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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 619 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 17.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BIASIELLO MARCELLO, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI TILLO ERSILIA, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14/11/2019, il Sig premettendo di aver Parte_1 lavorato nel settore edile nel corso degli anni svol etitive e continuative consistenti nello spostamento di camion e furgoni causando danni all'udito, adiva il Tribunale di Isernia per chiedere il riconoscimento della propria patologia di “ipoacusia percettiva bilaterale” come malattia professionale da parte dell' chiedendone CP_1
l'accertamento nella misura del 6% e la conseguenziale condanna amento del-le relative prestazioni previdenziali (danno biologico o rendita). Si costituiva l' , in data 18.06.2020, chiedendo il rigetto del ricorso e negando, in CP_1 particolare, il nesso di causalità tra professione svolta e malattia sviluppata. Escussi i testi e svoltasi la c.t.u. medico legale, affidata alla Dott.ssa sulla Persona_1 persona della ricorrente, all'udienza del 17.12.2024, svoltasi in moda sensi ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso non è fondato. Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell . CP_1
Com'e' noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tab rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella e', infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo . CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrar ere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia. Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd 'eziologia multifattoriale', la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La S.C. (sent. n. 17438/2012) precisa, altresì, che: 'A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti'. Purtuttavia, va considerato che è comunque sufficiente il cd 'rischio ambientale' (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Infine, va considerato che la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: 'Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge'. 3. Venendo, quindi, al merito del giudizio, deve sostanzialmente tenersi conto delle risultanze della consulenza medica effettuata d'ufficio, che ha negato il nesso di causalità tra l'ipoacusia sofferta dal ricorrente e la professione svolta. Infatti, l'ausiliario del giudice, all'esito delle operazioni peritali svolte, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e di quanto direttamente accertato nel corso della visita medico legale, rispondendo anche alle osservazioni pervenute dall'Avv.to di parte ricorrente, ha affermato che “la ipoacusia neurosensoriale bilaterale, da cui è affetto il sig. Pt_1 stante: (1) la non tipicità della curva audiometrica dallo stesso presentata, in assenza di simmet risalita a 8000 Hz;
(2) il test di Metz negativo;
(2) l'assenza di dati documentali certi di conferma all'esposizione al rischio otolesivo;
(3) la presenza di patologie extraprofessionali (malattie cardiocircolatorie e diabete mellito) in grado di danneggiare le cellule ciliate deputate alla recezione delle frequenze acute, non possa essere inquadrata quale tecnopatia, ma vada considerata quale malattia comune”. Per quanto riguarda il problema dell'accertamento del nesso di causalità, la consulente ha affermato, anche in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, che “il nesso di causalità non può essere automaticamente presunto nelle ipoacusie neurosensoriali come in tutte le altre malattie a genesi multifattoriale. La patologia otoiatrica da cui è affetto il Sig. non è stata considerata di natura Pt_1 professionale per differenti ordini di motivi, che qui brevement mano. Innanzitutto, la ipoacusia da cui è affetto il Sig. non presenta i caratteri audiometrici tipici del trauma acustico Parte_1 cronico, rappresentati ento bilaterale e simmetrico della soglia uditiva di tipo neurosensoriale con un tracciato morfologicamente caratteristico che consiste in un deep sui 4000 Hz, con soglia normale su tutte le alte frequenze, in assenza di fenomeno del recruitiment. Sono note in Letteratura patologie d'organo o d'organismo (tra cui il diabete mellito e le patologie cardiocircolatorie – da cui il Ricorrente è affetto da molti anni) di natura extraprofessionale in grado di determinare un danno uditivo attraverso un danno al recettore cocleare. Dunque, la ipoacusia neurosensoriale bilaterale, da cui è affetto il sig. non può essere considerata “da rumore” In secondo luogo, nel caso dell' è stato Pt_1 Pt_1 analizzato il rischio lavorativo specifico dello stesso, laddove si è concluso che sebbene il lavoratore sembrerebbe essere stato addetto a lavorazioni in cui il livello di esposizione a rumore potrebbe essere stata in alcune delle fasi del ciclo lavorativo di un certo rilievo e compatibile con la possibilità di trauma acustico, in assenza di DVR delle ditte presso cui ha lavorato, non è stato possibile accertare in modo inconfutabile il dato fonometrico relativo all'esposizione al rischio, che dunque rimane di natura anamnestica, documentale (estratto contributivo) e testimoniale.”. Pertanto, i criteri medico legali di idoneità lesiva del mezzo, seriazione fenomenica degli eventi e di dimostrazione del rapporto di causalità materiale non sono soddisfatti. 4. Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, su quanto riscontrato all'esame obiettivo e sulle risultanze istruttorie. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Peraltro, il consulente ha puntualmente risposto alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, aggiungendo che “sebbene il lavoratore sembrerebbe essere stato addetto a lavorazioni in cui il livello di esposizione a rumore potrebbe essere stata in alcune delle fasi del ciclo lavorativo di un certo rilievo e compatibile con la possibilità di trauma acustico, in assenza di DVR delle ditte presso cui ha lavorato, non è stato possibile accertare in modo inconfutabile il dato fonometrico relativo all'esposizione al rischio, che dunque rimane di natura anamnestica, documentale (estratto contributivo) e testimoniale.”
5. Tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche sottese alla controversia oggetto del presente giudizio e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' con separato decreto. CP_1
Così deciso in Isernia, il 28.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 619 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 17.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BIASIELLO MARCELLO, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI TILLO ERSILIA, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14/11/2019, il Sig premettendo di aver Parte_1 lavorato nel settore edile nel corso degli anni svol etitive e continuative consistenti nello spostamento di camion e furgoni causando danni all'udito, adiva il Tribunale di Isernia per chiedere il riconoscimento della propria patologia di “ipoacusia percettiva bilaterale” come malattia professionale da parte dell' chiedendone CP_1
l'accertamento nella misura del 6% e la conseguenziale condanna amento del-le relative prestazioni previdenziali (danno biologico o rendita). Si costituiva l' , in data 18.06.2020, chiedendo il rigetto del ricorso e negando, in CP_1 particolare, il nesso di causalità tra professione svolta e malattia sviluppata. Escussi i testi e svoltasi la c.t.u. medico legale, affidata alla Dott.ssa sulla Persona_1 persona della ricorrente, all'udienza del 17.12.2024, svoltasi in moda sensi ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso non è fondato. Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell . CP_1
Com'e' noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tab rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella e', infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo . CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrar ere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia. Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd 'eziologia multifattoriale', la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La S.C. (sent. n. 17438/2012) precisa, altresì, che: 'A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti'. Purtuttavia, va considerato che è comunque sufficiente il cd 'rischio ambientale' (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Infine, va considerato che la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: 'Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge'. 3. Venendo, quindi, al merito del giudizio, deve sostanzialmente tenersi conto delle risultanze della consulenza medica effettuata d'ufficio, che ha negato il nesso di causalità tra l'ipoacusia sofferta dal ricorrente e la professione svolta. Infatti, l'ausiliario del giudice, all'esito delle operazioni peritali svolte, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e di quanto direttamente accertato nel corso della visita medico legale, rispondendo anche alle osservazioni pervenute dall'Avv.to di parte ricorrente, ha affermato che “la ipoacusia neurosensoriale bilaterale, da cui è affetto il sig. Pt_1 stante: (1) la non tipicità della curva audiometrica dallo stesso presentata, in assenza di simmet risalita a 8000 Hz;
(2) il test di Metz negativo;
(2) l'assenza di dati documentali certi di conferma all'esposizione al rischio otolesivo;
(3) la presenza di patologie extraprofessionali (malattie cardiocircolatorie e diabete mellito) in grado di danneggiare le cellule ciliate deputate alla recezione delle frequenze acute, non possa essere inquadrata quale tecnopatia, ma vada considerata quale malattia comune”. Per quanto riguarda il problema dell'accertamento del nesso di causalità, la consulente ha affermato, anche in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, che “il nesso di causalità non può essere automaticamente presunto nelle ipoacusie neurosensoriali come in tutte le altre malattie a genesi multifattoriale. La patologia otoiatrica da cui è affetto il Sig. non è stata considerata di natura Pt_1 professionale per differenti ordini di motivi, che qui brevement mano. Innanzitutto, la ipoacusia da cui è affetto il Sig. non presenta i caratteri audiometrici tipici del trauma acustico Parte_1 cronico, rappresentati ento bilaterale e simmetrico della soglia uditiva di tipo neurosensoriale con un tracciato morfologicamente caratteristico che consiste in un deep sui 4000 Hz, con soglia normale su tutte le alte frequenze, in assenza di fenomeno del recruitiment. Sono note in Letteratura patologie d'organo o d'organismo (tra cui il diabete mellito e le patologie cardiocircolatorie – da cui il Ricorrente è affetto da molti anni) di natura extraprofessionale in grado di determinare un danno uditivo attraverso un danno al recettore cocleare. Dunque, la ipoacusia neurosensoriale bilaterale, da cui è affetto il sig. non può essere considerata “da rumore” In secondo luogo, nel caso dell' è stato Pt_1 Pt_1 analizzato il rischio lavorativo specifico dello stesso, laddove si è concluso che sebbene il lavoratore sembrerebbe essere stato addetto a lavorazioni in cui il livello di esposizione a rumore potrebbe essere stata in alcune delle fasi del ciclo lavorativo di un certo rilievo e compatibile con la possibilità di trauma acustico, in assenza di DVR delle ditte presso cui ha lavorato, non è stato possibile accertare in modo inconfutabile il dato fonometrico relativo all'esposizione al rischio, che dunque rimane di natura anamnestica, documentale (estratto contributivo) e testimoniale.”. Pertanto, i criteri medico legali di idoneità lesiva del mezzo, seriazione fenomenica degli eventi e di dimostrazione del rapporto di causalità materiale non sono soddisfatti. 4. Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, su quanto riscontrato all'esame obiettivo e sulle risultanze istruttorie. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Peraltro, il consulente ha puntualmente risposto alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, aggiungendo che “sebbene il lavoratore sembrerebbe essere stato addetto a lavorazioni in cui il livello di esposizione a rumore potrebbe essere stata in alcune delle fasi del ciclo lavorativo di un certo rilievo e compatibile con la possibilità di trauma acustico, in assenza di DVR delle ditte presso cui ha lavorato, non è stato possibile accertare in modo inconfutabile il dato fonometrico relativo all'esposizione al rischio, che dunque rimane di natura anamnestica, documentale (estratto contributivo) e testimoniale.”
5. Tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche sottese alla controversia oggetto del presente giudizio e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' con separato decreto. CP_1
Così deciso in Isernia, il 28.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio