Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 16/01/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09905/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9905 del 2020, proposto da
CE AV e MA OR, rappresentati e difesi dagli Avvocati Camillo Cancellario e Donatella Rapuano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vetulonia n. 63, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Laura Carbone, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale -Municipio Roma VII - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale emessa dal Municipio Roma VII – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Ufficio di scopo Condono Edilizio, “Responsabile attività di verifica in merito al contenzioso” - Servizio Contenzioso Legale - Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizio - Rinunce, in data 09.07.2020, prot. n. 103971 del 21.07.2020 e prot. n. 105928 del 23.07.2020, con la quale veniva rigettata l'istanza di condono del 31.03.2004, presentata dal Sig. CE AV, per l'avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in Via dell'Acqua Felice, 21, Roma 00178 (Municipio 7), consistenti nella realizzazione di un ampliamento di mq. 13,92 di s.u.r. di immobile distinto al N.C.E.U. al Foglio 915, particella 39, sub. 501;
- della nota prot. UCE 2014/1394 del 10.01.2014, mediante la quale il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici, U.O. Condono Edilizio - Contenzioso comunicava il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 0/5166664;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso in esame viene impugnata la determina individuata in epigrafe, recante il diniego di condono edilizio, avente ad oggetto un ampliamento di mq. 13,92 di s.u.r. di immobile distinto al N.C.E.U. al foglio 915, particella 39, sub. 501, richiesto dal Sig. CE AV quale proprietario.
Il suddetto diniego concernente istanza in data 31.03.2004 (prot. n. 0/516664) ai sensi del d.l. n. 269 del 2003 convertito dalla l. n. 326 del 2003 e della l.r. n. 12 del 2004, è stato motivato con riferimento alla sussistenza, sull’area interessata dall’abuso, dei seguenti vincoli: “Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del codice- c- D. 798 del 30.09.1961, Beni paesagg. ex art. 134, comma 1, lett. b) del codice - c – Marrana dell’Acqua MAna (Fossi), P.T.P. 15/12 Appia TOc/18”.
Esso è stato preceduto da preavviso di rigetto, ex art. 6, comma 2, della citata l.r. n. 12 del 2004, con nota prot. 1394 del 10.01.2014 notificata in data 11.02.2024 ad entrambi gli odierni ricorrenti, che l’hanno riscontrata con osservazioni prodotte con nota dell’11.04.2014, tuttavia ritenute dal competente Ufficio tecnico non sufficienti a superare i motivi ostativi al rilascio del titolo in sanatoria.
II. Queste le doglianze dedotte:
1) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 s.m.i. e dell’art. 6 comma 2, L. Reg. le Lazio nr. 12/04” :
Si contesta la circostanza che solo a distanza di circa dieci anni dalla presentazione dell’istanza veniva comunicato il preavviso di rigetto della stessa, con lesione dei principi del giusto processo, di buon andamento, di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa.
In tal modo sarebbero state precluse la piena partecipazione al procedimento e la concreta realizzazione di un rapporto collaborativo con l’Ente.
Il Comune dovrebbe ricorrere ad un’adeguata motivazione su quello che rappresentava il concreto ed attuale interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l’interesse oppositivo del privato a conservare l’integrità dell’assetto edilizio minacciato.
“Relativamente al preavviso di rigetto intervenuto a distanza di dieci anni dall’avanzata istanza di condono, intesa ad ottenere concessione in sanatoria ex lege 326/03 e L. Reg.le nr. 12/04, decenni di inattività devono indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi ed in mancanza autorizzare la concessione in sanatoria richiesta.” .
2) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 comma 1 lett. b) – L.R. 08 novembre 2004 n. 12 e dei seguenti vincoli: Beni paesagg. ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice - c- D.M.30/09/1991, Beni paesagg. ex art. 134, comma 1, lett. b) del Codice - c- Marrana dell’Acqua MAna (Fossi). P.T.P. 15/12 Appia TOe/18” :
Si evidenza che nelle controdeduzioni alla lettera UCE prot. 2014/1394 del 10.01.2014, il Sig. AV in data 11.04.2014 faceva rilevare che per il vincolo della fascia di rispetto (dall’emergente Acquedotto Romano) della larghezza di ml 50, le opere da sanare risulterebbero essere fuori dalla stessa, come verificabile dalla planimetria catastale e per il vincolo della Marrana dell’Acqua MAna (ovvero Acquedotto Felice interrato), varrebbe la stessa prescrizione di ml 50 della lettera a) precedente.
Inoltre gli artt. 32 e 33 della L. 47/1985 costituirebbero la clausola di salvezza dell’art. 32 del d.lgs. 269/2003, laddove subordinano il rilascio del condono di opere abusive su aree vincolate al previo parere favorevole dell’Amministrazione preposta a tale tutela.
Pertanto sussisterebbe in capo all’Amministrazione Comunale l’obbligo di acquisire, prima di definire il procedimento, il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo circa la compatibilità con quest’ultimo dell’intervento edilizio considerato.
Si aggiunge che in data 09.06.2004, il Comune di Roma - Ufficio Speciale Condono Edilizio – rilasciava sanatoria per nuova costruzione/ampliamento, di mq 24,30 sullo stesso immobile, senza definire all’epoca l’area gravata dai predetti vincoli paesaggistici.
III. Fissata l’udienza pubblica del 9.4.2024 per la decisione del ricorso nel merito, Roma Capitale si è costituita in giudizio, depositando una memoria difensiva,
con un nuovo difensore (il precedente è andato in quiescenza) e ha depositato una memoria difensiva.
III.1. Introitato il ricorso alla predetta pubblica udienza, con ordinanza collegiale n. 10610 del 27.05.2024, è stata disposta istruttoria, eseguita da Roma Capitale con deposito documentale in data 4 luglio 2024.
IV. Quindi alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
V. Preliminarmente la Sezione ha ritenuto necessario verificare se l’immobile oggetto dell’ampliamento cui si riferisce l’impugnato provvedimento di diniego di condono risulti o meno assoggettato a vincolo, tenuto conto che parte ricorrente sostiene che sarebbe al di fuori della fascia di rispetto di 50 metri dall’Acquedotto Romano e dall’Acquedotto Felice interrato.
A tal fine, con la citata ordinanza collegiale n. 10610 del 2024, ha disposto l’acquisizione dal Comune di Roma Capitale di: “a) planimetrie in specificata scala adeguata dell’area relativa all’Acquedotto romano, nella parte prospiciente quella nella quale è collocato l’immobile interessato dall’abuso, con precisa indicazione della fascia di rispetto e dell’esatta ubicazione dell’immobile stesso; b) planimetrie in specificata scala adeguata dell’area interessata dal vincolo Marrana dell’Acqua MAna, nella parte prospiciente quella nella quale è collocato l’immobile interessato dall’abuso, con precisa indicazione della fascia di rispetto e dell’esatta ubicazione dell’immobile stesso; c) articolata relazione sui punti precedenti esplicativa di quanto risultante nelle predette planimetrie; d) tutta la documentazione del procedimento conclusosi con la concessione in sanatoria 318233 del 9.6.2044, avuto particolare riguardo ad eventuali nulla osta/pareri di Autorità preposte alla tutela dei vincoli; e) relazione esplicativa dell’iter seguito nell’istruttoria conclusasi nel citato titolo in sanatoria” .
V.1. Dall’esame della documentazione depositata all’esito dell’istruttoria si ricava che l’immobile oggetto di ampliamento cui si riferisce il diniego di sanatoria si trova all’interno della fascia di rispetto di 50 metri dall’Acquedotto Felice.
Risulta, pertanto, sussistente il vincolo contestato.
VI. Accertato ciò, bisogna considerare in primo luogo che è pacifico che l’opera abusiva di cui all’istanza di condono, essendo integrata da un ampliamento, deve correttamente qualificarsi come una nuova costruzione o al più come una ristrutturazione edilizia, perciò è senz’altro ascrivibile ai cd. abusi maggiori.
VI.1. Chiarita la natura dell’abuso e tenuto conto delle ragioni poste a fondamento del diniego di condono – presenza dei vincoli esplicitati nel relativo provvedimento -, deve considerarsi che, sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della l.r. Lazio n. 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del d.l. n. 269/2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, II bis, nn. 2705/2015, 4225/2017, 10336/2017, 7752/2018, 931/2019, 9131/2019, 4572/2019, 13758/2019, 90/2020, 2743/2020, 2660/2020, 7487/2020 e 9252/2020; Cons. Stato, VI, n. 425/2020), mentre per le altre tipologie di abusi, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, nelle quali rientra quello qui in rilievo, interviene una preclusione legale alla loro sanabilità.
In particolare, la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003 è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la l.r. Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), nel testo vigente ratione temporis , prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
VII. Deve poi aggiungersi che “il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce motivazione sufficiente a fondare” il diniego di condono impugnato (cfr. Cons. Stato, VII, n. 10495/2022), con conseguente carattere vincolato del provvedimento di rigetto. Non inficia il provvedimento il tempo decorso dalla presentazione dell’istanza; in altri termini, esso non vale a viziare il provvedimento finale, espressione di attività vincolata, né – proprio per tale ragione - può ritenersi sussistente un qualche affidamento che avrebbe richiesto una più diffusa motivazione.
VIII. Certamente non il decorso del lungo tempo non ha fatto venir meno la partecipazione endoprocedimentale degli interessati, che - al contrario - sono stati destinatari del preavviso di rigetto e hanno potuto presentare le proprie osservazioni, tuttavia non idonee a superare l’impedimento ex lege al rilascio del titolo in sanatoria.
IX. Da quanto sopra rilevato emerge altresì la sostanziale inutilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, atteso che il rilascio di un parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo non consentirebbe comunque di superare l’indicata preclusione normativa propria della disciplina del cd. terzo condono connessa alla tipologia di intervento e di condurre conseguentemente all’accoglimento dell’istanza di condono.
X. Infine l’avvenuto rilascio del condono edilizio in relazione ad altro ampliamento abusivo sullo stesso immobile non è sufficiente a sostenere l’illegittimità del censurato diniego; se mai, infatti, ad essere in contrasto con la legge – salvo accertare approfonditamente il caso invocato da parte ricorrente – è il titolo in sanatoria allegato.
XI. In conclusione, per le ragioni sinora indicate, il ricorso è infondato in relazione a tutti i vizi dedotti e va, pertanto, respinto.
XII. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi in solido a carico dei ricorrenti, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in solido i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore della resistente Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO