TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1052/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1052/2025 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Elettivamente domiciliati in CORSO MATTEOTTI N.36 TORINO presso lo studio dell'avv. SACCO ROBERTO CARLO ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CIMITILE il Parte_1 Parte_2 02/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIMITILE (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/10/2019 e , il 13/03/2022. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
-I coniugi si impegnano alla massima collaborazione con riguardo ad ogni e qualsivoglia questione che riguardi i loro figli, con particolare riguardo, ma senza esclusioni, a quanto afferente alle scelte inerenti alla salute, all'istruzione, all'educazione e mantenendo il più assoluto vicendevole rispetto. Gli stessi eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nelle sole questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che:
-I figli minori, ed , continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 fissazione di residenza e dimora principale presso l'abitazione della madre sita in Nichelino (TO), Via Sangone n. 4.
-Fatto salvo ogni eventuale diverso preventivo accordo tra i genitori, il Signor terrà con Parte_3 sé i figli minori con le seguenti modalità:
-ogni mercoledì dalle ore 19,00 quando verranno prelevati dal medesimo presso la casa della madre e con -riaccompagnamento il giorno successivo a scuola ovvero, se chiuso l'istituto, a casa della madre entro le ore 9,00;
- a settimane alterne, il venerdì dalle ore 19,00 quando verranno prelevati dal medesimo presso la casa della madre e con riaccompagnamento il lunedì a scuola ovvero, se chiuso l'istituto, a casa della madre entro le ore 9,00.
• Per il periodo delle “festività natalizie” e di capodanno, i coniugi sono d'accordo che i minori trascorrano, alternativamente di anno in anno, con un genitore il periodo dalle h. 19,00 del 24 dicembre alle ore 9,30 del 31 dicembre e, con l'altro, dalle ore 9,30 del 31 dicembre fino alle ore 21,00 del 6 gennaio, momento in cui verranno riaccompagnati, con la cena già effettuata, presso la casa dell'altro genitore, sempre salvo diversa organizzazione che i genitori, di concerto con la prole, intenderanno seguire.
pagina 2 di 4 • Per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno, alternativamente di anno in anno e seguendo la cadenza in essere in tale frangente, con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
• Con riguardo ad ogni altra ricorrenza e/o festività e/o ponte, i genitori seguiranno l'alternanza delle settimane come stabilite.
• Relativamente al periodo estivo, salvo diverso accordo dei genitori che intervenga prima della fine del mese di maggio di ciascun anno, entrambi i figli potranno stare, in difetto di intesa, con ciascun genitore
-anche consecutivamente- per due settimane come di seguito indicato: con un genitore dal 01 agosto al 14 agosto compreso e con l'altro genitore dal 15 agosto al 30 agosto, con sospensione, solo in tale mese, del contributo al mantenimento. Si seguirà, per gli ulteriori periodi, la medesima “turnazione” osservata durante l'anno.
• Entrambi i figli potranno, previo accordo tra i genitori, effettuare soggiorni di studio e/o scolastici e/o trasferte sportive e/o vacanze con parenti e/o amici purché sia sempre garantita la presenza di un adulto.
• Qualora uno dei genitori risulti impossibilitato a stare con i minori in ragione di eventuali malattie dei ragazzini medesimi, questi rimarranno presso l'abitazione del genitore in tale frangente assegnatario, con divisione delle spese di eventuali baby-sitter al 50% tra i coniugi e con recupero del tempo non trascorso con il genitore che sarebbe stato affidatario in detti frangenti.
• Analogamente, i genitori divideranno al 50% la spesa per eventuali baby-sitter che dovessero essere interpellati per stare con i bambini, per il periodo dall'uscita di scuola dei medesimi e fino alle ore 19,00 di ciascun giorno in cui detti baby-sitter verranno richiesti.
• Il Signor corrisponderà, entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, la Parte_3 complessiva somma pari ad € 500,00# (ossia € 250,00# per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
• I coniugi suddivideranno al 50% tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli ed aventi carattere
“straordinario”, che siano previamente documentate e, salvo i casi di “urgenza”, preventivamente concordate dalle parti, che si rendano necessarie per la prole, in conformità alle prescrizioni, alle modalità ed ai termini indicati nel Protocollo elaborato d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed i Magistrati di Torino.
In particolare:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
e) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
pagina 3 di 4 - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
DA' ATTO che:
• I coniugi concordano che l'assegno unico sia percepito nella misura del 50% da ciascuno.
• I coniugi concordano che i figli siano posti fiscalmente a carico di entrambi.
• I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei documenti (tra cui il passaporto) sia propri che dei figli, precisando di essere già d'accordo in ordine alla possibilità di viaggi all'estero di ciascun genitore con i propri figli, sempre previa comunicazione ed accordo preventivo tra i genitori medesimi.
• Si dà atto che entrambi i coniugi sono dotati di reddito proprio e capacità lavorativa e che essi, pertanto, personalmente e reciprocamente rinunciano al contributo al mantenimento previsto dall'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970 ss.mm.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025.
Il Presidente rel/est. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1052/2025 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Elettivamente domiciliati in CORSO MATTEOTTI N.36 TORINO presso lo studio dell'avv. SACCO ROBERTO CARLO ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CIMITILE il Parte_1 Parte_2 02/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIMITILE (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/10/2019 e , il 13/03/2022. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
-I coniugi si impegnano alla massima collaborazione con riguardo ad ogni e qualsivoglia questione che riguardi i loro figli, con particolare riguardo, ma senza esclusioni, a quanto afferente alle scelte inerenti alla salute, all'istruzione, all'educazione e mantenendo il più assoluto vicendevole rispetto. Gli stessi eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nelle sole questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che:
-I figli minori, ed , continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 fissazione di residenza e dimora principale presso l'abitazione della madre sita in Nichelino (TO), Via Sangone n. 4.
-Fatto salvo ogni eventuale diverso preventivo accordo tra i genitori, il Signor terrà con Parte_3 sé i figli minori con le seguenti modalità:
-ogni mercoledì dalle ore 19,00 quando verranno prelevati dal medesimo presso la casa della madre e con -riaccompagnamento il giorno successivo a scuola ovvero, se chiuso l'istituto, a casa della madre entro le ore 9,00;
- a settimane alterne, il venerdì dalle ore 19,00 quando verranno prelevati dal medesimo presso la casa della madre e con riaccompagnamento il lunedì a scuola ovvero, se chiuso l'istituto, a casa della madre entro le ore 9,00.
• Per il periodo delle “festività natalizie” e di capodanno, i coniugi sono d'accordo che i minori trascorrano, alternativamente di anno in anno, con un genitore il periodo dalle h. 19,00 del 24 dicembre alle ore 9,30 del 31 dicembre e, con l'altro, dalle ore 9,30 del 31 dicembre fino alle ore 21,00 del 6 gennaio, momento in cui verranno riaccompagnati, con la cena già effettuata, presso la casa dell'altro genitore, sempre salvo diversa organizzazione che i genitori, di concerto con la prole, intenderanno seguire.
pagina 2 di 4 • Per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno, alternativamente di anno in anno e seguendo la cadenza in essere in tale frangente, con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
• Con riguardo ad ogni altra ricorrenza e/o festività e/o ponte, i genitori seguiranno l'alternanza delle settimane come stabilite.
• Relativamente al periodo estivo, salvo diverso accordo dei genitori che intervenga prima della fine del mese di maggio di ciascun anno, entrambi i figli potranno stare, in difetto di intesa, con ciascun genitore
-anche consecutivamente- per due settimane come di seguito indicato: con un genitore dal 01 agosto al 14 agosto compreso e con l'altro genitore dal 15 agosto al 30 agosto, con sospensione, solo in tale mese, del contributo al mantenimento. Si seguirà, per gli ulteriori periodi, la medesima “turnazione” osservata durante l'anno.
• Entrambi i figli potranno, previo accordo tra i genitori, effettuare soggiorni di studio e/o scolastici e/o trasferte sportive e/o vacanze con parenti e/o amici purché sia sempre garantita la presenza di un adulto.
• Qualora uno dei genitori risulti impossibilitato a stare con i minori in ragione di eventuali malattie dei ragazzini medesimi, questi rimarranno presso l'abitazione del genitore in tale frangente assegnatario, con divisione delle spese di eventuali baby-sitter al 50% tra i coniugi e con recupero del tempo non trascorso con il genitore che sarebbe stato affidatario in detti frangenti.
• Analogamente, i genitori divideranno al 50% la spesa per eventuali baby-sitter che dovessero essere interpellati per stare con i bambini, per il periodo dall'uscita di scuola dei medesimi e fino alle ore 19,00 di ciascun giorno in cui detti baby-sitter verranno richiesti.
• Il Signor corrisponderà, entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, la Parte_3 complessiva somma pari ad € 500,00# (ossia € 250,00# per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
• I coniugi suddivideranno al 50% tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli ed aventi carattere
“straordinario”, che siano previamente documentate e, salvo i casi di “urgenza”, preventivamente concordate dalle parti, che si rendano necessarie per la prole, in conformità alle prescrizioni, alle modalità ed ai termini indicati nel Protocollo elaborato d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed i Magistrati di Torino.
In particolare:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
e) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
pagina 3 di 4 - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
DA' ATTO che:
• I coniugi concordano che l'assegno unico sia percepito nella misura del 50% da ciascuno.
• I coniugi concordano che i figli siano posti fiscalmente a carico di entrambi.
• I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei documenti (tra cui il passaporto) sia propri che dei figli, precisando di essere già d'accordo in ordine alla possibilità di viaggi all'estero di ciascun genitore con i propri figli, sempre previa comunicazione ed accordo preventivo tra i genitori medesimi.
• Si dà atto che entrambi i coniugi sono dotati di reddito proprio e capacità lavorativa e che essi, pertanto, personalmente e reciprocamente rinunciano al contributo al mantenimento previsto dall'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970 ss.mm.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025.
Il Presidente rel/est. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4