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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliato presso gli studi degli avv. Giustina Parte_1
Angelillo e Girolamo Arciuolo che lo rappresentano in giudizio congiuntamente e disgiuntamente, per mandato allegato all'atto di appello---
-------------------------------------------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Antonio CP_1
Loiacono che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuliano Stracci del foro di Macerata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellata
NONCHE'
domiciliata in Cerignola (FG) presso lo Controparte_2 studio degli avv.ti Antonella TT e Tommaso D'MI che la rappresentano in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------------------------------------appellata
Oggetto: fornitura
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate. pagina 1 di 13 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 708/2022 pubblicata il 10/03/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da violazione di patto di esclusiva proposta da nei confronti di accolto la Parte_1 CP_3 domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima (con condanna dell'attore al pagamento della somma di € 17.583,78 a titolo di corrispettivo per la fornitura di una partita di calzature), dichiarato assorbita la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata e condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sia in favore della convenuta che della società chiamata in causa.
Con citazione notificata il 9/10/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza l , chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento della propria domanda, con obbligo di restituzione di tutte le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del doppio grado.
Si sono costituite in questo grado di giudizio entrambe le società appellate, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese.
La ha altresì eccepito in via preliminare l'inammissibilità del CP_3 gravame ex artt. 342 e 348bis c.p.c.
Con ordinanza resa il 20/01/2023 è stata dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 348bis c.p.c.
All'udienza cartolare del 28/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
(nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, pagina 2 di 13 deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato i capi della decisione impugnati e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso logico adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato e va rigettato.
pagina 3 di 13 Con il primo articolato motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di qualificare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti come vendita inserita in un sistema di distribuzione selettiva, non avrebbe riconosciuto natura vincolante al modulo contrattuale prodotto sub n. 4 dall'attore in quanto privo di sottoscrizione, avrebbe violato l'art. 1370 c.c. nell'interpretazione della clausola n. 6 delle condizioni generali di vendita contenuta nel predetto modulo ed avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, escludendo l'esistenza del patto di esclusiva riferito dai testi.
Col secondo motivo di appello, si lamenta che, stante l'esistenza di un rapporto di partenariato con la il primo giudice avrebbe CP_3 trascurato di considerare che gravava sulla convenuta l'onere (non adempiuto) di provare il corretto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico nell'ambito di una vendita non libera, ma inserita in una rete protetta, svolgendo indagini sulla circolazione della merce extra rete a prezzi predatori ed assumendo tutte le iniziative più opportune a tutela sia del proprio marchio che dei punti vendita da essa selezionati.
Ci si duole altresì dell'asserita illogicità della pronuncia impugnata nella parte in cui sarebbe stato ritenuto non provato il dedotto danno all'immagine subìto dall' per mancata dimostrazione del numero di scarpe Pt_1 vendute extra rete dalla terza Controparte_2
Col terzo motivo, si sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe viziata nella parte in cui, in violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c., il primo giudice non avrebbe tratto elementi di prova dal rifiuto opposto dall'amministratore della alla resa dell'interrogatorio formale deferitogli. CP_3
Col quarto motivo, l'impugnante lamenta che la sentenza gravata sarebbe erronea ed illogica nella parte in cui si sostiene la mancanza, nella fattispecie, di un rapporto di concorrenzialità, evidenziandosi che la ditta non avrebbe mai denunciato la concorrenza sleale da parte di Pt_1
ma solo l'inadempimento contrattuale di Controparte_2 CP_3 opponendosi perciò alla chiamata in causa della terza, data la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio e al contenuto della domanda attorea.
Col quinto motivo, si deduce un error in procedendo nel capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, assumendosi che le spese sostenute dalla terza chiamata sarebbero state illegittimamente poste a carico dell'attore che ne aveva chiesto l'estromissione, anziché a carico della pagina 4 di 13 chiamante , nonostante la manifesta infondatezza e arbitrarietà CP_3 della chiamata in causa da essa operata.
Pur in ipotesi di soccombenza dell'attore, si insiste, in ogni caso, per una compensazione delle spese di lite anche nei rapporti con la convenuta, tenuto conto della complessità della vicenda e della condotta non collaborativa tenuta da prima e dopo l'introduzione del giudizio. CP_3
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
In rito, va innanzitutto premesso che il primo motivo di censura non implica profili di novità inammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto involge, a fronte dei medesimi fatti costitutivi dedotti nel giudizio di primo grado, solo una diversa qualificazione giuridica del contratto dedotto in lite che, com'è noto, è attività rimessa al giudice (anche d'appello).
Ed infatti, è principio giurisprudenziale pacifico che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto oggetto di giudizio diversa da quella compiuta dalle parti o ritenuta dal giudice di primo grado, ove basata sui medesimi fatti costitutivi (Cass. 2023/n. 6292; conf. Cass.
2016/n. 4384; Cass. 2024/n. 15470).
Il potere di interpretazione e riqualificazione spettante al giudice d'appello incontra un limite solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui, sulla qualificazione accolta dal giudice di prime cure, si sia formato il giudicato interno (sic Cass. 2023/n. 36272).
Ciò premesso, l'appellante lamenta che una corretta interpretazione della clausola n. 6 delle condizioni generali di vendita1, in conformità del disposto dell'art. 1370 c.c., unita alla valutazione delle altre condizioni di vendita
(quantitativo minimo di merce da acquistare, prezzo imposto consigliato, etc.), avrebbero dovuto condurre all'affermazione dell'esistenza di un contratto di distribuzione selettiva stipulato in cambio della protezione
pagina 5 di 13 assicurata dalla rete di vendita della titolare del marchio “Nero Giardini” e dell'esclusiva concessa ai suoi distributori.
Ritiene il Collegio che gli elementi probatori offerti non consentano in alcun modo di ritenere provata la sussistenza, nella fattispecie in esame, di un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione dei prodotti a marchio “Nero Giardini”.
Secondo la definizione contenuta nell'art. 1, lett. e) Reg. UE n. 330 del
30/04/2010 ratione temporis applicabile alla vicenda per cui è causa (antecedente all'emanazione del Reg. UE n. 720/2022), tale sistema è quello in cui “il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”.
Trattasi di un particolare tipo di commercializzazione di cui si avvalgono le aziende titolari di marchi prestigiosi (specie dei settori automotive, tecnologico e del lusso) per creare una rete chiusa di distribuzione che, attraverso la selezione dei distributori sulla base di criteri rigorosi, l'allestimento dei punti vendita secondo determinati standards e la predisposizione di servizi accessori di assistenza pre e post vendita, serve a garantire al concedente uno stretto controllo e monitoraggio sulle modalità di vendita di prodotti il cui valore non dipende solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio che, nel mercato, contribuisce a farli distinguere da altri prodotti simili.
Lo strumento è una forma di restrizione verticale della concorrenza che gode dell'esenzione dal divieto di cui all'art. 101 TFUE e di quello previsto dall'art. 2 L. 1990/n. 287.
Proprio per le specifiche caratteristiche di tale sistema, la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha affermato che l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi legittimi ostativi all'applicazione del principio di esaurimento del marchio di cui all'art. 5 del
Codice della Proprietà Industriale (Dlg.vo 2005/n. 30), stabilendo che il titolare del marchio può esercitare nei confronti dei terzi rivenditori non autorizzati le prerogative derivanti dal marchio stesso per condizionare o controllare anche l'ulteriore distribuzione dei prodotti che egli stesso (o altri pagina 6 di 13 con il suo consenso) abbia immesso sul mercato nel territorio UE (cfr. Cass.
2023/n. 7378).
Nel caso in esame, l'appellante non ha tuttavia minimamente dimostrato che la struttura di vendita organizzata all'epoca dei fatti di causa da CP_3
(titolare del marchio “Nero Giardini”) possedesse i requisiti indicati nel Reg.
UE n. 330/2010 per la distribuzione selettiva.
