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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/08/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 109/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2024 da avv. Cheti (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
- appellante - contro
Controparte_1
, già
[...] [...]
Controparte_2
(C.F. , P.I. , in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Mengoni
- appellato -
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 391/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13 agosto 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: riformare la sentenza n. 391/2024 emessa dal Tribunale di Trento in dd. 25.03.2024, 2
pubbl. in dd. 03.04.2024 e notificata in dd. 16.04.2024 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- In via principale e nel merito: accertato l'erroneo nonché ingiusto inquadramento, da parte del Giudice di primo grado, della clausola floor
(contenuta al 3° comma dell'art. 2 del “Mutuo Ipotecario” per l'acquisto della prima casa, dd. 26.05.2009) nella nozione di oggetto principale del contratto, dichiararsi, contrariamente a quanto statuito dal predetto Giudice, che la clausola floor è qualificabile come accessoria e dunque soggetta al giudizio di vessatorietà;
- Conseguentemente, sempre in via principale e nel merito accertata la vessatorietà della clausola floor in mancanza di una correlativa clausola cap, dichiararsi la nullità di detta clausola vessatoria ed in virtù della richiamata sentenza della Corte di giustizia della UE nelle cause riunite C- 154/15, C-
307-8/15, Gutiérrez Naranjo, del 21 dicembre 2016 (pag. 15 dell'Atto di
Citazione dd. 10.05.2024), riconoscere in capo alla il diritto di Parte_1 ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della clausole floor per cui è vertenza e dunque accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via principale, per le causali di cui in narrativa e precipuamente per il ricalcolo del piano di ammortamento al netto della clausola “Floor” (all. 3), ordinare a Controparte_2 CP_2 [...]
Parte_2
, (già
[...] Controparte_3
), in persona del suo legale
[...] rappresentante pro-tempore, di riconoscere in capo alla scrivente, alla data del 25.11.2022, il reale debito residuo del mutuo ipotecario per cui è vertenza di €. 169,128,80 (centosessantanovemilacentoventotto/80) anziché di €. 182.264,02 (centoottantaduemiladuecentosessantaquattro/02);
- Sempre in via principale, riconosciuto che alla data del 25.11.2022,
l'effettivo debito in capo alla scrivente è pari ad €. 169,128,80
(centosessantanovemilacentoventotto/80), ricalcolare gli interessi maturati e maturandi da detta data (cioè dal 25.11.2022) in poi, sul predetto corretto importo di €. 169,128,80 (centosessantanovemilacentoventotto/80), anziché 3
sull'errato importo di €. 182.264,02 centoottantaduemiladuecentosessantaquattro/02), con ovvie rate opportunamente da rimodulare per la durata della presente causa e dunque sempre in via principale, condannare al rimborso Controparte_2 dell'eccedenza degli interessi indebitamente incamerati dal 25.11.2022 sino alla conclusione del procedimento “de quo”, in favore della scrivente (Come già indicato al quarto paragrafo nella premessa in “Diritto” del presente ricorso);
- Sempre in via principale e nel merito, accertato che in forza dei calcoli a ritroso, indicati nella premessa in “Diritto” del presente atto, il totale degli interessi che la scrivente risulta aver pagato in eccedenza in questi ultimi dieci anni, dal 25.11.2012 al 25.11.2022 (si ribadisce, seguendo le modalità
e i criteri indicati nell'art. 2 del Mutuo sopradescritto e al netto della clausola
“Floor” – all. 3) ammonta ad €. 25.959,50 (venticinquemila novecentocinquantanove/50), si chiede la condanna del predetto Istituto di
Credito al totale rimborso di €. 25.959,50 (venticinquemila novecentocinquantanove/50) in favore della scrivente e/o comunque la somma maggiore o minore che l'Onle Giustizia adita riterrà dovuta;
- Condannare al pagamento delle spese di lite per il Controparte_2 presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito.
