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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 833/2022 promossa da:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO Parte_1 P.IVA_1
ALTAVILLA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI PA C.F._1
D'ABRAMO;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 276/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 25/03/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche incidentale, accogliere il presente appello proposto dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore , Ing. Controparte_2
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Controparte_3
. 276 (Repert. n. 556/2022), resa su R.G. 2131/2019, notificata ex art. 325 c.p.c. in data 28.3.2022: nel merito , disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed pagina 1 di 30 eccezione, previa disponenda CT sui quesiti peritali indicati dall'appellante f in dal primo grado di giudizio all'udienza del 20.2.2020, nelle note autorizzate in vista dell'udienza 'cartolare' del 17.7.2020 e di cui al motivo di appello n. 2, e ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado nella memoria di cui all'art . 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (pagg. 19 21), rigettare integralmente le domande di parte attrice perché infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni di cui alle deduzioni ed eccezioni (anche riconvenzionali) sollevate dalla in primo grado, qu ivi reiterate e di cui in narrativa. In ogni caso, Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio'.
Per la parte appellata:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 276 del 25.03.2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Livorno.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 276/2022 pubblicata il 25/03/2022, ha così deciso:
1. accerta la violazione da parte di per le causali di cui in motivazione, Parte_2 delle prescrizioni dettate in materia di distanze e di vedute e servitù indicate in atto di citazione;
2. dispone la riduzione in pristino, condannando la convenuta alla demolizione delle parti del nuovo fabbricato eccedenti le dimensioni dell'edificio preesistente, o al loro arretramento nel rispetto della distanza di m. 10,00 dalla superficie finestrata del fabbricato di proprietà di e di m. 5 dal confine;
PA
3. condanna la convenuta a risarcire a il danno conseguente alla le- PA sione del diritto alla veduta panoramica dal proprio fondo, che liquida in € 14.400,00, oltre
€ 200,00 mensili dalla data della presente sentenza alla riduzione in pristino dell'immobile;
4. condanna a rimborsare a le spese processuali, che Parte_1 PA liquida in € 545,00 per spese, € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.200,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone le spese di CT a definitivo carico di parte convenuta..
1.1 La causa di merito era stata preceduta da procedimento nunciatorio per denuncia di pagina 2 di 30 nuova opera n. 4200/2017 rg, che si era concluso, previa c.t.u., con ordinanza del 1.8.2018, che aveva, a sua volta, così disposto:
“in accoglimento del ricorso ex 688 c.p.c., 1171 c.c. vieta alla convenuta società la continuazione dell'opera per cui è causa (realizzazione di edificio posto Parte_2 in Via del Castellaccio 239-241, sulla proprietà acquistata con atto in data 12.03.2008 rep.
51413 , distinta al CF nel Foglio 74 particella 311 sub. 1, 2 e 3), meglio descritta nella CT in atti.”
1.2 dopo avere ottenuto l'interdetto nunciatorio, ha, con atto di PA citazione notificato il 7.6.2019, convenuto per ottenere la sua condanna a Parte_2 ripristinare lo stato dei luoghi e al risarcimento del danno.
A sostegno delle domande, aveva dedotto che:
(-) era proprietaria di un fabbricato ubicato in Livorno Via del Castellaccio 263, disposto su due livelli e con annessa corte esclusiva;
(-) sino alla primavera del 2017, l'immobile era fronteggiato, sul lato nord, da un vecchio edificio parzialmente diruto, che aveva acquistato nel 2008 dal Comune di Parte_2
Livorno;
(-) la società aveva ottenuto dal Comune il permesso a costruire n. 69722 (determina
9606 del 5.12.2016), per la demolizione del rudere e la ricostruzione di un nuovo fabbricato dello stesso volume, ma con sagoma diversa;
(-) l'intervento edilizio era iniziato nell'aprile 2017;
(-) ella aveva proposto azione nunciatoria con ricorso del 16.6.2017, lamentando che:
(=) il fabbricato ricadeva, ai fini del D.M. 1444/1968, in parte in zona A (art. 11
NT.A. del R.U. del Comune di Livorno), in parte in zona F (art. 31 – fascia pedecollinare);
(=) poiché la zona ricadeva in vincolo paesaggistico, non poteva il Comune assentire una sostituzione edilizia, ma solo la ristrutturazione, con il rispetto anche della sagoma dell'edificio preesistente;
(=) per di più, l'opera in costruzione era difforme dal titolo abilitativo (per la realizzazione di un nuovo piano seminterrato non autorizzato, né previsto nelle tavole progettuali;
e per la difformità della sagoma);
(=) era stata anche fatta una sopraelevazione, da considerare come vera e propria pagina 3 di 30 nuova costruzione, soggetta alla distanza di m 10 ex art. 9 D.M. 1444/1968;
(=) l'edificio si era visto privare del diritto di veduta panoramica;
CP_1
(-) la controparte, pur non avendo impugnato l'ordinanza nunciatoria, non vi aveva ottemperato e la intendeva ottenere una pronuncia idonea al giudicato sostanziale, CP_1 oltre al risarcimento del danno.
come già in fase nunciatoria, si era costituita per resistere. Controparte_4
Aveva dedotto che:
(-) nessuna nuova costruzione, come tale assoggettabile al D.M. 1444/1968, era in atto: e ciò in quanto l'intervento consisteva solo in una ristrutturazione edilizia, nel più ampio concetto desumibile dall'art. 3 lett. d) d.P.R. 380/2001, come innovato nel 2013;
(-) il vincolo paesaggistico sull'area dove ricadeva l'immobile (di per sé non vincolato per valore culturale o paesistico) non implicava automaticamente il suo assoggettamento a limiti particolari, essendo sufficiente la valutazione della P.A., che, nel caso di specie, era stata positivamente effettuata: «[…] Ed infatti, in data 5.12.2016 (prot. n. 9606), la ha Pt_1 richiesto ed ottenuto il P.d.C. dal di Livorno, previa autorizzazione paesaggistica CP_5 rilasciata con determinazione del 14.10.2016 (prot. n. 7864) e previa autorizzazione correlata al vincolo idrogeologico di cui al provvedimento del 16.7.2013 (prot. n. 69018).
L'intervento edilizio in esame (certamente possibile anche in area assoggettata a vincolo paesaggistico), quindi, ha già superato il vaglio di compatibilità rispetto alla bellezza naturale d'insieme oggetto di tutela, ottenendo il nulla-osta dall'Autorità amministrativa competente. […]» (ivi, pag. 27);
(-) le opere non ancora eseguite non avrebbero determinato alcuna illegittimità;
(-) non v'erano stati aumenti volumetrici;
(-) il D.M. 1444/1968, come già premesso, non si applicava, perché l'area ricadeva in zona A;
(-) non erano violate le distanze dal confine;
(-) né la controparte godeva di un diritto (servitù) di panorama.
Aveva anche dedotto di avere comunque chiesto (e poi ottenuto) sanatoria edilizia.
E, al fine di integrare il quesito per la c.t.u., aveva dedotto, con note del 15.2.2021, che dovevano essere applicate in suo favore le più favorevoli norme introdotte con D.L. 76/2020. pagina 4 di 30 1.4 Il Tribunale, eseguita nuova c.t.u. a ministero della Geom. (senza Controparte_6 demandare i quesiti suppletivi proposti da , ha accolto, nei limiti del dispositivo, Parte_2 la domanda, sui seguenti assunti, sostanzialmente recepiti dall'ordinanza nunciatoria:
1.4.a Era accertato che aveva agito a seguito di rilascio del permesso a Parte_2 costruire e delle prescritte autorizzazioni, paesaggistica e relativa al vincolo idrogeologico, al fine assentito di integrale demolizione del vecchio fabbricato e della realizzazione di un nuovo edificio, sulla medesima area di sedime, ma con sagoma leggermente diversa, più arretrato rispetto al lato sud a confine con la proprietà CP_1
Era altresì accertato che la zona era sottoposta a vincolo ex D. Lgs 42/2004; non anche l'immobile in sé, che era classificato nel R.U. come “edificio recente” gruppo 5 ovvero edifici non tutelati.
1.4.b L'intervento di ristrutturazione edilizia poteva sì prevedere la demolizione e la ricostruzione a volumetria immutata, ma, per via del vincolo, occorreva anche mantenere la medesima sagoma della vecchia costruzione.
La tesi di parte attrice (che per immobile vincolato si dovesse intendere anche quello meramente ricadente in zona a vincolo), avversata dalla convenuta e dal c.t.u. (per i quali occorreva invece che l'edificio era in sé fosse vincolato), era preferibile, sulla scorta della più recente giurisprudenza della Cassazione penale e dei giudici amministrativi.
Pertanto, «[…] Nella fattispecie, accendendo a tale interpretazione (assolutamente prevalente), il vincolo della “medesima sagoma dell'edificio preesistente” non sarebbe rispettato, anche in base alle previ-sioni del permesso a costruire. Per “sagoma” infatti, secondo la consolidata interpretazione deve intendersi “la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti” ( vedi Consiglio di Stato, sez. IV, 27/01/2017, n. 353); nella fattispecie secondo le previsioni del permesso a costruire, l'edificio era ricostruito all'interno della medesima area di sedime (ed anzi, come detto, leggermente arre-trato rispetto al confine con parte ricorrente), con medesimo volume ed altezza massima ma con modifica della copertura (che da falde inclinate passa a piana e destinata a terrazza), con conseguente alterazione del perimetro verticale. […]» (ivi, pag. 8).
E allora l'edificio nuovo era proprio una nuova costruzione, che violava le distanze di legge, ivi comprese quelle dell'art. 9 D.M. 1444/1968. pagina 5 di 30
1.4.c Peraltro, la c.t.u. aveva accertato che sussistevano difformità rispetto al permesso a costruire (sopraelevazione, volumetrie in più e altro); e che il nuovo edificio recava danno alla servitù di panorama dell'attrice.
1.4.d Non era accoglibile l'istanza, contenuta nella comparsa conclusionale della società convenuta, di un nuovo accertamento peritale che tenesse conto delle modifiche all'art. 2 bis co. 1^ ter d.P.R. 380/2001 introdotte dall'art. 10 del D.L. 16.7.2020 n. 76, perché normativa non retroattiva;
e perché comunque vi sarebbero state una serie di difformità rilevanti e ostative.
1.4.e Il risarcimento era da calcolarsi, recependo la c.t.u., «[…] sulla base cd
“obsolescenza esterna” determinata dalla perdita di panoramicità dell'immobile, in €
200,00 mensili, sulla base della motivata osservazione dei valori locativi di zona, differenziati sulla base della esistenza del requisito in esame. Tale quantificazione, congruamente supportata dal punto di vista tecnico, viene fatta propria dal Tribunale.
Spetta pertanto alla IG.ra il diritto al risarcimento del danno, nella misura, alla CP_1 data odierna, di € 11.400,00 (€ 200 x 57 mesi, computati dalla data di deposito del ricorso), oltre € 200,00 mensili, dalla sentenza alla rimessione in pristino […]» (ivi., pag. 18).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, PA
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 61, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. 111, co. 6
Cost. Cost., 2 bis , co. 1 ter e 3, co. 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001, 134 della l.r. 65/2014 , nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di far “proprie le considerazioni svolte dell'ordinanza cautelare sopra trascritta [ndr, nelle pagg. 3 12 della sentenza appellata, integralmente condivisa“, così omettendo di svolgere una puntuale, autonoma, oggettiva e soprattutto aggiornata ricostruzione in fatto e in diritto basata sulla valutazione di quanto allegato dalla MU al thema decidendum e al thema probandum, delle cui deduzioni ed eccezioni difensive (anche riconvenzionali, quivi reiterate) e probatorie si è quindi disinteressato ab initio omettendo di pronunciarvisi”
Sotto questo titolo, l'appellante deduce che la fase di merito del procedimento nunciatorio avrebbe imposto al giudice, anziché di trascrivere acriticamente l'ordinanza pagina 6 di 30 interdittale, di verificare in modo più approfondito la situazione e anche la «[…] persistenza delle ragioni alla base della effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e la meritevolezza della tutela invocata […]» (pag. 16).
In particolare, l'ordinanza nunciatoria era stata emessa quando l'edificio era Pt_2 ancora al grezzo;
e non aveva tenuto conto delle modifiche apportate col «[…] progetto di variante al P.d.C. n. 9606/2016 [n.d.r.: l'originario titolo abilitativo] che conduce il fabbricato attualmente in essere (la cui ricostruzione non è stata ultimata) a ribadire fedelmente tanto la sagoma quanto la conformazione planivolumetrica del fabbricato preesistente ed originario, ha eccepito ed opposto in via riconvenzionale l'idoneità dei predetti sopravvenuti accorgimenti in luogo della demolizione ex adverso richiesta ed il suo diritto a terminare la ricostruzione del proprio fabbricato, giammai sopraelevato né incrementato di volumi, essendo incontestato ed incontestabile il suo diritto di reiterare il proprio edificio, al più o quantomeno, nella sua conformazione originaria. […]» (ivi, pag.
18).
Era stato proprio in vista di tale modifica che la società aveva preferito non reclamare l'ordinanza nunciatoria.
Il tema era stato sollevato tempestivamente - nelle forme dell'eccezione riconvenzionale e, dunque, opponendo un proprio diritto, fondato su fatti sopravvenuti (da accertare, se del caso, mediante c.t.u., invano sollecitata), ancorché al solo scopo di paralizzare l'avversa domanda - con la prima memoria istruttoria depositata l'8.11.2019, essendo sopravvenuta la variante progettuale culminata nella SCICA 28.10.2019.
Né era vero che la variante aveva, a sua volta, determinato violazioni civilistiche in punto di distanze, dal momento che era prevista la mera ricostruzione a volumi, sagoma (addirittura ridotta) e altezza invariati rispetto al vecchio edificio.
2.2 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 61, 112, 113, 115 116 , 183, co. 6 e 191, co.
2 c.p.c. 111, co. 6 Cost 2 bis , co. 1 ter e 3, co. 1, lett. d) del TUEd 134 della l.r. 65/2014, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di fondare il suo convincimento sulla base di una istruttoria (…) consistita nella effettuazione da parte del CT nominato nella prima fase di un supplemento di CT, per la risposta al seguente quesito: “presa visione degli atti de l processo, effettuato ulteriore accesso sui luoghi ed acquisita ove occorra documentazione giacente presso pubblici uffici, confermate o meno le risposte date ai quesiti posti nell'ambito del procedimento n. 2400/2017, indichi il CT le modalità per la riduzione in pristino pagina 7 di 30 dell'opera e quantifichi, tenuto conto delle allegazioni delle parti, l'eventuale danno subito da parte attrice;
riferisca ogni altra circostanza utile all'ulteriore corso di legge” legge”', così di fatto attribuendo al CT il compimento di va lutazioni anche giuridiche ed omettendo nella fase di merito ogni autonomo ed ulteriore accertamento d'ufficio, prescindente da quello svolto nella fase cautelare, nonostante le molteplici motivate richieste di integrazione del quesito peritale avanzate dalla (giammai passibili di essere considerate tardive) e Pt_1 nonostante le sue allegazioni al thema decidendum e al thema probandum che hanno evidenziato tanto l'erroneità, l'incertezza e l'atecnicità vuoi della CT della fase cautelare, vuoi del 'supplemento' di CT della fase di merito, quanto la necessità di disporre in ogni caso lo svolgimento di ulteriori accertamenti peritali nei termini richiesti dalla ” Pt_1
In secondo luogo, ci si duole che il supplemento di c.t.u. svolto nella fase di merito non abbia tenuto conto di plurime richieste istruttorie di demandando al c.t.u. di dare Pt_1 risposte non solo tecniche, ma anche giuridiche.
Ciò aveva determinato di non tener conto di evidenze che avrebbero definitivamente fugato ogni dubbio sulla legittimità dell'intervento edilizio.
In particolare, quanto all'aumento di altezza, era stato pretermesso che «[…] il verbale del 26.6.2017, redatto dal tecnico del Municipio ad opere edilizie già avviate, al punto n. 2, stabilisce che 'la quota di imposta del fabbricato è stata verificata rispetto alle indicazioni del Verbale Quote e Punti Fissi [ndr, allegato n. 18 della perizia del CT resa su R.G. n.
2400/2017] e se ne è accertata la corrispondenza a quanto in esso prescritto', quota peraltro ribadita anche dal tecnico ausiliario Geom. […]» (appello, pag. 30). Per_1
Le due consulenze (in fase nunciatoria e nel giudizio di merito) erano peraltro sbagliate sotto vari profili e, dunque, del tutto inservibili.
2.3 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. 111, co. 6 Cost 134
, co. 1, lett. h)h), p. 2 della l.r. 65/2014 e 3, co . 1, lett. d) del TU Ed , oltreché della disciplina recata dal d.lgs. 42/2004, nelle parti in cui il Tribunale , prescindendo da ogni allegazione al thema decidendum e al thema probandum svolta dalla ha ritenuto di far proprie Pt_1 le motivazioni di cui all'ordinanza cautelare del 1°.8.2018, e così sostenendo che la modifica della sagoma dell'edificio, pure autorizzata secondo il permesso a costruire '', sia da ritenersi
(…) non consentita quale mera ristrutturazione edilizia ricostruttiva ””, stante la presenza di vincolo sull'area.”
In ogni caso, qualsiasi problema era stato superato a seguito della variante in sanatoria pagina 8 di 30 intervenuta in corso di causa e tempestivamente dedotta, in base alla quale era ormai indiscutibile che il nuovo edificio non avrebbe apportato alcun tipo di modifica al fabbricato preesistente.
Si doveva poi ribadire che il D. Lgs 42/2004 non aveva alcun ruolo in questa causa, perché l'immobile de quo non era vincolato;
mentre era vincolata solo la zona sul quale esso sorgeva.
2.4 “Vizio derivante da violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., art. 111, co. 6
Cost., art. 2 bis , co. 1 ter e 3, co. 1, lett. d) del TUEd, art. 134 , co. 1, lett. h)h), p. 2 della l.r.
65/2014 , art. 18 del D.P.G.R. 64R/2013 , nella parte in cui il Tribunale, prescindendo da ogni allegazione al thema decidendum e al thema probandum svolta dalla e Pt_1 condividendo tanto l'ordinanza interinale del 1°.
8.2018 quanto la CT vuoi della fase cautelare, vuoi della fase di merito, ha ritenuto che nella fattispecie, sono stati riscontrati: un aumento di volumetria e il cambiamento della sagoma in altezza in riferimento al confine con la proprietà il mutamento dei prospetti, la violazione del vincolo di sedime CP_1 per circa 10 cm., sul fronte ovest della costruzione ', che conclusivamente, è stata eretta da una “nuova costruzione” che non rispetta le distanze dal fabbricato di proprietà Pt_1
e dal confine ', che la costruzione da parte della convenuta dell'immobile di cui si CP_1 discute ha integrato la violazione della disciplina in materia di distanze legali, vedute e servitù di affaccio oggetto di contestazione e che ' la domanda di riduzione in pristino [ndr, pur parziale] merita, per le ragioni sin qui dette, accoglimento.”.
La critica dell'appellante prosegue prendendo in esame le varie difformità ulteriormente rilevate dalla c.t.u. (e acriticamente ritenute sussistenti dal giudice), per mostrarne l'insussistenza.
2.5 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 61, 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 111, co. 6
Cost., nella parte in cui il Tribunale, prescindendo da ogni allegazione al thema decidendum
e al thema probandum svolta dalla e condividendo tanto l'ordinanza interinale Pt_1 del 1°.
8.2018 quanto la CT vuoi della fase cautelare, vuoi della fase di merito, ha ritenuto che sussistono altresì l'illegittimità della veduta realizzata con la costruzione della terrazza a copertura e la connessa abusiva costituzione, in via di fatto, della servitù di affaccio verso il fondo posto a distanza inferiore a 10 metri;
e la violazione del diritto alla veduta CP_1 panoramica, in direzione del mare, che parte attrice esercitava dal fabbricato esistente sul suo' e nella parte in cui ha ritenuto spettante in favore della IG.ra 'il diritto al CP_1
pagina 9 di 30 risarcimento della lesione del diritto di veduta.”.
Il quinto motivo investe il capo di condanna condannatoria, negando l'esistenza di qualsiasi violazione del diritto di veduta e contestando in radice l'esistenza di una servitù di panorama a favore dell'immobile CP_1
2.6 L'ultimo motivo attiene alla regolazione delle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha PA contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato solo con riguardo alla domanda risarcitoria.
5. I primi quattro motivi meritano esame congiunto, perché essi, complessivamente e con intima connessione interna, investono la condanna ripristinatoria, lamentando sia carenze istruttorie (per non avere il giudice ammesso i quesiti sulla sanatoria e sullo ius supervenienes), sia errori di giudizio, per avere il giudice reputato sussistente l'illiceità della costruzione al momento della azione nunciatoria, ravvisando difformità inesistenti o non rilevanti;
a fortiori, dopo la sanatoria e le modifiche del D.L. 76/2020.
pagina 10 di 30 Le critiche, complessivamente, sono infondate, anche se si impone una integrazione ed emendazione della motivazione del Tribunale, nei termini che seguono.
5.1 Occorre premettere che, come giustamente a suo tempo osservato dal giudice della ordinanza nunciatoria (che ha opportunamente richiamato Cass. sez. 2^ civ. 11.6.2018 n.
15041, la quale, pur su tema non perfettamente coincidente, esprime, in motivazione, principî assolutamente estensibili alla presente fattispecie), la ha assolto al proprio onere CP_1 della prova, dimostrando che la controparte, sul fondo limitrofo al suo, sta costruendo dal
2017 un manufatto che, manifestamente, non rispetta le distanze di legge.
La deduzione di di avere diritto a costruire a tali diverse distanze dà luogo Parte_2
a una eccezione (anzi, come esattamente deduce la società, a una eccezione riconvenzionale), che si fonda sul fatto, ulteriore rispetto a quello che supporta la domanda, che, essendo il manufatto ricostruito laddove ce ne era un altro, non si tratta, per il diritto, di una nuova costruzione, bensì di un intervento di ristrutturazione, che legittima chi lo esegue a mantenere le distanze che esistevano col vecchio edificio.
In particolare, ha dimostrato che eliminato un precedente CP_1 Parte_2 edificio pressoché diroccato, sta costruendo un fabbricato fisicamente nuovo, a partire dalle fondamenta;
e che tale fabbricato non è alle distanze (dal confine e dalle pareti finestrate) che dovrebbe avere per legge.
a ben vedere, oppone tre linee difensive gradate, tutte caratterizzate, Parte_2 peraltro, da una base comune, quella d'essere titolare di un diritto proprio, incompatibile con la pretesa avversaria, il quale deriverebbe:
(-) in primo luogo, dall'essere il nuovo manufatto:
(=) ricostruito come il vecchio, sì da costituire una ristrutturazione, ai sensi della normativa vigente al momento dell'inizio dei lavori;
(=) ricostruito, comunque, secondo quanto previsto dalla concessione in sanatoria;
(-) in ogni caso, dall'essere conforme al più ampio concetto di ristrutturazione implicata dallo ius superveniens.
In tutti i casi, dunque, l'onere di dimostrare che il nuovo manufatto (sia quello in corso all'epoca dell'azione nunciatoria, sia quello previsto dalla sanatoria) corrisponda, in base alla legge dell'epoca o a quella più favorevole successiva, al vecchio edificio, ricade su Pt_1
pagina 11 di 30 srl, appunto perché è quello il fatto che fonda il suo diritto dedotto in causa a titolo di eccezione riconvenzionale.
5.2 Rilevano, in causa, due discipline, succedutesi nel tempo.
5.2.a Quando è stato rilasciato il titolo abilitativo (n. 9606 del 5.12.2016, con autorizzazione paesaggistica n. 7864 del 14.10.2016), l'intervento (di demolizione e ricostruzione), ricadente in zona A, nonché in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, era tenuto, per costituire una ristrutturazione ex art. 3 d.P.R. 380/2001, a riprodurre non solo le medesime volumetrie (fatte salve innovazione strettamente funzionali a rispettare la normativa antisismica), ma anche stessa sagoma, poiché “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente” (art. 3 lett. d ultimo periodo legge citata;
cfr, sul tema, Cass. sez. 2^ civ. ord.
8.5.2024 n. 12535 rv 671494-
01).
5.2.b La tesi dell'appellante che, ai presenti fini, per bene immobile sottoposto a vincolo si intenda esclusivamente l'edificio vincolato (che, nel caso concreto, non è vincolato) e non anche l'edificio che insista su area vincolata (che è invece vincolata), non può essere condivisa.
L'art. d.P.R. 380/2001, infatti, nel dare le definizioni normative, rinvia tout court al D.
Lgs 42/2004 (… immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 …), il quale, a sua volta, considera beni paesaggistici sia i fabbricati, sia le aree
(artt. 134 e 136); tanto è vero che persino a fini penalistici, ove l'interpretazione non può che essere la più stretta possibile, il reato è configurabile sia se sia vincolato il singolo edificio, sia se lo sia l'area (Cass. sez. 3^ pen.
8.3.2016 n. 33043, citata nell'ordinanza Per_2 nunciatoria;
conf.: Cass. sez. 3^ pen 12.10.2021 n. 47426, ). Per_3
Per effetto, poi, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, v'è senz'altro stato un ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia, tanto che esso ricomprende ora anche “
… gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana …” (Cass. sez. 2^ civ.
11.5.2023 n. 12751 massima 667949-02). Rimane, dunque, una ristrutturazione anche la pagina 12 di 30 ricostruzione di un vecchio edificio senza riprodurne la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche plano-volumetriche; nonché, ove la legge o i regolamenti locali lo consentano nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, senza neppure dover rispettare la volumetria pregressa.
Tuttavia, come questa stessa Corte ha avuto modo di affermare in precedenza (App. FI,
III, sentenza n. 548/2024 pubblicata il 19.3.2024), la difesa appellante trascura che:
5.2.b.i l'art. 2 bis co. 1 ter d.P.R. 380/2001, come risultante dopo la novella, stabilisce pur sempre, al suo ultimo periodo, che “Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione
e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”;
5.2.b.ii l'art. 3 lett. c) d.P.R. 380/2001, a sua volta, prevede, nel testo successivo alla modifica de qua: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”
5.2.c Ne segue che l'immobile de quo, in quanto ricadente in zona A ex D.M. 1444/1968, nonché in zona a vincolo paesaggistico, poteva essere ammesso alla ricostruzione, anche secondo la più favorevole disciplina sopravvenuta, solo nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale (cfr la citata Cass.
12751/2023, in motivazione, § 2.37: «[…] Come chiarito anche dalla relazione ministeriale al
pagina 13 di 30 decreto semplificazioni (D.L. n. 76 del 2020), l'art. 2, comma 1-ter, ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma ma solo per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana […]»; e sempre che fossero state mantenute sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Nella presente fattispecie, d'altra parte, non risulta da alcuna fonte che l'intervento sia ricompreso in piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati (sul punto non c'è neppure allegazione); sicché, indiscutibilmente, occorreva, non dissimilmente dalla precedente normativa, il mantenimento della sagoma, dei prospetti, dei volumi e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche del vecchio edificio.
Questa ultima constatazione, fra l'altro, caduca in radice la necessità di disporre un supplemento di indagine per la verifica dell'immobile alla luce dello ius superveniens.
5.3 All'epoca del ricorso per denuncia di nuova opera, la illegittimità dell'opera sul piano civilistico era, proprio nei termini in cui è stata affermata dall'ordinanza nunciatoria, senz'altro sussistente.
Basterebbe, a tal fine, osservare che l'opera, pur in corso, manifestava già difformità rispetto al progetto assentito nel 2016, e, dunque, era, per forza di cose, una nuova costruzione.
Tanto è vero che con una condotta lato sensu confessoria, lungi Parte_2 dall'impugnare l'ordinanza nunciatoria, ha chiesto di poter sanare proprio quei profili di difformità che erano stati messi in luce dalla c.t.u., come, a esempio, la modifica della sagoma dell'edificio, che era trapezoidale nel progetto assentito, ma era stata poi prevista, in concreto, con taglio ortogonale e un leggero aumento di volume, pur se nei limiti di quello preesistente
(cfr Richiesta di rilascio di permesso a costruire in sanatoria per opere eseguite in variante al permesso di costruire n. 6906/2016 redatto e presentato, per dall'Ing. Parte_2 in data 15.1.2019). Più in generale, la Relazione Istruttoria “prot. 9982 Controparte_3 del 22.1.2019” datata 18.9.2019 a firma del Geom. del Comune di Livorno, CP_7 sulla base del quale la sanatoria è stata poi rilasciata, dà atto che vengono sanate, oltre che modifiche sulla fondazione (che qui si tralasciano, perché attribuibili a un miglior rispetto della normativa antisismica) e a una serie di gabbioni (considerati meramente provvisorî e funzionali alla costruzione), la modifica della sagoma, nei termini già indicati, nonché anche pagina 14 di 30 “Modifiche di prospetto tra cui la realizzazione di un aggetto per la futura realizzazione di un balcone e la trasformazione di una finestra in porta finestra”.
Se ne desume che non ha omesso di impugnare l'ordinanza nunciatoria e Parte_2 poi chiesto la sanatoria solo perché, come la sua difesa, in sostanza, sostiene, era la via più rapida, ancorché non necessitata, per ottenere il risultato di superare le pur infondate contestazioni della controparte privata, gli errori della c.t.u. nunciatoria e, per conseguenza, del provvedimento interdittale;
ma lo ha fatto perché talune difformità riscontrate e, in particolare, quelle relative alla sagoma e al prospetto, sussistevano davvero e rilevavano anche ai fini della presente controversia.
Per recepire la tesi appellante occorrerebbe affermare che le difformità di prospetto e di sagoma non esistevano in realtà, ma che, ciò nonostante, ha chiesto di sanarle lo Parte_2 stesso, per accelerare il suo progetto complessivo;
e che, pur inesistenti, sono state considerate tali dal Comune di Livorno, che ha rilasciato la sanatoria: affermazione che il collegio ritiene di non poter convalidare.
La verità è che proprio perché non poteva smentire efficacemente la c.t.u. Parte_2 nunciatoria e l'ordinanza interdittale, non l'ha fatto;
ma ha intanto posto mano alla sanatoria degli abusi.
Essi, in quanto rendevano difforme l'edificio per sagoma e prospetto rispetto al progetto assentito, rendevano il corpo di fabbrica in realizzazione non più ricompreso nel concetto di ristrutturazione edilizia (secondo il concetto della normativa all'epoca vigente) e, dunque, nuova costruzione.
È qui inutile estendere l'esame agli ulteriori profili di illegittimità rilevati nella c.t.u. della fase nunciatoria, essendo sufficiente quanto si è appena notato per affermare che, al momento di avviso della causa di merito, l'azione proposta dalla era senz'altro CP_1 fondata.
5.4 Resta, dunque, da verificare se davvero la intervenuta sanatoria e lo ius superveniens fanno sì che, a oggi, l'immobile non sia più abusivo.
5.4.a Le censure mosse in merito alla illegittima preclusione, assertiva e probatoria, imposta dal giudice relativamente alle modifiche apportate dalla concessione in sanatoria e alle norme sopravvenute sono fondate, ma, in concreto, non portano alcun vantaggio alla parte che le ha sollevate.
pagina 15 di 30
5.4.a.i Indubbiamente, quando il primo giudice, nell'ordinanza istruttoria 15.5.2020, motivò (via via confermando quella decisione) che il quesito suppletivo proposto da era inammissibile (ritenuta l'inammissibilità per tardività della istanza di CT Pt_1 avanzata da parte attrice solo nel corso dell'udienza del 20.2.2020 (in comparsa di costituzione, richiamata peraltro solo in memoria ex art. 186, VI comma n. 3 c.p.c., parte convenuta aveva fatto mera “riserva di sollecitare il Tribunale a disporre CT sui fatti e luoghi di causa”);), commise un errore:
5.4.a.i.1 sia perché la c.t.u. è un mezzo istruttorio in disponibilità anche del giudice, rispetto alla quale, dunque, mal si attaglia la sanzione della inammissibilità per tardività;
5.4.a.i.2 sia perché il fatto sopravvenuto (sanatoria) era stato tempestivamente introdotto da sin dalla sua comparsa di costituzione, alla quale era allegata la Parte_2 sua richiesta di sanatoria (docc. 13-14); ed era stato poi sempre tempestivamente aggiornato nei suoi sviluppi nelle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (alla prima erano allegati gli ulteriori atti di parte e quelli della P.A.);
5.4.a.i.3 sia perché anche lo ius superveniens aveva diritto di cittadinanza – quanto meno relativamente all'ordine di ripristinazione - in causa, dal momento che nessun giudicato sulla illegittimità delle opere si era formato (su questo, cfr, fra tante, Cass. sez. 2^ civ.
26.7.2013 n. 18119 rv 627298; Cass. sez. 3^ civ. 23.6.2016 n. 12987; Cass. Sez. 2^ civ. ord.
7.8.2022 n. 24844 rv 665566-01; Cass. sez. 2^ civ. 22.2.1996 n. 1368).
5.4.a.ii Tuttavia, a dispetto dell'impostazione data dal Tribunale, la c.t.u. CP_6 svolta nel giudizio di merito ha indagato i nuovi temi, giustificando l'ampliamento con la sostanziale richiesta di entrambe le parti (rel., pag. 19: «[…] In merito all'osservazione prodotta in riferimento al DL 76/20 , la questione è stata affrontata dalla in quanto il legale della con nota depositata il 15.02.2021 e quello dell'attrice con nota depositata il Pt_1
17.02.2021 hanno introdotto tale argomento. […]»); tanto è vero che buona parte del suo accertamento suppletivo verte sui fatti nuovi e tutta la documentazione principale di
MU in punto di sanatoria risulta fra gli allegati della consulenza dell'ufficio.
L'attività d'indagine di cui l'appellante lamenta l'omissione, dunque, è stata poi in concreto svolta nel pieno contraddittorio delle parti;
né i risultati sono stati esclusi dal giudice in sede di decisione finale.
In definitiva, l'errore contenuto nell'ordinanza istruttoria è restato senza conseguenze concrete;
né è necessario, come chiede l'appellante, disporre altre indagini peritali, essendo pagina 16 di 30 sufficienti quelle pregresse, anche alla luce di quanto si è già motivato in ordine allo ius superveniens (supra, § 5.3).
5.4.b La questione più importante che si pone è quella di valutare l'altezza dell'edificio
(sul fronte nord).
5.4.b.i La c.t.u., nella fase nunciatoria e poi anche nel merito, ha continuato a sostenere che è fortemente dubbio che l'altezza dell'edificio sia destinato a restare entro i Parte_2 limiti di quello pregresso, in quanto, pur se, «[…] allo stato la costruzione (considerata al grezzo) possiede un'altezza inferiore rispetto all'edificio preesistente e che non vi sia aumento di altezza. (vedi allegato 20-21-22-23-24) […]» (rel. nunciatoria, pag. 16), l'esame dei luoghi offriva elementi contrari: «[…] Infatti, osservando il piano di imposta delle fondazioni eseguito, secondo quanto si rileva dalla documentazione fotografica in atti e secondo quanto riportato nelle note preliminari dell'ing. rispetto alla quota del CP_3 terreno in corrispondenza di un vecchio albero che fronteggia la facciata nord e la quota di partenza della vecchia scala in pietrame esterna posta sul lato est dell'edificio (ancora oggi presente in loco) appare inverosimile che non vi sia stato un innalzamento del fabbricato in costruzione in quanto non si rileva l'esecuzione di uno scavo di fondazione così profondo da giustificare l'attuale altezza del piano fuori terra sul fronte nord attualmente rappresentato da un volume fuori terra dotato di apertura verso l'esterno con larghezza pari a ml. 1,70 ed altezza pari a ml 1,80 dotato di scala interna di collegamento con agli altri piani dell'edificio.(vedi foto da 6-7-8, foto 11-12-13) […]».
L'appellante sostiene che questa osservazione sia «[…] grossolanamente errata, inaccettabilmente errata: perché rispetto ai c.d. punti fissi presenti in loco non solo è possibile ma è doveroso che venga rilevato il piano di campagna originario (se lo si sa fare).
Il 'vecchio albero' (così lo ha chiama to la CT) è anch'esso un punto fisso, perché tutti sanno che la quota del suo 'piede' (affatto visibile nella specie) non è passibile di alterazione. Qui si discute di una iniziativa edilizia che ha impegnato la dal punto di vista Pt_1 finanziario e temporale e il suo azzeramento non può fondarsi sulle supposizioni atecniche, induttive e apoditti che della CT (il cui perito convincimento si è fondato, tra l'altro, sull'interpello verbale di un ingegnere, ignoto alle parti in causa e al Tribunale , in violazione del disposto di cui all'art. 191, co. 2 c.p.c. c.)), poi condensate in sentenza […]»
(appello, pagg. 35/36, sottolineatura della parte).
Il collegio ritiene che la critica travisi il ragionamento della c.t.u.-
pagina 17 di 30 Proprio perché l'albero è anch'esso un punto fisso, perché tutti sanno che la quota del suo 'piede' (affatto visibile nella specie) non è passibile di alterazione, risulta confermata la manifesta discrasia alla quale ha persistito a riferirsi la c.t.u. CP_6
Come giustamente sostiene la difesa appellata (comparsa di costituzione, pag. 26), che legge il discorso della c.t.u. in modo corretto, poiché l'albero e la scala esterna sono oggi sullo stesso piano ove erano (ossia non sono stati interessati dalle opere di demolizione e ricostruzione), non si può che concludere che non v'è stato alcuno sbancamento per fondare, in quel punto, il nuovo edificio;
altrimenti, né la scala, né l'albero avrebbero potuto permanere sullo stesso piano (e, aggiunge il c.t.u., sul punto incontestato, non esistono altre evidenze di sbancamenti). Per di più, le fotografie nn. 19.d, 19.n, 19.o, 19.q e 19.r allegate alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di parte attrice – che, nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. non risultano specificatamente contestate, ai sensi dell'art. 2712 c.c., quanto alla collocazione dell'albero di acacia prima, durante e dopo i lavori - dimostrano compiutamente che il nuovo corpo di fabbrica si trova sullo stesso piano del vecchio.
Tuttavia, il vecchio edificio, per come desumibile «[…] dagli elaborati grafici relativi allo “stato attuale” allegati al permesso a costruire [i.e.: da grafici riferibili a si Parte_2 elevava per un'altezza fuori terra massima sul fronte nord di ml. 6,86 di cui ml. 1,53 relativi al piano di fondazione […]» (rel. nunciatoria, pag. 16; la verifica in sede di c.t.u. dell'altezza del vecchio edificio non si è potuta riscontrare: «[…] Le indagini eseguite in loco non hanno permesso di verificare attraverso rilievi strumentali l'altezza massima dell'edificio preesistente in quanto già demolito […]»).
Per contro, «[…] L'elaborato progettuale relativo allo
“stato modificato” di cui al Permesso a Costruire riporta un'altezza di progetto sul lato nord pari a ml. 8,11 compreso il parapetto di copertura alto ml. 1,10 […]» (ivi, pag. 15; a fianco un particolare ivi tratto).
Pertanto, l'altezza della costruzione è prevista come pari o inferiore a quella dell'edificio pregresso (m 6,86), a patto che il piano terreno dell'edificio a pavimento finito sia negativo rispetto all'esterno: «[…] La quota di riferimento da osservarsi come da verbale del 6.4.17 sopra citato dovrebbe essere al piano terreno dell'edificio a pavimento finito pari a -1,33mt rispetto alla
pagina 18 di 30 quota stradello di accesso da Via del Castellaccio e questa oggi dal rilievo strumentale eseguito dall'ausiliario della scrivente geom. con riferimento alla quota Persona_4 battuta dal Comune di Livorno, è pari al grezzo della struttura a ml. - 1,52 (ad opere ultimate potrà essere pari a -1,42 circa ), quindi significherebbe che allo stato la costruzione
(considerata al grezzo) possiede un'altezza inferiore rispetto all'edificio preesistente e che non vi sia aumento di altezza. […]»; altrimenti, come è ovvio, l'altezza di m 8,12 non potrebbe essere diminuita sino a essere pari o inferiore a quella pregressa di m 6,86.
Ma – e questo è appunto ciò che ha destato il condivisibile dubbio della c.t.u., che il collegio eleva qui a sostanziale certezza – è pressoché impossibile immaginare che possa esservi quella differenza negativa fra il pano terra e l'esterno, senza che vi siano state adeguate opere di sbancamento per realizzarlo;
le quali, non attestate da autonome fonti, sono smentite dall'evidenza di un vecchio albero e di una scala esterna che, prima e dopo l'intervento, sono restati allo stesso livello (è questo dunque il senso da dare al già citato passo della c.t.u. nunciatoria di pag. 17: «[…] appare inverosimile che non vi sia stato un innalzamento del fabbricato in costruzione in quanto non si rileva l'esecuzione di uno scavo di fondazione così profondo da giustificare l'attuale altezza del piano fuori terra sul fronte nord attualmente rappresentato da un volume fuori terra dotato di apertura verso l'esterno con larghezza pari a ml. 1,70 ed altezza pari a ml 1,80 dotato di scala interna di collegamento con agli altri piani dell'edificio […]»). Non a torto la difesa appellata nota che, «[…] se controparte interrasse i volumi edificati, il piano di campagna risultante dall'operazione sarebbe più alto di circa due metri, sarebbe interrata l'acacia, la scala in pietra serena preesistente e il nuovo piano di campagna sarebbe completamente difforme dal precedente e da quelli delle proprietà adiacenti poste sullo stesso versante della collina. […]» (comparsa di costituzione, pag. 26).
Il ragionamento della c.t.u. è reso ancor più comprensibile esaminando l'allegato 21 alla relazione della fase nunciatoria (elaborato grafico raffronto
pagina 19 di 30 sezioni), che si intercala qui accanto.
Avendo l'albero come punto fisso del livello sul quale sorge la costruzione, è agevole vedere che lo stato di progetto (al centro, in verde) rispetta, in effetti, l'altezza del vecchio edificio (a sinistra); ma lo stato rilevato, ossia quello che la c.t.u. ha riscontrato in loco, è più alto.
5.4.b.ii La critica della parte appellante, dunque, deve essere rifiutata per due distinte ragioni:
La prima è che il ragionamento della c.t.u. è stata frainteso: è proprio perché l'albero è un punto fisso che esisteva già quando c'era il vecchio edificio, che la sua permanenza a una quota inalterata dopo l'intervento concorre a dimostrare che non vi possono essere stati sbancamenti in quel punto, con le ulteriori decisive conseguenze in punto di altezza.
La seconda è che i dati opposti dall'appellante, siano essi di provenienza unilaterale propria o del sono, almeno rispetto alla diretta visione dei punti fermi costituiti CP_5 dall'albero e dalla scala esterna, astratti, con ciò volendosi intendere che sono pur sempre il frutto di una attività umana di trasposizione grafica o descrittiva della realtà, laddove l'esistenza dell'albero a una quota che è pacificamente restata immutata è un dato sperimentale di immediata evidenza, che prevale sugli altri.
Quando, in particolare, l'appellante fa notare che la quota di imposta del fabbricato è stata verificata dal Tecnico del Comune con verbale del 6.4.2017 (all. 18 alla c.t.u. svolta in fase nunciatoria) ed è stata confermata dall'ausiliario della c.t.u. Geom. (all. 19 Persona_4
e 20 stesso atto), senza che emergesse un qualsiasi aumento di altezza, pone l'accento su dati che la c.t.u. non ha mai disconosciuto, ma che non superano affatto il ragionamento probatorio della Geom. CP_6
Nel verbale del 6.4.2017, è attestato che la “quota pavimento finito piano terra – 1.33 mt rispetto quota stradello di accesso da Via del Castellaccio”, che è esattamente quanto la c.t.u. ha valutato laddove ha concluso che, a tenore di progetto, vi doveva essere una differenza negativa che (a parte taluni margini di tolleranza fra grezzo e finito) avrebbe ridotto i m 8,12 rilevati in loco all'altezza del vecchio fabbricato (m 6,86): «[…] La quota di riferimento da osservarsi come da verbale del 6.4.17 sopra citato dovrebbe essere al piano terreno dell'edificio a pavimento finito pari a -1,33mt rispetto alla quota stradello di accesso da Via del Castellaccio e questa oggi dal rilievo strumentale eseguito dall'ausiliario della scrivente geom. con riferimento alla quota battuta dal Comune di Livorno, è pari al Persona_4 pagina 20 di 30 grezzo della struttura a ml. - 1,52 (ad opere ultimate potrà essere pari a -1,42 circa ), quindi significherebbe che allo stato la costruzione (considerata al grezzo) possiede un'altezza inferiore rispetto all'edificio preesistente e che non vi sia aumento di altezza. […]» (c.t.u. nunciatoria, pag. 16, già trascritta).
Si tratta, cioè, di dati che confermano perfettamente lo stato di progetto, come rappresentato graficamente al centro nel disegno tecnico che si è in precedenza intercalato.
Tuttavia, il problema segnalato dalla c.t.u., che l'appellante, almeno ad avviso del collegio, continua a eludere, è che, in assenza di un adeguato sbancamento per le fondazioni, del quale non v'è traccia e che è smentito dalla presenza immutata dell'albero e della scala esterna, lo stato rilevato è quello raffigurato a destra, che mostra un'altezza reale che sarà superiore alla precedente. Non è pensabile che, in via di completamento dell'opera, possa esservi un abbassamento, perché il livello del terreno non è più modificabile.
5.4.b.iii Del resto, la c.t.u. ha sostenuto che il nuovo edificio limiterebbe la possibilità dell'edificio di vedere, oltre la proprietà avversaria, il panorama sino al mare (la CP_1 foto n. 19.m della difesa mostra la visuale con davanti il vecchio edificio, col tetto a CP_1 falde spioventi).
Non è qui la sede per discutere se sia titolare di una servitù di panorama, che CP_1 dipende da elementi che saranno esaminati al momento opportuno (infra, § 6); ma, come ovvio, il dato meramente fisico che il nuovo edificio interferisca con la vista di cui gode la
è un elemento ulteriore che suffraga la conclusione che l'altezza del nuovo edificio CP_1 non sia affatto contenuta, in concreto, in quella del vecchio.
5.4.b.iv Come se non bastasse, nella già citata relazione dell'Ing. datata 15.1.2019, posta a corredo della richiesta CP_3 di sanatoria (di cui a lato di intercala un particolare tratto dalla sesta pagina non numerata), si può agevolmente notare che:
(-) la costruzione segue, nelle sue basi, il degradare del terreno, senza che sia stato fatto alcuno sbancamento;
(-) la misura dei micropali aggiunti a fini antisismici sul fronte nord (a sinistra nell'immagine), indicata in otto metri, è sostanzialmente equivalente (cogliendosi il dato ictu oculi dal disegno tecnico, senza che sia necessaria alcuna altra operazione tecnica) alla altezza dell'edificio sul fronte nord, a conferma che l'edificio intende raggiungere un'altezza all'incirca pagina 21 di 30 di otto metri, superiore a quella del pregresso edificio, proprio come la c.t.u., sulla base del ragionamento già riportato, aveva fondatamente sospettato.
5.4.b.v Da ultimo, il collegio non può che richiamare quanto l'ordinanza nunciatoria ebbe a rimarcare, ossia che un risultato probatorio incerto sul rispetto dell'altezza si ripercuoterebbe a discapito di perché suo era l'onere di dimostrare il rispetto Parte_2 dell'altezza della costruzione demolita (sull'onere probatorio, supra, § 5.1).
Né si può - neppure sotto questo diverso e subordinato profilo - recepire la richiesta di
(rinnovazione o) supplemento di indagine peritale, perché il deficit, ove (dissentendo da tutto quanto sin qui motivato sulla prova della difformità di altezza) lo si ritenesse esistente, non dipenderebbe da errori della c.t.u. o da mancati rilievi (peraltro s'è già ricordato che l'altezza del vecchio edificio non sarebbe autonomamente più riscontrabile), bensì da un deficit della parte onerata, che avrebbe dovuto offrire la prova che, a dispetto da quanto appaia e si possa desumere dagli elementi disponibili, furono eseguiti sbancamenti sufficienti per giustificare una differenza negativa fra piano terra e piano esterno;
o che, insomma, l'edificio in costruzione non sarà superiore a quanto era quello precedente.
5.5 È poi pressoché pacifico e comunque documentato che l'edificio Pt_1 manterrà, anche dopo la sanatoria, un tetto diverso da quello preesistente, che era a doppia falda spiovente e che è invece ora piano.
L'appellante nota che «[…] la Suprema Corte ha avuto modo di osservare come la modificazione del tetto di un fabbricato non può in ogni caso integrare una sopraelevazione
(e, come tale, una costruzione nuova) dovendosi verificare in concreto se l'opera sia destinata alla funzione di copertura del fabbricato, se essa comporti un aumento della superficie esterna e, altresì, non comporti un aumento di volumetria dei piani sottostanti suscettibile di autonoma utilizzazione (Cfr. Cass. civ., II, 5.6.2008, n. 14932). […]» (appello, pag. 69).
