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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1905 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. IACONO DAVIDE;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. TESTA ANTONELLA e CP_1 P.IVA_1
GALEANO MANLIO resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 12.07.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -001808431
(notificata in data 14.06.2024) con la quale l ha ingiunto il CP_1
pagamento della somma di € 1.830,40 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n.
638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità
2018 e basata sull'accertamento 6500.30/08/2019.0133221 del CP_1
30.08.2019, eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , dando atto dell'intervenuto CP_1
annullamento dell'ordinanza d'ingiunzione opposta e versando in atti il relativo provvedimento in autotutela (Disposizione n° 650000-25-0037 del 12.02.2025 depositata con note del 14.02.2025); ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
***
Tanto premesso, l' già in sede di costituzione in giudizio ha dato atto CP_1
di avere provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione in questione;
quindi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. L'opponente ha chiesto, tuttavia, condannarsi l'Istituto alle spese processuali.
Va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza -
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti
Pagina 2 di 3 nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Le spese vanno poste a carico dell' , fondandosi l'annullamento in CP_2
autotutela sulla violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, circostanza dedotta anche in ricorso ed essendo quindi questo pacificamente fondato.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere a le spese di lite liquidate in € 900,00 CP_1 Parte_1
oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 43 per rimborso c.u.
13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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