Ed invero, è un dato pacifico che i prodotti contrassegnati dal marchio “Nero Giardini” non siano articoli di lusso o di prestigio, ma scarpe di medio livello, sia pure con un buon rapporto qualità-prezzo, che l' non Pt_1 rivendeva in regime di monomarca.
Nel modulo d'ordine (di cui, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il giudice di primo grado non ha comunque escluso la vincolatività, nonostante la sua omessa sottoscrizione), così come nelle testimonianze acquisite, non vi è alcun riferimento all'adozione, da parte di di eventuali criteri di selezione dei distributori autorizzati basati CP_3 sul possesso di determinati standards ad es. di ubicazione, esperienza, specializzazione del personale, né di particolari targets nell'allestimento dei punti vendita o di predisposizione di servizi aggiuntivi di eccellenza (quali, ad es. assistenza al cliente, offerta di gamma completa, etc.).
In altre parole, poiché non vi è alcuna menzione e specificazione dei requisiti in forza dei quali la ditta sarebbe stata selezionata e Pt_1 neanche l'assunzione, da parte della stessa, dell'impegno a mantenere tali requisiti per tutta la durata del rapporto, non può dirsi offerta prova né dell'esistenza, né dell'attuazione, da parte di di un sistema di CP_3 distribuzione selettiva.
In tale contesto, nessun dubbio può perciò esservi sul fatto che la clausola n. 6 servisse solo a garantire, per esigenze di immagine e decoro dell'azienda fornitrice, che i prodotti fossero venduti esclusivamente nei preesistenti locali del distributore conosciuti o comunque accettati dalla e solo CP_3
a clienti finali e non ad altri rivenditori paralleli, ma non certo a dimostrare
(al pari del prezzo imposto e del quantitativo minimo di merce da acquistare) l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva.
Gli stessi elementi innanzi descritti inducono invece a ritenere che il rapporto tra e dovesse più propriamente qualificarsi non Pt_1 CP_3 come vendita libera, ma come di concessione di vendita. pagina 7 di 13 È noto che la concessione di vendita è un contratto atipico o innominato di scambio, qualificabile come contratto-quadro o normativo, in forza del quale il concessionario assume l'obbligo sia di promuovere la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale (cfr. Cass. 2009/n. 13568; Cass. 2009/n. 20106).
In tale tipo di rapporto, il concessionario, agente in veste di acquirente- rivenditore, assume stabilmente l'incarico di curare la commercializzazione in una determinata zona del prodotto fornitogli dal fabbricante (il concedente), in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita.
I tratti distintivi della concessione di vendita si colgono infatti nella stabilità dell'incarico, nell'autonomia operativa riconosciuta al concessionario e nell'obbligo del concedente di non inaridire la fonte di approvvigionamento del concessionario.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'individuazione di un contratto di concessione di vendita in una specifica area operativa non è tuttavia sufficiente per sostenere l'esistenza di un vincolo di esclusiva, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva e non essendo affatto insolito che un concessionario agisca in una determinata zona affidatagli, ma senza diritto di esclusiva.
Ed infatti, “nel contratto di concessione di vendita - che per la sua struttura e funzione economico-sociale è un contratto atipico di scambio, che, escludendo profili di cooperazione, si colloca in un'area di affinità con i contratti di somministrazione o di commissione, ma non con quello di agenzia - l'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una zona al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva” (Cass. 1994/n. 6819).
Si osserva infatti che, “se il diritto di esclusiva costituisce, per il contratto di agenzia, non un elemento essenziale, bensì un elemento naturale, suscettibile di esclusione per volontà delle parti (cfr. Cass. n. 5083/1992), pur in presenza del requisito della predeterminazione della zona - che del medesimo contratto è elemento fisionomico - (cfr. Cass. n. 5652/1990), a maggior ragione un siffatto stretto collegamento deve escludersi con riguardo a contratti rispetto ai quali l'attribuzione del diritto di esclusiva pagina 8 di 13 costituisce un elemento accidentale. Ciò che, in tema di somministrazione, si evince testualmente dall'art. 1568 c.c. e, in tema di concessione di vendita, si trae dalla stessa struttura del rapporto e dalla sua funzione economico- sociale, che lo porta ad un accostamento al contratto tipico di somministrazione o al contratto estimatorio più che a qualsiasi contratto tipico di collaborazione”.
