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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
Annunziata Gaetano ed elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia alla via San Giacomo
50 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 28 giugno 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 1227/23) onde ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità e delle provvidenze di invalidità civile, ma il ctu, nominato dal Tribunale non aveva riconosciuto i benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da epilessia generalizzata in trattamento con carattereopatia da cui deriva una invalidità nella misura del 65% e senza che ricorrano le condizioni per l'handicap in stato di gravità. Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di osservazioni critiche deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis). Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per
ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Nel merito poi non appaiono condivisibili le considerazioni svolte in sede di ricorso dal momento che il ctu, specialista in medicina legale, ha evidenziato che L'EEG è positivo per un quadro epilettico. Circa la terapia assunta non è dato sapere quale sia e neppure se il livello ematico sia terapeutico.
Sicuramente il quadro psichico da noi evidenziato NON trova riscontro nelle certificazioni esibite, presentando delle manifestazioni carattereopatiche tipiche dell'epilettico con manifestazioni di tipodepressivo-ansioso. Non può che rigettarsi il ricorso.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
Annunziata Gaetano ed elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia alla via San Giacomo
50 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 28 giugno 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 1227/23) onde ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità e delle provvidenze di invalidità civile, ma il ctu, nominato dal Tribunale non aveva riconosciuto i benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da epilessia generalizzata in trattamento con carattereopatia da cui deriva una invalidità nella misura del 65% e senza che ricorrano le condizioni per l'handicap in stato di gravità. Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di osservazioni critiche deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis). Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per
ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Nel merito poi non appaiono condivisibili le considerazioni svolte in sede di ricorso dal momento che il ctu, specialista in medicina legale, ha evidenziato che L'EEG è positivo per un quadro epilettico. Circa la terapia assunta non è dato sapere quale sia e neppure se il livello ematico sia terapeutico.
Sicuramente il quadro psichico da noi evidenziato NON trova riscontro nelle certificazioni esibite, presentando delle manifestazioni carattereopatiche tipiche dell'epilettico con manifestazioni di tipodepressivo-ansioso. Non può che rigettarsi il ricorso.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio