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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/09/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 269/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 481/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 21.6.2021 nella controversia n. 2334/2018
R.G., avente ad oggetto azione revocatoria;
TRA
), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Valerio
Piattelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Federica de Rensis, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
E
( ) e soci Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 illimitatamente responsabili , in persona del curatore, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Andrea Gabriel con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
1 Controparte_4
Parte_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
A) accertare e dichiarare totalmente infondata l'azione revocatoria spiegata, nel giudizio di primo grado, dalla nei Controparte_5 confronti dell'atto di disposizione, di cui alla separazione consensuale tra i coniugi
e , omologata dal Tribunale di Campobasso, in data Parte_1 Parte_2
19.02.2016, per mezzo del quale i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2 trasferito la proprietà dell'abitazione sita in Termoli (CB), Via Asia snc e del pertinenziale garage, in favore dei loro due figli, e , in ragione della Controparte_4 Parte_3 quota di un mezzo ciascuno, in comune e pro indiviso;
B) di conseguenza, accertare e dichiarare perfettamente valido ed efficace, nei confronti della suddetta , il trasferimento immobiliare Controparte_5 effettuato per mezzo dell'atto suddescritto alla precedente lettera A);
C) condannare la società appellata Controparte_5
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, relative alla prima fase
[...] del processo, svoltasi dinanzi il Tribunale di Larino, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
D) condannare la sola società appellata , in Controparte_5 persona del legare rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata liquidazione giudiziale:
- per tutte le ragioni illustrate nel presente atto nonché per quelle già esposte, nel corso del procedimento (anche del giudizio di primo grado), dalla
[...]
dato atto del subentro della Liquidazione Giudiziale della Controparte_6
(C.F. e P.IVA e dei soci Parte_4 P.IVA_2 illimitatamente responsabili C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(L.G.
5.2024 RG Trib. CB), in persona del Curatore Dott. nella
[...] Controparte_7 posizione della di cui la Curatela fa Controparte_6 proprie le domande, voglia l'adita Corte rigettare l'appello proposto dai sigg.
[...]
e perché del tutto infondato in fatto ed in diritto (e, di Pt_1 Parte_2 conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 481/2021).
Il tutto, con conseguente pronuncia di estensione della declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori concorsuali della Liquidazione Giudiziale della
(C.F. e P.IVA e dei soci Controparte_3 P.IVA_2
2 illimitatamente responsabili C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), dell'atto di disposizione di cui alla separazione
[...] C.F._2 consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Campobasso il 19.02.2016, con la quale i sigg. e hanno trasferito, per il 50% al figlio Parte_1 Parte_2
e per il rimanente 50% alla figlia la proprietà Parte_3 Controparte_4 dell'immobile sito in Termoli (CB) alla via Asia snc piano S3 distinto al catasto al foglio
21 particella 936 sub 52 Cat C/6 Classe 3 consistenza 24 m2 rendita 123,95 (garage) e
l'immobile accatastato al foglio 21 particella 936 sub. 221 Cat A/2 Classe 4 consistenza
4 vani, piano S1 scala F, rendita 506,13 in favore dei figli e Controparte_4 Parte_3
;
[...]
- fare ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Campobasso di eseguire ogni formalità conseguente alla pronuncianda sentenza nei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità;
- con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 481 del 21.6.2021, in accoglimento della domanda, proposta da (di Controparte_5 seguito ) nei confronti di , e CP_8 Parte_1 Parte_2 Controparte_4 ha dichiarato l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di Parte_3 disposizione di cui alla separazione consensuale dei coniugi Parte_1 Parte_2
, omologata dal Tribunale di Campobasso in data 19.2.2016, per mezzo della
[...] CP_ quale i predetti avevano trasferito ai figli e la proprietà del 50% Parte_3 ciascuno dell'abitazione sita in Termoli (CB), Via Asia snc e del pertinenziale garage, meglio identificati in atti.
2. Avverso la sentenza, notificata il 25.6.2021, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 21.7.2021, e , chiedendone la Parte_1 Parte_2 totale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio , che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. CP_8
Nelle more del giudizio, con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 8 del 15.4.2024,
è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_3 Parte_1
. Parte_2
Con comparsa depositata il 17.10.2024 il curatore della liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato, si è costituito in giudizio e ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con pronuncia di estensione della declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale.
3 Con ordinanza del 24.10.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 23.10.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del
10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti (oltre che della
) degli appellanti e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
si è determinata la perdita della capacità di questi di stare in giudizio rispetto ai
[...] rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, per lo spossessamento ad essa conseguente (artt. 142 e 143 comma 1 c.c.i.i.).
Costituendosi in giudizio, il curatore della liquidazione agisce non solo come sostituto processuale della massa dei creditori – non essendo il creditore più legittimato CP_8 proseguire l'azione per tutta la durata della procedura concorsuale – ma anche come sostituto processuale dei debitori sottoposti a liquidazione giudiziale, privati della capacità processuale, per i motivi anzidetti (Cass., n. 17943/2005).
