Articolo 7 della Legge 26 maggio 2000, n. 147
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10 giugno 2000
Art. 7. Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , sono sostituiti dal seguente:
"4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell' articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall' articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 , recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 14 (Direttori degli Istituti e incarichi speciali). - 1. I direttori degli istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.
2. La funzione di direttore di istituto puo' essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'art. II.
3. La nomina e la destinazione dei direttori degli istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell' art. 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall' art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 , recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
5. (Sostituito dal comma 4).
6. La funzione di direttore puo' essere altresi' conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all' art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unita' con le modalita' di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , e successive modificazioni.
7. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 puo' altresi' essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unita', e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi.
8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 e' aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , e successive modificazioni".
L'art. 185 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , come modificato dall' art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 , recante: disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche ammnistrazioni in servizio all'estero, a norma dell' art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' il seguente:
"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nella seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita' personale, ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennita' personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di' servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia".
Entrata in vigore il 10 giugno 2000
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