Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2025, proposto da Afrodite Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D. B2D5A12087, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Ufficio territoriale del governo di Trapani, Autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Liberty Lines S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Carlo Morace e Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da pec da eletto presso lo studio Andrea Scuderi in CA, via Vincenzo Giuffrida n. 37;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
- del decreto n. 216 del 02/12/2024 dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto relativo all’aggiudicazione in favore della società Liberty Lines S.p.A. della procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione di un’impresa o di un gruppo di imprese a cui assentire in concessione demaniale marittima decennale, art. 36 C.d.N., per la gestione delle aree e dei beni demaniali marittimi denominati “Terminal Passeggeri” ubicati rispettivamente sul Molo Luigi IZ ed in località ce dei “Piazzali di sosta” in località Acqueviole, Comune di Milazzo. CIG : B2D5A12087;
- di tutti i verbali di gara nella parte in cui ammettono alle fasi successive della procedura la società Liberty Lines S.p.A. e, quindi, l’ammissione della stessa alla procedura selettiva;
- l’esito dell’attribuzione del punteggio all’offerta economica e, ove occorra, il bando di gara nella parte in cui dovesse legittimare l’attribuzione nei termini indicati nel verbale.
- la graduatoria;
- il silenzio serbato sulla richiesta di riesame dell’aggiudicazione;
- l’aggiudicazione definitiva, eventualmente sopravvenuta, del contratto, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;
quanto al ricorso incidentale
- del Disciplinare di gara - punto 5.1.1 -se ed in quanto letto ed interpretato quale disciplina che introduce, a pena di esclusione, l’obbligo di iscrizione nella cd. “ white list ”, quale requisito soggettivo di partecipazione alla gara in parola
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e della Liberty Lines S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione indicato in oggetto con cui, all’esito della procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, è stata assegnata alla controinteressata, la concessione demaniale marittima decennale, art. 36 C.d.N., per la gestione delle aree e dei beni demaniali marittimi denominati “Terminal Passeggeri” ubicati rispettivamente sul Molo Luigi IZ ed in località Acqueviole e dei “Piazzali di sosta” in località Acqueviole, Comune di Milazzo disposta.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e dei principi costituzionali e comunitari in tema di buona amministrazione e del principio generale di legalità. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità. Violazione del giusto procedimento. Difetto di presupposto in fatto e diritto, manifesta illogicità ed inadeguatezza della motivazione.
La società controinteressata non avrebbe uno dei requisiti previsti dalla lex specialis: l’iscrizione alla white list prevista dall’art. 5.1.1 del disciplinare di gara secondo cui “… Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco ”.
2) Violazione di legge e dei principi costituzionali e comunitari in tema di buona amministrazione e del principio generale di legalità. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso
di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità. Violazione del giusto procedimento. Difetto di presupposto in fatto e diritto, manifesta illogicità ed inadeguatezza della motivazione.
Tale censura è volta a rilevare la carenza dei requisiti di idoneità professionale della controinteressata ed in particolare della certificazione europea UNI EN ISO 9001:2015, così come previsto dall’art. 5.2 del disciplinare di gara, prodotta invero solo con riferimento ai servizi di “Erogazione dei servizi per il trasporto marittimo di passeggeri, progettazione, manutenzione e riparazione di unità navali” e non già per le attività principali previste dall’appalto, come invece effettuato dalla ricorrente titolare di tale certificazione per “le attività di gestione parcheggi con e senza automazioni, attività di rimozione veicoli, ausiliari e gestione al traffico veicolare. Gestione centro prenotazioni e biglietteria, gestione servizi alberghi, gestione servizi di centralino e gestione servizi di accoglienza passeggeri”.
3) Violazione di legge e dei principi costituzionali e comunitari in tema di buona amministrazione e del principio generale di legalità. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso
di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità. Violazione del giusto procedimento. Difetto di presupposto in fatto e diritto, manifesta illogicità ed inadeguatezza della motivazione.
La controinteressata non sarebbe in possesso del fatturato specifico con riferimento all’oggetto della concessione consistente “strutture di accoglienza propedeutiche all’imbarco, nonché dei servizi accessori, tra cui la gestione dei parcheggi e il controllo del traffico veicolare, inclusi i flussi di veicoli provenienti dallo sbarco dalle navi.
4) Violazione di legge e dei principi costituzionali e comunitari in tema di buona amministrazione e del principio generale di legalità. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità.
Con tale motivo si evidenzia che all’aggiudicataria con il rialzo dello 0,10% sull’importo a base d’asta sono stati attribuiti 27,17 punti ed alla ricorrente con il rialzo del 10.54% sono stati attribuiti 30 punti (il massimo).
La formula applicata pertanto, non valorizza il profilo differenziale del prezzo rendendo il criterio irragionevole.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso incidentale, regolarmente notificato e depositato, la controinteressata ha rilevato come:
1) la nullità della lex specialis nella parte in cui ha richiesto l’iscrizione alla white list, poiché nessuna delle prestazioni – gestione delle aree e dei beni demaniali marittimi denominati “Terminal Passeggeri” del Porto di Milazzo, comprensivo della gestione del piazzale di sosta e parcheggio e dell’edificio biglietterie e sala ristoro bar – sarebbe riconducibile nel novero di quelle indicate dall’art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012, non essendo alcuna delle attività in parola inquadrabili tra quelle ritenute “sensibili”.
Con riferimento ai motivi secondo e terzo articolati con il ricorso principale, la controinteressata ne ha sottolineato l’infondatezza poiché la certificazione ISO 9001 prodotta è inerente alla “Erogazione dei servizi per il trasporto marittimo di passeggeri” e pertanto attinente con l’oggetto della concessione.
Infine, con riferimento al quarto motivo, la controinteressata ne ha rilevato l’infondatezza, precisando, in ogni caso, che il suo eventuale accoglimento avrebbe un effetto caducante sull’intera gara e non già sulla sola aggiudicazione.
In adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 929/2025 di questo T.a.r., emessa all’esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025 – in vista della quale parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie –, l’Autorità portuale ha depositato copia del protocollo di legalità/patto d’integrità richiamato all’art. 5.1.1 “Altre cause di esclusione” del Disciplinare di gara.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 – in vista della quale la controinteressata ha depositato una memoria – il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono fondati nei sensi e nei limiti infra-precisati.
Già nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 questa sezione ha avuto modo di ribadire che:
- le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco della Prefettura (c.d. “ white list ”) sono quelle espressamente individuate all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, come modificato dall’art. 4- bis del d.l. 8.4.2020 n. 23 (convertito in legge n. 40 del 5.6.2020) (T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2020, n.484) e che tale elenco deve intendersi tassativo e di stretta interpretazione (T.a.r. per la Campania, sez. I, 23 marzo 2016, n. 1511);
- al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la verifica dell’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa va attuata mediante gli strumenti delle informative e delle comunicazioni antimafia ex d.lgs. n. 159 del 2011;
- ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, è nulla la clausola che preveda prescrizioni, a pena di esclusione, diverse da quelle previste dal codice stesso dovendosi considerare come non apposta ai documenti di gara (Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967);
Identiche considerazioni possono predicarsi per il d.lgs. n. 36/2023, che, all’art. 10, comma 2, ha ribadito il principio di tassatività delle clausole di esclusione, sicché per la concessione in esame - non afferendo a nessuno dei settori di cui all’art. 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 160 ( c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. i- bis ) servizi funerari e cimiteriali; i- ter ) ristorazione, gestione delle mense e catering; i- quater ) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti ) – la richiesta dell’iscrizione alla white list prevista dal disciplinare di gara è tamquam non esset, non essendo requisito neppure contemplato dal protocollo di legalità richiamato dalla lex specialis e prodotto nel presente giudizio.
Sotto tale profilo, pertanto, l’accoglimento dell’eccezione di nullità della clausola sopraindicata articolata con il ricorso incidentale implica il rigetto del primo motivo del ricorso principale.
Sono altresì infondati i motivi secondo e il terzo che possono essere esaminati congiuntamente stante l’identica radio decidendi .
E invero, l’oggetto della procedura è la “concessione demaniale marittima, art. 36 C.d.N., per la gestione delle aree e dei beni demaniali marittimi denominati “Terminal Passeggeri” ubicati rispettivamente sul Molo Luigi IZ ed in località Acqueviole e dei “Piazzali di sosta” in località Acqueviole, Comune di Milazzo”.
“ Gestione delle aree e dei beni demaniali marittimi denominati “Terminal Passeggeri” che sicuramente deve ritenersi inclusa nei servizi di biglietteria e nella erogazione dei servizi per il trasporto marittimo di passeggeri cui si riferisce la certificazione ISO 9001:2015 depositata dalla controinteressata.
Non solo la certificazione sopraindicata afferisce ai servizi oggetto della procedura, ma i contratti (stipulati con la Caronte & Tourist) prodotti dalla controinteressata, volti a comprovare il fatturato specifico, vi afferiscono indubbiamente così come l’oggetto sociale includente:
a) - il trasporto marittimo, anche con mezzi veloci, di persone, autoveicoli e merci, la gestione e la commercializzazione di linee marittime proprie e/o altrui, nonché la gestione di servizi connessi a dette attività;
- la gestione e l'esercizio di porti turistici […];
b) [...] realizzare tutti quegli impianti, attrezzature locali e servizi, posti di ristoro ecc., inerenti, utili e necessari alle operazioni di costruzione, di trasporto, ricovero e manutenzione degli stessi.
Merita accoglimento il quarto motivo di ricorso nei sensi e per gli effetti prospettati con il ricorso incidentale.
Incontestata tra le parti la corretta applicazione della formula matematica in questione, emerge come a fronte di notevoli differenze in ordine all’offerta economica proposto, l’attribuzione del punteggio sia totalmente disancorata dal rapporto dei prezzi offerti con ciò disattendendo non solo l’orientamento giurisprudenziale (di cui a Cons. di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui “ nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta ”, ma anche quello che, pur ammettendo formule matematiche funzionali a ridurre il peso marginale della parte economica ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; Id., 23 dicembre 2019, n. 8688, 23 novembre 2018, n. 6639), condiziona tale possibilità alla previsione di una necessaria differenziazione del punteggio delle offerte economiche notevolmente diverse.
Né tantomeno tale principio può ritenersi depotenziato – come affermato in sede di ricorso incidentale – dall’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, laddove chiarisce che l’offerta economicamente più vantaggiosa implica per la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la necessaria valorizzazione degli “elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.
Infatti, non solo la disposizione detta i “criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” e non già per le concessioni, ma non consente, in alcun modo, il possibile azzeramento delle differenze con riferimento all’offerta economica, giacché il criterio così inteso sarebbe integralmente snaturato.
Emerge ictu oculi che la formula matematica di attribuzione di punteggi ha l’effetto di sterilizzare totalmente le differenze tra i ribassi offerti configurandosi così come criterio contraddittorio, irragionevole ed arbitrario, alterando (dequotandolo) il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356).
Sul punto non meritano accoglimento le eccezioni sollevate in sede di ricorso incidentale con riferimento: i ) alla mancata allegazione della prova di resistenza poiché l’illogicità del parametro adottato, non esclude in assoluto che una formula matematica, diversa da quella in esame, possa modificare l’esito della gara, tenuto conto che la distanza tra i due concorrenti (61,75 e 38,50 punti = 23,25) in sede di offerta tecnica non è superiore ai 27,17 punti assegnati alla controinteressata; ii ) al tenore del d.lgs. n. 36/2023 che sollecita il confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta.
La fondatezza dell’ultimo motivo del ricorso principale implica l’accoglimento del correlato profilo prospettato con il ricorso incidentale con la conseguente sostituzione della formula matematica in contestazione e la riedizione della gara quantomeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche onde garantire la neutralità del criterio ed eliminare qualsiasi sospetto di elaborazione della formula alla luce delle offerte presentate.
L’esito giustifica la compensazione delle spese del giudizio, con esclusione del rimborso del contributo unificato, che viene posto a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (sezione prima), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO