incarico di incombenze superiori da parte di , essendo sufficiente per lo svolgimento dei controlli Parte_1 istruttori un discreto grado di esperienza senza che emerga che quest'ultima abbia dovuto affrontare problemi per i quali era necessario ricercare soluzioni di significativa ampiezza ovvero l'assunzione di responsabilità di risultati per attività di concetto. Invero, dalla documentazione de qua risulta che era tenuta ad eseguire un controllo operativo delle Parte_1
risultanze dei resoconti trasmessi dagli Istituti scolastici circoscritto alle spese sostenute per utenze telefoniche, idriche ed elettriche sulla base dei documenti contabili di riscontro degli esborsi allegati ai medesimi rendiconti ovvero la verifica di fatture emesse dalle società nella
Pagina 13 campagne promo pubblicitarie;
quindi, a verificare la materiale sussistenza della delibera di approvazione del programma ovvero, senza alcuna discrezionalità, la riconducibilità della spesa a quelle previste a carico della Provincia dalla normativa ivi richiamata1 nonché l'esistenza del capitolo di spesa che consente all'ente di sostenerne il costo in bilancio.
Peraltro, tutte le deliberazioni di approvazione del rendiconto e di liquidazione del rimborso, al pari delle determine di pagamento delle spese, prodotte in atti recano la firma del dirigente del servizio, il quale, proprio con l'apposizione di essa, opera il controllo sostanziale e si assume la responsabilità, giuridica e contabile, dell'atto adottato e, per l'effetto, ove ritenuto, può apportarvi modifiche e variazioni, senza che sia consentito ascrivere alcun rilievo decisorio ai fini dell'accoglimento delle domande avanzate da al fatto che la stessa possa Parte_1
eventualmente aver intrattenuto interlocuzioni e contatti con presidi o con direttori della segreteria generale amministrativa, costituendo tali rapporti esplicazione di relazioni esterne di tipo indiretto, in quanto funzionali alla mera definizione della fase istruttoria e perciò proiezione attuativa dei compiti della categoria di appartenenza.
Non è secondario evidenziare che neppure la predisposizione delle bozze delle determine o delle deliberazioni in parola necessita di conoscenze mono specialistiche, trattandosi di atti dalla struttura redazionale ripetitiva, aventi contenuto operativo circoscritto ad un aspetto parziale –appunto, quello di riscontro istruttorio- che si iscrive nell'ambito di un più ampio processo produttivo che prende avvio dalla previsione legislativa che addossa all'ente di sostenere costi relativi a determinate tipologie di spese ovvero a pregressi provvedimenti di approvazione di un programma di manifestazioni con annessi piani finanziari nei limiti di somme già prenotate, e si conclude con l'atto dirigenziale del pagamento al creditore di somme dovute già determinate nel loro ammontare dagli organi competenti in sede di prenotazione dell'impegno di spesa secondo la disciplina del TUEL
La determinazione dirigenziale del 21.07.2020 n. 2711, versata nel fascicolo telematico dalla parte convenuta, in ottica di “rotazione ordinaria”, nel rifinire gli Uffici della
[...]
, ha assegnato la ricorrente agli Uffici delle “Politiche Sportive e scolastiche” per CP_1 svolgere prestazioni riconducibili alla categoria B1 senza che vi siano nell'atto introduttivo deduzioni difensive né allegazioni concrete in ordini agli effettivi compiti espletati né per 1Segnatamente, la l. 11.01.1996 n.23 all'art. 3 prescrive testualmente “1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: ... b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”. Pagina 14 stabilire il contenuto delle responsabilità che la stessa avrebbe assunto in eccedenza rispetto al proprio livello di inquadramento contrattuale.
Analoghe considerazioni devono essere estese con riferimento all'attività svolta da Parte_1 all'interno dell' ” e Controparte_3 dell' , ai quale resta assegnata a seguito dell'ulteriore Controparte_4 ridefinizione degli Uffici dell'Amministrazione resistente operata, rispettivamente, con determinazione dirigenziale del 09.09.2021 n. 2826 e del 12.01.2022 n. 99 prodotte dalla resistente, senza che siano stati esplicitati in ricorso il contenuto puntuale delle attività espletate all'interno di essi, di contro, emergendo ex actis che la stessa ha reso le prestazioni sotto le direttive specifiche dei superiori responsabili dell'Ufficio di appartenenza.
In disparte che la ricorrente non dispone di diplomi di laurea attestanti il possesso di conoscenze plurispecialistiche, occorre evidenziare che la stessa non ha provato – e, a monte, dedotto- di aver espletato attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione di documenti contabili e finanziari per i quali è necessario l'impiego di siffatte conoscenze, né di aver svolto funzioni direttive ovvero assunto alcuna responsabilità di risultato nell'ambito di importanti e diversi processi amministrativi né di esser stata tenuta ad affrontare problemi di elevata complessità individuando una soluzione tra varie di elevata ampiezza avvalendosi di modelli teorici non immediatamente utilizzabili e, tanto meno che abbia agito in assenza di ordini specifici e del controllo di altro personale dell'ente convenuto sovraordinato alla stessa.
Ancora, nessuna prova vi è in atti che la ricorrente abbia attuato relazioni esterne con altre istituzioni con rappresentanza istituzionale dell'Amministrazione di appartenenza e, invero, nemmeno relazioni dirette con gli utenti di carattere negoziale o anche complesso.
Altresì, difetta in atti riscontro per ritenere che la ricorrente, dopo aver partecipato al corso di riqualificazione che gli ha consentito di essere inquadrata a far data dal 23.01.2007 nel profilo di collaboratore informatico di categoria B1 (v. all. 5 del ricorso), abbia avuto la necessità di partecipare con frequenza ad aggiornamenti sì da poter svolgere le proprie mansioni.
In considerazione di quanto precede, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, le pretese di cui al ricorso non meritano tutela.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo a favore dell'Amministrazione resistente tenendo conto del valore indeterminabile e dell'oggetto della controversia, del mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), dell'attività difensiva in concreto
Pagina 15 prestata, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
CONDANNA al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute da che liquida in complessivi euro 3.689,00 a titolo di Controparte_1
compensi professionali oltre 15% spese generali ed oneri accessori come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'udienza del 12.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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