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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3416/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SIVIERO Email_1 C.F._1
MARCO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SIVIERO Controparte_1 C.F._2
MARCO
ATTORI opponenti contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO Controparte_2 P.IVA_1
ANGELO
CONVENUTA opposta
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 19 febbraio 2025: per gli attori opponenti e : “A) in via Parte_1 Controparte_1
preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di B) nel merito : per tutti Controparte_2
i motivi indicati nel presente atto accertare e dichiarare: - la nullità dei contratti di finanziamento del
12.10.10 e 27.11.11 e del contratto di conto corrente per assoluta indeterminatezza ex art 1346 cc e art
117 TUB delle condizioni economiche, in particolare quelle relative al piano di ammortamento ed ai tassi nominali effettivamente applicati al contratto di finanziamento per cui è causa con esclusione di commissioni e oneri a qualsiasi titolo applicati;
- la decadenza della garanzia fideiussoria nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 cc. C) In ogni caso revocare il decreto Controparte_3
pagina 1 di 5 ingiuntivo opposto, previo accertamento delle effettive somme eventualmente debende dagli opponenti.
Con vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta : “accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della Controparte_2
opposizione proposta dai Signori e rigettarsi la stessa e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 1003/2022 per quanto concerne il Sig.
e condannarsi la Signora al pagamento della somma di Parte_1 Controparte_1
€.56.939,46.=, oltre agli ulteriori interessi moratori maturati dalla risoluzione dei rapporti sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compenso di lite. IN OGNI CASO accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione proposta, condannarsi con ogni statuizione di legge i Signori e al pagamento – rispettivamente - della somma di €. Parte_1 Controparte_1
81.907,32.= e della somma di €. 56.939,46.=, oltre agli interessi moratori maturati dalla risoluzione dei rapporti sino all'effettivo soddisfo ovvero in quella diversa somma che si riterrà equa e/o di giustizia.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso della società , il Tribunale di Livorno, con decreto CP_2 CP_2
n.1003/2022 del 5 agosto 2022, ingiungeva a la somma di euro Parte_1
81.907,32 e a la somma di euro 56.939,46, oltre accessori. Controparte_1
II. e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1
predetto decreto e deducevano che: la società non aveva documentato di aver acquistato il credito dalla cessionaria Controparte_2
Controparte_4
il contratto di conto corrente n.9244.07 intercorso tra e Parte_1 [...]
prevedeva l'applicazione di una clausola di massimo scoperto indeterminata in Controparte_5
quanto il contratto non precisava se il massimo scoperto fosse per data valuta o per data disponibilità e la percentuale dovesse essere applicata su base annua o su base trimestrale;
sia il contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2010 che quello del 27 dicembre 2011 prevedevano un tasso di interesse indeterminato in violazione dell'art. 1346 cc e contrario al disposto dell'art. 117 bis T.U.B.;
pagina 2 di 5 il contratto di finanziamento chirografario del 12 ottobre 2007 non prevedeva un accordo sul regime finanziario per il calcolo della rata ed era quindi indeterminato in violazione dell'art. 1346 cc dell'art. 117 T.U.B.;
l'eventuale debito degli opponenti doveva essere calcolato in base al tasso di interesse legale e con l'eliminazione della commissione di massimo scoperto e gli estratti del conto corrente dovevano essere prodotti dalla società opposta.
Gli attori opponenti domandavano quindi la revoca del decreto opposto e in via subordinata la determinazione di quanto dovuto una volta eliminate le somme richieste sulla base di clausole nulle.
II. Con comparsa depositata in data 31 gennaio 2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
e domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica e trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene respinta e per l'effetto il decreto opposto n.1003/2022 del 5 agosto 2022 viene confermato.
L'eccezione di carenza in capo della della prova della titolarità del credito è Controparte_2 infondata in quanto la società opposta ha dimostrato che la lista dei “crediti derivanti da rapporti giuridici contraddistinti dai codici contratto”, depositata il 28.04.2021 presso il notaio dott.ssa Per_1
contiene anche i crediti nei confronti degli odierni opponenti.
[...]
La società opposta ha prodotto a tal fine l'estratto autentico dell'elenco notarile contenente indicazione numerica del credito ceduto e da cui emerge documentalmente l'inserimento del credito nei confronti degli odierni opponenti.
Fatta questa premessa, occorre osservare che, in base al disposto dell'art. 2220 cc dell'art. 119 IV comma D.Lgs. n.385/1993, le scritture contabili, ed in particolare gli estratti periodici del conto corrente, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Nel caso di specie il termine decennale di conservazione degli estratti del conto corrente è decorso prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la risoluzione dei rapporti di conto corrente e del rapporto di finanziamento risale al 16 dicembre 2013 (cfr. documento 9 del fascicolo monitorio prodotto dalla società convenuta) per il pregresso inadempimento del debitore principale all'obbligo di pagare le rate scadute del finanziamento. Parte_1
E' logico, quindi, ritenere che l'ultima registrazione nell'estratto del conto corrente risalga ad un'epoca di molto precedente alla risoluzione dei contratti del 16 dicembre 2013.
pagina 3 di 5 Non può, quindi, addebitarsi alla la violazione dell'obbligo di conservazione Controparte_2
decennale degli estratti conto e conseguentemente un comportamento contrario a buona fede nel rapporto processuale e a fronte della richiesta del CTU di consegnare gli estratti conto (cfr. lettera del
CTU depositata in data 5 aprile 2024).
Il CTU, con comunicazione depositata in data 5 aprile 2024, ha riferito di non poter procedere con gli accertamenti sulla quantificazione delle somme addebitate a titolo di interessi sul conto corrente e della clausola di massimo scoperto per mancanza degli estratti del conto corrente.
Gli attori opponenti, non producendo in giudizio gli estratti conto, non hanno dimostrato l'addebito in conto corrente di somme determinate in base ad un tasso di interesse superiore a quello previsto dal contratto (al tasso variabile in funzione del parametro E1A maggiorato di una spread del 2,90% qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi o al tasso cd. sconfinamento variabile in funzione del parametro E1A maggiorato di uno spread del 3,00% in ipotesi di superamento del limite suddetto) e di somme determinate in base all'applicazione della clausola di massimo scoperto.
Si tratta, peraltro, di una clausola che determina con precisione il tasso di interesse nel rispetto del disposto dell'art. 117 IV D.Lgs. n. 385/1993 e che non può considerarsi nulla, come invece invocato dagli attori opponenti.
Occorre osservare che con l'opposizione gli attori hanno proposta una domanda di accertamento negativo e conseguentemente sono rimasti inadempimenti all'onere della prova su di essi gravante.
Venendo ad esaminare il contratto di finanziamento chirografario del 12 ottobre 2007, l'eccezione di indeterminatezza della clausola relativa alla quantificazione della rata è infondata.
Occorre evidenziare come il documento n.5 della società convenuta preveda all'art. 3 che per tutta la durata del finanziamento, incluso il periodo di preammortamento, il finanziamento venga regolato al tasso fisso del 5,510% nominale annuo e che l'ammontare della prima rata sia di euro 1.910,58.
Tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti con l'atto di opposizione sono pertanto infondate in diritto e non provate.
In ultimo, occorre evidenziare che il debitore principale ha riconosciuto Parte_1
la sussistenza del credito con lettera del 21 ottobre 2011.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022: La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza pagina 4 di 5 del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Il riconoscimento di debito imponeva un onere probatorio agli attori opponenti particolarmente rigido.
Con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc gli attori opponenti, per la prima volta, hanno eccepito la decadenza dalla garanzia di ai sensi dell'art. 1957 cc. Controparte_1
Si tratta di una eccezione inammissibile in quanto si estrinseca di una domanda nuova di accertamento negativo fondata su un fatto estintivo (decadenza) del tutto diverso da quelli proposti con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
e , soccombenti, vengono condannati in solido Parte_1 Controparte_1 tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di , Controparte_2
spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e contro , ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto n.1003/2022 del 5 agosto 2022; condanna e a pagare in solido tra loro a titolo Parte_1 Controparte_1
di rimborso delle spese processuali a la somma di euro 4.712,00 per onorari di Controparte_2
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 18 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3416/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SIVIERO Email_1 C.F._1
MARCO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SIVIERO Controparte_1 C.F._2
MARCO
ATTORI opponenti contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO Controparte_2 P.IVA_1
ANGELO
CONVENUTA opposta
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 19 febbraio 2025: per gli attori opponenti e : “A) in via Parte_1 Controparte_1
preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di B) nel merito : per tutti Controparte_2
i motivi indicati nel presente atto accertare e dichiarare: - la nullità dei contratti di finanziamento del
12.10.10 e 27.11.11 e del contratto di conto corrente per assoluta indeterminatezza ex art 1346 cc e art
117 TUB delle condizioni economiche, in particolare quelle relative al piano di ammortamento ed ai tassi nominali effettivamente applicati al contratto di finanziamento per cui è causa con esclusione di commissioni e oneri a qualsiasi titolo applicati;
- la decadenza della garanzia fideiussoria nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 cc. C) In ogni caso revocare il decreto Controparte_3
pagina 1 di 5 ingiuntivo opposto, previo accertamento delle effettive somme eventualmente debende dagli opponenti.
Con vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta : “accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della Controparte_2
opposizione proposta dai Signori e rigettarsi la stessa e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 1003/2022 per quanto concerne il Sig.
e condannarsi la Signora al pagamento della somma di Parte_1 Controparte_1
€.56.939,46.=, oltre agli ulteriori interessi moratori maturati dalla risoluzione dei rapporti sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compenso di lite. IN OGNI CASO accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione proposta, condannarsi con ogni statuizione di legge i Signori e al pagamento – rispettivamente - della somma di €. Parte_1 Controparte_1
81.907,32.= e della somma di €. 56.939,46.=, oltre agli interessi moratori maturati dalla risoluzione dei rapporti sino all'effettivo soddisfo ovvero in quella diversa somma che si riterrà equa e/o di giustizia.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso della società , il Tribunale di Livorno, con decreto CP_2 CP_2
n.1003/2022 del 5 agosto 2022, ingiungeva a la somma di euro Parte_1
81.907,32 e a la somma di euro 56.939,46, oltre accessori. Controparte_1
II. e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1
predetto decreto e deducevano che: la società non aveva documentato di aver acquistato il credito dalla cessionaria Controparte_2
Controparte_4
il contratto di conto corrente n.9244.07 intercorso tra e Parte_1 [...]
prevedeva l'applicazione di una clausola di massimo scoperto indeterminata in Controparte_5
quanto il contratto non precisava se il massimo scoperto fosse per data valuta o per data disponibilità e la percentuale dovesse essere applicata su base annua o su base trimestrale;
sia il contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2010 che quello del 27 dicembre 2011 prevedevano un tasso di interesse indeterminato in violazione dell'art. 1346 cc e contrario al disposto dell'art. 117 bis T.U.B.;
pagina 2 di 5 il contratto di finanziamento chirografario del 12 ottobre 2007 non prevedeva un accordo sul regime finanziario per il calcolo della rata ed era quindi indeterminato in violazione dell'art. 1346 cc dell'art. 117 T.U.B.;
l'eventuale debito degli opponenti doveva essere calcolato in base al tasso di interesse legale e con l'eliminazione della commissione di massimo scoperto e gli estratti del conto corrente dovevano essere prodotti dalla società opposta.
Gli attori opponenti domandavano quindi la revoca del decreto opposto e in via subordinata la determinazione di quanto dovuto una volta eliminate le somme richieste sulla base di clausole nulle.
II. Con comparsa depositata in data 31 gennaio 2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
e domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica e trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene respinta e per l'effetto il decreto opposto n.1003/2022 del 5 agosto 2022 viene confermato.
L'eccezione di carenza in capo della della prova della titolarità del credito è Controparte_2 infondata in quanto la società opposta ha dimostrato che la lista dei “crediti derivanti da rapporti giuridici contraddistinti dai codici contratto”, depositata il 28.04.2021 presso il notaio dott.ssa Per_1
contiene anche i crediti nei confronti degli odierni opponenti.
[...]
La società opposta ha prodotto a tal fine l'estratto autentico dell'elenco notarile contenente indicazione numerica del credito ceduto e da cui emerge documentalmente l'inserimento del credito nei confronti degli odierni opponenti.
Fatta questa premessa, occorre osservare che, in base al disposto dell'art. 2220 cc dell'art. 119 IV comma D.Lgs. n.385/1993, le scritture contabili, ed in particolare gli estratti periodici del conto corrente, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Nel caso di specie il termine decennale di conservazione degli estratti del conto corrente è decorso prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la risoluzione dei rapporti di conto corrente e del rapporto di finanziamento risale al 16 dicembre 2013 (cfr. documento 9 del fascicolo monitorio prodotto dalla società convenuta) per il pregresso inadempimento del debitore principale all'obbligo di pagare le rate scadute del finanziamento. Parte_1
E' logico, quindi, ritenere che l'ultima registrazione nell'estratto del conto corrente risalga ad un'epoca di molto precedente alla risoluzione dei contratti del 16 dicembre 2013.
pagina 3 di 5 Non può, quindi, addebitarsi alla la violazione dell'obbligo di conservazione Controparte_2
decennale degli estratti conto e conseguentemente un comportamento contrario a buona fede nel rapporto processuale e a fronte della richiesta del CTU di consegnare gli estratti conto (cfr. lettera del
CTU depositata in data 5 aprile 2024).
Il CTU, con comunicazione depositata in data 5 aprile 2024, ha riferito di non poter procedere con gli accertamenti sulla quantificazione delle somme addebitate a titolo di interessi sul conto corrente e della clausola di massimo scoperto per mancanza degli estratti del conto corrente.
Gli attori opponenti, non producendo in giudizio gli estratti conto, non hanno dimostrato l'addebito in conto corrente di somme determinate in base ad un tasso di interesse superiore a quello previsto dal contratto (al tasso variabile in funzione del parametro E1A maggiorato di una spread del 2,90% qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi o al tasso cd. sconfinamento variabile in funzione del parametro E1A maggiorato di uno spread del 3,00% in ipotesi di superamento del limite suddetto) e di somme determinate in base all'applicazione della clausola di massimo scoperto.
Si tratta, peraltro, di una clausola che determina con precisione il tasso di interesse nel rispetto del disposto dell'art. 117 IV D.Lgs. n. 385/1993 e che non può considerarsi nulla, come invece invocato dagli attori opponenti.
Occorre osservare che con l'opposizione gli attori hanno proposta una domanda di accertamento negativo e conseguentemente sono rimasti inadempimenti all'onere della prova su di essi gravante.
Venendo ad esaminare il contratto di finanziamento chirografario del 12 ottobre 2007, l'eccezione di indeterminatezza della clausola relativa alla quantificazione della rata è infondata.
Occorre evidenziare come il documento n.5 della società convenuta preveda all'art. 3 che per tutta la durata del finanziamento, incluso il periodo di preammortamento, il finanziamento venga regolato al tasso fisso del 5,510% nominale annuo e che l'ammontare della prima rata sia di euro 1.910,58.
Tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti con l'atto di opposizione sono pertanto infondate in diritto e non provate.
In ultimo, occorre evidenziare che il debitore principale ha riconosciuto Parte_1
la sussistenza del credito con lettera del 21 ottobre 2011.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022: La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza pagina 4 di 5 del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Il riconoscimento di debito imponeva un onere probatorio agli attori opponenti particolarmente rigido.
Con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc gli attori opponenti, per la prima volta, hanno eccepito la decadenza dalla garanzia di ai sensi dell'art. 1957 cc. Controparte_1
Si tratta di una eccezione inammissibile in quanto si estrinseca di una domanda nuova di accertamento negativo fondata su un fatto estintivo (decadenza) del tutto diverso da quelli proposti con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
e , soccombenti, vengono condannati in solido Parte_1 Controparte_1 tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di , Controparte_2
spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e contro , ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto n.1003/2022 del 5 agosto 2022; condanna e a pagare in solido tra loro a titolo Parte_1 Controparte_1
di rimborso delle spese processuali a la somma di euro 4.712,00 per onorari di Controparte_2
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 18 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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