L'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario costituisce dunque un elemento accidentale e non essenziale del contratto di concessione di vendita, nell'ambito del quale la posizione privilegiata del concessionario può derivare anche soltanto dal potersi fregiare del titolo di rivenditore di un determinato prodotto o di poter esporre il marchio del concedente accanto alla propria insegna.
Pertanto, se le parti non hanno espressamente pattuito in contratto un diritto di esclusiva, non si può dedurre che esso sussista per il solo motivo che sia stato stipulato un contratto di concessione di vendita, né, tantomeno, per il fatto che al concessionario sia stata affidata una determinata zona, come nel caso in esame, ove le prove orali acquisite hanno solo confermato, quale unico dato obiettivo, che nel territorio di Monte S. Angelo vi era stata una spartizione delle due linee di produzione, nel senso che la linea delle scarpe con suole in gomma era stata affidata alla ditta , mentre quella delle Pt_1 scarpe classiche con suola in cuoio a , titolare di altro Persona_1 negozio della zona.
Prive di valore probatorio nel senso voluto dall'appellante sono infatti le garanzie/rassicurazioni fornite ai testi (ex dipendente di Tes_1 [...]
) e dall'agente di commercio incaricato, Pt_2 Tes_2 [...]
che, come già rilevato dal primo giudice, non aveva poteri di Tes_3 rappresentanza della non poteva concludere contratti per suo CP_3 conto e non poteva dunque nemmeno impegnare la società venditrice, attraverso le dichiarazioni da lui rese agli acquirenti, all'assunzione di vincoli contrattuali ulteriori rispetto a quelli riportati nel modulo d'ordine in atti.
Né può sostenersi, ai fini della prova del dedotto diritto di esclusiva, che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione alla mancata resa dell'interpello deferito dall'attore al l.r. della
CP_3
pagina 9 di 13 È infatti principio consolidato che “in tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. 2014/n.
17719); che < considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale
(prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova")>> (sic Cass.
2024/n. 32846; Cass. 2018/n. 4837; Cass. 2014/n. 19833; Cass. 2009/n.
20740), onde l'esercizio di tale facoltà rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso che, nello specifico, è stato ben esercitato, avendo il giudice di prime cure evidenziato che, per la chiarezza del quadro probatorio, non poteva attribuirsi rilevanza al solo dato della mancata comparizione dell'interrogando.
In definitiva, gli elementi offerti (previsione della clausola n. 6, prezzo imposto, quantitativo minimo di merce da acquistare, spartizione nella zona delle due linee di produzione), seppure confortano la diversa qualificazione del rapporto come concessione di vendita, non dimostrano comunque l'esistenza di un diritto di esclusiva a favore del concessionario e non conducono perciò alla riforma della sentenza impugnata.
Cade di conseguenza l'assunto, oggetto del secondo motivo di appello, secondo cui la non avrebbe fornito la prova liberatoria della non CP_3 imputabilità a sé dell'inadempimento: una volta escluso un rapporto di distribuzione selettiva nell'ambito di una rete protetta, la società venditrice non era tenuta a svolgere alcuna indagine e/o ad assumere alcuna iniziativa volta a contrastare quella che lo stesso appellante definisce un'attività lecita da parte della Controparte_2
È noto infatti che, per il principio di consumazione del marchio di cui all'art. 5 Dl.g.vo 2005/n. 30, una volta immessi i prodotti sul mercato dell'Unione
Europea, il titolare del marchio non può più impedire la loro ulteriore libera commercializzazione da parte di terzi, anche se non autorizzati.
Una volta poi assodata anche la mancata dimostrazione dell'esistenza di un patto di esclusiva territoriale, nemmeno può addebitarsi a il CP_3 pagina 10 di 13 compimento di pratiche commerciali scorrette, atte a danneggiare il proprio rivenditore.
Tanto più che è stata acquisita prova univoca (documentale e orale) del fatto che la aveva acquistato a stock le scarpe a Controparte_2 numerazione non assortita di marchio “Nero Giardini”, rivendute nel mercato settimanale cittadino, non dalla ma dalla ditta Di Salvo CP_3
Isabella di S. Ferdinando di Puglia.
Parimenti infondati sono, infine, il quarto ed il quinto motivo di censura, da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi attinenti al profilo della regolazione delle spese di lite.
L'appellante sostiene che, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da esso spiegata, la chiamata in causa di da Controparte_2 parte di non fosse affatto necessaria, trattandosi di soggetto non CP_3 legato da alcun rapporto contrattuale sia con l'attore che con la convenuta;
che, in ragione della manifesta infondatezza e arbitrarietà di tale chiamata
(cui esso appellante si era infatti opposto), le spese processuali sostenute da avrebbero dovuto essere poste non a carico di esso Controparte_2 attore secondo il criterio di causalità, ma a carico della chiamante CP_3 in applicazione del noto principio giurisprudenziale, richiamato anche dal giudice di prime cure, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. 2024/n. 6144;
Cass. 2023/n. 2023/n. 10364).
La tesi è palesemente priva di pregio.
Trascura infatti l'appellante 1) che non era stata da esso formulata in primo grado solo un'eccezione ex art. 1460 c.c., ma anche una domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto di esclusiva che legittimava senz'altro la convenuta alla chiamata in manleva del terzo a titolo di responsabilità extracontrattuale;
2) che ben poteva tale chiamata del terzo fondarsi astrattamente su un titolo diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, posto che la chiamata in garanzia impropria operata nello specifico si caratterizza proprio per il fatto che la responsabilità dell'obbligato principale e del garante traggono origine da rapporti o titoli diversi.
pagina 11 di 13 Restando quindi esclusa l'ipotesi della manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata del terzo, deve concludersi che l'obbligo di rifusione delle spese di lite sostenute da quest'ultimo in primo grado è stato correttamente addossato all'attore secondo il principio di causalità.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante a rifondere ad entrambe le appellate anche le spese del presente grado di giudizio secondo gli ordinari criteri di causalità e soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad
€ 260.000 (secondo il criterio del disputatum, deve infatti tenersi conto anche del cumulo della domanda risarcitoria di € 100.000 spiegata da
). Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
9/10/2022 da nei confronti di e di Parte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 708/2022 emessa il Controparte_2
10/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del presente giudizio, liquidandole, in favore di in € 14.317 per onorari, oltre CP_3 rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
in favore di in € 10.700 per onorari, da distrarsi in Controparte_2 favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti A. TT e T. D'MI, oltre accessori di legge come sopra;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'acquirente potrà vendere la merce acquistata esclusivamente nel punto vendita indicato nel presente ordine ovvero in quello che, previa comunicazione scritta, venga successivamente acconsentito dalla venditrice. L'acquirente potrà vendere la merce solo ad utenti e consumatori finali”.
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliato presso gli studi degli avv. Giustina Parte_1
Angelillo e Girolamo Arciuolo che lo rappresentano in giudizio congiuntamente e disgiuntamente, per mandato allegato all'atto di appello---
-------------------------------------------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Antonio CP_1
Loiacono che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuliano Stracci del foro di Macerata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellata
NONCHE'
domiciliata in Cerignola (FG) presso lo Controparte_2 studio degli avv.ti Antonella TT e Tommaso D'MI che la rappresentano in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------------------------------------appellata
Oggetto: fornitura
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate. pagina 1 di 13 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 708/2022 pubblicata il 10/03/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da violazione di patto di esclusiva proposta da nei confronti di accolto la Parte_1 CP_3 domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima (con condanna dell'attore al pagamento della somma di € 17.583,78 a titolo di corrispettivo per la fornitura di una partita di calzature), dichiarato assorbita la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata e condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sia in favore della convenuta che della società chiamata in causa.
Con citazione notificata il 9/10/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza l , chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento della propria domanda, con obbligo di restituzione di tutte le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del doppio grado.
Si sono costituite in questo grado di giudizio entrambe le società appellate, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese.