- In via istruttoria si chiede L'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare che, al netto della clausola “Floor”, contenuta al 3° comma dell'art. 2 “Interessi e spese” del “Mutuo Ipotecario”(all. 1) descritto nella premessa in Fatto del presente Ricorso, il modus operandi dello scrivente procuratore, relativo ai calcoli eseguiti per la rimodulazione dei tassi d'interesse nonché del reale debito residuo alla data del 25.11.2022 e del totale degli interessi pagati in eccedenza in questi ultimi dieci anni, ovvero dal 25.11.2012 al 25.11.2022, risulta corretto e regolare;
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'Atto di
Citazione dd. 10.05.2024. 4
- Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata dell'Atto di
Citazione dd. 10.05.2024 e dunque anche l'ammissione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio volta ad accertare che, al netto della clausola “Floor”, contenuta al 3° comma dell'art. 2 “Interessi e spese” del “Mutuo Ipotecario” de quo (all. 1) il modus operandi dello scrivente procuratore, relativo ai calcoli eseguiti per la rimodulazione dei tassi d'interesse nonché del reale debito residuo alla data del 25.11.2022 e del totale degli interessi pagati in eccedenza in questi ultimi dieci anni, ovvero dal 25.11.2012 al 25.11.2022, risulta corretto e regolare;
” per l'Appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o improponibile e, comunque, rigettare l'appello formulato da avv. Cheti Montecchiari con atto di citazione in appello notificato in data 10.5.2024, confermando la sentenza del Tribunale di
Trento n. 391/2024 sub R.G. n. 1693/2023 dott.ssa Renata Fermanelli, di data 25.3.2024, pubblicata in data 3.4.2024 e notificata in data 16.4.2024, dichiarando dunque inammissibili e/o improponibili e, in ogni caso, rigettando tutte le eccezioni e domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, compenso di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% sul compenso totale, IVA e
CNAP del giudizio di II° grado.
In via istruttoria:
-ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante e in particolare alla CTU in quanto relativa a doglianze completamente infondate in fatto e diritto e, comunque, di inammissibile carattere esplorativo nonché valutativa.” 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 23 maggio 2023
Montecchiari Cheti, premesso di aver concluso in data 26 maggio 2009 contratto di mutuo ipotecario con la Controparte_2
, deduceva la nullità della clausola cd. Controparte_2 floor ivi contenuta, per la quale la misura degli interessi era pari all'indice
Euribor maggiorato di un punto, fermo restando che il tasso di interesse non avrebbe potuto essere inferiore al 3,50%. Lamentava che in applicazione della stessa aveva versato un importo maggiore a titolo di interessi - pari ad
Euro 25.959,50 - rispetto all'ipotesi in cui il tasso fosse stato conteggiato senza applicazione della suddetta clausola.
Ne riteneva la natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo n. 205/06, dato che la clausola permetteva ad una sola parte di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell'indice, limitando il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli;
chiedeva che, per effetto del ricalcolo del piano di ammortamento al netto della clausola floor, fosse ordinato alla resistente di riconoscere in capo alla ricorrente, alla data del 25 novembre
22, il reale debito residuo del mutuo ipotecario in Euro 169.128,80, anziché in Euro 182.264,02; che la resistente fosse condannata rimborso dell'eccedenza degli interessi indebitamente incamerati dal 25 novembre 22 fino alla conclusione del procedimento;
che la resistente fosse condannata al rimborso dell'importo di Euro 25.959,50 ovvero altra somma da accertare all'esito del giudizio, quali somme pagate in eccedenza a titolo di interessi.
