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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1227/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 04/01/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 26/01/2024 e iscritto al n. 509/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYS01SC01701/2023, notificato in data 07/09/2023, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, nonché IVA indebitamente detratta, relativamente all'anno d'imposta 2018. Premetteva il ricorrente di svolgere l'attività di agente e rappresentante di prodotti alimentari e tabacco (codice ATECO 46.17.07). Il controllo fiscale traeva origine dalla notifica dell'invito n. I00428/2023, con cui l'Ufficio richiedeva l'esibizione della documentazione contabile e fiscale. Dall'esame della stessa emergeva: l'indeducibilità di spese non annotate né documentate per complessivi € 1.919,00; l'indebita deduzione di costi di pubblicità
e di pasti e soggiorni per complessivi € 46.181,25; l'indebita detrazione di IVA a credito per € 10.055,00.
In particolare, l'Ufficio contestava spese per pasti e soggiorni, riferite a un soggiorno turistico effettuato nel periodo di Ferragosto 2018 presso il “Modica Beach Resort”, ritenute estranee all'attività d'impresa; spese di pubblicità per € 45.000,00, fatturate dalla società Società_1, ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la predetta società risultava qualificabile come “cartiera”, sulla base di un articolato quadro indiziario desunto da verifiche della Guardia di Finanza e da un avviso di accertamento emesso nei confronti di questa.
Nel corso del procedimento di adesione, il contribuente presentava memorie difensive e documentazione integrativa, sostenendo l'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione e la loro utilità economica.
Contestualmente, egli si avvaleva dell'istituto del ravvedimento operoso, presentando dichiarazioni integrative con ravvedimento parziale ai fini delle imposte dirette e IRAP e integrale ai fini IVA.
Il procedimento di adesione si concludeva con esito negativo, per rifiuto del contribuente della proposta dell'Ufficio. Seguiva la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, che il ricorrente contestava adducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) l'erroneità della contestazione di inesistenza oggettiva delle prestazioni di sponsorizzazione, sostenendo di averne provato l'effettività; 2) la violazione delle regole sull'onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti;
3) la deducibilità dei costi sostenuti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Costituitasi in giudizio con ampia e articolata memoria del 034/03/2024, l'AE deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Rilevava in particolare che la società Società_1 S.r.l., che aveva emesso le fatture ritenute inesistenti, era risultata priva di struttura operativa reale, di beni strumentali, di personale e di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività fatturate;
la documentazione prodotta dal contribuente (fatture, bonifici, contratto, e-mail, fotografie e rassegne stampa) era inidonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni, trattandosi di elementi tipicamente utilizzati per conferire parvenza di realtà a operazioni fittizie;
le sponsorizzazioni contestate difettavano, in ogni caso, del requisito dell'inerenza, in quanto prive di qualunque collegamento qualitativo con l'attività svolta dal contribuente, agente di commercio operante in Sicilia.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 04/03/2026, il ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, depositando copia degli atti del procedimento penale conclusosi con provvedimento di archiviazione.
§4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Rileva preliminarmente il Collegio che il recupero di € 464,00, relativo all'indebita deduzione del
10% dell'IRAP versata, non è stato oggetto di specifica contestazione e deve pertanto ritenersi definitivo.
§6. Va poi, sempre in linea preliminare, esaminata la questione – qui direttamente rilevante – concernente l'efficacia vincolante nel processo tributario del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione (ovvero, in generale, del giudicato penale di assoluzione) del contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Si osserva invero che il difensore del ricorrente, ha versato in atti una copia della richesta formulata dal p.m. e del pedissequo decreto di archiviazione.
Ritiene la Corte che, alla luce della previsione di reciproca autonomia del processo penale e di quello tributario, di cui all'art. 20 del D.lgs. 74/2000, la sentenza di assoluzione resa in sede penale non vincoli questo Decidente.
§6.1. A tal proposito rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza (Sez. 5, Sentenza n. 4924 del
27/02/2013, Rv. 625233) nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna - la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio, e non rappresenta un accertamento preliminare necessario
(nello stesso senso, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012, Rv. 622685, a tenore della quale, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall'art. 7, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario;
conf.,
Sez. 5, Sentenza n. 19786 del 27/09/2011, Rv. 619306; Cass. Sez. Trib. n. 16223/2022).).
Ciò è tanto più vero allorquando, come nel caso che qui ricorre, non vi sia stata una piena assoluzione nel merito, ma un decreto di archiviazione, per sua natura sempre provvisorio e revocabile al sopravvenire di nuove emergenze processuali.
In particolare, osserva la Corte che il decreto di archiviazione emesso in sede penale non ha efficacia di
"giudicato" nel processo tributario perché manca di un accertamento pieno, trattandosi di una decisione basata sulla mancanza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Inoltre, una condotta può non essere punibile penalmente (perché non raggiunge la soglia di punibilità o perché il dolo non è provato), ma può essere comunque idonea a fondare una rettifica fiscale basata su presunzioni previste dal D.P.R. 600/73 o dal D.P.R. 633/72.
Pertanto, l'insussistenza di rilievo penale non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo-tributario, basato su elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza."
§6.2. Alla luce dei superiori principi, l'avvenuta archiviazione, attesa l'insufficiente base probatoria (si legge nella richiesta del P.M., che il Giudice richiama per relazionem nel suo decreto, che “A seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis C.p.p. l'indagato Ricorrente_1 in sede di interrogatorio riferiva e documentava (vedi interrogatorio e numerosi allegati ai quali si rinvia) come in realtà le operazioni di sponsorizzazione erano state effettive e non potevano considerarsi inesistenti. Ritiene questo P.M. che alla luce di quanto documentato dall'indagato il fatto non sussiste.”) di Ricorrente_1 dal contestato delitto di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000, per non avere il giudice penale ritenuta provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la falsità delle fatture emesse da Società_1, non impone a questo Collegio di recepirne acriticamente le conclusioni, permanendo in capo alla Corte l'esercizio del potere – dovere, riconosciuto dalla legge e dalla pacifica interpretazione giurisprudenziale, di valutare alla luce del diverso paradigma probatorio applicabile in sede tributaria gli elementi, anche di segno indiziario, scaturiti in esito alla verifica effettuata dall'AE e contenuta nell'avviso di accertamento in atti (cfr. Sez. 5, 19786/11, cit.), operando una valutazione complessiva e non frazionata dei diversi elementi indiziari emersi in processo.
§6.3. Posta tale necessaria premessa, è da dire che la conclusione autonomamente assunta dal giudice penale, ed imperniata su presupposti diversi da quelli posti a fondamento della presente decisione, non appare convincente.
La motivazione, ritenuta congrua ed adottata dal giudice penale, appare asfittica ed inappagante nella presente sede tributaria, atteso che, laddove – come nel caso di specie – si discuta di fatture emesse da soggetti di incerta qualificazione e apprezzabilità professionale, oltreché sforniti di qualsiasi consistenza imprenditoriale (non tenendo contabilità ed essendo privi di mezzi per lo svolgimento dell'attività), occorre fornire sia la prova formale dei rapporti economici, sia la prova della effettività delle prestazioni fornite, che dovrebbero, in un corretta ottica aziendalistica (ma prima ancora, di comune buon senso) giustificare l'esborso di cifre ragguardevoli, da parte dell'utilizzatore delle fatture (soggetto che agisce con finalità imprenditoriali) a fronte di una controprestazione impalpabile. Invero, nella fattispecie che qui ricorre, non solo manca ogni forma di documentazione cartacea di riferimento ai fini di abbattimento delle imposte, ma
è la stessa effettività delle prestazioni offerte, e la loro riscontrabilità su un piano concreto che appare smentita da numerosi elementi indiziari e non aderente alla realtà delle cose.
Non soltanto, si ribadisce, manca in atti una documentazione comprovante – sul piano formale – l'esistenza di rapporti tra Società_1 e Ricorrente_1, ma sussistono molteplici risultanze indiziarie, a carattere grave, preciso e concordante, che impongono di ritenere come assolutamente artificiosi detti rapporti (su cui v. infra) e finalizzati unicamente a creare delle fittizie poste negative di bilancio idonee ad incidere, deprimendolo, sul conto economico dell'impresa.
§7. Ciò posto, il ricorso è infondato.
§8. Quanto al primo motivo, con cui il ricorrente sostiene l'oggettiva esistenza delle prestazioni di sponsorizzazione, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni fatturate dalla Società_1 S.r.l.
Nel corso dell'accertamento operato sono state rilevate delle anomalie relativamente ad alcune voci di costo, con un'imponibile indebitamente dedotto ai fini del calcolo delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 109 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (T.U.I.R.) e ai fini Irap, ai sensi dell'art.
5-bis del Decreto Legislativo n. 446/1997, di € 46.181,25, oltre ad un'indebita detrazione dell'IVA
a credito di € 10.055,00, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
§9. Queste, nel dettaglio, le contestazioni sollevate:
§9.1. Relativamente alla voce di costo “Pasti e soggiorni”, di cui al conto n. 68/05/345, con saldo di
€ 2.098,58, è stata riscontrata l'annotazione di n. 2 fatture, di cui al prot. n. 147 e 148, relativi al soggiorno effettuato il periodo dal 13 al 18 agosto 2018 presso il resort e lido “Modica beach Resort”. Visto il periodo a cui tale spesa si riferisce (settimana di Ferragosto), il costo è da considerarsi sostenuto per fini privati e non attinenti all'attività d'impresa svolta dal ricorrente. Pertanto, esso è indeducibile, perché non inerente all'attività svolta dall'impresa individuale. §9.2. In relazione alla voce di costo “Pubblicità”, registrata sul conto n. 68/05/290 per un importo complessivo di € 45.000,00, si evidenzia che tale spesa afferisce a fatture contraddistinte dai protocolli n. 124, 138 e 173 (vedi allegato 4), emesse dalla società Società_1. Le suddette fatture sono riconducibili al contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data 2 aprile 2023, mediante il quale Società_1 S.r.l. si è impegnata a promuovere i marchi indicati da Ricorrente_1 nell'ambito di manifestazioni automobilistiche quali il campionato “Carrera Cup 2018” e il “Campionato Italiano Velocità
Montagna” (riferimento contratto, allegato 5), a fronte della corresponsione dell'importo di € 45.000,00.
Dagli accertamenti eseguiti tramite l'Anagrafe Tributaria risulta che, nell'anno d'imposta 2018, la società Società_1 è stata sottoposta a verifica fiscale conclusasi con l'emissione dell'Avviso di Accertamento n. T9B061401579/2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Associazione_1 (cfr. avviso di accertamento, allegato 6).
Tale atto impositivo è successivo alla verifica fiscale, le cui risultanze sono state riportate nel Processo
Verbale di Constatazione, emesso il 24/2/2022 dalla Guardia di Finanza – Gruppo Rieti (cfr. PVC, all. 7).
La Guardia di Finanza - Gruppo Rieti, prima della chiusura del controllo fiscale, aveva già concluso accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio nei confronti della società Società_1 Srl, all'esito del quale sono iniziate delle indagini di polizia giudiziaria con indagini finanziarie nei confronti della società e del suo rappresentante legale, Nominativo_1.
§10. Dall'analisi di tali atti amministrativi è emerso che la Società_1 svolgeva solo apparentemente un'attività di impresa, limitandosi a emettere fatture per operazioni inesistenti, come risulta dai seguenti elementi:
Omessa presentazione della contabilità:
· La Società_1, come riscontrato tramite consultazioni presso l'Anagrafe Tributaria e la Camera di Commercio, non ha provveduto alla presentazione del bilancio relativo all'anno d'imposta 2018.
Assenza di beni strumentali:
· La Società_1 S.r.l. ha avuto la disponibilità fisica di una sede operativa a partire dal 01.06.2018 fino al 16.07.2019, come documentato dal contratto stipulato con Società_2 S.r.l.; pertanto, nei primi sei mesi successivi alla costituzione, la società non disponeva di un locale a Milano idoneo allo svolgimento dell'attività.
· Dall'analisi dei rapporti bancari intestati alla Società_1 S.r.l., emergono significative movimentazioni finanziarie antecedenti alla disponibilità della sede operativa (29.01.2018 e 16.02.2018), ovvero pochi giorni dopo la costituzione societaria (10.01.2018).
· La sede legale, ubicata in Indirizzo_1 a Milano, è risultata essere esclusivamente un indirizzo di domiciliazione dal 10.01.2018, come attestato dal contratto stipulato con Società_3
S.r.l. (P.I. P.IVA_1).
Omessa presentazione di documentazione
· Il legale rappresentante della Società_1 S.r.l., sig. Nominativo_1, non ha mai prodotto specifica documentazione attestante spese di viaggio congruenti relative agli spostamenti dalla propria residenza
(Torricella in Sabina – RI) alla sede legale e operativa della Pubblipro S.r.l., entrambe ubicate a Milano, se non occasionalmente e talvolta mediante documentazione priva dell'indicazione esplicita del nominativo
(ad esempio biglietti o documenti anonimi).. · Nominativo_1 non ha presentato la documentazione relativa alle spese di gestione (utenze varie) necessaria per lo svolgimento dell'attività, anche in riferimento ai periodi antecedenti e successivi al rapporto contrattuale con la Società_2 Srl. Le indagini di Polizia Giudiziaria hanno inoltre rilevato che il sig. Nominativo_1 ha amministrato la società in modo marginale e non in via esclusiva, non essendo in grado di fornire informazioni essenziali riguardanti la Società_1 Srl.
· Sono state riscontrate incongruenze nelle dichiarazioni del sig. Nominativo_1 in merito all'apporto di capitale proprio. I controlli sui rapporti bancari intestati alla Società_1 Srl non hanno evidenziato versamenti di capitale da parte del sig. Nominativo_1; le entrate risultano costituite esclusivamente da bonifici provenienti dalla clientela della Società. Dall'analisi dei medesimi rapporti è stata rilevata un'elevata operatività non giustificata, con transazioni di notevole importo sia in accredito che in addebito, queste ultime indirizzate verso beneficiari non chiaramente identificabili o non operativi.
· La società Società_1 S.r.l. ha emesso fatture di vendita per un imponibile complessivo pari a
€ 6.501.348,39 e IVA per € 1.430.296,65, senza tuttavia presentare documentazione extracontabile idonea a supportare le operazioni attive fatturate (ad esempio contratti di sponsorizzazione, locandine, articoli giornalistici). Inoltre, sono state inserite nella dichiarazione fiscale fatture passive relative ad operazioni inesistenti emesse dalla Società_4 S.r.l., per un totale imponibile di € 5.200.000 e IVA di
€ 1.144.000, importo la cui natura fittizia è stata già confermata dalle indagini di polizia giudiziaria. Tale valore rappresenta la maggior parte delle operazioni di acquisto della Società_1 S.r.l.
· Si evidenzia inoltre che la società Società_5 - Società Società_6 a Responsabilità Limitata, principale fornitore secondo l'analisi del registro IVA delle fatture ricevute, presenta come rappresentante legale un soggetto originario dello stesso comune di Nasti IL. Nei suoi confronti risulta in corso un'attività di controllo finalizzata all'accertamento dell'emissione e/o utilizzo di fatture false.
· La Società_1 Srl è passata dal dichiarare operazioni sia attive che passive per milioni di euro nell'anno 2018 a poche migliaia di euro nei primi tre mesi del 2019, proprio immediatamente dopo l'apertura del controllo da parte della Guardia di Finanza.
§11. Alla luce di quanto sopra, correttamente l'AE ha rilevato l'indeducibilità del costo di € 45.000,00 ai fini delle imposte dirette ed IRAP, e l'indetraibilità dell'IVA ad esso relativa (€ 9.900,00), in quanto riferito a operazioni inesistenti e non effettivamente rese dalla Società_1.
La qualificazione della società emittente come cartiera, l'assenza di una struttura imprenditoriale idonea, le anomalie finanziarie, nonché la totale carenza di riscontri oggettivi sull'effettivo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie, costituiscono un quadro probatorio coerente e convergente. A fronte di ciò, il contribuente non ha fornito prova concreta e specifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mera esibizione di fatture, contratti, pagamenti tracciati e documentazione formale non è sufficiente a superare la presunzione di inesistenza dell'operazione (ex multis, Cass. nn. 25124/2023; 13235/2022; 7383/2022).
§12. In merito all'onere della prova, il Collegio rileva che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito adeguati elementi presuntivi, l'onere probatorio si trasferisce al contribuente, il quale è tenuto a dimostrare l'effettiva realizzazione delle prestazioni contestate.
Nel caso specifico, tale prova non è stata fornita.
Per pacifica giurisprudenza, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza delle operazioni poste a fondamento della deducibilità dei costi o della detraibilità delle imposte, essa è tenuta a fornire la prova, anche mediante gravi, precise e concordanti presunzioni, che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non sia stata effettivamente realizzata. Al contribuente spetta invece dimostrare la legittima origine della detrazione o del costo, ove altrimenti indeducibili, poiché la semplice regolarità formale delle scritture o degli esiti contabili dei pagamenti non è idonea allo scopo, trattandosi di strumenti frequentemente utilizzati per simulare la realtà di operazioni inesistenti (cfr., tra le altre, Cass. nn. 25124/2023, 13235/2022, 7383/2022, 4251/2022 e 28268/2021).
Nel presente caso, la documentazione fornita dal ricorrente non prova l'effettività della spesa per le sponsorizzazioni: in atti vi sono le contabili dei bonifici, con operazioni per prassi bancaria ancora revocabili, e non anche gli estratti conto con le operazioni effettivamente contabilizzate.
In definitiva, la contestazione relativa all'inesistenza delle prestazioni fatturate non può essere superata né dalle tre fatture emesse dalla Società_1 srl e registrate in contabilità dall'attuale ricorrente, né dalla documentazione bancaria, dal contratto e dalle e-mail precedenti, in quanto tali documenti risultano redatti appositamente per conferire parvenza di realtà ad operazioni fittizie. In relazione alla documentazione video/fotografica, si rileva, come specificato nelle motivazioni dell'accertamento, che i materiali prodotti non sono riferibili alle prestazioni fatturate da Società_1 srl, poiché non collegabili a eventi determinati né direttamente alla ditta del ricorrente, ma esclusivamente ai marchi, di cui egli è agente non esclusivo.
§13. Durante il procedimento di adesione, il ricorrente ha presentato ulteriore documentazione rispetto a quella già prodotta, includendo corrispondenza e-mail intercorsa con la società Società_1 S.r.l., materiale fotografico dell'autovettura da corsa oggetto di sponsorizzazione e una rassegna stampa relativa agli eventi cui l'auto sponsorizzata avrebbe partecipato, al fine di ottenere l'annullamento del rilievo sulle spese di pubblicità ai fini delle II.DD. e IRAP.
Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che le rassegne stampa presentate attestano l'effettivo svolgimento dell'evento, senza tuttavia comprovare che i costi delle sponsorizzazioni dedotti da
Ricorrente_1 siano riferibili a prestazioni effettivamente erogate. Relativamente al materiale fotografico inviato, che raffigura l'autovettura sponsorizzata con i marchi menzionati nel contratto stipulato con Società_1 S.r.l., si rileva la presenza degli sponsor;
tuttavia, per alcuni eventi la documentazione appare contraddittoria. Ad esempio, nella pagina 3 dell'evento "Monza 03.06.2018", lo sponsor “Società_7” risulta visibile nella foto in basso sulla fiancata lato passeggero, ma assente nella foto in alto della medesima pagina nella stessa posizione.
Si evidenzia inoltre che le immagini non risultano contestualizzabili: potrebbero infatti riferirsi ad annualità diverse da quella oggetto di esame e, comunque, non forniscono elementi certi e univoci per attribuire la sponsorizzazione all'impresa Ricorrente_1. Di conseguenza, la documentazione fotografica non costituisce elemento idoneo a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
§14. Ancora, si rileva che la sponsorizzazione di gare automobilistiche svolte nel nord Italia non ha generato benefici economici apprezzabili per Ricorrente_1, agente di commercio operante in Sicilia. È stato invero confutato quanto sostenuto dal ricorrente in merito agli effetti positivi della scelta imprenditoriale di sostenere il costo della sponsorizzazione oggetto di contestazione sulla crescita del fatturato. L'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente dal 2015 al 2020, condotta dall'Ufficio Controlli, evidenzia che proprio nell'anno 2018 si sono registrati ricavi e redditività inferiori rispetto agli altri anni considerati.
Dalle interrogazioni all'Anagrafe Tributaria risulta che i dati presentati dal Ricorrente non trovano conferma.
Il volume d'affari nel 2017 ammonta a € 384.115,00 (cfr. mod. IVA 2018, all. 10) e negli anni successivi si registra una diminuzione: € 303.301,00 nel 2018, € 251.060,00 nel 2019 (cfr. mod. IVA 2020, all. 11). Nel
2020, nonostante la Porsche non partecipasse più alle competizioni e pur in presenza delle chiusure dovute all'emergenza COVID-19, il volume d'affari è aumentato fino a € 291.950,00 (cfr. mod. IVA 2021, all. 12).
Non è pertanto corretto attribuire l'effetto positivo delle sponsorizzazioni alle chiusure per fallimenti, poiché – secondo le dichiarazioni del ricorrente – i destinatari della pubblicità erano imprese leader del settore alimentare con sede nel nord Italia e, tra il 2018 e il 2019, nessuna di queste ha subito fallimenti.
Di conseguenza, quanto da lui sostenuto non trova alcun supporto documentale.
§15. Da ultimo, quanto alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e IRAP, è da dire che, anche a prescindere dalla comprovata natura fittizia delle operazioni contestate, i costi di sponsorizzazione sono comunque privi del requisito dell'inerenza, difettando di qualunque collegamento funzionale con l'attività del contribuente.
La sponsorizzazione di eventi automobilistici svolti nel Nord Italia, relativi a marchi di rilevanza nazionale e internazionale autonomamente pubblicizzati, non appare idonea, neppure in via potenziale, a produrre utilità economica per un agente di commercio operante in ambito territoriale e settoriale del tutto diverso.
Inoltre, i marchi destinati alla sponsorizzazione nelle competizioni automobilistiche appartengono ad aziende di rilievo nazionale e internazionale che già promuovono autonomamente campagne pubblicitarie e attività di sponsorizzazione. Risulta pertanto poco razionale che l'agente di commercio investa una parte significativa delle proprie provvigioni per sostenere la promozione dei prodotti di terzi senza ottenere un adeguato ritorno economico.
§16. In conclusione, le spese pubblicitarie non riconosciute risultano finalizzate esclusivamente a generare un vantaggio fiscale, senza produrre alcuna utilità, neppure potenziale, per l'attività commerciale svolta da Ricorrente_1: non è infatti logicamente ipotizzabile che la sponsorizzazione di scuderie automobilistiche impegnate in competizioni di limitata importanza possa influire sulla stipula di contratti con grandi operatori del settore alimentare.
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini dell'inerenza dei costi deducibili, la valutazione qualitativa della spesa sostenuta deve necessariamente tenere conto dell'eventuale incongruenza e antieconomicità dell'onere rispetto all'attività d'impresa, specialmente quando la pubblicità non è rivolta alla clientela dell'imprenditore.
In materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi;
tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. (Cass. Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915, Rv. 656602 -
01)
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025 (Rv. 674945 - 01)
§17. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. §18. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.5.000,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia costituita.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
ES LE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01SC01701 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 04/01/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 26/01/2024 e iscritto al n. 509/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYS01SC01701/2023, notificato in data 07/09/2023, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, nonché IVA indebitamente detratta, relativamente all'anno d'imposta 2018. Premetteva il ricorrente di svolgere l'attività di agente e rappresentante di prodotti alimentari e tabacco (codice ATECO 46.17.07). Il controllo fiscale traeva origine dalla notifica dell'invito n. I00428/2023, con cui l'Ufficio richiedeva l'esibizione della documentazione contabile e fiscale. Dall'esame della stessa emergeva: l'indeducibilità di spese non annotate né documentate per complessivi € 1.919,00; l'indebita deduzione di costi di pubblicità
e di pasti e soggiorni per complessivi € 46.181,25; l'indebita detrazione di IVA a credito per € 10.055,00.
In particolare, l'Ufficio contestava spese per pasti e soggiorni, riferite a un soggiorno turistico effettuato nel periodo di Ferragosto 2018 presso il “Modica Beach Resort”, ritenute estranee all'attività d'impresa; spese di pubblicità per € 45.000,00, fatturate dalla società Società_1, ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la predetta società risultava qualificabile come “cartiera”, sulla base di un articolato quadro indiziario desunto da verifiche della Guardia di Finanza e da un avviso di accertamento emesso nei confronti di questa.
Nel corso del procedimento di adesione, il contribuente presentava memorie difensive e documentazione integrativa, sostenendo l'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione e la loro utilità economica.
Contestualmente, egli si avvaleva dell'istituto del ravvedimento operoso, presentando dichiarazioni integrative con ravvedimento parziale ai fini delle imposte dirette e IRAP e integrale ai fini IVA.
Il procedimento di adesione si concludeva con esito negativo, per rifiuto del contribuente della proposta dell'Ufficio. Seguiva la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, che il ricorrente contestava adducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) l'erroneità della contestazione di inesistenza oggettiva delle prestazioni di sponsorizzazione, sostenendo di averne provato l'effettività; 2) la violazione delle regole sull'onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti;
3) la deducibilità dei costi sostenuti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Costituitasi in giudizio con ampia e articolata memoria del 034/03/2024, l'AE deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Rilevava in particolare che la società Società_1 S.r.l., che aveva emesso le fatture ritenute inesistenti, era risultata priva di struttura operativa reale, di beni strumentali, di personale e di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività fatturate;
la documentazione prodotta dal contribuente (fatture, bonifici, contratto, e-mail, fotografie e rassegne stampa) era inidonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni, trattandosi di elementi tipicamente utilizzati per conferire parvenza di realtà a operazioni fittizie;
le sponsorizzazioni contestate difettavano, in ogni caso, del requisito dell'inerenza, in quanto prive di qualunque collegamento qualitativo con l'attività svolta dal contribuente, agente di commercio operante in Sicilia.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 04/03/2026, il ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, depositando copia degli atti del procedimento penale conclusosi con provvedimento di archiviazione.
§4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Rileva preliminarmente il Collegio che il recupero di € 464,00, relativo all'indebita deduzione del
10% dell'IRAP versata, non è stato oggetto di specifica contestazione e deve pertanto ritenersi definitivo.
§6. Va poi, sempre in linea preliminare, esaminata la questione – qui direttamente rilevante – concernente l'efficacia vincolante nel processo tributario del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione (ovvero, in generale, del giudicato penale di assoluzione) del contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Si osserva invero che il difensore del ricorrente, ha versato in atti una copia della richesta formulata dal p.m. e del pedissequo decreto di archiviazione.
Ritiene la Corte che, alla luce della previsione di reciproca autonomia del processo penale e di quello tributario, di cui all'art. 20 del D.lgs. 74/2000, la sentenza di assoluzione resa in sede penale non vincoli questo Decidente.
§6.1. A tal proposito rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza (Sez. 5, Sentenza n. 4924 del
27/02/2013, Rv. 625233) nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna - la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio, e non rappresenta un accertamento preliminare necessario
(nello stesso senso, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012, Rv. 622685, a tenore della quale, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall'art. 7, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario;
conf.,
Sez. 5, Sentenza n. 19786 del 27/09/2011, Rv. 619306; Cass. Sez. Trib. n. 16223/2022).).
Ciò è tanto più vero allorquando, come nel caso che qui ricorre, non vi sia stata una piena assoluzione nel merito, ma un decreto di archiviazione, per sua natura sempre provvisorio e revocabile al sopravvenire di nuove emergenze processuali.
In particolare, osserva la Corte che il decreto di archiviazione emesso in sede penale non ha efficacia di
"giudicato" nel processo tributario perché manca di un accertamento pieno, trattandosi di una decisione basata sulla mancanza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Inoltre, una condotta può non essere punibile penalmente (perché non raggiunge la soglia di punibilità o perché il dolo non è provato), ma può essere comunque idonea a fondare una rettifica fiscale basata su presunzioni previste dal D.P.R. 600/73 o dal D.P.R. 633/72.
Pertanto, l'insussistenza di rilievo penale non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo-tributario, basato su elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza."
§6.2. Alla luce dei superiori principi, l'avvenuta archiviazione, attesa l'insufficiente base probatoria (si legge nella richiesta del P.M., che il Giudice richiama per relazionem nel suo decreto, che “A seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis C.p.p. l'indagato Ricorrente_1 in sede di interrogatorio riferiva e documentava (vedi interrogatorio e numerosi allegati ai quali si rinvia) come in realtà le operazioni di sponsorizzazione erano state effettive e non potevano considerarsi inesistenti. Ritiene questo P.M. che alla luce di quanto documentato dall'indagato il fatto non sussiste.”) di Ricorrente_1 dal contestato delitto di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000, per non avere il giudice penale ritenuta provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la falsità delle fatture emesse da Società_1, non impone a questo Collegio di recepirne acriticamente le conclusioni, permanendo in capo alla Corte l'esercizio del potere – dovere, riconosciuto dalla legge e dalla pacifica interpretazione giurisprudenziale, di valutare alla luce del diverso paradigma probatorio applicabile in sede tributaria gli elementi, anche di segno indiziario, scaturiti in esito alla verifica effettuata dall'AE e contenuta nell'avviso di accertamento in atti (cfr. Sez. 5, 19786/11, cit.), operando una valutazione complessiva e non frazionata dei diversi elementi indiziari emersi in processo.
§6.3. Posta tale necessaria premessa, è da dire che la conclusione autonomamente assunta dal giudice penale, ed imperniata su presupposti diversi da quelli posti a fondamento della presente decisione, non appare convincente.
La motivazione, ritenuta congrua ed adottata dal giudice penale, appare asfittica ed inappagante nella presente sede tributaria, atteso che, laddove – come nel caso di specie – si discuta di fatture emesse da soggetti di incerta qualificazione e apprezzabilità professionale, oltreché sforniti di qualsiasi consistenza imprenditoriale (non tenendo contabilità ed essendo privi di mezzi per lo svolgimento dell'attività), occorre fornire sia la prova formale dei rapporti economici, sia la prova della effettività delle prestazioni fornite, che dovrebbero, in un corretta ottica aziendalistica (ma prima ancora, di comune buon senso) giustificare l'esborso di cifre ragguardevoli, da parte dell'utilizzatore delle fatture (soggetto che agisce con finalità imprenditoriali) a fronte di una controprestazione impalpabile. Invero, nella fattispecie che qui ricorre, non solo manca ogni forma di documentazione cartacea di riferimento ai fini di abbattimento delle imposte, ma
è la stessa effettività delle prestazioni offerte, e la loro riscontrabilità su un piano concreto che appare smentita da numerosi elementi indiziari e non aderente alla realtà delle cose.
Non soltanto, si ribadisce, manca in atti una documentazione comprovante – sul piano formale – l'esistenza di rapporti tra Società_1 e Ricorrente_1, ma sussistono molteplici risultanze indiziarie, a carattere grave, preciso e concordante, che impongono di ritenere come assolutamente artificiosi detti rapporti (su cui v. infra) e finalizzati unicamente a creare delle fittizie poste negative di bilancio idonee ad incidere, deprimendolo, sul conto economico dell'impresa.
§7. Ciò posto, il ricorso è infondato.
§8. Quanto al primo motivo, con cui il ricorrente sostiene l'oggettiva esistenza delle prestazioni di sponsorizzazione, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni fatturate dalla Società_1 S.r.l.
Nel corso dell'accertamento operato sono state rilevate delle anomalie relativamente ad alcune voci di costo, con un'imponibile indebitamente dedotto ai fini del calcolo delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 109 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (T.U.I.R.) e ai fini Irap, ai sensi dell'art.
5-bis del Decreto Legislativo n. 446/1997, di € 46.181,25, oltre ad un'indebita detrazione dell'IVA
a credito di € 10.055,00, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
§9. Queste, nel dettaglio, le contestazioni sollevate:
§9.1. Relativamente alla voce di costo “Pasti e soggiorni”, di cui al conto n. 68/05/345, con saldo di
€ 2.098,58, è stata riscontrata l'annotazione di n. 2 fatture, di cui al prot. n. 147 e 148, relativi al soggiorno effettuato il periodo dal 13 al 18 agosto 2018 presso il resort e lido “Modica beach Resort”. Visto il periodo a cui tale spesa si riferisce (settimana di Ferragosto), il costo è da considerarsi sostenuto per fini privati e non attinenti all'attività d'impresa svolta dal ricorrente. Pertanto, esso è indeducibile, perché non inerente all'attività svolta dall'impresa individuale. §9.2. In relazione alla voce di costo “Pubblicità”, registrata sul conto n. 68/05/290 per un importo complessivo di € 45.000,00, si evidenzia che tale spesa afferisce a fatture contraddistinte dai protocolli n. 124, 138 e 173 (vedi allegato 4), emesse dalla società Società_1. Le suddette fatture sono riconducibili al contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data 2 aprile 2023, mediante il quale Società_1 S.r.l. si è impegnata a promuovere i marchi indicati da Ricorrente_1 nell'ambito di manifestazioni automobilistiche quali il campionato “Carrera Cup 2018” e il “Campionato Italiano Velocità
Montagna” (riferimento contratto, allegato 5), a fronte della corresponsione dell'importo di € 45.000,00.
Dagli accertamenti eseguiti tramite l'Anagrafe Tributaria risulta che, nell'anno d'imposta 2018, la società Società_1 è stata sottoposta a verifica fiscale conclusasi con l'emissione dell'Avviso di Accertamento n. T9B061401579/2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Associazione_1 (cfr. avviso di accertamento, allegato 6).
Tale atto impositivo è successivo alla verifica fiscale, le cui risultanze sono state riportate nel Processo
Verbale di Constatazione, emesso il 24/2/2022 dalla Guardia di Finanza – Gruppo Rieti (cfr. PVC, all. 7).
La Guardia di Finanza - Gruppo Rieti, prima della chiusura del controllo fiscale, aveva già concluso accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio nei confronti della società Società_1 Srl, all'esito del quale sono iniziate delle indagini di polizia giudiziaria con indagini finanziarie nei confronti della società e del suo rappresentante legale, Nominativo_1.
§10. Dall'analisi di tali atti amministrativi è emerso che la Società_1 svolgeva solo apparentemente un'attività di impresa, limitandosi a emettere fatture per operazioni inesistenti, come risulta dai seguenti elementi:
Omessa presentazione della contabilità:
· La Società_1, come riscontrato tramite consultazioni presso l'Anagrafe Tributaria e la Camera di Commercio, non ha provveduto alla presentazione del bilancio relativo all'anno d'imposta 2018.
Assenza di beni strumentali:
· La Società_1 S.r.l. ha avuto la disponibilità fisica di una sede operativa a partire dal 01.06.2018 fino al 16.07.2019, come documentato dal contratto stipulato con Società_2 S.r.l.; pertanto, nei primi sei mesi successivi alla costituzione, la società non disponeva di un locale a Milano idoneo allo svolgimento dell'attività.
· Dall'analisi dei rapporti bancari intestati alla Società_1 S.r.l., emergono significative movimentazioni finanziarie antecedenti alla disponibilità della sede operativa (29.01.2018 e 16.02.2018), ovvero pochi giorni dopo la costituzione societaria (10.01.2018).
· La sede legale, ubicata in Indirizzo_1 a Milano, è risultata essere esclusivamente un indirizzo di domiciliazione dal 10.01.2018, come attestato dal contratto stipulato con Società_3
S.r.l. (P.I. P.IVA_1).
Omessa presentazione di documentazione
· Il legale rappresentante della Società_1 S.r.l., sig. Nominativo_1, non ha mai prodotto specifica documentazione attestante spese di viaggio congruenti relative agli spostamenti dalla propria residenza
(Torricella in Sabina – RI) alla sede legale e operativa della Pubblipro S.r.l., entrambe ubicate a Milano, se non occasionalmente e talvolta mediante documentazione priva dell'indicazione esplicita del nominativo
(ad esempio biglietti o documenti anonimi).. · Nominativo_1 non ha presentato la documentazione relativa alle spese di gestione (utenze varie) necessaria per lo svolgimento dell'attività, anche in riferimento ai periodi antecedenti e successivi al rapporto contrattuale con la Società_2 Srl. Le indagini di Polizia Giudiziaria hanno inoltre rilevato che il sig. Nominativo_1 ha amministrato la società in modo marginale e non in via esclusiva, non essendo in grado di fornire informazioni essenziali riguardanti la Società_1 Srl.
· Sono state riscontrate incongruenze nelle dichiarazioni del sig. Nominativo_1 in merito all'apporto di capitale proprio. I controlli sui rapporti bancari intestati alla Società_1 Srl non hanno evidenziato versamenti di capitale da parte del sig. Nominativo_1; le entrate risultano costituite esclusivamente da bonifici provenienti dalla clientela della Società. Dall'analisi dei medesimi rapporti è stata rilevata un'elevata operatività non giustificata, con transazioni di notevole importo sia in accredito che in addebito, queste ultime indirizzate verso beneficiari non chiaramente identificabili o non operativi.
· La società Società_1 S.r.l. ha emesso fatture di vendita per un imponibile complessivo pari a
€ 6.501.348,39 e IVA per € 1.430.296,65, senza tuttavia presentare documentazione extracontabile idonea a supportare le operazioni attive fatturate (ad esempio contratti di sponsorizzazione, locandine, articoli giornalistici). Inoltre, sono state inserite nella dichiarazione fiscale fatture passive relative ad operazioni inesistenti emesse dalla Società_4 S.r.l., per un totale imponibile di € 5.200.000 e IVA di
€ 1.144.000, importo la cui natura fittizia è stata già confermata dalle indagini di polizia giudiziaria. Tale valore rappresenta la maggior parte delle operazioni di acquisto della Società_1 S.r.l.
· Si evidenzia inoltre che la società Società_5 - Società Società_6 a Responsabilità Limitata, principale fornitore secondo l'analisi del registro IVA delle fatture ricevute, presenta come rappresentante legale un soggetto originario dello stesso comune di Nasti IL. Nei suoi confronti risulta in corso un'attività di controllo finalizzata all'accertamento dell'emissione e/o utilizzo di fatture false.
· La Società_1 Srl è passata dal dichiarare operazioni sia attive che passive per milioni di euro nell'anno 2018 a poche migliaia di euro nei primi tre mesi del 2019, proprio immediatamente dopo l'apertura del controllo da parte della Guardia di Finanza.
§11. Alla luce di quanto sopra, correttamente l'AE ha rilevato l'indeducibilità del costo di € 45.000,00 ai fini delle imposte dirette ed IRAP, e l'indetraibilità dell'IVA ad esso relativa (€ 9.900,00), in quanto riferito a operazioni inesistenti e non effettivamente rese dalla Società_1.
La qualificazione della società emittente come cartiera, l'assenza di una struttura imprenditoriale idonea, le anomalie finanziarie, nonché la totale carenza di riscontri oggettivi sull'effettivo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie, costituiscono un quadro probatorio coerente e convergente. A fronte di ciò, il contribuente non ha fornito prova concreta e specifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mera esibizione di fatture, contratti, pagamenti tracciati e documentazione formale non è sufficiente a superare la presunzione di inesistenza dell'operazione (ex multis, Cass. nn. 25124/2023; 13235/2022; 7383/2022).
§12. In merito all'onere della prova, il Collegio rileva che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito adeguati elementi presuntivi, l'onere probatorio si trasferisce al contribuente, il quale è tenuto a dimostrare l'effettiva realizzazione delle prestazioni contestate.
Nel caso specifico, tale prova non è stata fornita.
Per pacifica giurisprudenza, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza delle operazioni poste a fondamento della deducibilità dei costi o della detraibilità delle imposte, essa è tenuta a fornire la prova, anche mediante gravi, precise e concordanti presunzioni, che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non sia stata effettivamente realizzata. Al contribuente spetta invece dimostrare la legittima origine della detrazione o del costo, ove altrimenti indeducibili, poiché la semplice regolarità formale delle scritture o degli esiti contabili dei pagamenti non è idonea allo scopo, trattandosi di strumenti frequentemente utilizzati per simulare la realtà di operazioni inesistenti (cfr., tra le altre, Cass. nn. 25124/2023, 13235/2022, 7383/2022, 4251/2022 e 28268/2021).
Nel presente caso, la documentazione fornita dal ricorrente non prova l'effettività della spesa per le sponsorizzazioni: in atti vi sono le contabili dei bonifici, con operazioni per prassi bancaria ancora revocabili, e non anche gli estratti conto con le operazioni effettivamente contabilizzate.
In definitiva, la contestazione relativa all'inesistenza delle prestazioni fatturate non può essere superata né dalle tre fatture emesse dalla Società_1 srl e registrate in contabilità dall'attuale ricorrente, né dalla documentazione bancaria, dal contratto e dalle e-mail precedenti, in quanto tali documenti risultano redatti appositamente per conferire parvenza di realtà ad operazioni fittizie. In relazione alla documentazione video/fotografica, si rileva, come specificato nelle motivazioni dell'accertamento, che i materiali prodotti non sono riferibili alle prestazioni fatturate da Società_1 srl, poiché non collegabili a eventi determinati né direttamente alla ditta del ricorrente, ma esclusivamente ai marchi, di cui egli è agente non esclusivo.
§13. Durante il procedimento di adesione, il ricorrente ha presentato ulteriore documentazione rispetto a quella già prodotta, includendo corrispondenza e-mail intercorsa con la società Società_1 S.r.l., materiale fotografico dell'autovettura da corsa oggetto di sponsorizzazione e una rassegna stampa relativa agli eventi cui l'auto sponsorizzata avrebbe partecipato, al fine di ottenere l'annullamento del rilievo sulle spese di pubblicità ai fini delle II.DD. e IRAP.
Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che le rassegne stampa presentate attestano l'effettivo svolgimento dell'evento, senza tuttavia comprovare che i costi delle sponsorizzazioni dedotti da
Ricorrente_1 siano riferibili a prestazioni effettivamente erogate. Relativamente al materiale fotografico inviato, che raffigura l'autovettura sponsorizzata con i marchi menzionati nel contratto stipulato con Società_1 S.r.l., si rileva la presenza degli sponsor;
tuttavia, per alcuni eventi la documentazione appare contraddittoria. Ad esempio, nella pagina 3 dell'evento "Monza 03.06.2018", lo sponsor “Società_7” risulta visibile nella foto in basso sulla fiancata lato passeggero, ma assente nella foto in alto della medesima pagina nella stessa posizione.
Si evidenzia inoltre che le immagini non risultano contestualizzabili: potrebbero infatti riferirsi ad annualità diverse da quella oggetto di esame e, comunque, non forniscono elementi certi e univoci per attribuire la sponsorizzazione all'impresa Ricorrente_1. Di conseguenza, la documentazione fotografica non costituisce elemento idoneo a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
§14. Ancora, si rileva che la sponsorizzazione di gare automobilistiche svolte nel nord Italia non ha generato benefici economici apprezzabili per Ricorrente_1, agente di commercio operante in Sicilia. È stato invero confutato quanto sostenuto dal ricorrente in merito agli effetti positivi della scelta imprenditoriale di sostenere il costo della sponsorizzazione oggetto di contestazione sulla crescita del fatturato. L'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente dal 2015 al 2020, condotta dall'Ufficio Controlli, evidenzia che proprio nell'anno 2018 si sono registrati ricavi e redditività inferiori rispetto agli altri anni considerati.
Dalle interrogazioni all'Anagrafe Tributaria risulta che i dati presentati dal Ricorrente non trovano conferma.
Il volume d'affari nel 2017 ammonta a € 384.115,00 (cfr. mod. IVA 2018, all. 10) e negli anni successivi si registra una diminuzione: € 303.301,00 nel 2018, € 251.060,00 nel 2019 (cfr. mod. IVA 2020, all. 11). Nel
2020, nonostante la Porsche non partecipasse più alle competizioni e pur in presenza delle chiusure dovute all'emergenza COVID-19, il volume d'affari è aumentato fino a € 291.950,00 (cfr. mod. IVA 2021, all. 12).
Non è pertanto corretto attribuire l'effetto positivo delle sponsorizzazioni alle chiusure per fallimenti, poiché – secondo le dichiarazioni del ricorrente – i destinatari della pubblicità erano imprese leader del settore alimentare con sede nel nord Italia e, tra il 2018 e il 2019, nessuna di queste ha subito fallimenti.
Di conseguenza, quanto da lui sostenuto non trova alcun supporto documentale.
§15. Da ultimo, quanto alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e IRAP, è da dire che, anche a prescindere dalla comprovata natura fittizia delle operazioni contestate, i costi di sponsorizzazione sono comunque privi del requisito dell'inerenza, difettando di qualunque collegamento funzionale con l'attività del contribuente.
La sponsorizzazione di eventi automobilistici svolti nel Nord Italia, relativi a marchi di rilevanza nazionale e internazionale autonomamente pubblicizzati, non appare idonea, neppure in via potenziale, a produrre utilità economica per un agente di commercio operante in ambito territoriale e settoriale del tutto diverso.
Inoltre, i marchi destinati alla sponsorizzazione nelle competizioni automobilistiche appartengono ad aziende di rilievo nazionale e internazionale che già promuovono autonomamente campagne pubblicitarie e attività di sponsorizzazione. Risulta pertanto poco razionale che l'agente di commercio investa una parte significativa delle proprie provvigioni per sostenere la promozione dei prodotti di terzi senza ottenere un adeguato ritorno economico.
§16. In conclusione, le spese pubblicitarie non riconosciute risultano finalizzate esclusivamente a generare un vantaggio fiscale, senza produrre alcuna utilità, neppure potenziale, per l'attività commerciale svolta da Ricorrente_1: non è infatti logicamente ipotizzabile che la sponsorizzazione di scuderie automobilistiche impegnate in competizioni di limitata importanza possa influire sulla stipula di contratti con grandi operatori del settore alimentare.
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini dell'inerenza dei costi deducibili, la valutazione qualitativa della spesa sostenuta deve necessariamente tenere conto dell'eventuale incongruenza e antieconomicità dell'onere rispetto all'attività d'impresa, specialmente quando la pubblicità non è rivolta alla clientela dell'imprenditore.
In materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi;
tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. (Cass. Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915, Rv. 656602 -
01)
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025 (Rv. 674945 - 01)
§17. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. §18. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.5.000,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia costituita.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
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