Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18280 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
18280702 Aula A REP UB B L I CA REMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.13268/00 Dott. Giovanni Prestipino Putaturo Donati V. Consigliere Rel " Mario " Bruno Battimiello Rep. " Cron. 43061 " Antonio Lamorgese De Renzis 11 Ud. 25/10/2002 " Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LO, elett.dom.in Roma, via Romano Calò SA MARIA della sign.Lucial'avv.Armando Grillo (abitazione n.84,presso Frosoni) che, unitamente all'avv.AR Antonia Voci, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 4 200
CONTRO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in ISTITUTO persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv.Vincenza Gorga, Pilerio Spadafora, Umberto Luigi Picciott✪ 1 e Giuseppe Fabiani, che lo rappresentano e difendono,per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 22 giugno 1999, n.767 (R.G.N.1059/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/10/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OS AR TI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catanzaro 1'INPS e, deducendo di essere iscritta nell'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 1994, ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, deduceva l'infondatezza della pretesa per irregolarità del rapporto di lavoro subordinato. Con sentenza del 1° ottobre 1996 il Pretore del lavoro di Catanzaro, in accoglimento del ricorso, condannava 1'INPS alla disoccupazione corresponsione alla TI dell'indennità di agricola per l'anno 1994. l'Istituto il quale Avverso la decisione proponeva gravame depositava, in secondo grado, verbali redatti in sede ispettiva 2 attestanti che la TI era nipote, anche se non convivente, della titolare dell'azienda agricola presso cui aveva prestato attività. Nella resistenza dell'appellata, che rilevava la riferibilità, in ogni caso, dei su indicati accertamenti all'anno 1990, cio ad un periodo di tempo diverso da quello in contestazione, nonché 1'inammissibilità della richiesta di per la prima volta indei verbalizzanti, formulata audizione Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 22 giugno appello,il 1999, in accoglimento del gravame dell'INPS, rigettava la domanda. La TI ha proposto ricorso per cassazione con due depositando motivi, illustrato da memoria.L'INPS ha resistito procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge n.264 del 1949,del DPR n. 1323 del 1955, del DPR n.1049 del 1970, della legge n. 457 del 1972, della legge n.37 del 1977, dell'art.5,punto 6,del DL n.463 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983,e del DL n.510 del 1996, convertito con modificazioni in legge n.608 del 1996 nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere rigettato la domanda sul rilievo che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non aveva attribuito alla bracciante agricola il diritto di percepire le prestazioni di disoccupazione e che, dall'altro,il provvedimento di iscrizione 0 cancellazione dagli elenchi non aveva efficacia th 3 costitutiva ma poteva essere disapplicato in assenza dei presupposti di legge. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova, in particolare dell'art.2697 c.c., nonché degli artt.421 e 437 c.p.c. e vizio di motivazione ed illogicità su un punto decisivo della dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censuracontroversia, ai sensi 1'impugnata sentenza per avere ritenuto che era onere della regolare rapporto di ricorrente dimostrare l'esistenza di un lavoro. Eppure la ricorrente aveva prodotto il certificato rilasciato settembre 1996,prot.1272 dall'Istituto, relativoin data 30 all'iscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Vallefiorita per giorni 102 sia per l'anno 1993 che per il 1994; l'estratto contributivo del 10 luglio 1996 da cui risultava la regolare iscrizione anche per gli anni 1993 e 1994 per 102 giornate annue;
il modello C/2, attestante l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti dal Comune di Vallefiorita anche per gli anni 1993 e 1994 per n.102 giornate annue. Né il Tribunale avrebbe potuto attribuire al verbale ispettivo un valore probatorio, senza procedere ad alcun raffronto con le altre risultanze istruttorie. Tanto più che nella specie non prestazione vigeva la presunzione semplice di gratuità della lavorativa, e di conseguenza il rapporto di lavoro potevanon essere ricondotto allo schema della mera collaborazione R 4 familiare, essendo i soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma dimoranti in unità autonome e distinte. " I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza del 26 ottobre 2000, n.1133, componendo il contrasto di giurisprudenza sul punto, ha , infatti, affermato che "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del protetto, è condizionato, sul pianoverificarsi dell'evento sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie,che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno lavoratori negli di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei 1940, n.1949 eR.D. 24 settembre elenchi nominativi di cui al successive modificazioni ed integrazioni 0 dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art.4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946,n.212,può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi di nominativi 0 il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito,a fronte della 5 prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi,r non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto del pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa". Siffatti principi sono stati disapplicati dalla impugnata censurabile anche nel profilo di vizi della sentenza che è motivazione. Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione per l'anno 1994 il quale è subordinato, come si è visto, al possesso di un'anzianità assicurativa di almeno due anni (per l'anno per il quale è richiesta l'indennità e per un anno all'iscrizione nel biennio negli elenchi per un precedente) e numero complessivo di almeno 102 giornate lavorative - il Tribunale non ha, infatti, indagato sulla effettiva esistenza del rapporto lavorativo, relativamente al periodo in questione, ma ha utilizzato, ai fini del giudizio negativo sul punto 6 espresso, soltanto le risultanze di un verbale ispettivo per l'anno 1990. Eppure relazionetale verbale aveva evidenziato una mera parentale tra la ricorrente e il datore di lavoro solo per quell'anno, e non per gli anni 1993 e 1994, interessati alla verifica. In tale modo il Tribunale, nel postulare una specifica e dell'Istituto circa l'esistenza deldocumentata contestazione rapporto di lavoro, ha gravato l'appellata dell'onere di provarne gli elementi essenziali finendo in tale prospettiva con lo svalutare il dato della iscrizione dell'appellata negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il ricorso deve perciò essere accolto e la sentenza impugnata ai va cassata con rinvio ad altro giudice che, nell'uniformarsi enunciati, provvederà anche sulle spese del principi e criteri presente giudizio.
P.Q.M.
I D La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e , O L L O B rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro. A I S S D A A T T . Roma, 25 ottobre 2002 S A O S I P 0 1 T IM . I T Consigliere est. Presidente N A N R E C G A S O E T T A O A N D N E O T S T IS E C G E E IR R D O IL CANCELLIERE- Depositato in Cancelleria loogi, 23.01.2002 IL CANCELLIERE 7