Si costituiva in giudizio la resistente, sostenendo la piena validità ed efficacia della clausola floor, e precisando che nel corso della durata del contratto la misura degli interessi corrispettivi stabilita con tale clausola era stata adeguata in diminuzione, applicando un tasso effettivo ben più basso del 3,5%, con conseguenti vantaggi per la mutuataria.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
2. - Con sentenza pubblicata in data 3 aprile 2024 il Tribunale di Trento, ritenute pacifiche e documentalmente provate le circostanze allegate dalle parti in relazione al contenuto del mutuo ipotecario stipulato in data 26 maggio 2009, riteneva che la clausola floor riguardasse in realtà la 6
determinazione della misura del tasso corrispettivo, ed integrasse l'oggetto del contratto in quanto prestazione dovuta dal mutuatario. Per questo, essa non era riconducibile ad una clausola vessatoria nel significato stabilito dall'articolo 3 della direttiva CE 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento italiano nello specifico con l'articolo 33 del D.Lvo n. 205/06 (“Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”).
Riteneva il Tribunale che la clausola non avesse autonomia rispetto alla generale determinazione del tasso corrispettivo, con la conseguente applicazione dell'art. 34 co. 2 del D.Lvo n. 205/06, secondo cui “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”; e tale ultima circostanza non era stata dedotta dalla ricorrente.
Che la determinazione complessiva della misura del tasso interessi, che comprende anche la clausola floor, costituisca oggetto principale del contratto, veniva desunta anche dal fatto che la banca mutuante, che svolge con modalità imprenditoriale - e quindi con finalità di lucro - l'attività di erogazione di finanziamenti, ne determina la misura tenendo conto non solo del costo del denaro, ma anche di quello della sua struttura imprenditoriale.
Sempre a sostegno della riconducibilità della determinazione complessiva del tasso di interesse, comprensiva della clausola floor, all'oggetto del contratto, osservava che, in caso di andamento negativo dell'Euribor, si sarebbe potuta verificare l'ipotesi di mutuo gratuito, in contrasto con la volontà delle parti chiaramente sancita per atto pubblico e con la presunzione di onerosità di cui all'art. 1815 c.c.
Rigettava quindi la domanda, compensando fra le parti le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente tra giudici di merito, e anche con riguardo alle pronunce di plurimi ABF.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello avv. Parte_1
Cheti. 7
si è costituita, chiedendone la conferma. Controparte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta l'inquadramento della clausola floor nella nozione di oggetto principale del contratto, ritenendo che la stessa vada qualificata come accessoria, e non sfugga quindi al giudizio di vessatorietà.
Osserva che essa non è né essenziale né caratterizzante questo tipo di contratto, ma riveste solo un carattere accessorio rispetto a quelle clausole che definiscono l'essenza del rapporto negoziale (quali l'obbligo di restituire il capitale preso a mutuo, la durata del mutuo, la frequenza e l'entità di ciascuna rata, il parametro di riferimento, l'entità dello spread), e quindi non integra l'oggetto principale di un contratto di mutuo a tasso variabile.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza, nella parte in cui ha negato la vessatorietà della clausola floor, pur in mancanza di una correlativa clausola cap, che ponga un tetto massimo al tasso di riferimento;
cosa che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Tale assenza non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice, ma attiene ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto determinando uno squilibrio giuridico e normativo, dato che consente ad una sola parte (la di trarre pieno beneficio dalle CP_1 variazioni a sé favorevoli dell'indice, e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata meriti integrale conferma.
Va condivisa la conclusione del Tribunale, che ha ricondotto la clausola floor all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo, con la conseguente applicazione dell'art. 34, comma 2, del D.Lvo n. 205/06, che esclude che una clausola di tal genere possa essere sottoposta al controllo di vessatorietà.
Essa non ha alcun carattere accessorio, dato che sua funzione è determinare il corrispettivo dovuto dal mutuatario in un contratto che, salvo patto contrario, l'art. 1815 c.c. vuole sia contratto oneroso (“Salvo diversa 8
volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”);
e l'obbligo di corrispondere gli interessi ha come contenuto necessario, e non certo accidentale, l'indicazione del criterio con cui essi vengono determinati.
Di questo criterio la clausola floor non è che uno dei componenti, assieme al rinvio all'Euribor e all'indicazione dello spread rispetto a questo.
Né vale opporre che si tratterebbe di clausola accessoria perché, in mancanza di essa, il negozio potrebbe comunque essere validamente stipulato, dato che la sua disciplina legale non ne richiede la presenza ai fini della validità. Questo perché l'art. 34, comma 2 non ha riguardo né ai requisiti di validità del contratto previsti dall'art. 1325 c.c., nè ai requisiti del suo oggetto come considerati dall'art. 1346 c.c., ma, proprio come afferma la sentenza della Corte di Giustizia del 30 aprile 2014 C-26/13, a quelle Pt_3 clausole contrattuali che “fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano”.
Non si deve quindi stabilire se si tratti di elemento che condiziona o meno efficacia o validità del contratto;
occorre invece accertare se definisca il suo oggetto, e quindi l'essenza stessa del rapporto. E necessariamente una clausola che stabilisce il tasso di interessi definisce la prestazione fondamentale di un contratto di mutuo, determinandone l'oggetto e definendo l'essenza stessa del rapporto contrattuale: il contenuto della fondamentale obbligazione del mutuatario (il pagamento degli interessi), non potrebbe essere compreso se non considerando la clausola che prevede che essi non potranno scendere al di sotto di una soglia minima.
Se ne deve concludere che la clausola floor attiene all'oggetto principale del contratto, e, come tale, non è soggetta al controllo di vessatorietà.
In tali termini si è espressa recentemente anche la Corte di Cassazione, sia pure in una pronuncia intesa a negare che la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Così testualmente l'Ordinanza 1942/2025: “La clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal 9
vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, c. 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile;
l'assenza di chiarezza e comprensibilità è comunque un giudizio di fatto.”
Il secondo motivo di appello, concernente la natura vessatoria della clausola ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo n. 205/06, deve ritenersi assorbito nell'esclusione di essa dal giudizio di vessatorietà.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 260.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avv. Cheti Parte_1 avverso la sentenza 391/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 7.160,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 13 agosto 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2024 da avv. Cheti (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
- appellante - contro
Controparte_1
, già
[...] [...]
Controparte_2
(C.F. , P.I. , in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Mengoni
- appellato -
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 391/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13 agosto 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: riformare la sentenza n. 391/2024 emessa dal Tribunale di Trento in dd. 25.03.2024, 2
pubbl. in dd. 03.04.2024 e notificata in dd. 16.04.2024 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- In via principale e nel merito: accertato l'erroneo nonché ingiusto inquadramento, da parte del Giudice di primo grado, della clausola floor
(contenuta al 3° comma dell'art. 2 del “Mutuo Ipotecario” per l'acquisto della prima casa, dd. 26.05.2009) nella nozione di oggetto principale del contratto, dichiararsi, contrariamente a quanto statuito dal predetto Giudice, che la clausola floor è qualificabile come accessoria e dunque soggetta al giudizio di vessatorietà;
- Conseguentemente, sempre in via principale e nel merito accertata la vessatorietà della clausola floor in mancanza di una correlativa clausola cap, dichiararsi la nullità di detta clausola vessatoria ed in virtù della richiamata sentenza della Corte di giustizia della UE nelle cause riunite C- 154/15, C-
307-8/15, Gutiérrez Naranjo, del 21 dicembre 2016 (pag. 15 dell'Atto di
Citazione dd. 10.05.2024), riconoscere in capo alla il diritto di Parte_1 ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della clausole floor per cui è vertenza e dunque accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via principale, per le causali di cui in narrativa e precipuamente per il ricalcolo del piano di ammortamento al netto della clausola “Floor” (all. 3), ordinare a Controparte_2 CP_2 [...]
Parte_2
, (già
[...] Controparte_3
), in persona del suo legale
[...] rappresentante pro-tempore, di riconoscere in capo alla scrivente, alla data del 25.11.2022, il reale debito residuo del mutuo ipotecario per cui è vertenza di €. 169,128,80 (centosessantanovemilacentoventotto/80) anziché di €. 182.264,02 (centoottantaduemiladuecentosessantaquattro/02);
- Sempre in via principale, riconosciuto che alla data del 25.11.2022,
l'effettivo debito in capo alla scrivente è pari ad €. 169,128,80
(centosessantanovemilacentoventotto/80), ricalcolare gli interessi maturati e maturandi da detta data (cioè dal 25.11.2022) in poi, sul predetto corretto importo di €. 169,128,80 (centosessantanovemilacentoventotto/80), anziché 3
sull'errato importo di €. 182.264,02 centoottantaduemiladuecentosessantaquattro/02), con ovvie rate opportunamente da rimodulare per la durata della presente causa e dunque sempre in via principale, condannare al rimborso Controparte_2 dell'eccedenza degli interessi indebitamente incamerati dal 25.11.2022 sino alla conclusione del procedimento “de quo”, in favore della scrivente (Come già indicato al quarto paragrafo nella premessa in “Diritto” del presente ricorso);
- Sempre in via principale e nel merito, accertato che in forza dei calcoli a ritroso, indicati nella premessa in “Diritto” del presente atto, il totale degli interessi che la scrivente risulta aver pagato in eccedenza in questi ultimi dieci anni, dal 25.11.2012 al 25.11.2022 (si ribadisce, seguendo le modalità
e i criteri indicati nell'art. 2 del Mutuo sopradescritto e al netto della clausola
“Floor” – all. 3) ammonta ad €. 25.959,50 (venticinquemila novecentocinquantanove/50), si chiede la condanna del predetto Istituto di
Credito al totale rimborso di €. 25.959,50 (venticinquemila novecentocinquantanove/50) in favore della scrivente e/o comunque la somma maggiore o minore che l'Onle Giustizia adita riterrà dovuta;
- Condannare al pagamento delle spese di lite per il Controparte_2 presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito.
- In via istruttoria si chiede L'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare che, al netto della clausola “Floor”, contenuta al 3° comma dell'art. 2 “Interessi e spese” del “Mutuo Ipotecario”(all. 1) descritto nella premessa in Fatto del presente Ricorso, il modus operandi dello scrivente procuratore, relativo ai calcoli eseguiti per la rimodulazione dei tassi d'interesse nonché del reale debito residuo alla data del 25.11.2022 e del totale degli interessi pagati in eccedenza in questi ultimi dieci anni, ovvero dal 25.11.2012 al 25.11.2022, risulta corretto e regolare;
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'Atto di
Citazione dd. 10.05.2024. 4
- Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata dell'Atto di
Citazione dd. 10.05.2024 e dunque anche l'ammissione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio volta ad accertare che, al netto della clausola “Floor”, contenuta al 3° comma dell'art. 2 “Interessi e spese” del “Mutuo Ipotecario” de quo (all. 1) il modus operandi dello scrivente procuratore, relativo ai calcoli eseguiti per la rimodulazione dei tassi d'interesse nonché del reale debito residuo alla data del 25.11.2022 e del totale degli interessi pagati in eccedenza in questi ultimi dieci anni, ovvero dal 25.11.2012 al 25.11.2022, risulta corretto e regolare;
” per l'Appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o improponibile e, comunque, rigettare l'appello formulato da avv. Cheti Montecchiari con atto di citazione in appello notificato in data 10.5.2024, confermando la sentenza del Tribunale di
Trento n. 391/2024 sub R.G. n. 1693/2023 dott.ssa Renata Fermanelli, di data 25.3.2024, pubblicata in data 3.4.2024 e notificata in data 16.4.2024, dichiarando dunque inammissibili e/o improponibili e, in ogni caso, rigettando tutte le eccezioni e domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, compenso di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% sul compenso totale, IVA e
CNAP del giudizio di II° grado.
In via istruttoria:
-ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante e in particolare alla CTU in quanto relativa a doglianze completamente infondate in fatto e diritto e, comunque, di inammissibile carattere esplorativo nonché valutativa.” 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 23 maggio 2023
Montecchiari Cheti, premesso di aver concluso in data 26 maggio 2009 contratto di mutuo ipotecario con la Controparte_2
, deduceva la nullità della clausola cd. Controparte_2 floor ivi contenuta, per la quale la misura degli interessi era pari all'indice
Euribor maggiorato di un punto, fermo restando che il tasso di interesse non avrebbe potuto essere inferiore al 3,50%. Lamentava che in applicazione della stessa aveva versato un importo maggiore a titolo di interessi - pari ad
Euro 25.959,50 - rispetto all'ipotesi in cui il tasso fosse stato conteggiato senza applicazione della suddetta clausola.
Ne riteneva la natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo n. 205/06, dato che la clausola permetteva ad una sola parte di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell'indice, limitando il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli;
chiedeva che, per effetto del ricalcolo del piano di ammortamento al netto della clausola floor, fosse ordinato alla resistente di riconoscere in capo alla ricorrente, alla data del 25 novembre
22, il reale debito residuo del mutuo ipotecario in Euro 169.128,80, anziché in Euro 182.264,02; che la resistente fosse condannata rimborso dell'eccedenza degli interessi indebitamente incamerati dal 25 novembre 22 fino alla conclusione del procedimento;
che la resistente fosse condannata al rimborso dell'importo di Euro 25.959,50 ovvero altra somma da accertare all'esito del giudizio, quali somme pagate in eccedenza a titolo di interessi.
Si costituiva in giudizio la resistente, sostenendo la piena validità ed efficacia della clausola floor, e precisando che nel corso della durata del contratto la misura degli interessi corrispettivi stabilita con tale clausola era stata adeguata in diminuzione, applicando un tasso effettivo ben più basso del 3,5%, con conseguenti vantaggi per la mutuataria.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
2. - Con sentenza pubblicata in data 3 aprile 2024 il Tribunale di Trento, ritenute pacifiche e documentalmente provate le circostanze allegate dalle parti in relazione al contenuto del mutuo ipotecario stipulato in data 26 maggio 2009, riteneva che la clausola floor riguardasse in realtà la 6
determinazione della misura del tasso corrispettivo, ed integrasse l'oggetto del contratto in quanto prestazione dovuta dal mutuatario. Per questo, essa non era riconducibile ad una clausola vessatoria nel significato stabilito dall'articolo 3 della direttiva CE 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento italiano nello specifico con l'articolo 33 del D.Lvo n. 205/06 (“Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”).
Riteneva il Tribunale che la clausola non avesse autonomia rispetto alla generale determinazione del tasso corrispettivo, con la conseguente applicazione dell'art. 34 co. 2 del D.Lvo n. 205/06, secondo cui “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”; e tale ultima circostanza non era stata dedotta dalla ricorrente.
Che la determinazione complessiva della misura del tasso interessi, che comprende anche la clausola floor, costituisca oggetto principale del contratto, veniva desunta anche dal fatto che la banca mutuante, che svolge con modalità imprenditoriale - e quindi con finalità di lucro - l'attività di erogazione di finanziamenti, ne determina la misura tenendo conto non solo del costo del denaro, ma anche di quello della sua struttura imprenditoriale.
Sempre a sostegno della riconducibilità della determinazione complessiva del tasso di interesse, comprensiva della clausola floor, all'oggetto del contratto, osservava che, in caso di andamento negativo dell'Euribor, si sarebbe potuta verificare l'ipotesi di mutuo gratuito, in contrasto con la volontà delle parti chiaramente sancita per atto pubblico e con la presunzione di onerosità di cui all'art. 1815 c.c.
Rigettava quindi la domanda, compensando fra le parti le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente tra giudici di merito, e anche con riguardo alle pronunce di plurimi ABF.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello avv. Parte_1
Cheti. 7
si è costituita, chiedendone la conferma. Controparte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta l'inquadramento della clausola floor nella nozione di oggetto principale del contratto, ritenendo che la stessa vada qualificata come accessoria, e non sfugga quindi al giudizio di vessatorietà.
