Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6015 del 2025, proposto da
LI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Nola - Sezione Lavoro - n. 1156/2025, pubbl. il 28.5.2025, n.r.g. lav. 6894/2023, notificata in data 29.5.2025, non appellata, e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato in data 10 novembre 2025, LI NA ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1156/2025, emessa dal Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro.
Il predetto titolo giudiziale, reso nel giudizio iscritto al n. 6894/2023 R.G. Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito "all’attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per l’anno scolastico 2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali". Il valore del beneficio è pari a € 500,00. La sentenza ha altresì condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Il provvedimento è stato ritualmente notificato in forma esecutiva all'Amministrazione resistente tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 29 maggio 2025. Successivamente, con certificazione del 28 ottobre 2025, la Cancelleria del Tribunale di Nola ha attestato il passaggio in giudicato della decisione per mancata impugnazione.
Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo e il decorso di un considerevole lasso di tempo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto completamente inadempiente rispetto al comando giudiziale.
Ha pertanto richiesto che il Tribunale ordini all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e che, in caso di ulteriore inerzia, venga nominato un Commissario ad acta. Ha altresì domandato la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (astreinte) ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Nicola D’Onofrio e Giovanna Schiavone.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 14 novembre 2025, senza tuttavia allegare prova dell'avvenuto adempimento né formulare specifiche difese a confutazione della pretesa avversaria.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il ricorso è ricevibile e ammissibile. La parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 114, comma 2 c.p.a., depositando copia digitale con attestazione di conformità della sentenza n. 1156/2025, la prova della notifica in forma esecutiva avvenuta in data 29.05.2025 e la relativa certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria in data 28.10.2025.
Sussiste, inoltre, la condizione di proponibilità dell'azione in relazione al rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge. L'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né, secondo consolidata giurisprudenza, proporre ricorso per l'ottemperanza, che costituisce uno strumento di esecuzione del giudicato nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale termine è posto a garanzia del corretto agire amministrativo, al fine di consentire all'ente pubblico di predisporre le necessarie procedure contabili per l'adempimento. Nel caso di specie, la sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 29 maggio 2025, mentre il presente ricorso è stato notificato il 10 novembre 2025, ben oltre il decorso del termine di 120 giorni, con conseguente piena ammissibilità dell'odierna azione.
3.- Passando alla disamina del merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esame degli atti di causa dimostra in modo inconfutabile la totale e ingiustificata inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1156/2025 del Tribunale di Nola. L'Amministrazione, pur costituitasi in data 14 novembre 2025, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al comando del giudice, né ha addotto ragioni ostative all'adempimento. Secondo un principio generale in materia di obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, a fronte della puntuale allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, l'Amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'estinzione del debito sancito dal giudice del lavoro.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, deve essere ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 1156/2025 del Tribunale di Nola entro un termine congruo, che si stima in 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso di tale termine, si rende necessaria la nomina di un Commissario ad acta, come richiesto dal ricorrente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Tale figura viene individuata nel direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (dgosv) del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro funzionario.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione mediante deposito nel fascicolo telematico (PAT) dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza.
4.- Infine va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l'astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che "L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell'ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile").
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese devono essere distratte in favore dei difensori del ricorrente, avv.ti Nicola D’Onofrio e Giovanna Schiavone, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%), da distrarsi in favore degli avvocati Nicola D’Onofrio e Giovanna Schiavone, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RU, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
IO FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FF | RI RU |
IL SEGRETARIO