Art. 13.
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale del Circeo sara' provveduto:
a) con una somma, non superiore a lire cinquantamila annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
b) con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni;
c) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale del Circeo sara' provveduto:
a) con una somma, non superiore a lire cinquantamila annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
b) con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni;
c) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.