Osserva che essa non è né essenziale né caratterizzante questo tipo di contratto, ma riveste solo un carattere accessorio rispetto a quelle clausole che definiscono l'essenza del rapporto negoziale (quali l'obbligo di restituire il capitale preso a mutuo, la durata del mutuo, la frequenza e l'entità di ciascuna rata, il parametro di riferimento, l'entità dello spread), e quindi non integra l'oggetto principale di un contratto di mutuo a tasso variabile.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza, nella parte in cui ha negato la vessatorietà della clausola floor, pur in mancanza di una correlativa clausola cap, che ponga un tetto massimo al tasso di riferimento;
cosa che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Tale assenza non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice, ma attiene ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto determinando uno squilibrio giuridico e normativo, dato che consente ad una sola parte (la di trarre pieno beneficio dalle CP_1 variazioni a sé favorevoli dell'indice, e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata meriti integrale conferma.
Va condivisa la conclusione del Tribunale, che ha ricondotto la clausola floor all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo, con la conseguente applicazione dell'art. 34, comma 2, del D.Lvo n. 205/06, che esclude che una clausola di tal genere possa essere sottoposta al controllo di vessatorietà.
Essa non ha alcun carattere accessorio, dato che sua funzione è determinare il corrispettivo dovuto dal mutuatario in un contratto che, salvo patto contrario, l'art. 1815 c.c. vuole sia contratto oneroso (“Salvo diversa 8
volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”);
e l'obbligo di corrispondere gli interessi ha come contenuto necessario, e non certo accidentale, l'indicazione del criterio con cui essi vengono determinati.
Di questo criterio la clausola floor non è che uno dei componenti, assieme al rinvio all'Euribor e all'indicazione dello spread rispetto a questo.
Né vale opporre che si tratterebbe di clausola accessoria perché, in mancanza di essa, il negozio potrebbe comunque essere validamente stipulato, dato che la sua disciplina legale non ne richiede la presenza ai fini della validità. Questo perché l'art. 34, comma 2 non ha riguardo né ai requisiti di validità del contratto previsti dall'art. 1325 c.c., nè ai requisiti del suo oggetto come considerati dall'art. 1346 c.c., ma, proprio come afferma la sentenza della Corte di Giustizia del 30 aprile 2014 C-26/13, a quelle Pt_3 clausole contrattuali che “fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano”.
Non si deve quindi stabilire se si tratti di elemento che condiziona o meno efficacia o validità del contratto;
occorre invece accertare se definisca il suo oggetto, e quindi l'essenza stessa del rapporto. E necessariamente una clausola che stabilisce il tasso di interessi definisce la prestazione fondamentale di un contratto di mutuo, determinandone l'oggetto e definendo l'essenza stessa del rapporto contrattuale: il contenuto della fondamentale obbligazione del mutuatario (il pagamento degli interessi), non potrebbe essere compreso se non considerando la clausola che prevede che essi non potranno scendere al di sotto di una soglia minima.
Se ne deve concludere che la clausola floor attiene all'oggetto principale del contratto, e, come tale, non è soggetta al controllo di vessatorietà.
In tali termini si è espressa recentemente anche la Corte di Cassazione, sia pure in una pronuncia intesa a negare che la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Così testualmente l'Ordinanza 1942/2025: “La clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal 9
vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, c. 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile;
l'assenza di chiarezza e comprensibilità è comunque un giudizio di fatto.”
Il secondo motivo di appello, concernente la natura vessatoria della clausola ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo n. 205/06, deve ritenersi assorbito nell'esclusione di essa dal giudizio di vessatorietà.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 260.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avv. Cheti Parte_1 avverso la sentenza 391/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 7.160,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 13 agosto 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo