Sentenza 4 febbraio 2003
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- 1. Servitù coattiva, passaggio, fondo intercluso, azione, litisconsorzio, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 6 12 /03 REPUBBLICA ITALIANA Ï LA CORTE UPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU' 11 | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 10053/00 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 12455/00 3708 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron. Rep. 524 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consiglierç Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud.12/11/02 - -- ha pronunciato la seguente MIN SENTE NZA sul ricorso proposto da: in ROMA,VIA PIANA PAOLO, elettivamente domiciliato -- - - - - TREBBIA 3/5, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CASSESE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE VIOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
L GARDENIA SS, in persona del legale rappresentante pro- tempore LL IG;
- intimato e sul 2° ricorso n° 12455/00 proposto da: 2002 GARDENIA SS, in persona del legale rappresentante pro --- 1462 tempore LL LUIGI, elettivamente domiciliato in -1- | ROMA VIA MONTE SANTO 25 presso 10 studio -- -- --- dell'avvocato ROBERTO MARTIRE che lo difende F + unitamente all'avvocato GIANCARLO MARCHIONI, giusta -- delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - . - nonchè
contro
PIANA PAOLO;
- intimato avverso la sentenza n. 38/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 11 - --- Consigliere Dott. Alfredo udienza del 12/11/02 dal MENSITIERI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti;
11- udito l'Avvocato CAM ONE Franco, per delega dell'Avv, VIOLINI Giuseppe depositata in udienza, difensore del | ricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso principale efrigetto ricorso incidentale;
della udito 1'Avvocato MARTIRE Roberto, difensore chiesto l'accoglimento ricorso resistente che ha - | incidentale efrigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso, previa | riunione dei due ricorsi. Ricorso principale: rigetto -2- |primo motivo, --- incidentale: secondo motivo accoglimento secondo motivo. Ricorso | --11 accoglimento | rigetto primo motivo, . T - 十 -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9 marzo 1988 la Società semplice IA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verbania, OL IA per senţir dichiarare che i fondi di sua proprietà, siti nel Comune di Varzo e contraddistinti in catasto terreni coi numeri di mappale 3 e 13 del foglio 103 non erano gravati da servitù di passaggio a favore dei fondi vicini di proprietà del convenuto e che quest'ultimo non aveva alcun diritto di passo sui medesimi con conseguente declaratoria di inibizione dell'esercizio del passaggio e condanna al pagamento, anche a titolo di risarcimento danni, ci un congruo corrispettivo da determinarsi quantomeno neila misura, aggiornata, già contrattualmente stabilita dalle part.i con contratto registrato il 14 ottobre 1981. Esponeva l'attrice che con tale contratto aveva conces 50 in affitto i suindicati fondi, dietro corrispettivo di un canone annuv iniziale di £. 4.600.000, al nominato IA alio scopo di consentirgli la realizzazione di una strada per l'accesso ad altri suoi terreni. Con lettera del 14 settembre 1983 il convenuto 3 aveva poi disdettato il contratto ma, nel settembre 1986, volendo aprire sui suoi terreni una cava, aveva chiesto di poter riprendere il passaggio. Nel prosieguo però il IA, pur esercitando il passaggio sui terreni di parte attrice, nonostante le assicurazioni in tal senso, non aveva stipulato alcun contratto. Costituitosi, il convenuto pur non contestando sostanzialmente le circostanze esposte ex adverso", chiedeva che i] Tribunale costituisse servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 CC. previo pagamento di Un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 1052 stesso codice. Ammessa ed espletata una CTU il Tribunale, con sentenza 7-13 aprile 1994, in accoglimento della riconvenzionale del IA, costituiva servitu di passaggio anche carraio in favore dei fondi di proprietà del predetto e а carico di quelli di proprietà della IA, previo pagamento dell'indennità di E. 1.331.200, e condannava l'attrice alle spese di lite. Proposto gravame dalla soccombente, con sentenza in13.1.2000 la Corte d'appello di Torino accoglimento dell'impugnazione, dichiarava che i fondi di proprietà dell'appellante non erano gravati di servitù di passaggio in favore di quelli del IA, inibiva al predetto l'esercizio del passaggio su di essi e lo condannava al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della IA di una somma equivalente સ Id" 4.600.000 annue a decorrere dal settembre 1986 sino alla data della decisione di primo grado, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Dichiarava altresì quel giudice la nullità, per omessa integrazione del contraddittorio, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, del capo della senterza impugnata relativo alia costituzione di ипа servitù di passaggio coattivo sui fondi di proprietà della IA in favore di quelli di proprietà del IA, rimettendo la causa ai primi giudici e condannava il medesimo IA alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione OL IA sulla base di due motivi. Resiste COI controricorso la Società semplice IA la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale in parte condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE E' stata disposta la riunione dei due ricorsi, il 5 principale f l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 1053, 1223, 2056 e 2697 CC, nonché degli artt. 113 e 115 cpc. Ad avviso del ricorrente la Corte torinese avrebbe errato nel riconoscere alla IA a titolo d'indennizzo, quale corrispettivo del passaggio у н abusivo, il canone precedentemente pattuito tra le parti in quanto il ristoro pеI tale passaggio avrebbe dovuto invece esser liquidato in funzione del danno realmente procurato alla controparte, si che sarebbe stato indispensabile, per la relativa valutazione, l'accertamento dell'effettivo pregiudizio subito dal fondo servente in riferimento alla sua reale situazione, pregiudizio che non poteva di certo ancorarsi ad un fenomeno privo ormai di portata giuridica "inter partes" (il contratto d'affitto già scaduto e superato dalla quantificato l'indennità dovuta inCTJ che aveva termini ben diversi e notevolmente inferiori a quelli che avevano in origine costretto il IA a firmare il contratto del 1981). La doglianza non può essere accolta in quanto con motivazione congrua, esente da vizi logici e giuridici e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità la Corte torinesc, una volta dato atto esser pacifico tra le parti che a decorrere dal settembre 1986 il IA aveva esercitato il passaggio sui terreni di proprietà della IA e 過 quest'ultimache doveva pertanto essere ип indennizZO quale corrispettivo riconosciuto dell'esercizio abusivo di tale transito, appariva del tutto valido parametrare il relativo resistente alpregiudizio subito dalla attuale canore annuo di £.
4.600.000 convenuto tra le parti il 14.10.1981 avente ad oggelto l'affitto dei terreni dalla predetta allo scopo di consentire all'attuale ricorrente la realizzazione di una strada di accesso ai propri appezzamenti, con la dello stesso IA al conseguente condanna pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma equivalente a tale canone annuo à decorrere dal settembre 1986 e fino alla data della sentenza di primo grado. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in cpc, erroneariferimento all'art.360 n.ri 3 e b interpretazione ed applicazione degli artt. 102 7 stesso codice e 1051 cc,cmessc esame del contenuto degli atti in violazione altresì dell'art. 115 cpc. Osserva il ricorrente che non sussisterebbe la rilevata necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari posto che su parte dei fondi dei terzi esisteva pacifico uso pubblico, su altri egli aveva stipulato contratti con i proprietari, mentre altri ancora appartenevano alla stessa IA, già parte in causa. La cersura non ha pregio, giacchè nell'affermare е и l'esigenza di integrazione del contraddittorio noi н е confronti dei proprietari degli altri fondi, la Corte piemontese non ha fatto altro che uniformarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'azione per la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo intercluso (art. 1051 cc) deve essere promossa, nel caso, come quello di specie, in cui si frappongono più fondi rispe to all'accesso alla via pubblica,nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi in qualità di litisconsorti necessari, perché attiene ad ur rapporto unico ed inscindibile, alla stregua de la inidoneità di una pronuncia che accolga la domanda proposta contro uno od alcuni soltanto di detti proprietari, al soddisfacimento dell'utilità per cui l'azione medesima è contemplata (v. tra le tante Cass. n. 670/89S.U., n. 8349/90, n. 7840/94, n. 2124/95, n.658/96, n.3054/99). Passando al ricorso incidentale , Con esso la IA: Al Si duole del fatto che la Corte del merito abbia limitato la condanna di controparte al pagamento delle liquidate somme sinc al 13 aprile 1994, mentre l'esercizio del passaggio abusivo şi era ulteriormente protratto. A2) Lamenta altresì la mancata corresponsione degli interessi su tali somme, in violazione degli artt. 1223 e 2056 cc. B) In via subordinata, e per la ipotesi di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, ripropone l'eccezione di prime cure secondo cui la richiesta ex adverso" scrvitù coattiva di passaggio non avrebbe potuto esser concessa, ostandovi l'art.46 del DPR 9 aprile 1959 n. 128. Va respinta la deglianza sub Al) avendo il giudice d'appello congruamente motivato lo spazio temporale di riferimento dell'obbligo risarcitorio, in 9 assenza , comunque di prova circa la protrazione ' dell'esercizio abusivo del passaggio. Va accolta, invece, la doglianza sub A2) avendo il giudice del gravame di merito concesSO la corrisposte, sulla base rivalutazione delle Somme degli indici ISTAT, senza provvedere sugli interessi compensativa del mancatc che, invece, avendo natura liquidata a titolo di godimento Cella somma danno, concorrono con de tarisarcimento del rivalutazione e, decorrendo di diritto sull'equivalente monetario del danno medesimo, ben possono in questa sede esser liquidati, ricorrendo i presupposti di cui all'ar=. 384 primo comma, ultima parte cpc, nella misura legale sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannosc e ia liquidazione (cfr. tra le tante Cass. Π. 10433/94, n.1712/95- S.U., n.2745/97). Va, infine, dichiarata inammissibile la qui riproposta eccezione sub B) essendo su tal punto il ricorso incidentale espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, nella specie disatteso. Sulla base delle svolte argomentazioni, rigettato il ricorso principale, va accolto per quanto di ragione 10 il ricorso incidentale, con la condanna di IA OL al pagamento, in favore della IA, anche degli interessi legali sulla somma liquidata a Litolo di danno, mentre il ricorrente principale è tenuto al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso La principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna H OL IA ai pagamento, in favore della Società IA, anche degli interessi legali sulla somma liquicata a titolo di danno. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della stessa società IA, delle spese 19/00 del presente giudizio, che liquida in euro oltre ad euro 1200,00 per onorari. Pres. Roma 12 novembre 2002. Merifien est. Alfed V. By } CANCELLIERE.C1 Talarico Colerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 11