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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere
3) Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 27 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 33/2021(RG n. 4556/2020) pronunciata dal Tribunale di Taranto- sezione Lavoro, in materia di contratti a termine, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappr.e difeso dall'avv. E.C. SCHIAVONE
-Appellata-
OGGETTO: “nullità e conversione contratti a termine”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente depositato il 19/1/2021 ha impugnato la Parte_1 sentenza che ha rigettato la sua domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai seguenti contratti a tempo determinato intercorsi il primo dal 17/5/2017 al 30/6/2017, prorogato più volte fino al 30/9/2018 per un totale di 485 giorni;
il secondo intercorso dal 22/10/2018 al
30/3/2019 per un totale di 158 giorni;
il terzo dal 2/4/2019 al 30/3/2020 per un totale di 358 giorni, per asserito contrato con la disciplina dei contratti a termine come disciplinata dalla legge 96/2018 che ha modificato il d.lvo 81/2015, in ordine alla durata, superiore a quella stabilita dalla legge e alla causale, mancante in alcun contratti. Il Tribunale ha rigettato la domanda, riconoscendo il ricorrente decaduto dal poter impugnare tutti i contratti precedenti all'ultimo; mentre con riguardo all'ultimo ha ritenuto esso si giustificasse in quanto stipulato in attuazione dell'accordo sindacale territoriale(cd di prossimità)stipulato da Confindustria con i sindacati più rappresentativi ai sensi dell'art 8 d.l. 138/2011 conv. In L 14/2011. Ha ritenuto pertanto infondata la tesi della stipulazione del contratto in frode alla legge e ha rigettato la domanda. Solo nelle note autorizzate conclusive il ricorrente sollevava la mancanza del documento di valutazione dei rischi, ma il Tribunale nulla sul punto argomentava né statuiva.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza innanzitutto per non avere rilevato la mancanza del documento di valutazione dei rischi, la cui prova è a carico del datore di lavoro.
Poi per non avere considerato la vicenda contrattuale unitariamente, a prescindere dalle interruzioni tra un contratto e l'altro, ritenendo il superamento del limite dei 24 mesi, come stabilito dalla legge;
per avere ritenuto legittimo l'accordo di prossimità, che invece risultava privo di causa e in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con la clausola n. 5 della direttiva n. 70/99 sulla durata massima dei contratti a termine, avendo la stessa previsto che, in caso di superamento della durata di 36 mesi, si configura un abuso dello strumento del contratto a termine. Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, ossia accertamento dei contratti a termine e conversione sin dalla stipula del primo rapporto, oltre al risarcimento del danno.
Si è costituita l'appellata riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza del 14/5/2025 la Corte invitava la società appellata a depositare il documento di valutazione dei rischi. Rilevava infatti che secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, a decorrere dal pronunciamento dalle Sezioni unite con sentenza n. 26242/2014, il giudice può rilevare d'ufficio cause di nullità non rilevate dalla parte, sia che si tratti di cause di nullità parziali che totali, purchè sulle stesse si svolga il contraddittorio, tanto più quando sono poste a protezione di interessi superindividuali1; tale rilievo deve avvenire d'ufficio in qualunque stato e grado del processo. Il giudice di primo grado, pertanto, nel momento in cui pur nelle note conclusive il ricorrente aveva sollecitato l'intervento del suo potere d'ufficio sul punto, avrebbe dovuto consentire alla controparte di interloquire documentando l'esistenza del documento di valutazione dei rischi, non potendo la resistente, in mancanza di autorizzazione del giudice, provvedere al deposito di alcun documento integrativo. A seguito dell'ordinanza resa in appello la società ha depositato il documento di valutazione dei rischi, esistente alla data di stipula dei contratti a termine per cui è causa, ragion per cui il motivo di appello deve essere rigettato.
L'appello è comunque infondato.
Come è evidente dalla sequenza degli stessi contratti, i contratti si sono succeduti negli anni con più o meno ampie soluzioni di continuità, senza potersi compiere alcun affidamento da parte del ricorrente sulla rinnovazione dello stesso contratto nell'anno o nei mesi successivi. Già questo elemento fattuale depone per la conclusione, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ciascun contratto alla sua cessazione nel rispetto del termine di legge(60 per l'impugnativa stragiudiziale e 180 per quella giudiziale), non essendo possibile compiere una valutazione di unicità dei contratti a termine ex ante.
Peraltro la Cassazione è ferma nel ritenere che la valutazione di unicità della causa che sorregge una sequenza di contratti a termine, può valutarsi solo ex post in sede giudiziale, ragion per cui intanto il lavoratore è tenuto ad impugnare ogni singolo contratto nei termini di legge, tanto più nel caso di specie in cui i contratti non si sono succeduti senza soluzione di continuità.
Sul punto si riporta l'ultimo orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui “Ritiene il
Collegio che anche nell'ambito della specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 per i contratti a termine valgano i principi già affermati da questa Corte in numerose sentenze rese nell'ambito dei contratti di somministrazione a tempo determinato nelle quali si è già avuto occasione di confrontarsi con il tema della capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine anche a quelli che lo hanno preceduto proprio con riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per
l'impugnazione stragiudiziale (cfr. Cass. 25/02/2020 n. 5037). In quella sede, nel richiamare altre pronunce (Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422, 2283 e 24356 del 2019) si è ribadito il principio secondo cui: «in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa». In particolare, va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza 08/02/2020 n. 2420 con la quale era stato affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita.
8.2. In quella sede si specificò che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte dei contratti di somministrazione, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizzava di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento tale da rendere necessaria una comunicazione del datore di lavoro. Nel confermare tale statuizione anche con riguardo ai contratti a termine, sembra opportuno chiarire che, al di fuori dei casi specifici previsti dall'art. 5 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 per i quali la reiterazione del contratto a termine comporta per legge che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato ovvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto ( è questo il caso della successione di assunzioni a termine senza soluzione di continuità) (cfr. 11/03/2022 n. 8038), la mera reiterazione dei contratti a termine non può ingenerare alcun affidamento del lavoratore. In continuità con quanto già affermato nell'ambito della somministrazione a termine va ribadito allora che, al di fuori dei casi su richiamati, la singolarità dei contratti e l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti alla loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata”2.
Correttamente allora il Tribunale lo ha dichiarato decaduto dal poter impugnare tutti i contratti tranne l'ultimo, visto che la prima impugnativa stragiudiziale è del 5/6/2020.
In ordine all'ultimo, esso risulta stipulato in attuazione dell'art 18 D.lvo 81/2015 e dell'accordo sindacale territoriale del 20/12/2018, espressamente richiamato in contratto. Gli accordi di prossimità sono autorizzati dal legislatore, all'art 8 L 14/2011 e consentono la stipula di contratti a termine in deroga alle disposizioni di legge che regolano la materia, quanto alla durata, alla necessità di una causale, al superamento del limite del 20%. purchè il contratto realizzi uno degli scopi indicati dalla stessa legge del 2011.
Nel caso di specie l'accordo di prossimità del 20/12/2018, chiarisce espressamente che nel territorio tarantino bisogna rilanciare e rafforzare le imprese che lavorano nell'ambito del siderurgico sulla base di commesse da parte dell'acciaieria ex Ilva di Taranto, poiché tali imprese stanno attraversando un periodo di crisi, anche a causa delle vicende che hanno interessato lo stabilimento stesso. Per questo occorre garantire loro strumenti di assunzione flessibili che possano assicurare loro il personale necessario per l'espletamento dei contratti appaltati per la durata degli stessi, così accrescendo le possibilità di impiego da parte della manodopera del territorio. Dunque una doppia causale perseguiva tale contratto di prossimità, sia quella di agevolare l'attività di queste imprese consentendo loro di assumere personale nei periodi in cui avessero commesse senza essere tenute a retribuirgli anche negli altri periodi, ma anche rafforzare l'occupazione in un territorio fortemente depresso rispetto alla media nazionale.
Tali finalità rispondono appieno a quelle imposte dalla legge che ha regolamentato tali accordi e giustificano le deroghe come previste dallo stesso accordo, ossia alla durata del contratto, alla necessità di apporre una causale espressa, al superamento del limite del 20% di lavoratori a termine.
Non si pone poi un problema di violazione della norma della direttiva comunitaria richiamata, perché il contratto non supera i 36 mesi e invero nemmeno tutti i contratti complessivamente considerati, per cui non si pone la questione in ordine all'abuso del diritto.
L'appello deve essere rigettato. La complessità della causa e la novità della materia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 25/6/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd in un caso analogo Cass. Sent. N. 8914/2019 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15226 del 30/05/2023