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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
, P.IV , con sede legale Controparte_1 P.IV_1 in Viale delle Scienze (Dip. Architettura Ed. 14), in persona del liquidatore , Controparte_1 nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...] , avente C.F._1 ad oggetto attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande
Il Tribunale letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
, depositato in data 11 febbraio 2025 Controparte_1 da (CF. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...]snc- Cinisi, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Geraci
(pec: , esponente un credito pari a € 12.041,82, fondato su: 1) decreto Email_1 ingiuntivo n. 463/2022 del 25.5.2022- RG 4382/2022, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 5641/2023 del 7-8.2.2023; 2) decreto ingiuntivo n. 337/2022 del 27.4.2022- RG
3407/2022, notificato unitamente all'atto di precetto in data 6.6.2022 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 25- 26.1.2023, n. 3868/2023; 3) decreto ingiuntivo n.
537/2022 del 14.6.2022- RG 4376/2022, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 6-
7.2.2025 n.6189/2025 [cfr. documenti 1, 2 e 3 allegati al ricorso introduttivo 4] e successivi atti di precetto notificati rispettivamente il 19 luglio 2022 e il 18 gennaio 2024 [cfr. documenti 8 e 7 allegati al ricorso introduttivo], nonché pignoramento presso terzi del 3 aprile 2024 e relative dichiarazioni negative dei terzi pignorati [cfr. documenti 9, 10 e 11 allegato al ricorso introduttivo]; rilevato che, la società debitrice, ritualmente convocata con notifica del ricorso e del decreto di comparizione notificati via PEC in data 14 febbraio 2025, a cura della Cancelleria, non si è costituita;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.; ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 C.C.I.I.; osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della CP_
resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale in atti;
ritenuto, altresì, che la società debitrice, non costituendosi, non ha contestato i crediti vantati dai ricorrenti, peraltro fondati su titoli definitivi , né contestato e fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) C.C.I.I.; rilevato, inoltre, che dette soglie non possono essere accertate neppure attraverso l'esame dei bilanci, tenuto conto l'ultimo risulta essere stato depositato nel 2019; considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, C.C.I.I.), tenuto conto non solo del credito esposto nei ricorsi introduttivi sopra indicati, ma anche della esposizione debitoria riferita dall , pari a complessivi € 158.270,89 [cfr. informativa Controparte_3 acquisita d'ufficio aggiornata al 17 marzo 2025] e dall' pari ad € 4.203,39 [cfr. informativa CP_4 acquisita d'ufficio aggiornata al 17 marzo 2025]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 C.C.I.I., che lo stato di insolvenza della “ , fermi Parte_2 restando gli elementi già esposti, è anche comprovato dalla mancata dimostrazione dell'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale tali da consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 19414/2017, n. 25167/2016, n.
5402/2014, n. 16752/2013, n. 13644/2013 e n. 21834/2009); preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 C.C.I.I.; pronuncia
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
P.IV , con sede legale in Viale delle Scienze (Dip.
[...] P.IV_1
Architettura Ed. 14), in persona del liquidatore , nato a [...], il [...] Controparte_1 ed ivi residente in [...] , avente ad oggetto attività di bar con C.F._1 somministrazione di alimenti e bevande;
nomina
Giudice Delegato il dott. Giulio Corsini; nomina
Curatore l'Avv. Antonio Di Lello Finuoli con studio in MO (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella nota di accettazione della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà
d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2,
C.C.I.I.; ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 C.C.I.I. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 C.C.I.I. nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 C.C.I.I. un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I.I.;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 C.C.I.I. a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 C.C.I.I., anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, C.C.I.I., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), C.C.I.I.;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 16 luglio 2025, ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR
30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato anche sul sito internet del
Tribunale di MO, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di
Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali del 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Giulio Corsini Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e int., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
, P.IV , con sede legale Controparte_1 P.IV_1 in Viale delle Scienze (Dip. Architettura Ed. 14), in persona del liquidatore , Controparte_1 nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...] , avente C.F._1 ad oggetto attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande
Il Tribunale letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
, depositato in data 11 febbraio 2025 Controparte_1 da (CF. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...]snc- Cinisi, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Geraci
(pec: , esponente un credito pari a € 12.041,82, fondato su: 1) decreto Email_1 ingiuntivo n. 463/2022 del 25.5.2022- RG 4382/2022, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 5641/2023 del 7-8.2.2023; 2) decreto ingiuntivo n. 337/2022 del 27.4.2022- RG
3407/2022, notificato unitamente all'atto di precetto in data 6.6.2022 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 25- 26.1.2023, n. 3868/2023; 3) decreto ingiuntivo n.
537/2022 del 14.6.2022- RG 4376/2022, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 6-
7.2.2025 n.6189/2025 [cfr. documenti 1, 2 e 3 allegati al ricorso introduttivo 4] e successivi atti di precetto notificati rispettivamente il 19 luglio 2022 e il 18 gennaio 2024 [cfr. documenti 8 e 7 allegati al ricorso introduttivo], nonché pignoramento presso terzi del 3 aprile 2024 e relative dichiarazioni negative dei terzi pignorati [cfr. documenti 9, 10 e 11 allegato al ricorso introduttivo]; rilevato che, la società debitrice, ritualmente convocata con notifica del ricorso e del decreto di comparizione notificati via PEC in data 14 febbraio 2025, a cura della Cancelleria, non si è costituita;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.; ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 C.C.I.I.; osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della CP_
resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale in atti;
ritenuto, altresì, che la società debitrice, non costituendosi, non ha contestato i crediti vantati dai ricorrenti, peraltro fondati su titoli definitivi , né contestato e fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) C.C.I.I.; rilevato, inoltre, che dette soglie non possono essere accertate neppure attraverso l'esame dei bilanci, tenuto conto l'ultimo risulta essere stato depositato nel 2019; considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, C.C.I.I.), tenuto conto non solo del credito esposto nei ricorsi introduttivi sopra indicati, ma anche della esposizione debitoria riferita dall , pari a complessivi € 158.270,89 [cfr. informativa Controparte_3 acquisita d'ufficio aggiornata al 17 marzo 2025] e dall' pari ad € 4.203,39 [cfr. informativa CP_4 acquisita d'ufficio aggiornata al 17 marzo 2025]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 C.C.I.I., che lo stato di insolvenza della “ , fermi Parte_2 restando gli elementi già esposti, è anche comprovato dalla mancata dimostrazione dell'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale tali da consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 19414/2017, n. 25167/2016, n.
5402/2014, n. 16752/2013, n. 13644/2013 e n. 21834/2009); preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 C.C.I.I.; pronuncia
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
P.IV , con sede legale in Viale delle Scienze (Dip.
[...] P.IV_1
Architettura Ed. 14), in persona del liquidatore , nato a [...], il [...] Controparte_1 ed ivi residente in [...] , avente ad oggetto attività di bar con C.F._1 somministrazione di alimenti e bevande;
nomina
Giudice Delegato il dott. Giulio Corsini; nomina
Curatore l'Avv. Antonio Di Lello Finuoli con studio in MO (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella nota di accettazione della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà
d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2,
C.C.I.I.; ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 C.C.I.I. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 C.C.I.I. nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 C.C.I.I. un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I.I.;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 C.C.I.I. a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 C.C.I.I., anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, C.C.I.I., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), C.C.I.I.;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 16 luglio 2025, ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR
30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato anche sul sito internet del
Tribunale di MO, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di
Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali del 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Giulio Corsini Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e int., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.