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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
R.G. n. 6748/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DA Parte_1 Parte_2
2 DA Parte_3 Pt_2
3
Parte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 20.01.2025 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e ante . Esonera il Pt_2 Parte_5
Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 16,30
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6748/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6748 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_6
2 Parte_3 Pt_6
3 Controparte_2
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 20.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 05.04.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1. CPF ) , nata il [...] a Parte_6 C.F._1
Cacador (SC), residente in [...], 78 – Florianopolis ( SC);
2. CPF ( ), nata il [...] a Controparte_3 C.F._2
Cacador (SC), residente in [...], 1133, Bello – Cacador ( SC), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
3. nata a [...] [...] (SC); Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo status di CITTADINI ITALIANI:
7 0.285.269 - 41), nata il [...] a [...]_6CodiceFiscale_3
(SC), residente in [...], 78 –Florianopolis ( SC);
C PF ( 052.356.029-00), nata il [...] a [...]
Cacador (SC), residente in [...], 1133, Bello –Cacador ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sullaminore Parte_4 nata a [...] [...] (SC);
[...] ai sensi e agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto:
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o Controparte_1 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato il 02 Persona_1 aprile 1859 a Castello di Godego, provincia di Treviso, figlio e di Per_2 CP_4
il quale non aveva mai perso la suddetta cittadinanza italiana non essendosi
[...] naturalizzato cittadino brasiliano;
convolava a nozze, in data 21 gennaio 1883, con Persona_1
e successivamente, in data 14 ottobre 1977 decedeva;
Persona_3
-dall'unione predetta in data 20 ottobre 1895 nasceva il quale, in data 27 Persona_4 novembre 1923, convolava a nozze con Controparte_5
-dall'unione predetta in data 28 agosto 1924 nasceva il quale, in data 05 Persona_5 maggio 1951 si univa in matrimonio con e dalla loro unione, nasceva, in Controparte_6 data 29 giugno 1958, . Quest'ultima, in data 17 dicembre 1983, Persona_6 convolava a nozze con e alla loro unione nascevano le due odierne Persona_7 ricorrenti:
• in data 23 gennaio 199O Parte_6
Dott. Giovanni Calasso 3
• in data 31 luglio 1985 che si univa in Parte_7 matrimonio con e dall'unione nasceva: CP_7 Parte_4
➢ in data 24 aprile 2008, dava alla luce Parte_4
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del
Pt_5 cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato
Pt_5 dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento
Pt_5 in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non
Pt_5 avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
nato il [...] a [...], provincia di Treviso, Persona_1 nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione
Dott. Giovanni Calasso 4
attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
nato il [...] a [...], provincia di Treviso.
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Dott. Giovanni Calasso 5
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 16,30
Lecce-Venezia, 20.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6