Tuttavia, la modifica del tetto rileva qui non per la modifica dell'altezza o dei volumi, ma perché può determinare nuove vedute a distanza non legale dal confinante fondo e CP_1 perché costituisce una modifica rilevante della sagoma.
5.5.a Sotto il primo profilo, la violazione sussisteva senz'altro all'epoca del procedimento nunciatorio, visto che era prevista una ringhiera atta a permettere che la copertura fungesse da terrazza sul sottostante fondo a distanza inferiore a quella CP_1
pagina 22 di 30 legale;
può dirsi eliminata con la sanatoria, perché la ringhiera è stata eliminata ed è stata inserita una cornice ornamentale.
5.5.b La variazione del tetto, tuttavia, continua a incidere sulla sagoma, modificandola, dal momento che anche «[…] la forma e le dimensioni del tetto […] incidono o possono incidere in maniera significativa sulla "sagoma" dell'edificio […]» (Cass. sez. 3^ pen.
27.10.2010 n. 41752, Ruperto); e ciò in quanto, per sagoma «[…] deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma […]» (Cass. sez. 3^ pen. 18.3.2004, Per_5
Cass. sez. 3^ pen. 12.10.2021 n. 47426, ; Cons. St., IV, 27.1.2017 n. 353, citata Per_3 nell'ordinanza nunciatoria).
Se si considera che il tetto originario era a falde spioventi, è persino intuitivo che il passaggio a un tetto piano comporta, a prescindere dai volumi recuperati o meno e a prescindere dall'utilizzo di esso come terrazza o meno, un'evidente modifica di sagoma, posto che la parte sommitale dell'edificio viene a configurarsi sino alla sua sommità come un parallelepipedo, con un maggior innegabile ingombro rispetto alle falde spioventi.
Tanto più che è oggetto di sanatoria anche il solaio aggettante funzionale a un futuro balcone sul fronte settentrionale, opposto al confine con la (relazione Ing. CP_1 per la sanatoria: «[…] è stato realizzato un solaio aggettante sul fronte CP_3 settentrionale al fine di realizzare un balcone. […]»: va da sé che si tratta di una modifica rilevante e indebita.
5.6 Nota, poi, il collegio che la più volte menzionata relazione dell'Ing. edatta CP_3 per la sanatoria, assevera che «[…] In fase esecutiva è stata inoltre apportata, anche in conseguenza della diversa conformazione delle strutture di fondazione, una modifica alla sagoma dell'edificio, eliminando la prevista forma trapezoidale prevista e procedendo ad un taglio ortogonale del volume che ha avuto come conseguenza un lieve incremento della
(pur mantenendosi, ovviamente all'interno della sagoma originaria dell'edificio Pt_3 preesistente); inoltre è stata eliminata la previsione del piccolo locale tecnico esterno posto a quota -2.75. […]».
Orbene, se in effetti l'aumento di volume che ne è seguito rispetto al primo progetto è restato al di sotto del volume precedente, sta di fatto che la modifica alla sagoma dell'edificio
pagina 23 di 30 non potrebbe essere più marcata, visto che la stessa a mezzo del suo tecnico, Parte_2 così la definisce.
La sanatoria concessa in via amministrativa non può essere recepita dal giudice civile, che, nel presente processo, è chiamato a verificare se spetti alla la tutela civilistica CP_1 invocata, perché, avuto riguardo a quanto si è già motivato sullo ius superveniens, Parte_2
[...
onde andare esente dalle conseguenze civilistiche della sua ricostruzione (che si concretano, in sostanza, nella considerazione del manufatto come nuova costruzione, assoggettata non già alle distanze che intercorrevano col vecchio edificio, ma a quelle di legge), era ed è ancora tenuta a non modificare la sagoma dell'edificio; così che, ai presenti fini, l'atto amministrativo non può che essere disapplicato.
5.7 Le considerazioni che precedono inducono il collegio a ritenere che l'opera in costruzione, sia nel suo originario progetto, sia nello stato parzialmente difforme che era in corso di realizzazione, sia nello stato ora sanato, costituisca, tanto con riferimento alla disciplina dell'epoca, quanto di quella introdotta dal D.L. 76/2020, una costruzione nuova e non rientrante nel concetto di ristrutturazione.
Tale conclusione è maturata sulla base degli elementi disponibili, che, come si è già avuto modo di notare, sono assolutamente corretti ed esaustivi e che, laddove possano apparire insufficienti, sono tali per inerzia probatoria di parte, non per errori del consulente dell'ufficio o per sue omesse verifiche.
Resta quindi confermato, alla luce di quanto motivato anche a integrazione della sentenza impugnata, che l'ordine di demolizione è, nei termini in cui è stato emesso (che, in sostanza, intende riportare l'opera al rispetto di tutte le caratteristiche del vecchio fabbricato), legittimo.
Possono quindi dirsi assorbiti, perché in ogni caso superflui, ulteriori approfondimenti su altre difformità.
6. Il quinto motivo è fondato.
Il nocumento risarcito è esclusivamente quello che consegue alla violazione della servitù di panorama, che, come ha riscontrato la c.t.u. in relazione alla porzione di CP_6 manufatto già realizzato, «[…] si rileva sia rispetto alle abitazioni che al resede esterno di
pagina 24 di 30 pertinenza di queste che funge da terrazza aperta con vista verso il mare e la città […]»
(c.t.u. merito, pag. 13).
Tuttavia, come ha sostenuto la controparte non ha in alcun modo Parte_2 dimostrato di avere una servitù di panorama, che, con effetto assorbente, va esclusa.
6.1 La servitù denominata di panorama – come questa stessa Corte ha già avuto modo di affermare (App. FI, III, sentenza n. 580/2022 pubblicata il 24.3.2022) - non è altro che una servitù di non costruire più in alto, la cui particolarità consiste nel fatto che l'utilità per il fondo dominante è quella di godere di una visuale particolarmente amena, come, nel presente caso, sarebbe quella del mare.
La servitus altius non tollendi è negativa, perché il suo contenuto non è la facoltà del titolare del fondo dominante di compiere attività sul fondo servente, ma il divieto (di costruire in elevazione) imposto al proprietario del fondo asservito.
In via generale, dunque, si tratta di servitù non apparenti, conformemente alla natura di servitù negativa, il cui esercizio di per sé non presuppone alcuna opera.
D'altra parte, una servitù non apparente non potrebbe essere usucapita, tema che ha qui rilievo preminente, posto che non adduce altro titolo per il suo diritto, se quello CP_1 consolidato per il passaggio del tempo.
Nulla esclude che una servitù negativa, pur non necessitando in astratto di opere per il suo esercizio, le abbia però in concreto: e ciò perché le configurazioni fisiche della realtà sono innumerevoli. Difatti, la S.C. ha avuto modo di affermare: «Il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto il diritto di veduta indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale all'acquisito dell'immobile, così violando il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali).»
(Cass. sez. 2^ 27.2.2012 n. 2973 rv 621862-01).
Preme qui rimarcare, onde non nascano equivoci, che questo filone non si contrappone ad alcun altro di segno contrario e che non fa che ribadire principî assolutamente noti (sul pagina 25 di 30 punto, si rinvia a Cass. sez. 2^ civ. 20.10.1997 n. 10250, che, nella motivazione, si rivela particolarmente esaustiva). Infatti, nessuna norma vieta che una servitù negativa sia suscettibile d'essere usucapita, laddove l'unica disciplina positiva esistente in materia è quella che esclude tale possibilità per le servitù non apparenti (art. 1061 c.c.). È ovvio che, di norma, le servitù negative, come si notava, difficilmente possono essere apparenti, appunto perché il loro esercizio non presuppone l'esistenza di opere;
ciò non esclude che possa esistere una situazione nella quale anche una servitù negativa è apparente ed è per questo, dunque, che anche una servitù di panorama (ossia una servitù di non sopraelevare) può essere usucapita, purché esistano opere stabili e visibili che la rivelino.
Corollario particolarmente importante è, d'altra parte, che nella servitù di panorama l'apparenza non può mai consistere in opere che consentano la mera veduta, «[…] altrimenti questa [servitù di veduta] comporterebbe sempre quella [servitù di panorama]», occorrendo invece un quid pluris, consistente in opere «[…] specificatamente destinate all' esercizio della servitù invocata […]», quella cioè avente come utilità la fruizione di una visuale particolarmente amena (proposizioni tratte dalla massima 509011-01 di Cass. 10250/1997).
6.2 Nella presente fattispecie, la si è sì preoccupata della questione CP_1 dell'apparenza, ma sostanziandola in allegazioni vuote, meramente ripetitive della formula di legge: «[…] l'aumento di volumetria e di altezza del fabbricato impediva il godimento del diritto di veduta panoramica, esercitato dalla ricorrente dal proprio fondo attraverso opere visibili e infisse al suolo […]» (atto di citazione introduttivo, terza pagina non numerata); e, ancora: «[…] abbiamo visto sopra come sia stato leso il diritto alla veduta panoramica che
l'odierna ricorrente esercitava dal proprio fondo per il tramite di opere visibili e ivi stabilmente infisse come risulta dalla documentazione fotografica allegata (cfr all. 6, docc.
Fotografica) e dalla CT espletata. L'illegittima violazione delle distanze e delle altezze come effetto anche quello di impedire totalmente il godimento del panorama. […]» (ivi, undicesima pagina).
Vale a dire che la stessa allegazione, sul punto dell'apparenza, ha il grave limite di non specificare quali siano le opere visibili e fisse che attesterebbero l'asservimento del fondo inferiore a quello superiore sotto il profilo del panorama.
Nel costituirsi in appello, la ha integrato l'allegazione nei seguenti termini: CP_1
«[…] sul fondo di proprietà sono ben visibili e presenti opere specificamente CP_1 destinate al godimento del panorama, ovvero una terrazza panoramica ed attrezzata a zona
pagina 26 di 30 pranzo / soggiorno esterno, ben visibile dalla documentazione fotografica allegata alla perizia redatta dal Geom. (cfr. all. 3 e all.
6- fascicolo I grado) […]» (comparsa di costituzione, pag. 9).
In effetti, dalle foto e dalla c.t.u. si evince che quelle che vengono indicate come opere funzionali all'esercizio della servitù coincidono con quelle che permettono la veduta: pertanto, esse, per i principî di diritto premessi, non possono contribuire a dare apparenza alla servitù di panorama.
Non si deve dimenticare, sotto questo profilo, che le opere richieste dall'art. 1061 c.c. non consistono semplicemente in manufatti che attestino l'esercizio di una attività corrispondente al contenuto della servitù (a es., il passaggio;
in questo caso, la veduta verso il mare); ma che rivelino l'asservimento di un fondo a un altro.
L'apparenza, difatti, ha la funzione di rendere percepibile al proprietario del fondo servente che la sua proprietà è gravata dal possesso di una servitù, sì che possa reagirvi;
non potendosi certo ammettere che egli possa subire una compressione del diritto dominicale senza averne mai avuto contezza;
né potendosi pretendere che egli sorvegli in ogni istante il suo fondo.
Nella presente fattispecie, la possibilità di vedere il mare dalla proprietà (che CP_1
è tutto quanto le opere attestano) non rivela nient'altro se non la veduta. Per dare apparenza alla servitù, invece, le opere avrebbero dovuto anche oggettivamente rivelare che il fondo oggi di si è trovato nel corso del tempo a una altezza compatibile con quella veduta Parte_2 non per la contingente natura degradante del piano di campagna, ma proprio per permettere al fondo di contemplare il mare, il che ovviamente non è, perché chi osserva i CP_1 luoghi (come rappresentati dalle fotografie), nel vedere la terrazza panoramica (o altri punti di osservazione) di matura solo l'idea che la natura dei luoghi fa sì che l'immobile CP_1 superiore possa vedere il panorama a dispetto dei fabbricati inferiori (che, insomma, le altezze dei fabbricati siano, per così dire, assorbite dal grado di pendenza, con effetti tanto benefici, quanto contingenti, per chi sta sopra); non certo che l'immobile di abbia Parte_2
l'altezza che ha al preciso scopo di garantire a quello di godersi il panorama. CP_1
6.3 La mancanza di apparenza caduca l'ipotesi della usucapione e, non ravvisandosi altri titoli, la servitù di panorama va esclusa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
pagina 27 di 30 7. L'ultimo motivo concerne il regime delle spese.
Invero, anche per l'ipotesi della conferma della sentenza del Tribunale, si Parte_2 duole che:
(-) non vi sia stata compensazione per reciproca soccombenza, indotta dall'accoglimento parziale della domanda ripristinatoria, posto che il Tribunale non ha tout court ordinato la demolizione del manufatto, ma, per così dire, la sua conformazione ai vincoli;
(-) le spese di c.t.u. siano state addossate alla società, nonostante la sostanziale sterilità dell'accertamento peritale nel giudizio di merito.
Il mezzo è assorbito dalla necessità, per la Corte, di regolare nuovamente le spese anche del primo grado, in base all'esito complessivo della lite, posto che la riforma, pur parziale, delle statuizioni di merito, caduca ex art. 336 c.p.c. la decisione presa su questo punto, che dal merito dipende, dal Tribunale.
8. Resta da decidere sulle spese processuali dei due gradi.
8.1 Sussiste, in esito al giudizio, reciproca soccombenza, ma non perché, come sostiene la domanda ripristinatoria sia stata accolta in misura minore rispetto alla Parte_2 richiesta, perché, sotto questo profilo, la riduzione meramente quantitativa di una domanda non genera reciproca soccombenza (Cass. SSUU civ. 31.10.2022 n. 32061); bensì perché la domanda risarcitoria viene infine respinta.
È del tutto evidente, sul piano di causalità della lite (non meno che sotto il profilo più strettamente patrimoniale), il profilo di soccombenza che incombe sulla è CP_1 assolutamente recessivo rispetto a quello attribuibile a dal momento che, come Parte_2 ovvio, la vera posta in gioco della causa non è il ristoro della asserita servitù di panorama, ma, ben a monte, la legittimità dell'intera opera, per come intende realizzarla. Parte_2
Pertanto, il collegio, soppesata nei termini che precedono la reciproca soccombenza ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 92 co. 2^ c.p.c., ritiene di dover compensare fra le parti un quarto degli oneri, ponendo i residui tre quarti a carico della società.
I costi di c.t.u., corrispondentemente, vanno posti a carico di per tre quarti Parte_2
e della per un quarto. CP_1
pagina 28 di 30 La c.t.u. del merito, in particolare, è stata tutt'altro che sterile, avendo anzi esteso l'esame anche al tema dello ius superveniens; e è servita assai più per approfondire il tema della illegittimità dell'intervento complessivo, che non per stimare il danno da lesione della servitù di panorama.
8.2 La liquidazione degli interi, sui quali le parti calcoleranno le frazioni dovute, si opera, in difetto di note spese della in base al D.M. 55/2014, come modificato dal CP_1
D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa indeterminabile medio;
per il primo grado, peraltro, non essendovi impugnazione incidentale dell'appellato sulla misura dei compensi liquidati, i valori sono ridotti a quelli stabiliti dal
Tribunale.
Pertanto:
1^ grado: € 1.620,00 fase 1, € 1.147,00 fase 2, € 2.000,00 fase 3 ed € 3.200,00 fase 4, in tutto € 7.967,00, oltre accessori di legge e oltre spese vive per € 545,00;
2^ grado: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per tener conto della modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge.
