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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 8892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8892 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra: codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati ANDREA VANNINI e COSTANZA INNOCENTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato FRANCESCA BARBOLINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 27.11.2024):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: 1 si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non Controparte_1
oltre il 31/1/2025, ritirando i propri effetti personali, nonché il settimino e il piccolo mobile di legno a due ante presenti nel garage;
porre a carico di l'obbligo di versare alla moglie l'importo forfettario Parte_1 di € 1.200,00 (finalizzato a consentire alla moglie di versare il deposito cauzionale dell'immobile che prenderà in locazione e di effettuare il trasloco) al momento in cui la signora comunicherà al marito il reperimento della sistemazione abitativa CP_1
ove la stessa potrà trasferirsi;
porre a carico di l'obbligo di versare alla moglie, a decorrere dal mese Parte_1 successivo a quello dell'effettivo rilascio della casa coniugale, un assegno di separazione di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite del giudizio di separazione compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , la quale si è costituita in Controparte_1
giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, e in difetto di prole.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di separazione.
2 Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dal ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 17.07.1943, e , n. a SALVADOR (BRASILE), Controparte_1
il 04.12.1966 (matrimonio contratto a Firenze (FI) il 15.06.2002, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) al n. 368, parte I, anno 2002);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8892 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra: codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati ANDREA VANNINI e COSTANZA INNOCENTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato FRANCESCA BARBOLINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 27.11.2024):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: 1 si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non Controparte_1
oltre il 31/1/2025, ritirando i propri effetti personali, nonché il settimino e il piccolo mobile di legno a due ante presenti nel garage;
porre a carico di l'obbligo di versare alla moglie l'importo forfettario Parte_1 di € 1.200,00 (finalizzato a consentire alla moglie di versare il deposito cauzionale dell'immobile che prenderà in locazione e di effettuare il trasloco) al momento in cui la signora comunicherà al marito il reperimento della sistemazione abitativa CP_1
ove la stessa potrà trasferirsi;
porre a carico di l'obbligo di versare alla moglie, a decorrere dal mese Parte_1 successivo a quello dell'effettivo rilascio della casa coniugale, un assegno di separazione di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite del giudizio di separazione compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , la quale si è costituita in Controparte_1
giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, e in difetto di prole.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di separazione.
2 Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dal ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 17.07.1943, e , n. a SALVADOR (BRASILE), Controparte_1
il 04.12.1966 (matrimonio contratto a Firenze (FI) il 15.06.2002, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) al n. 368, parte I, anno 2002);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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