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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 817/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to GOFFREDO LEONARDO e dall'Avv. CARBONARA
GAETANO FABRIZIO
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1316/2024 del 29.03.2024 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' con la quale il Parte_1 CP_1 ricorrente aveva agito per la quantificazione del proprio credito risarcitorio per il servizio di disponibilità attiva prestato, come accertato nell'an nella sentenza n. 1125/2022 del
Tribunale di Bari, e condannava la al pagamento di € 2.017,97 in favore del CP_1 ricorrente, oltre accessori e spese di lite, che liquidava in € 1.030,00, oltre accessori.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame con Parte_1 ricorso depositato in data 25.09.2024.
Non si costituiva in giudizio l' CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3. Nel ricorso depositato in data 31.01.2023 il esponeva: Parte_1
- di lavorare alle dipendenze dell' con profilo e mansioni di C.P.S. Tecnico CP_1 di Radiologia;
- che con sentenza n.1152/2022, pubblicata il 12.04.2022, pronunciata a definizione del giudizio iscritto sub RG. n. 8177/2020 e passata in cosa giudicata, il Tribunale di Bari aveva accertato il diritto dell'istante a essere risarcito per il danno da usura psico-fisica legato all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva.
4. Il primo giudice accoglieva la domanda proposta dal ritenendo che la Parte_1 quantificazione del credito, come indicato nei conteggi presentati dal lavoratore, risultava correttamente determinata nell'importo complessivo di euro 2.017,97, tenuto conto della retribuzione giornaliera feriale comprovata dai cedolini paga prodotti in atti, con riferimento alle medesime giornate per le quali è stato definitivamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento del servizio di pronta disponibilità per il periodo dal 2.2.2018 al 23.2.2020.
5. L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, rilevando che il Tribunale, pur avendo posto le spese a carico della parte soccombente, non aveva rispettato i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (in particolare, il D.M. n. 147/2022). Rilevava innanzitutto che le spese erano state liquidate ai valori minimi senza fornire alcuna motivazione e in assenza di valide ragioni per derogare ai valori medi previsti dalle tabelle ministeriali, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del citato decreto. Osserva inoltre che non era stato liquidato alcun compenso per la fase di trattazione che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, comprende anche l'eventuale fase istruttoria e deve essere riconosciuta anche in assenza di attività istruttoria vera e propria, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, trattazione che, nel caso in esame, era pacificamente avvenuta con discussione orale davanti
2 al giudice. Sottolinea che il Tribunale ha considerato erroneamente la causa come appartenente a un contenzioso seriale e ciò avrebbe potuto incidere sulla determinazione al ribasso delle spese;
che tale qualificazione è da ritenersi non corretta poiché, anche a fronte di una possibile omogeneità delle questioni giuridiche, le peculiarità delle circostanze di fatto, accertate attraverso l'analisi dei cartellini presenza personali, rendono ogni vertenza autonoma e non assimilabile ad altre.
Conclude che le spese avrebbero dovuto essere liquidate, in base alle tabelle aggiornate, in euro 2.626,00 oltre accessori, ovvero, in subordine, quantomeno in euro 1.314,00 oltre accessori, come da note spese prodotte.
6. L'appello è infondato e va rigettato.
La liquidazione delle spese a carico della parte soccombente va effettuata ratione temporis alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (da ultimo con D.M. n.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022).
Innanzitutto, valutata l'indiscussa non complessità della questione trattata, si può senz'altro tenere conto dei valori minimi previsti nella tabella, e non di quelli medi come richiesto dall'appellante.
E infatti, l'attuale formulazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 del
D.M. 37/2018, preclude al giudice di scendere al di sotto dei compensi fissati nella misura minima;
ivi si legge che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ciò detto, va rimarcato che restano pur sempre fermi i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, D.M. 55/14, ai sensi del quale, ai fini della liquidazione del compenso, “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
In altri termini, la decisione del giudice liquidatoria del compenso giudiziale è guidata dai parametri indicati all'art. 4 del DM 55/2014, grazie alla cui applicazione il giudice tiene
3 conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate e può aumentarli fino all'80% o diminuirli non oltre il 50%; ne consegue che il giudice ben può applicare i minimi tabellari, in quanto,
a decorrere dall'entrata in vigore del DM 37/18, gli è precluso soltanto di scendere al di sotto degli stessi.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Cass. n.
22151 del 2018):Giova premettere che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 12 settembre 2018, n. 22151):
a) nella vigenza del D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni effettuate in epoca successiva alla sua entrata in vigore, il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione quando questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. n. 20289/15);
b) i minimi e massimi di cui al D.M. n. 55/2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, co. 1, di tale decreto (Cass. n. 3591/18);
c) non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n.2386/17), con la precisazione che la diminuzione, alla stregua della modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del D.M. 8 marzo 2018 n. 37, non può superare “in ogni caso” il 50 per cento (per la fase istruttoria il 70 per cento, divenuto il 50% ai sensi del D.M. n. 147/2022).
La Suprema Corte ha da ultimo precisato con la sentenza 2023 n. 10466 (conf. Cass. 2023 n.
9815), con riferimento al problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ogni fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, che “Il nuovo testo infatti prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”; abbattimento del 50% previsto ora, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal DM
147/22, per tutte le fasi del giudizio (anche per quella istruttoria) degli importi medi dello scaglione di riferimento.
Ed invero, tenendo conto dello scaglione della causa (da € 1.101,00 a € 5.200,00) correttamente sono state liquidate dal primo giudice le spese nella seguente misura: € 444,00 per spese della fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva del
4 giudizio, € 373,00 per la fase decisionale, per un totale di € 1030,00.
6.2. Rileva la Corte che non può essere riconosciuto anche il compenso per la fase di trattazione, posto che la causa è stata decisa in prima udienza, esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti prodotti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata e dal fascicolo di primo grado.
In particolare, mette conto osservare che nella fattispecie in esame, il giudizio si è svolto nell'unica prima udienza del 29.3.2024 in cui il difensore della ricorrente si è limitato a Cont chiedere al Tribunale di dichiarare la contumacia della e di ammettere la CTU (come già richiesto nel ricorso).
L'art. 4 del DM 55/2014 chiarisce – a proposito della liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria – che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”; peraltro, le attività consistenti nella partecipazione a più udienze neppure sono contemplate tra quelle indicate come meritevoli, se effettivamente svolte, di un compenso, essendo “la partecipazione e assistenza ad attività istruttoria” concetto distinto dalla mera partecipazione alle udienze.
Invero, nel rito del lavoro, differentemente dal processo civile in senso stretto (con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica;
va sul punto ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (cfr. ex multis, Cass. n. 4698 del 18.02.2019).
Trattasi quindi di attività specifiche e tipiche della detta fase, che nella fattispecie non risultano in alcun modo compiute.
7. Va quindi confermata l'impugnata sentenza.
Non essendovi costituzione del resistente, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 25.09.2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari data 29.03.2024, nei confronti di , così provvede: CP_2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Bari, il 15/09/2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
6
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 817/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to GOFFREDO LEONARDO e dall'Avv. CARBONARA
GAETANO FABRIZIO
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1316/2024 del 29.03.2024 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' con la quale il Parte_1 CP_1 ricorrente aveva agito per la quantificazione del proprio credito risarcitorio per il servizio di disponibilità attiva prestato, come accertato nell'an nella sentenza n. 1125/2022 del
Tribunale di Bari, e condannava la al pagamento di € 2.017,97 in favore del CP_1 ricorrente, oltre accessori e spese di lite, che liquidava in € 1.030,00, oltre accessori.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame con Parte_1 ricorso depositato in data 25.09.2024.
Non si costituiva in giudizio l' CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3. Nel ricorso depositato in data 31.01.2023 il esponeva: Parte_1
- di lavorare alle dipendenze dell' con profilo e mansioni di C.P.S. Tecnico CP_1 di Radiologia;
- che con sentenza n.1152/2022, pubblicata il 12.04.2022, pronunciata a definizione del giudizio iscritto sub RG. n. 8177/2020 e passata in cosa giudicata, il Tribunale di Bari aveva accertato il diritto dell'istante a essere risarcito per il danno da usura psico-fisica legato all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva.
4. Il primo giudice accoglieva la domanda proposta dal ritenendo che la Parte_1 quantificazione del credito, come indicato nei conteggi presentati dal lavoratore, risultava correttamente determinata nell'importo complessivo di euro 2.017,97, tenuto conto della retribuzione giornaliera feriale comprovata dai cedolini paga prodotti in atti, con riferimento alle medesime giornate per le quali è stato definitivamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento del servizio di pronta disponibilità per il periodo dal 2.2.2018 al 23.2.2020.
5. L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, rilevando che il Tribunale, pur avendo posto le spese a carico della parte soccombente, non aveva rispettato i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (in particolare, il D.M. n. 147/2022). Rilevava innanzitutto che le spese erano state liquidate ai valori minimi senza fornire alcuna motivazione e in assenza di valide ragioni per derogare ai valori medi previsti dalle tabelle ministeriali, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del citato decreto. Osserva inoltre che non era stato liquidato alcun compenso per la fase di trattazione che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, comprende anche l'eventuale fase istruttoria e deve essere riconosciuta anche in assenza di attività istruttoria vera e propria, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, trattazione che, nel caso in esame, era pacificamente avvenuta con discussione orale davanti
2 al giudice. Sottolinea che il Tribunale ha considerato erroneamente la causa come appartenente a un contenzioso seriale e ciò avrebbe potuto incidere sulla determinazione al ribasso delle spese;
che tale qualificazione è da ritenersi non corretta poiché, anche a fronte di una possibile omogeneità delle questioni giuridiche, le peculiarità delle circostanze di fatto, accertate attraverso l'analisi dei cartellini presenza personali, rendono ogni vertenza autonoma e non assimilabile ad altre.
Conclude che le spese avrebbero dovuto essere liquidate, in base alle tabelle aggiornate, in euro 2.626,00 oltre accessori, ovvero, in subordine, quantomeno in euro 1.314,00 oltre accessori, come da note spese prodotte.
6. L'appello è infondato e va rigettato.
La liquidazione delle spese a carico della parte soccombente va effettuata ratione temporis alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (da ultimo con D.M. n.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022).
Innanzitutto, valutata l'indiscussa non complessità della questione trattata, si può senz'altro tenere conto dei valori minimi previsti nella tabella, e non di quelli medi come richiesto dall'appellante.
E infatti, l'attuale formulazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 del
D.M. 37/2018, preclude al giudice di scendere al di sotto dei compensi fissati nella misura minima;
ivi si legge che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ciò detto, va rimarcato che restano pur sempre fermi i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, D.M. 55/14, ai sensi del quale, ai fini della liquidazione del compenso, “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
In altri termini, la decisione del giudice liquidatoria del compenso giudiziale è guidata dai parametri indicati all'art. 4 del DM 55/2014, grazie alla cui applicazione il giudice tiene
3 conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate e può aumentarli fino all'80% o diminuirli non oltre il 50%; ne consegue che il giudice ben può applicare i minimi tabellari, in quanto,
a decorrere dall'entrata in vigore del DM 37/18, gli è precluso soltanto di scendere al di sotto degli stessi.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Cass. n.
22151 del 2018):Giova premettere che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 12 settembre 2018, n. 22151):
a) nella vigenza del D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni effettuate in epoca successiva alla sua entrata in vigore, il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione quando questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. n. 20289/15);
b) i minimi e massimi di cui al D.M. n. 55/2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, co. 1, di tale decreto (Cass. n. 3591/18);
c) non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n.2386/17), con la precisazione che la diminuzione, alla stregua della modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del D.M. 8 marzo 2018 n. 37, non può superare “in ogni caso” il 50 per cento (per la fase istruttoria il 70 per cento, divenuto il 50% ai sensi del D.M. n. 147/2022).
La Suprema Corte ha da ultimo precisato con la sentenza 2023 n. 10466 (conf. Cass. 2023 n.
9815), con riferimento al problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ogni fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, che “Il nuovo testo infatti prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”; abbattimento del 50% previsto ora, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal DM
147/22, per tutte le fasi del giudizio (anche per quella istruttoria) degli importi medi dello scaglione di riferimento.
Ed invero, tenendo conto dello scaglione della causa (da € 1.101,00 a € 5.200,00) correttamente sono state liquidate dal primo giudice le spese nella seguente misura: € 444,00 per spese della fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva del
4 giudizio, € 373,00 per la fase decisionale, per un totale di € 1030,00.
6.2. Rileva la Corte che non può essere riconosciuto anche il compenso per la fase di trattazione, posto che la causa è stata decisa in prima udienza, esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti prodotti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata e dal fascicolo di primo grado.
In particolare, mette conto osservare che nella fattispecie in esame, il giudizio si è svolto nell'unica prima udienza del 29.3.2024 in cui il difensore della ricorrente si è limitato a Cont chiedere al Tribunale di dichiarare la contumacia della e di ammettere la CTU (come già richiesto nel ricorso).
L'art. 4 del DM 55/2014 chiarisce – a proposito della liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria – che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”; peraltro, le attività consistenti nella partecipazione a più udienze neppure sono contemplate tra quelle indicate come meritevoli, se effettivamente svolte, di un compenso, essendo “la partecipazione e assistenza ad attività istruttoria” concetto distinto dalla mera partecipazione alle udienze.
Invero, nel rito del lavoro, differentemente dal processo civile in senso stretto (con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica;
va sul punto ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (cfr. ex multis, Cass. n. 4698 del 18.02.2019).
Trattasi quindi di attività specifiche e tipiche della detta fase, che nella fattispecie non risultano in alcun modo compiute.
7. Va quindi confermata l'impugnata sentenza.
Non essendovi costituzione del resistente, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 25.09.2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari data 29.03.2024, nei confronti di , così provvede: CP_2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Bari, il 15/09/2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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