8.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 276/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e PA pubblicata il 25/03/2022, in sua parziale corrispondente riforma e con conferma nel resto:
1.a) rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro PA
; Parte_1
1.b) condanna a rimborsare a tre quarti Parte_1 PA delle spese processuali del giudizio di primo grado e compensa il residuo quarto, liquidando l'intero, sul quale calcolare i tre quarti dovuti, in complessivi € 8.512,00, di cui € 545,00 per pagina 29 di 30 esborsi ed € 7.967,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.c) pone definitivamente le spese di c.t.u. di primo grado a carico di Parte_1
per tre quarti e di per un quarto;
[...] PA
2. condanna a rimborsare a tre quarti delle Parte_1 PA spese processuali del presente grado e compensa il residuo quarto, liquidando l'intero, sul quale calcolare i tre quarti dovuti, in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 833/2022 promossa da:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO Parte_1 P.IVA_1
ALTAVILLA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI PA C.F._1
D'ABRAMO;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 276/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 25/03/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche incidentale, accogliere il presente appello proposto dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore , Ing. Controparte_2
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Controparte_3
. 276 (Repert. n. 556/2022), resa su R.G. 2131/2019, notificata ex art. 325 c.p.c. in data 28.3.2022: nel merito , disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed pagina 1 di 30 eccezione, previa disponenda CT sui quesiti peritali indicati dall'appellante f in dal primo grado di giudizio all'udienza del 20.2.2020, nelle note autorizzate in vista dell'udienza 'cartolare' del 17.7.2020 e di cui al motivo di appello n. 2, e ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado nella memoria di cui all'art . 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (pagg. 19 21), rigettare integralmente le domande di parte attrice perché infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni di cui alle deduzioni ed eccezioni (anche riconvenzionali) sollevate dalla in primo grado, qu ivi reiterate e di cui in narrativa. In ogni caso, Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio'.
Per la parte appellata:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 276 del 25.03.2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Livorno.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 276/2022 pubblicata il 25/03/2022, ha così deciso:
1. accerta la violazione da parte di per le causali di cui in motivazione, Parte_2 delle prescrizioni dettate in materia di distanze e di vedute e servitù indicate in atto di citazione;
2. dispone la riduzione in pristino, condannando la convenuta alla demolizione delle parti del nuovo fabbricato eccedenti le dimensioni dell'edificio preesistente, o al loro arretramento nel rispetto della distanza di m. 10,00 dalla superficie finestrata del fabbricato di proprietà di e di m. 5 dal confine;
PA
3. condanna la convenuta a risarcire a il danno conseguente alla le- PA sione del diritto alla veduta panoramica dal proprio fondo, che liquida in € 14.400,00, oltre
€ 200,00 mensili dalla data della presente sentenza alla riduzione in pristino dell'immobile;
4. condanna a rimborsare a le spese processuali, che Parte_1 PA liquida in € 545,00 per spese, € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.200,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone le spese di CT a definitivo carico di parte convenuta..
1.1 La causa di merito era stata preceduta da procedimento nunciatorio per denuncia di pagina 2 di 30 nuova opera n. 4200/2017 rg, che si era concluso, previa c.t.u., con ordinanza del 1.8.2018, che aveva, a sua volta, così disposto:
“in accoglimento del ricorso ex 688 c.p.c., 1171 c.c. vieta alla convenuta società la continuazione dell'opera per cui è causa (realizzazione di edificio posto Parte_2 in Via del Castellaccio 239-241, sulla proprietà acquistata con atto in data 12.03.2008 rep.
51413 , distinta al CF nel Foglio 74 particella 311 sub. 1, 2 e 3), meglio descritta nella CT in atti.”
1.2 dopo avere ottenuto l'interdetto nunciatorio, ha, con atto di PA citazione notificato il 7.6.2019, convenuto per ottenere la sua condanna a Parte_2 ripristinare lo stato dei luoghi e al risarcimento del danno.
A sostegno delle domande, aveva dedotto che:
(-) era proprietaria di un fabbricato ubicato in Livorno Via del Castellaccio 263, disposto su due livelli e con annessa corte esclusiva;
(-) sino alla primavera del 2017, l'immobile era fronteggiato, sul lato nord, da un vecchio edificio parzialmente diruto, che aveva acquistato nel 2008 dal Comune di Parte_2
Livorno;
(-) la società aveva ottenuto dal Comune il permesso a costruire n. 69722 (determina
9606 del 5.12.2016), per la demolizione del rudere e la ricostruzione di un nuovo fabbricato dello stesso volume, ma con sagoma diversa;
(-) l'intervento edilizio era iniziato nell'aprile 2017;
(-) ella aveva proposto azione nunciatoria con ricorso del 16.6.2017, lamentando che:
(=) il fabbricato ricadeva, ai fini del D.M. 1444/1968, in parte in zona A (art. 11
NT.A. del R.U. del Comune di Livorno), in parte in zona F (art. 31 – fascia pedecollinare);
(=) poiché la zona ricadeva in vincolo paesaggistico, non poteva il Comune assentire una sostituzione edilizia, ma solo la ristrutturazione, con il rispetto anche della sagoma dell'edificio preesistente;
(=) per di più, l'opera in costruzione era difforme dal titolo abilitativo (per la realizzazione di un nuovo piano seminterrato non autorizzato, né previsto nelle tavole progettuali;
e per la difformità della sagoma);
(=) era stata anche fatta una sopraelevazione, da considerare come vera e propria pagina 3 di 30 nuova costruzione, soggetta alla distanza di m 10 ex art. 9 D.M. 1444/1968;
(=) l'edificio si era visto privare del diritto di veduta panoramica;
CP_1
(-) la controparte, pur non avendo impugnato l'ordinanza nunciatoria, non vi aveva ottemperato e la intendeva ottenere una pronuncia idonea al giudicato sostanziale, CP_1 oltre al risarcimento del danno.
come già in fase nunciatoria, si era costituita per resistere. Controparte_4
Aveva dedotto che:
(-) nessuna nuova costruzione, come tale assoggettabile al D.M. 1444/1968, era in atto: e ciò in quanto l'intervento consisteva solo in una ristrutturazione edilizia, nel più ampio concetto desumibile dall'art. 3 lett. d) d.P.R. 380/2001, come innovato nel 2013;
(-) il vincolo paesaggistico sull'area dove ricadeva l'immobile (di per sé non vincolato per valore culturale o paesistico) non implicava automaticamente il suo assoggettamento a limiti particolari, essendo sufficiente la valutazione della P.A., che, nel caso di specie, era stata positivamente effettuata: «[…] Ed infatti, in data 5.12.2016 (prot. n. 9606), la ha Pt_1 richiesto ed ottenuto il P.d.C. dal di Livorno, previa autorizzazione paesaggistica CP_5 rilasciata con determinazione del 14.10.2016 (prot. n. 7864) e previa autorizzazione correlata al vincolo idrogeologico di cui al provvedimento del 16.7.2013 (prot. n. 69018).
L'intervento edilizio in esame (certamente possibile anche in area assoggettata a vincolo paesaggistico), quindi, ha già superato il vaglio di compatibilità rispetto alla bellezza naturale d'insieme oggetto di tutela, ottenendo il nulla-osta dall'Autorità amministrativa competente. […]» (ivi, pag. 27);
(-) le opere non ancora eseguite non avrebbero determinato alcuna illegittimità;
(-) non v'erano stati aumenti volumetrici;
(-) il D.M. 1444/1968, come già premesso, non si applicava, perché l'area ricadeva in zona A;
(-) non erano violate le distanze dal confine;
(-) né la controparte godeva di un diritto (servitù) di panorama.
Aveva anche dedotto di avere comunque chiesto (e poi ottenuto) sanatoria edilizia.
E, al fine di integrare il quesito per la c.t.u., aveva dedotto, con note del 15.2.2021, che dovevano essere applicate in suo favore le più favorevoli norme introdotte con D.L. 76/2020. pagina 4 di 30 1.4 Il Tribunale, eseguita nuova c.t.u. a ministero della Geom. (senza Controparte_6 demandare i quesiti suppletivi proposti da , ha accolto, nei limiti del dispositivo, Parte_2 la domanda, sui seguenti assunti, sostanzialmente recepiti dall'ordinanza nunciatoria:
1.4.a Era accertato che aveva agito a seguito di rilascio del permesso a Parte_2 costruire e delle prescritte autorizzazioni, paesaggistica e relativa al vincolo idrogeologico, al fine assentito di integrale demolizione del vecchio fabbricato e della realizzazione di un nuovo edificio, sulla medesima area di sedime, ma con sagoma leggermente diversa, più arretrato rispetto al lato sud a confine con la proprietà CP_1
Era altresì accertato che la zona era sottoposta a vincolo ex D. Lgs 42/2004; non anche l'immobile in sé, che era classificato nel R.U. come “edificio recente” gruppo 5 ovvero edifici non tutelati.
1.4.b L'intervento di ristrutturazione edilizia poteva sì prevedere la demolizione e la ricostruzione a volumetria immutata, ma, per via del vincolo, occorreva anche mantenere la medesima sagoma della vecchia costruzione.
La tesi di parte attrice (che per immobile vincolato si dovesse intendere anche quello meramente ricadente in zona a vincolo), avversata dalla convenuta e dal c.t.u. (per i quali occorreva invece che l'edificio era in sé fosse vincolato), era preferibile, sulla scorta della più recente giurisprudenza della Cassazione penale e dei giudici amministrativi.
Pertanto, «[…] Nella fattispecie, accendendo a tale interpretazione (assolutamente prevalente), il vincolo della “medesima sagoma dell'edificio preesistente” non sarebbe rispettato, anche in base alle previ-sioni del permesso a costruire. Per “sagoma” infatti, secondo la consolidata interpretazione deve intendersi “la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti” ( vedi Consiglio di Stato, sez. IV, 27/01/2017, n. 353); nella fattispecie secondo le previsioni del permesso a costruire, l'edificio era ricostruito all'interno della medesima area di sedime (ed anzi, come detto, leggermente arre-trato rispetto al confine con parte ricorrente), con medesimo volume ed altezza massima ma con modifica della copertura (che da falde inclinate passa a piana e destinata a terrazza), con conseguente alterazione del perimetro verticale. […]» (ivi, pag. 8).
E allora l'edificio nuovo era proprio una nuova costruzione, che violava le distanze di legge, ivi comprese quelle dell'art. 9 D.M. 1444/1968. pagina 5 di 30
1.4.c Peraltro, la c.t.u. aveva accertato che sussistevano difformità rispetto al permesso a costruire (sopraelevazione, volumetrie in più e altro); e che il nuovo edificio recava danno alla servitù di panorama dell'attrice.
1.4.d Non era accoglibile l'istanza, contenuta nella comparsa conclusionale della società convenuta, di un nuovo accertamento peritale che tenesse conto delle modifiche all'art. 2 bis co. 1^ ter d.P.R. 380/2001 introdotte dall'art. 10 del D.L. 16.7.2020 n. 76, perché normativa non retroattiva;
e perché comunque vi sarebbero state una serie di difformità rilevanti e ostative.
1.4.e Il risarcimento era da calcolarsi, recependo la c.t.u., «[…] sulla base cd
“obsolescenza esterna” determinata dalla perdita di panoramicità dell'immobile, in €
200,00 mensili, sulla base della motivata osservazione dei valori locativi di zona, differenziati sulla base della esistenza del requisito in esame. Tale quantificazione, congruamente supportata dal punto di vista tecnico, viene fatta propria dal Tribunale.
Spetta pertanto alla IG.ra il diritto al risarcimento del danno, nella misura, alla CP_1 data odierna, di € 11.400,00 (€ 200 x 57 mesi, computati dalla data di deposito del ricorso), oltre € 200,00 mensili, dalla sentenza alla rimessione in pristino […]» (ivi., pag. 18).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, PA
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 61, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. 111, co. 6
Cost. Cost., 2 bis , co. 1 ter e 3, co. 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001, 134 della l.r. 65/2014 , nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di far “proprie le considerazioni svolte dell'ordinanza cautelare sopra trascritta [ndr, nelle pagg. 3 12 della sentenza appellata, integralmente condivisa“, così omettendo di svolgere una puntuale, autonoma, oggettiva e soprattutto aggiornata ricostruzione in fatto e in diritto basata sulla valutazione di quanto allegato dalla MU al thema decidendum e al thema probandum, delle cui deduzioni ed eccezioni difensive (anche riconvenzionali, quivi reiterate) e probatorie si è quindi disinteressato ab initio omettendo di pronunciarvisi”
Sotto questo titolo, l'appellante deduce che la fase di merito del procedimento nunciatorio avrebbe imposto al giudice, anziché di trascrivere acriticamente l'ordinanza pagina 6 di 30 interdittale, di verificare in modo più approfondito la situazione e anche la «[…] persistenza delle ragioni alla base della effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e la meritevolezza della tutela invocata […]» (pag. 16).
In particolare, l'ordinanza nunciatoria era stata emessa quando l'edificio era Pt_2 ancora al grezzo;
e non aveva tenuto conto delle modifiche apportate col «[…] progetto di variante al P.d.C. n. 9606/2016 [n.d.r.: l'originario titolo abilitativo] che conduce il fabbricato attualmente in essere (la cui ricostruzione non è stata ultimata) a ribadire fedelmente tanto la sagoma quanto la conformazione planivolumetrica del fabbricato preesistente ed originario, ha eccepito ed opposto in via riconvenzionale l'idoneità dei predetti sopravvenuti accorgimenti in luogo della demolizione ex adverso richiesta ed il suo diritto a terminare la ricostruzione del proprio fabbricato, giammai sopraelevato né incrementato di volumi, essendo incontestato ed incontestabile il suo diritto di reiterare il proprio edificio, al più o quantomeno, nella sua conformazione originaria. […]» (ivi, pag.
18).
Era stato proprio in vista di tale modifica che la società aveva preferito non reclamare l'ordinanza nunciatoria.
Il tema era stato sollevato tempestivamente - nelle forme dell'eccezione riconvenzionale e, dunque, opponendo un proprio diritto, fondato su fatti sopravvenuti (da accertare, se del caso, mediante c.t.u., invano sollecitata), ancorché al solo scopo di paralizzare l'avversa domanda - con la prima memoria istruttoria depositata l'8.11.2019, essendo sopravvenuta la variante progettuale culminata nella SCICA 28.10.2019.
Né era vero che la variante aveva, a sua volta, determinato violazioni civilistiche in punto di distanze, dal momento che era prevista la mera ricostruzione a volumi, sagoma (addirittura ridotta) e altezza invariati rispetto al vecchio edificio.
2.2 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 61, 112, 113, 115 116 , 183, co. 6 e 191, co.
2 c.p.c. 111, co. 6 Cost 2 bis , co. 1 ter e 3, co. 1, lett. d) del TUEd 134 della l.r. 65/2014, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di fondare il suo convincimento sulla base di una istruttoria (…) consistita nella effettuazione da parte del CT nominato nella prima fase di un supplemento di CT, per la risposta al seguente quesito: “presa visione degli atti de l processo, effettuato ulteriore accesso sui luoghi ed acquisita ove occorra documentazione giacente presso pubblici uffici, confermate o meno le risposte date ai quesiti posti nell'ambito del procedimento n. 2400/2017, indichi il CT le modalità per la riduzione in pristino pagina 7 di 30 dell'opera e quantifichi, tenuto conto delle allegazioni delle parti, l'eventuale danno subito da parte attrice;
riferisca ogni altra circostanza utile all'ulteriore corso di legge” legge”', così di fatto attribuendo al CT il compimento di va lutazioni anche giuridiche ed omettendo nella fase di merito ogni autonomo ed ulteriore accertamento d'ufficio, prescindente da quello svolto nella fase cautelare, nonostante le molteplici motivate richieste di integrazione del quesito peritale avanzate dalla (giammai passibili di essere considerate tardive) e Pt_1 nonostante le sue allegazioni al thema decidendum e al thema probandum che hanno evidenziato tanto l'erroneità, l'incertezza e l'atecnicità vuoi della CT della fase cautelare, vuoi del 'supplemento' di CT della fase di merito, quanto la necessità di disporre in ogni caso lo svolgimento di ulteriori accertamenti peritali nei termini richiesti dalla ” Pt_1
In secondo luogo, ci si duole che il supplemento di c.t.u. svolto nella fase di merito non abbia tenuto conto di plurime richieste istruttorie di demandando al c.t.u. di dare Pt_1 risposte non solo tecniche, ma anche giuridiche.
Ciò aveva determinato di non tener conto di evidenze che avrebbero definitivamente fugato ogni dubbio sulla legittimità dell'intervento edilizio.
In particolare, quanto all'aumento di altezza, era stato pretermesso che «[…] il verbale del 26.6.2017, redatto dal tecnico del Municipio ad opere edilizie già avviate, al punto n. 2, stabilisce che 'la quota di imposta del fabbricato è stata verificata rispetto alle indicazioni del Verbale Quote e Punti Fissi [ndr, allegato n. 18 della perizia del CT resa su R.G. n.
2400/2017] e se ne è accertata la corrispondenza a quanto in esso prescritto', quota peraltro ribadita anche dal tecnico ausiliario Geom. […]» (appello, pag. 30). Per_1
Le due consulenze (in fase nunciatoria e nel giudizio di merito) erano peraltro sbagliate sotto vari profili e, dunque, del tutto inservibili.
2.3 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. 111, co. 6 Cost 134
, co. 1, lett. h)h), p. 2 della l.r. 65/2014 e 3, co . 1, lett. d) del TU Ed , oltreché della disciplina recata dal d.lgs. 42/2004, nelle parti in cui il Tribunale , prescindendo da ogni allegazione al thema decidendum e al thema probandum svolta dalla ha ritenuto di far proprie Pt_1 le motivazioni di cui all'ordinanza cautelare del 1°.8.2018, e così sostenendo che la modifica della sagoma dell'edificio, pure autorizzata secondo il permesso a costruire '', sia da ritenersi
(…) non consentita quale mera ristrutturazione edilizia ricostruttiva ””, stante la presenza di vincolo sull'area.”
In ogni caso, qualsiasi problema era stato superato a seguito della variante in sanatoria pagina 8 di 30 intervenuta in corso di causa e tempestivamente dedotta, in base alla quale era ormai indiscutibile che il nuovo edificio non avrebbe apportato alcun tipo di modifica al fabbricato preesistente.
Si doveva poi ribadire che il D. Lgs 42/2004 non aveva alcun ruolo in questa causa, perché l'immobile de quo non era vincolato;
mentre era vincolata solo la zona sul quale esso sorgeva.
2.4 “Vizio derivante da violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., art. 111, co. 6
Cost., art. 2 bis , co. 1 ter e 3, co. 1, lett. d) del TUEd, art. 134 , co. 1, lett. h)h), p. 2 della l.r.
65/2014 , art. 18 del D.P.G.R. 64R/2013 , nella parte in cui il Tribunale, prescindendo da ogni allegazione al thema decidendum e al thema probandum svolta dalla e Pt_1 condividendo tanto l'ordinanza interinale del 1°.
8.2018 quanto la CT vuoi della fase cautelare, vuoi della fase di merito, ha ritenuto che nella fattispecie, sono stati riscontrati: un aumento di volumetria e il cambiamento della sagoma in altezza in riferimento al confine con la proprietà il mutamento dei prospetti, la violazione del vincolo di sedime CP_1 per circa 10 cm., sul fronte ovest della costruzione ', che conclusivamente, è stata eretta da una “nuova costruzione” che non rispetta le distanze dal fabbricato di proprietà Pt_1
e dal confine ', che la costruzione da parte della convenuta dell'immobile di cui si CP_1 discute ha integrato la violazione della disciplina in materia di distanze legali, vedute e servitù di affaccio oggetto di contestazione e che ' la domanda di riduzione in pristino [ndr, pur parziale] merita, per le ragioni sin qui dette, accoglimento.”.
La critica dell'appellante prosegue prendendo in esame le varie difformità ulteriormente rilevate dalla c.t.u. (e acriticamente ritenute sussistenti dal giudice), per mostrarne l'insussistenza.
2.5 “Vizio derivante dalla violazione degli artt. 61, 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 111, co. 6
Cost., nella parte in cui il Tribunale, prescindendo da ogni allegazione al thema decidendum
e al thema probandum svolta dalla e condividendo tanto l'ordinanza interinale Pt_1 del 1°.
8.2018 quanto la CT vuoi della fase cautelare, vuoi della fase di merito, ha ritenuto che sussistono altresì l'illegittimità della veduta realizzata con la costruzione della terrazza a copertura e la connessa abusiva costituzione, in via di fatto, della servitù di affaccio verso il fondo posto a distanza inferiore a 10 metri;
e la violazione del diritto alla veduta CP_1 panoramica, in direzione del mare, che parte attrice esercitava dal fabbricato esistente sul suo' e nella parte in cui ha ritenuto spettante in favore della IG.ra 'il diritto al CP_1
pagina 9 di 30 risarcimento della lesione del diritto di veduta.”.
Il quinto motivo investe il capo di condanna condannatoria, negando l'esistenza di qualsiasi violazione del diritto di veduta e contestando in radice l'esistenza di una servitù di panorama a favore dell'immobile CP_1
2.6 L'ultimo motivo attiene alla regolazione delle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha PA contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato solo con riguardo alla domanda risarcitoria.
5. I primi quattro motivi meritano esame congiunto, perché essi, complessivamente e con intima connessione interna, investono la condanna ripristinatoria, lamentando sia carenze istruttorie (per non avere il giudice ammesso i quesiti sulla sanatoria e sullo ius supervenienes), sia errori di giudizio, per avere il giudice reputato sussistente l'illiceità della costruzione al momento della azione nunciatoria, ravvisando difformità inesistenti o non rilevanti;
a fortiori, dopo la sanatoria e le modifiche del D.L. 76/2020.
pagina 10 di 30 Le critiche, complessivamente, sono infondate, anche se si impone una integrazione ed emendazione della motivazione del Tribunale, nei termini che seguono.
5.1 Occorre premettere che, come giustamente a suo tempo osservato dal giudice della ordinanza nunciatoria (che ha opportunamente richiamato Cass. sez. 2^ civ. 11.6.2018 n.
15041, la quale, pur su tema non perfettamente coincidente, esprime, in motivazione, principî assolutamente estensibili alla presente fattispecie), la ha assolto al proprio onere CP_1 della prova, dimostrando che la controparte, sul fondo limitrofo al suo, sta costruendo dal
2017 un manufatto che, manifestamente, non rispetta le distanze di legge.
La deduzione di di avere diritto a costruire a tali diverse distanze dà luogo Parte_2
a una eccezione (anzi, come esattamente deduce la società, a una eccezione riconvenzionale), che si fonda sul fatto, ulteriore rispetto a quello che supporta la domanda, che, essendo il manufatto ricostruito laddove ce ne era un altro, non si tratta, per il diritto, di una nuova costruzione, bensì di un intervento di ristrutturazione, che legittima chi lo esegue a mantenere le distanze che esistevano col vecchio edificio.
In particolare, ha dimostrato che eliminato un precedente CP_1 Parte_2 edificio pressoché diroccato, sta costruendo un fabbricato fisicamente nuovo, a partire dalle fondamenta;
e che tale fabbricato non è alle distanze (dal confine e dalle pareti finestrate) che dovrebbe avere per legge.
a ben vedere, oppone tre linee difensive gradate, tutte caratterizzate, Parte_2 peraltro, da una base comune, quella d'essere titolare di un diritto proprio, incompatibile con la pretesa avversaria, il quale deriverebbe:
(-) in primo luogo, dall'essere il nuovo manufatto:
(=) ricostruito come il vecchio, sì da costituire una ristrutturazione, ai sensi della normativa vigente al momento dell'inizio dei lavori;
(=) ricostruito, comunque, secondo quanto previsto dalla concessione in sanatoria;
(-) in ogni caso, dall'essere conforme al più ampio concetto di ristrutturazione implicata dallo ius superveniens.
In tutti i casi, dunque, l'onere di dimostrare che il nuovo manufatto (sia quello in corso all'epoca dell'azione nunciatoria, sia quello previsto dalla sanatoria) corrisponda, in base alla legge dell'epoca o a quella più favorevole successiva, al vecchio edificio, ricade su Pt_1
pagina 11 di 30 srl, appunto perché è quello il fatto che fonda il suo diritto dedotto in causa a titolo di eccezione riconvenzionale.
5.2 Rilevano, in causa, due discipline, succedutesi nel tempo.
5.2.a Quando è stato rilasciato il titolo abilitativo (n. 9606 del 5.12.2016, con autorizzazione paesaggistica n. 7864 del 14.10.2016), l'intervento (di demolizione e ricostruzione), ricadente in zona A, nonché in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, era tenuto, per costituire una ristrutturazione ex art. 3 d.P.R. 380/2001, a riprodurre non solo le medesime volumetrie (fatte salve innovazione strettamente funzionali a rispettare la normativa antisismica), ma anche stessa sagoma, poiché “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente” (art. 3 lett. d ultimo periodo legge citata;
cfr, sul tema, Cass. sez. 2^ civ. ord.
8.5.2024 n. 12535 rv 671494-
01).
5.2.b La tesi dell'appellante che, ai presenti fini, per bene immobile sottoposto a vincolo si intenda esclusivamente l'edificio vincolato (che, nel caso concreto, non è vincolato) e non anche l'edificio che insista su area vincolata (che è invece vincolata), non può essere condivisa.
L'art. d.P.R. 380/2001, infatti, nel dare le definizioni normative, rinvia tout court al D.
Lgs 42/2004 (… immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 …), il quale, a sua volta, considera beni paesaggistici sia i fabbricati, sia le aree
(artt. 134 e 136); tanto è vero che persino a fini penalistici, ove l'interpretazione non può che essere la più stretta possibile, il reato è configurabile sia se sia vincolato il singolo edificio, sia se lo sia l'area (Cass. sez. 3^ pen.
8.3.2016 n. 33043, citata nell'ordinanza Per_2 nunciatoria;
conf.: Cass. sez. 3^ pen 12.10.2021 n. 47426, ). Per_3
Per effetto, poi, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, v'è senz'altro stato un ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia, tanto che esso ricomprende ora anche “
… gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana …” (Cass. sez. 2^ civ.
11.5.2023 n. 12751 massima 667949-02). Rimane, dunque, una ristrutturazione anche la pagina 12 di 30 ricostruzione di un vecchio edificio senza riprodurne la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche plano-volumetriche; nonché, ove la legge o i regolamenti locali lo consentano nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, senza neppure dover rispettare la volumetria pregressa.
Tuttavia, come questa stessa Corte ha avuto modo di affermare in precedenza (App. FI,
III, sentenza n. 548/2024 pubblicata il 19.3.2024), la difesa appellante trascura che:
5.2.b.i l'art. 2 bis co. 1 ter d.P.R. 380/2001, come risultante dopo la novella, stabilisce pur sempre, al suo ultimo periodo, che “Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione
e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”;
5.2.b.ii l'art. 3 lett. c) d.P.R. 380/2001, a sua volta, prevede, nel testo successivo alla modifica de qua: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”
5.2.c Ne segue che l'immobile de quo, in quanto ricadente in zona A ex D.M. 1444/1968, nonché in zona a vincolo paesaggistico, poteva essere ammesso alla ricostruzione, anche secondo la più favorevole disciplina sopravvenuta, solo nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale (cfr la citata Cass.
12751/2023, in motivazione, § 2.37: «[…] Come chiarito anche dalla relazione ministeriale al
pagina 13 di 30 decreto semplificazioni (D.L. n. 76 del 2020), l'art. 2, comma 1-ter, ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma ma solo per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana […]»; e sempre che fossero state mantenute sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Nella presente fattispecie, d'altra parte, non risulta da alcuna fonte che l'intervento sia ricompreso in piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati (sul punto non c'è neppure allegazione); sicché, indiscutibilmente, occorreva, non dissimilmente dalla precedente normativa, il mantenimento della sagoma, dei prospetti, dei volumi e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche del vecchio edificio.
Questa ultima constatazione, fra l'altro, caduca in radice la necessità di disporre un supplemento di indagine per la verifica dell'immobile alla luce dello ius superveniens.
5.3 All'epoca del ricorso per denuncia di nuova opera, la illegittimità dell'opera sul piano civilistico era, proprio nei termini in cui è stata affermata dall'ordinanza nunciatoria, senz'altro sussistente.
Basterebbe, a tal fine, osservare che l'opera, pur in corso, manifestava già difformità rispetto al progetto assentito nel 2016, e, dunque, era, per forza di cose, una nuova costruzione.
Tanto è vero che con una condotta lato sensu confessoria, lungi Parte_2 dall'impugnare l'ordinanza nunciatoria, ha chiesto di poter sanare proprio quei profili di difformità che erano stati messi in luce dalla c.t.u., come, a esempio, la modifica della sagoma dell'edificio, che era trapezoidale nel progetto assentito, ma era stata poi prevista, in concreto, con taglio ortogonale e un leggero aumento di volume, pur se nei limiti di quello preesistente
(cfr Richiesta di rilascio di permesso a costruire in sanatoria per opere eseguite in variante al permesso di costruire n. 6906/2016 redatto e presentato, per dall'Ing. Parte_2 in data 15.1.2019). Più in generale, la Relazione Istruttoria “prot. 9982 Controparte_3 del 22.1.2019” datata 18.9.2019 a firma del Geom. del Comune di Livorno, CP_7 sulla base del quale la sanatoria è stata poi rilasciata, dà atto che vengono sanate, oltre che modifiche sulla fondazione (che qui si tralasciano, perché attribuibili a un miglior rispetto della normativa antisismica) e a una serie di gabbioni (considerati meramente provvisorî e funzionali alla costruzione), la modifica della sagoma, nei termini già indicati, nonché anche pagina 14 di 30 “Modifiche di prospetto tra cui la realizzazione di un aggetto per la futura realizzazione di un balcone e la trasformazione di una finestra in porta finestra”.
Se ne desume che non ha omesso di impugnare l'ordinanza nunciatoria e Parte_2 poi chiesto la sanatoria solo perché, come la sua difesa, in sostanza, sostiene, era la via più rapida, ancorché non necessitata, per ottenere il risultato di superare le pur infondate contestazioni della controparte privata, gli errori della c.t.u. nunciatoria e, per conseguenza, del provvedimento interdittale;
ma lo ha fatto perché talune difformità riscontrate e, in particolare, quelle relative alla sagoma e al prospetto, sussistevano davvero e rilevavano anche ai fini della presente controversia.
Per recepire la tesi appellante occorrerebbe affermare che le difformità di prospetto e di sagoma non esistevano in realtà, ma che, ciò nonostante, ha chiesto di sanarle lo Parte_2 stesso, per accelerare il suo progetto complessivo;
e che, pur inesistenti, sono state considerate tali dal Comune di Livorno, che ha rilasciato la sanatoria: affermazione che il collegio ritiene di non poter convalidare.
La verità è che proprio perché non poteva smentire efficacemente la c.t.u. Parte_2 nunciatoria e l'ordinanza interdittale, non l'ha fatto;
ma ha intanto posto mano alla sanatoria degli abusi.
Essi, in quanto rendevano difforme l'edificio per sagoma e prospetto rispetto al progetto assentito, rendevano il corpo di fabbrica in realizzazione non più ricompreso nel concetto di ristrutturazione edilizia (secondo il concetto della normativa all'epoca vigente) e, dunque, nuova costruzione.
È qui inutile estendere l'esame agli ulteriori profili di illegittimità rilevati nella c.t.u. della fase nunciatoria, essendo sufficiente quanto si è appena notato per affermare che, al momento di avviso della causa di merito, l'azione proposta dalla era senz'altro CP_1 fondata.
5.4 Resta, dunque, da verificare se davvero la intervenuta sanatoria e lo ius superveniens fanno sì che, a oggi, l'immobile non sia più abusivo.
5.4.a Le censure mosse in merito alla illegittima preclusione, assertiva e probatoria, imposta dal giudice relativamente alle modifiche apportate dalla concessione in sanatoria e alle norme sopravvenute sono fondate, ma, in concreto, non portano alcun vantaggio alla parte che le ha sollevate.
pagina 15 di 30
5.4.a.i Indubbiamente, quando il primo giudice, nell'ordinanza istruttoria 15.5.2020, motivò (via via confermando quella decisione) che il quesito suppletivo proposto da era inammissibile (ritenuta l'inammissibilità per tardività della istanza di CT Pt_1 avanzata da parte attrice solo nel corso dell'udienza del 20.2.2020 (in comparsa di costituzione, richiamata peraltro solo in memoria ex art. 186, VI comma n. 3 c.p.c., parte convenuta aveva fatto mera “riserva di sollecitare il Tribunale a disporre CT sui fatti e luoghi di causa”);), commise un errore:
5.4.a.i.1 sia perché la c.t.u. è un mezzo istruttorio in disponibilità anche del giudice, rispetto alla quale, dunque, mal si attaglia la sanzione della inammissibilità per tardività;
5.4.a.i.2 sia perché il fatto sopravvenuto (sanatoria) era stato tempestivamente introdotto da sin dalla sua comparsa di costituzione, alla quale era allegata la Parte_2 sua richiesta di sanatoria (docc. 13-14); ed era stato poi sempre tempestivamente aggiornato nei suoi sviluppi nelle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (alla prima erano allegati gli ulteriori atti di parte e quelli della P.A.);
5.4.a.i.3 sia perché anche lo ius superveniens aveva diritto di cittadinanza – quanto meno relativamente all'ordine di ripristinazione - in causa, dal momento che nessun giudicato sulla illegittimità delle opere si era formato (su questo, cfr, fra tante, Cass. sez. 2^ civ.
26.7.2013 n. 18119 rv 627298; Cass. sez. 3^ civ. 23.6.2016 n. 12987; Cass. Sez. 2^ civ. ord.
7.8.2022 n. 24844 rv 665566-01; Cass. sez. 2^ civ. 22.2.1996 n. 1368).
5.4.a.ii Tuttavia, a dispetto dell'impostazione data dal Tribunale, la c.t.u. CP_6 svolta nel giudizio di merito ha indagato i nuovi temi, giustificando l'ampliamento con la sostanziale richiesta di entrambe le parti (rel., pag. 19: «[…] In merito all'osservazione prodotta in riferimento al DL 76/20 , la questione è stata affrontata dalla in quanto il legale della con nota depositata il 15.02.2021 e quello dell'attrice con nota depositata il Pt_1
17.02.2021 hanno introdotto tale argomento. […]»); tanto è vero che buona parte del suo accertamento suppletivo verte sui fatti nuovi e tutta la documentazione principale di
MU in punto di sanatoria risulta fra gli allegati della consulenza dell'ufficio.
L'attività d'indagine di cui l'appellante lamenta l'omissione, dunque, è stata poi in concreto svolta nel pieno contraddittorio delle parti;
né i risultati sono stati esclusi dal giudice in sede di decisione finale.
In definitiva, l'errore contenuto nell'ordinanza istruttoria è restato senza conseguenze concrete;
né è necessario, come chiede l'appellante, disporre altre indagini peritali, essendo pagina 16 di 30 sufficienti quelle pregresse, anche alla luce di quanto si è già motivato in ordine allo ius superveniens (supra, § 5.3).
5.4.b La questione più importante che si pone è quella di valutare l'altezza dell'edificio
(sul fronte nord).
5.4.b.i La c.t.u., nella fase nunciatoria e poi anche nel merito, ha continuato a sostenere che è fortemente dubbio che l'altezza dell'edificio sia destinato a restare entro i Parte_2 limiti di quello pregresso, in quanto, pur se, «[…] allo stato la costruzione (considerata al grezzo) possiede un'altezza inferiore rispetto all'edificio preesistente e che non vi sia aumento di altezza. (vedi allegato 20-21-22-23-24) […]» (rel. nunciatoria, pag. 16), l'esame dei luoghi offriva elementi contrari: «[…] Infatti, osservando il piano di imposta delle fondazioni eseguito, secondo quanto si rileva dalla documentazione fotografica in atti e secondo quanto riportato nelle note preliminari dell'ing. rispetto alla quota del CP_3 terreno in corrispondenza di un vecchio albero che fronteggia la facciata nord e la quota di partenza della vecchia scala in pietrame esterna posta sul lato est dell'edificio (ancora oggi presente in loco) appare inverosimile che non vi sia stato un innalzamento del fabbricato in costruzione in quanto non si rileva l'esecuzione di uno scavo di fondazione così profondo da giustificare l'attuale altezza del piano fuori terra sul fronte nord attualmente rappresentato da un volume fuori terra dotato di apertura verso l'esterno con larghezza pari a ml. 1,70 ed altezza pari a ml 1,80 dotato di scala interna di collegamento con agli altri piani dell'edificio.(vedi foto da 6-7-8, foto 11-12-13) […]».
L'appellante sostiene che questa osservazione sia «[…] grossolanamente errata, inaccettabilmente errata: perché rispetto ai c.d. punti fissi presenti in loco non solo è possibile ma è doveroso che venga rilevato il piano di campagna originario (se lo si sa fare).
Il 'vecchio albero' (così lo ha chiama to la CT) è anch'esso un punto fisso, perché tutti sanno che la quota del suo 'piede' (affatto visibile nella specie) non è passibile di alterazione. Qui si discute di una iniziativa edilizia che ha impegnato la dal punto di vista Pt_1 finanziario e temporale e il suo azzeramento non può fondarsi sulle supposizioni atecniche, induttive e apoditti che della CT (il cui perito convincimento si è fondato, tra l'altro, sull'interpello verbale di un ingegnere, ignoto alle parti in causa e al Tribunale , in violazione del disposto di cui all'art. 191, co. 2 c.p.c. c.)), poi condensate in sentenza […]»
(appello, pagg. 35/36, sottolineatura della parte).
Il collegio ritiene che la critica travisi il ragionamento della c.t.u.-
pagina 17 di 30 Proprio perché l'albero è anch'esso un punto fisso, perché tutti sanno che la quota del suo 'piede' (affatto visibile nella specie) non è passibile di alterazione, risulta confermata la manifesta discrasia alla quale ha persistito a riferirsi la c.t.u. CP_6
Come giustamente sostiene la difesa appellata (comparsa di costituzione, pag. 26), che legge il discorso della c.t.u. in modo corretto, poiché l'albero e la scala esterna sono oggi sullo stesso piano ove erano (ossia non sono stati interessati dalle opere di demolizione e ricostruzione), non si può che concludere che non v'è stato alcuno sbancamento per fondare, in quel punto, il nuovo edificio;
altrimenti, né la scala, né l'albero avrebbero potuto permanere sullo stesso piano (e, aggiunge il c.t.u., sul punto incontestato, non esistono altre evidenze di sbancamenti). Per di più, le fotografie nn. 19.d, 19.n, 19.o, 19.q e 19.r allegate alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di parte attrice – che, nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. non risultano specificatamente contestate, ai sensi dell'art. 2712 c.c., quanto alla collocazione dell'albero di acacia prima, durante e dopo i lavori - dimostrano compiutamente che il nuovo corpo di fabbrica si trova sullo stesso piano del vecchio.
Tuttavia, il vecchio edificio, per come desumibile «[…] dagli elaborati grafici relativi allo “stato attuale” allegati al permesso a costruire [i.e.: da grafici riferibili a si Parte_2 elevava per un'altezza fuori terra massima sul fronte nord di ml. 6,86 di cui ml. 1,53 relativi al piano di fondazione […]» (rel. nunciatoria, pag. 16; la verifica in sede di c.t.u. dell'altezza del vecchio edificio non si è potuta riscontrare: «[…] Le indagini eseguite in loco non hanno permesso di verificare attraverso rilievi strumentali l'altezza massima dell'edificio preesistente in quanto già demolito […]»).
Per contro, «[…] L'elaborato progettuale relativo allo
“stato modificato” di cui al Permesso a Costruire riporta un'altezza di progetto sul lato nord pari a ml. 8,11 compreso il parapetto di copertura alto ml. 1,10 […]» (ivi, pag. 15; a fianco un particolare ivi tratto).
Pertanto, l'altezza della costruzione è prevista come pari o inferiore a quella dell'edificio pregresso (m 6,86), a patto che il piano terreno dell'edificio a pavimento finito sia negativo rispetto all'esterno: «[…] La quota di riferimento da osservarsi come da verbale del 6.4.17 sopra citato dovrebbe essere al piano terreno dell'edificio a pavimento finito pari a -1,33mt rispetto alla
pagina 18 di 30 quota stradello di accesso da Via del Castellaccio e questa oggi dal rilievo strumentale eseguito dall'ausiliario della scrivente geom. con riferimento alla quota Persona_4 battuta dal Comune di Livorno, è pari al grezzo della struttura a ml. - 1,52 (ad opere ultimate potrà essere pari a -1,42 circa ), quindi significherebbe che allo stato la costruzione
(considerata al grezzo) possiede un'altezza inferiore rispetto all'edificio preesistente e che non vi sia aumento di altezza. […]»; altrimenti, come è ovvio, l'altezza di m 8,12 non potrebbe essere diminuita sino a essere pari o inferiore a quella pregressa di m 6,86.
Ma – e questo è appunto ciò che ha destato il condivisibile dubbio della c.t.u., che il collegio eleva qui a sostanziale certezza – è pressoché impossibile immaginare che possa esservi quella differenza negativa fra il pano terra e l'esterno, senza che vi siano state adeguate opere di sbancamento per realizzarlo;
le quali, non attestate da autonome fonti, sono smentite dall'evidenza di un vecchio albero e di una scala esterna che, prima e dopo l'intervento, sono restati allo stesso livello (è questo dunque il senso da dare al già citato passo della c.t.u. nunciatoria di pag. 17: «[…] appare inverosimile che non vi sia stato un innalzamento del fabbricato in costruzione in quanto non si rileva l'esecuzione di uno scavo di fondazione così profondo da giustificare l'attuale altezza del piano fuori terra sul fronte nord attualmente rappresentato da un volume fuori terra dotato di apertura verso l'esterno con larghezza pari a ml. 1,70 ed altezza pari a ml 1,80 dotato di scala interna di collegamento con agli altri piani dell'edificio […]»). Non a torto la difesa appellata nota che, «[…] se controparte interrasse i volumi edificati, il piano di campagna risultante dall'operazione sarebbe più alto di circa due metri, sarebbe interrata l'acacia, la scala in pietra serena preesistente e il nuovo piano di campagna sarebbe completamente difforme dal precedente e da quelli delle proprietà adiacenti poste sullo stesso versante della collina. […]» (comparsa di costituzione, pag. 26).
Il ragionamento della c.t.u. è reso ancor più comprensibile esaminando l'allegato 21 alla relazione della fase nunciatoria (elaborato grafico raffronto
pagina 19 di 30 sezioni), che si intercala qui accanto.
Avendo l'albero come punto fisso del livello sul quale sorge la costruzione, è agevole vedere che lo stato di progetto (al centro, in verde) rispetta, in effetti, l'altezza del vecchio edificio (a sinistra); ma lo stato rilevato, ossia quello che la c.t.u. ha riscontrato in loco, è più alto.
5.4.b.ii La critica della parte appellante, dunque, deve essere rifiutata per due distinte ragioni:
La prima è che il ragionamento della c.t.u. è stata frainteso: è proprio perché l'albero è un punto fisso che esisteva già quando c'era il vecchio edificio, che la sua permanenza a una quota inalterata dopo l'intervento concorre a dimostrare che non vi possono essere stati sbancamenti in quel punto, con le ulteriori decisive conseguenze in punto di altezza.
La seconda è che i dati opposti dall'appellante, siano essi di provenienza unilaterale propria o del sono, almeno rispetto alla diretta visione dei punti fermi costituiti CP_5 dall'albero e dalla scala esterna, astratti, con ciò volendosi intendere che sono pur sempre il frutto di una attività umana di trasposizione grafica o descrittiva della realtà, laddove l'esistenza dell'albero a una quota che è pacificamente restata immutata è un dato sperimentale di immediata evidenza, che prevale sugli altri.
Quando, in particolare, l'appellante fa notare che la quota di imposta del fabbricato è stata verificata dal Tecnico del Comune con verbale del 6.4.2017 (all. 18 alla c.t.u. svolta in fase nunciatoria) ed è stata confermata dall'ausiliario della c.t.u. Geom. (all. 19 Persona_4
e 20 stesso atto), senza che emergesse un qualsiasi aumento di altezza, pone l'accento su dati che la c.t.u. non ha mai disconosciuto, ma che non superano affatto il ragionamento probatorio della Geom. CP_6
Nel verbale del 6.4.2017, è attestato che la “quota pavimento finito piano terra – 1.33 mt rispetto quota stradello di accesso da Via del Castellaccio”, che è esattamente quanto la c.t.u. ha valutato laddove ha concluso che, a tenore di progetto, vi doveva essere una differenza negativa che (a parte taluni margini di tolleranza fra grezzo e finito) avrebbe ridotto i m 8,12 rilevati in loco all'altezza del vecchio fabbricato (m 6,86): «[…] La quota di riferimento da osservarsi come da verbale del 6.4.17 sopra citato dovrebbe essere al piano terreno dell'edificio a pavimento finito pari a -1,33mt rispetto alla quota stradello di accesso da Via del Castellaccio e questa oggi dal rilievo strumentale eseguito dall'ausiliario della scrivente geom. con riferimento alla quota battuta dal Comune di Livorno, è pari al Persona_4 pagina 20 di 30 grezzo della struttura a ml. - 1,52 (ad opere ultimate potrà essere pari a -1,42 circa ), quindi significherebbe che allo stato la costruzione (considerata al grezzo) possiede un'altezza inferiore rispetto all'edificio preesistente e che non vi sia aumento di altezza. […]» (c.t.u. nunciatoria, pag. 16, già trascritta).
Si tratta, cioè, di dati che confermano perfettamente lo stato di progetto, come rappresentato graficamente al centro nel disegno tecnico che si è in precedenza intercalato.
Tuttavia, il problema segnalato dalla c.t.u., che l'appellante, almeno ad avviso del collegio, continua a eludere, è che, in assenza di un adeguato sbancamento per le fondazioni, del quale non v'è traccia e che è smentito dalla presenza immutata dell'albero e della scala esterna, lo stato rilevato è quello raffigurato a destra, che mostra un'altezza reale che sarà superiore alla precedente. Non è pensabile che, in via di completamento dell'opera, possa esservi un abbassamento, perché il livello del terreno non è più modificabile.
5.4.b.iii Del resto, la c.t.u. ha sostenuto che il nuovo edificio limiterebbe la possibilità dell'edificio di vedere, oltre la proprietà avversaria, il panorama sino al mare (la CP_1 foto n. 19.m della difesa mostra la visuale con davanti il vecchio edificio, col tetto a CP_1 falde spioventi).
Non è qui la sede per discutere se sia titolare di una servitù di panorama, che CP_1 dipende da elementi che saranno esaminati al momento opportuno (infra, § 6); ma, come ovvio, il dato meramente fisico che il nuovo edificio interferisca con la vista di cui gode la
è un elemento ulteriore che suffraga la conclusione che l'altezza del nuovo edificio CP_1 non sia affatto contenuta, in concreto, in quella del vecchio.
5.4.b.iv Come se non bastasse, nella già citata relazione dell'Ing. datata 15.1.2019, posta a corredo della richiesta CP_3 di sanatoria (di cui a lato di intercala un particolare tratto dalla sesta pagina non numerata), si può agevolmente notare che:
(-) la costruzione segue, nelle sue basi, il degradare del terreno, senza che sia stato fatto alcuno sbancamento;
(-) la misura dei micropali aggiunti a fini antisismici sul fronte nord (a sinistra nell'immagine), indicata in otto metri, è sostanzialmente equivalente (cogliendosi il dato ictu oculi dal disegno tecnico, senza che sia necessaria alcuna altra operazione tecnica) alla altezza dell'edificio sul fronte nord, a conferma che l'edificio intende raggiungere un'altezza all'incirca pagina 21 di 30 di otto metri, superiore a quella del pregresso edificio, proprio come la c.t.u., sulla base del ragionamento già riportato, aveva fondatamente sospettato.
5.4.b.v Da ultimo, il collegio non può che richiamare quanto l'ordinanza nunciatoria ebbe a rimarcare, ossia che un risultato probatorio incerto sul rispetto dell'altezza si ripercuoterebbe a discapito di perché suo era l'onere di dimostrare il rispetto Parte_2 dell'altezza della costruzione demolita (sull'onere probatorio, supra, § 5.1).
Né si può - neppure sotto questo diverso e subordinato profilo - recepire la richiesta di
(rinnovazione o) supplemento di indagine peritale, perché il deficit, ove (dissentendo da tutto quanto sin qui motivato sulla prova della difformità di altezza) lo si ritenesse esistente, non dipenderebbe da errori della c.t.u. o da mancati rilievi (peraltro s'è già ricordato che l'altezza del vecchio edificio non sarebbe autonomamente più riscontrabile), bensì da un deficit della parte onerata, che avrebbe dovuto offrire la prova che, a dispetto da quanto appaia e si possa desumere dagli elementi disponibili, furono eseguiti sbancamenti sufficienti per giustificare una differenza negativa fra piano terra e piano esterno;
o che, insomma, l'edificio in costruzione non sarà superiore a quanto era quello precedente.
5.5 È poi pressoché pacifico e comunque documentato che l'edificio Pt_1 manterrà, anche dopo la sanatoria, un tetto diverso da quello preesistente, che era a doppia falda spiovente e che è invece ora piano.