La necessaria conseguenza del venir meno della capacità di stare in giudizio dei debitori nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è la sopravvenuta improcedibilità dell'appello da questi proposto avverso la sentenza di primo grado che ha accolto l'azione revocatoria.
Spettando, infatti, la legittimazione a proseguire il processo esclusivamente al curatore, il quale agisce nella duplice veste di sostituto processuale della massa dei creditori e del debitore soggetto a liquidazione giudiziale, la posizione giuridica di quest'ultimo relativamente a rapporti giuridici compresi nella liquidazione, non è più tutelabile in via autonoma ma è assorbita nella massa.
La perdita della capacità processuale del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, pur avendo normalmente carattere relativo così da poter essere eccepita soltanto dal curatore, assume carattere assoluto ed è quindi rilevabile d'ufficio quando la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto oggetto del giudizio, come nella presente causa, che ha visto la costituzione nel giudizio di appello della liquidazione giudiziale e la richiesta di conferma della sentenza impugnata: Cass., n. 13911/2017, relativamente a impugnazione proposta dal fallito, in cui la curatela aveva comunicato la sua intenzione di non impugnare la decisione, così esprimendo una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia;
Cass., n. 32623/2023, secondo cui il fallito non ha diritto di impugnare (quindi di proseguire il giudizio di impugnazione autonomamente intrapreso prima della dichiarazione di fallimento) la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, quando questi ritenga di non proseguire il giudizio perché tale decisione è conveniente per la massa (come nel presente caso in cui l'azione revocatoria è stata accolta in primo grado), non essendo in tal caso ravvisabile un
4 disinteresse degli organi della procedura concorsuale;
i principi di cui alle pronunce indicate sono, evidentemente, validi anche nel caso di liquidazione giudiziale.
Non vi è dubbio, poi, che il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio sia compreso nella liquidazione giudiziale e che gli appellanti non agiscano per la tutela di diritti di natura strettamente personale o costituenti patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi, come il fondo patrimoniale;
solo in questo limitato caso la giurisprudenza (Cass., n. 12264/2019) riconosce una legittimazione processuale al debitore dichiarato fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria.
2. Alla pronuncia di improcedibilità dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata, con le precisazioni che seguono.
La liquidazione giudiziale sopravvenuta in corso di causa ha comportato il subentro di questa, in forza della legittimazione di cui all'art. 165 c.c.i.i. (in precedenza art. 66 l. fall.), nell'azione revocatoria proposta dal singolo creditore per far dichiarare inopponibile nei suoi confronti l'atto di disposizione patrimoniale, in quanto per effetto della procedura concorsuale “la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (giurisprudenza costante a partire da
Cass., SU n. 29420/2008; v., più di recente, Cass., n. 13862/2020).
Pertanto la pronuncia di inefficacia adottata in primo grado nei confronti del singolo creditore deve essere estesa alla massa dei creditori. CP_8
Va precisato, a tal riguardo, che solo in questa diversità dei termini di inopponibilità (nei confronti dell'intera massa dei creditori anziché del singolo creditore) dell'atto di disposizione impugnato con revocatoria può considerarsi intervenuto un mutamento della causa, ma ciò “non basta a far ritenere che l'azione intrapresa dal curatore subentrante sia nuova rispetto a quella del singolo creditore originario, proprio perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non viene meno ma resta assorbita in quella della massa che la ricomprende” (Cass., n. 6795/2023, in motivazione).
Essendo quella proseguita dal curatore la medesima azione proposta dal creditore e non una nuova azione nascente dalla liquidazione giudiziale (sul punto v. anche Cass. SU n.
29420/2008, cit.; Cass., n. 17544/2018, secondo cui la legittimazione di cui all'art. 66 l. fall., ora art. 165 c.c.i.i., comporta che il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova, dal momento che esercita un'azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima della dichiarazione di fallimento o dell'apertura della liquidazione giudiziale), la costituzione in giudizio del curatore non doveva essere CP_ notificata agli appellati contumaci e i sensi dell'art. 292 comma Parte_3
1 c.p.c., che fa riferimento alle “comparse contenenti domande nuove”.
3. Il sopravvenire nel corso del giudizio della perdita della capacità processuale degli appellanti costituisce grave ragione per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado tra le parti.
5 Ricorrono rispetto all'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1 quater d. p. r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 481/2021 pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 21.6.2021, proposto, con citazione notificata il 21.7.2021, da e (ai quali è subentrata la Liquidazione giudiziale Parte_1 Parte_2
e soci illimitatamente responsabili Controparte_3 [...]
), nei confronti di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
(a cui è subentrata la Liquidazione giudiziale suddetta), e di
[...] [...]
nella contumacia di questi ultimi, così provvede: CP_4 Parte_3
1) dichiara l'appello improcedibile, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, con la precisazione che la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale pronunciata in primo grado è estesa nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale;
2) dichiara compensate le spese processuali tra le parti;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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