L'appellante nota che «[…] la Suprema Corte ha avuto modo di osservare come la modificazione del tetto di un fabbricato non può in ogni caso integrare una sopraelevazione
(e, come tale, una costruzione nuova) dovendosi verificare in concreto se l'opera sia destinata alla funzione di copertura del fabbricato, se essa comporti un aumento della superficie esterna e, altresì, non comporti un aumento di volumetria dei piani sottostanti suscettibile di autonoma utilizzazione (Cfr. Cass. civ., II, 5.6.2008, n. 14932). […]» (appello, pag. 69).
Tuttavia, la modifica del tetto rileva qui non per la modifica dell'altezza o dei volumi, ma perché può determinare nuove vedute a distanza non legale dal confinante fondo e CP_1 perché costituisce una modifica rilevante della sagoma.
5.5.a Sotto il primo profilo, la violazione sussisteva senz'altro all'epoca del procedimento nunciatorio, visto che era prevista una ringhiera atta a permettere che la copertura fungesse da terrazza sul sottostante fondo a distanza inferiore a quella CP_1
pagina 22 di 30 legale;
può dirsi eliminata con la sanatoria, perché la ringhiera è stata eliminata ed è stata inserita una cornice ornamentale.
5.5.b La variazione del tetto, tuttavia, continua a incidere sulla sagoma, modificandola, dal momento che anche «[…] la forma e le dimensioni del tetto […] incidono o possono incidere in maniera significativa sulla "sagoma" dell'edificio […]» (Cass. sez. 3^ pen.
27.10.2010 n. 41752, Ruperto); e ciò in quanto, per sagoma «[…] deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma […]» (Cass. sez. 3^ pen. 18.3.2004, Per_5
Cass. sez. 3^ pen. 12.10.2021 n. 47426, ; Cons. St., IV, 27.1.2017 n. 353, citata Per_3 nell'ordinanza nunciatoria).
Se si considera che il tetto originario era a falde spioventi, è persino intuitivo che il passaggio a un tetto piano comporta, a prescindere dai volumi recuperati o meno e a prescindere dall'utilizzo di esso come terrazza o meno, un'evidente modifica di sagoma, posto che la parte sommitale dell'edificio viene a configurarsi sino alla sua sommità come un parallelepipedo, con un maggior innegabile ingombro rispetto alle falde spioventi.
Tanto più che è oggetto di sanatoria anche il solaio aggettante funzionale a un futuro balcone sul fronte settentrionale, opposto al confine con la (relazione Ing. CP_1 per la sanatoria: «[…] è stato realizzato un solaio aggettante sul fronte CP_3 settentrionale al fine di realizzare un balcone. […]»: va da sé che si tratta di una modifica rilevante e indebita.
5.6 Nota, poi, il collegio che la più volte menzionata relazione dell'Ing. edatta CP_3 per la sanatoria, assevera che «[…] In fase esecutiva è stata inoltre apportata, anche in conseguenza della diversa conformazione delle strutture di fondazione, una modifica alla sagoma dell'edificio, eliminando la prevista forma trapezoidale prevista e procedendo ad un taglio ortogonale del volume che ha avuto come conseguenza un lieve incremento della
(pur mantenendosi, ovviamente all'interno della sagoma originaria dell'edificio Pt_3 preesistente); inoltre è stata eliminata la previsione del piccolo locale tecnico esterno posto a quota -2.75. […]».
Orbene, se in effetti l'aumento di volume che ne è seguito rispetto al primo progetto è restato al di sotto del volume precedente, sta di fatto che la modifica alla sagoma dell'edificio
pagina 23 di 30 non potrebbe essere più marcata, visto che la stessa a mezzo del suo tecnico, Parte_2 così la definisce.
La sanatoria concessa in via amministrativa non può essere recepita dal giudice civile, che, nel presente processo, è chiamato a verificare se spetti alla la tutela civilistica CP_1 invocata, perché, avuto riguardo a quanto si è già motivato sullo ius superveniens, Parte_2
[...
onde andare esente dalle conseguenze civilistiche della sua ricostruzione (che si concretano, in sostanza, nella considerazione del manufatto come nuova costruzione, assoggettata non già alle distanze che intercorrevano col vecchio edificio, ma a quelle di legge), era ed è ancora tenuta a non modificare la sagoma dell'edificio; così che, ai presenti fini, l'atto amministrativo non può che essere disapplicato.
5.7 Le considerazioni che precedono inducono il collegio a ritenere che l'opera in costruzione, sia nel suo originario progetto, sia nello stato parzialmente difforme che era in corso di realizzazione, sia nello stato ora sanato, costituisca, tanto con riferimento alla disciplina dell'epoca, quanto di quella introdotta dal D.L. 76/2020, una costruzione nuova e non rientrante nel concetto di ristrutturazione.
Tale conclusione è maturata sulla base degli elementi disponibili, che, come si è già avuto modo di notare, sono assolutamente corretti ed esaustivi e che, laddove possano apparire insufficienti, sono tali per inerzia probatoria di parte, non per errori del consulente dell'ufficio o per sue omesse verifiche.
Resta quindi confermato, alla luce di quanto motivato anche a integrazione della sentenza impugnata, che l'ordine di demolizione è, nei termini in cui è stato emesso (che, in sostanza, intende riportare l'opera al rispetto di tutte le caratteristiche del vecchio fabbricato), legittimo.
Possono quindi dirsi assorbiti, perché in ogni caso superflui, ulteriori approfondimenti su altre difformità.
6. Il quinto motivo è fondato.
Il nocumento risarcito è esclusivamente quello che consegue alla violazione della servitù di panorama, che, come ha riscontrato la c.t.u. in relazione alla porzione di CP_6 manufatto già realizzato, «[…] si rileva sia rispetto alle abitazioni che al resede esterno di
pagina 24 di 30 pertinenza di queste che funge da terrazza aperta con vista verso il mare e la città […]»
(c.t.u. merito, pag. 13).
Tuttavia, come ha sostenuto la controparte non ha in alcun modo Parte_2 dimostrato di avere una servitù di panorama, che, con effetto assorbente, va esclusa.
6.1 La servitù denominata di panorama – come questa stessa Corte ha già avuto modo di affermare (App. FI, III, sentenza n. 580/2022 pubblicata il 24.3.2022) - non è altro che una servitù di non costruire più in alto, la cui particolarità consiste nel fatto che l'utilità per il fondo dominante è quella di godere di una visuale particolarmente amena, come, nel presente caso, sarebbe quella del mare.
La servitus altius non tollendi è negativa, perché il suo contenuto non è la facoltà del titolare del fondo dominante di compiere attività sul fondo servente, ma il divieto (di costruire in elevazione) imposto al proprietario del fondo asservito.
In via generale, dunque, si tratta di servitù non apparenti, conformemente alla natura di servitù negativa, il cui esercizio di per sé non presuppone alcuna opera.
D'altra parte, una servitù non apparente non potrebbe essere usucapita, tema che ha qui rilievo preminente, posto che non adduce altro titolo per il suo diritto, se quello CP_1 consolidato per il passaggio del tempo.
Nulla esclude che una servitù negativa, pur non necessitando in astratto di opere per il suo esercizio, le abbia però in concreto: e ciò perché le configurazioni fisiche della realtà sono innumerevoli. Difatti, la S.C. ha avuto modo di affermare: «Il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto il diritto di veduta indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale all'acquisito dell'immobile, così violando il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali).»
(Cass. sez. 2^ 27.2.2012 n. 2973 rv 621862-01).
Preme qui rimarcare, onde non nascano equivoci, che questo filone non si contrappone ad alcun altro di segno contrario e che non fa che ribadire principî assolutamente noti (sul pagina 25 di 30 punto, si rinvia a Cass. sez. 2^ civ. 20.10.1997 n. 10250, che, nella motivazione, si rivela particolarmente esaustiva). Infatti, nessuna norma vieta che una servitù negativa sia suscettibile d'essere usucapita, laddove l'unica disciplina positiva esistente in materia è quella che esclude tale possibilità per le servitù non apparenti (art. 1061 c.c.). È ovvio che, di norma, le servitù negative, come si notava, difficilmente possono essere apparenti, appunto perché il loro esercizio non presuppone l'esistenza di opere;
ciò non esclude che possa esistere una situazione nella quale anche una servitù negativa è apparente ed è per questo, dunque, che anche una servitù di panorama (ossia una servitù di non sopraelevare) può essere usucapita, purché esistano opere stabili e visibili che la rivelino.
Corollario particolarmente importante è, d'altra parte, che nella servitù di panorama l'apparenza non può mai consistere in opere che consentano la mera veduta, «[…] altrimenti questa [servitù di veduta] comporterebbe sempre quella [servitù di panorama]», occorrendo invece un quid pluris, consistente in opere «[…] specificatamente destinate all' esercizio della servitù invocata […]», quella cioè avente come utilità la fruizione di una visuale particolarmente amena (proposizioni tratte dalla massima 509011-01 di Cass. 10250/1997).
6.2 Nella presente fattispecie, la si è sì preoccupata della questione CP_1 dell'apparenza, ma sostanziandola in allegazioni vuote, meramente ripetitive della formula di legge: «[…] l'aumento di volumetria e di altezza del fabbricato impediva il godimento del diritto di veduta panoramica, esercitato dalla ricorrente dal proprio fondo attraverso opere visibili e infisse al suolo […]» (atto di citazione introduttivo, terza pagina non numerata); e, ancora: «[…] abbiamo visto sopra come sia stato leso il diritto alla veduta panoramica che
l'odierna ricorrente esercitava dal proprio fondo per il tramite di opere visibili e ivi stabilmente infisse come risulta dalla documentazione fotografica allegata (cfr all. 6, docc.
Fotografica) e dalla CT espletata. L'illegittima violazione delle distanze e delle altezze come effetto anche quello di impedire totalmente il godimento del panorama. […]» (ivi, undicesima pagina).
Vale a dire che la stessa allegazione, sul punto dell'apparenza, ha il grave limite di non specificare quali siano le opere visibili e fisse che attesterebbero l'asservimento del fondo inferiore a quello superiore sotto il profilo del panorama.
Nel costituirsi in appello, la ha integrato l'allegazione nei seguenti termini: CP_1
«[…] sul fondo di proprietà sono ben visibili e presenti opere specificamente CP_1 destinate al godimento del panorama, ovvero una terrazza panoramica ed attrezzata a zona
pagina 26 di 30 pranzo / soggiorno esterno, ben visibile dalla documentazione fotografica allegata alla perizia redatta dal Geom. (cfr. all. 3 e all.
6- fascicolo I grado) […]» (comparsa di costituzione, pag. 9).
In effetti, dalle foto e dalla c.t.u. si evince che quelle che vengono indicate come opere funzionali all'esercizio della servitù coincidono con quelle che permettono la veduta: pertanto, esse, per i principî di diritto premessi, non possono contribuire a dare apparenza alla servitù di panorama.
Non si deve dimenticare, sotto questo profilo, che le opere richieste dall'art. 1061 c.c. non consistono semplicemente in manufatti che attestino l'esercizio di una attività corrispondente al contenuto della servitù (a es., il passaggio;
in questo caso, la veduta verso il mare); ma che rivelino l'asservimento di un fondo a un altro.
L'apparenza, difatti, ha la funzione di rendere percepibile al proprietario del fondo servente che la sua proprietà è gravata dal possesso di una servitù, sì che possa reagirvi;
non potendosi certo ammettere che egli possa subire una compressione del diritto dominicale senza averne mai avuto contezza;
né potendosi pretendere che egli sorvegli in ogni istante il suo fondo.
Nella presente fattispecie, la possibilità di vedere il mare dalla proprietà (che CP_1
è tutto quanto le opere attestano) non rivela nient'altro se non la veduta. Per dare apparenza alla servitù, invece, le opere avrebbero dovuto anche oggettivamente rivelare che il fondo oggi di si è trovato nel corso del tempo a una altezza compatibile con quella veduta Parte_2 non per la contingente natura degradante del piano di campagna, ma proprio per permettere al fondo di contemplare il mare, il che ovviamente non è, perché chi osserva i CP_1 luoghi (come rappresentati dalle fotografie), nel vedere la terrazza panoramica (o altri punti di osservazione) di matura solo l'idea che la natura dei luoghi fa sì che l'immobile CP_1 superiore possa vedere il panorama a dispetto dei fabbricati inferiori (che, insomma, le altezze dei fabbricati siano, per così dire, assorbite dal grado di pendenza, con effetti tanto benefici, quanto contingenti, per chi sta sopra); non certo che l'immobile di abbia Parte_2
l'altezza che ha al preciso scopo di garantire a quello di godersi il panorama. CP_1
6.3 La mancanza di apparenza caduca l'ipotesi della usucapione e, non ravvisandosi altri titoli, la servitù di panorama va esclusa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
pagina 27 di 30 7. L'ultimo motivo concerne il regime delle spese.
Invero, anche per l'ipotesi della conferma della sentenza del Tribunale, si Parte_2 duole che:
(-) non vi sia stata compensazione per reciproca soccombenza, indotta dall'accoglimento parziale della domanda ripristinatoria, posto che il Tribunale non ha tout court ordinato la demolizione del manufatto, ma, per così dire, la sua conformazione ai vincoli;
(-) le spese di c.t.u. siano state addossate alla società, nonostante la sostanziale sterilità dell'accertamento peritale nel giudizio di merito.
Il mezzo è assorbito dalla necessità, per la Corte, di regolare nuovamente le spese anche del primo grado, in base all'esito complessivo della lite, posto che la riforma, pur parziale, delle statuizioni di merito, caduca ex art. 336 c.p.c. la decisione presa su questo punto, che dal merito dipende, dal Tribunale.
8. Resta da decidere sulle spese processuali dei due gradi.
8.1 Sussiste, in esito al giudizio, reciproca soccombenza, ma non perché, come sostiene la domanda ripristinatoria sia stata accolta in misura minore rispetto alla Parte_2 richiesta, perché, sotto questo profilo, la riduzione meramente quantitativa di una domanda non genera reciproca soccombenza (Cass. SSUU civ. 31.10.2022 n. 32061); bensì perché la domanda risarcitoria viene infine respinta.
È del tutto evidente, sul piano di causalità della lite (non meno che sotto il profilo più strettamente patrimoniale), il profilo di soccombenza che incombe sulla è CP_1 assolutamente recessivo rispetto a quello attribuibile a dal momento che, come Parte_2 ovvio, la vera posta in gioco della causa non è il ristoro della asserita servitù di panorama, ma, ben a monte, la legittimità dell'intera opera, per come intende realizzarla. Parte_2
Pertanto, il collegio, soppesata nei termini che precedono la reciproca soccombenza ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 92 co. 2^ c.p.c., ritiene di dover compensare fra le parti un quarto degli oneri, ponendo i residui tre quarti a carico della società.
I costi di c.t.u., corrispondentemente, vanno posti a carico di per tre quarti Parte_2
e della per un quarto. CP_1
pagina 28 di 30 La c.t.u. del merito, in particolare, è stata tutt'altro che sterile, avendo anzi esteso l'esame anche al tema dello ius superveniens; e è servita assai più per approfondire il tema della illegittimità dell'intervento complessivo, che non per stimare il danno da lesione della servitù di panorama.
8.2 La liquidazione degli interi, sui quali le parti calcoleranno le frazioni dovute, si opera, in difetto di note spese della in base al D.M. 55/2014, come modificato dal CP_1
D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa indeterminabile medio;
per il primo grado, peraltro, non essendovi impugnazione incidentale dell'appellato sulla misura dei compensi liquidati, i valori sono ridotti a quelli stabiliti dal
Tribunale.
Pertanto:
1^ grado: € 1.620,00 fase 1, € 1.147,00 fase 2, € 2.000,00 fase 3 ed € 3.200,00 fase 4, in tutto € 7.967,00, oltre accessori di legge e oltre spese vive per € 545,00;
2^ grado: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per tener conto della modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge.
8.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 276/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e PA pubblicata il 25/03/2022, in sua parziale corrispondente riforma e con conferma nel resto:
1.a) rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro PA
; Parte_1
1.b) condanna a rimborsare a tre quarti Parte_1 PA delle spese processuali del giudizio di primo grado e compensa il residuo quarto, liquidando l'intero, sul quale calcolare i tre quarti dovuti, in complessivi € 8.512,00, di cui € 545,00 per pagina 29 di 30 esborsi ed € 7.967,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.c) pone definitivamente le spese di c.t.u. di primo grado a carico di Parte_1
per tre quarti e di per un quarto;
[...] PA
2. condanna a rimborsare a tre quarti delle Parte_1 PA spese processuali del presente grado e compensa il residuo quarto, liquidando l'intero, sul quale calcolare i tre quarti dovuti, in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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