La ha altresì eccepito in via preliminare l'inammissibilità del CP_3 gravame ex artt. 342 e 348bis c.p.c.
Con ordinanza resa il 20/01/2023 è stata dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 348bis c.p.c.
All'udienza cartolare del 28/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
(nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, pagina 2 di 13 deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato i capi della decisione impugnati e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso logico adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato e va rigettato.
pagina 3 di 13 Con il primo articolato motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di qualificare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti come vendita inserita in un sistema di distribuzione selettiva, non avrebbe riconosciuto natura vincolante al modulo contrattuale prodotto sub n. 4 dall'attore in quanto privo di sottoscrizione, avrebbe violato l'art. 1370 c.c. nell'interpretazione della clausola n. 6 delle condizioni generali di vendita contenuta nel predetto modulo ed avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, escludendo l'esistenza del patto di esclusiva riferito dai testi.
Col secondo motivo di appello, si lamenta che, stante l'esistenza di un rapporto di partenariato con la il primo giudice avrebbe CP_3 trascurato di considerare che gravava sulla convenuta l'onere (non adempiuto) di provare il corretto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico nell'ambito di una vendita non libera, ma inserita in una rete protetta, svolgendo indagini sulla circolazione della merce extra rete a prezzi predatori ed assumendo tutte le iniziative più opportune a tutela sia del proprio marchio che dei punti vendita da essa selezionati.
Ci si duole altresì dell'asserita illogicità della pronuncia impugnata nella parte in cui sarebbe stato ritenuto non provato il dedotto danno all'immagine subìto dall' per mancata dimostrazione del numero di scarpe Pt_1 vendute extra rete dalla terza Controparte_2
Col terzo motivo, si sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe viziata nella parte in cui, in violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c., il primo giudice non avrebbe tratto elementi di prova dal rifiuto opposto dall'amministratore della alla resa dell'interrogatorio formale deferitogli. CP_3
Col quarto motivo, l'impugnante lamenta che la sentenza gravata sarebbe erronea ed illogica nella parte in cui si sostiene la mancanza, nella fattispecie, di un rapporto di concorrenzialità, evidenziandosi che la ditta non avrebbe mai denunciato la concorrenza sleale da parte di Pt_1
ma solo l'inadempimento contrattuale di Controparte_2 CP_3 opponendosi perciò alla chiamata in causa della terza, data la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio e al contenuto della domanda attorea.
Col quinto motivo, si deduce un error in procedendo nel capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, assumendosi che le spese sostenute dalla terza chiamata sarebbero state illegittimamente poste a carico dell'attore che ne aveva chiesto l'estromissione, anziché a carico della pagina 4 di 13 chiamante , nonostante la manifesta infondatezza e arbitrarietà CP_3 della chiamata in causa da essa operata.
Pur in ipotesi di soccombenza dell'attore, si insiste, in ogni caso, per una compensazione delle spese di lite anche nei rapporti con la convenuta, tenuto conto della complessità della vicenda e della condotta non collaborativa tenuta da prima e dopo l'introduzione del giudizio. CP_3
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
In rito, va innanzitutto premesso che il primo motivo di censura non implica profili di novità inammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto involge, a fronte dei medesimi fatti costitutivi dedotti nel giudizio di primo grado, solo una diversa qualificazione giuridica del contratto dedotto in lite che, com'è noto, è attività rimessa al giudice (anche d'appello).
Ed infatti, è principio giurisprudenziale pacifico che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto oggetto di giudizio diversa da quella compiuta dalle parti o ritenuta dal giudice di primo grado, ove basata sui medesimi fatti costitutivi (Cass. 2023/n. 6292; conf. Cass.
2016/n. 4384; Cass. 2024/n. 15470).
Il potere di interpretazione e riqualificazione spettante al giudice d'appello incontra un limite solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui, sulla qualificazione accolta dal giudice di prime cure, si sia formato il giudicato interno (sic Cass. 2023/n. 36272).
Ciò premesso, l'appellante lamenta che una corretta interpretazione della clausola n. 6 delle condizioni generali di vendita1, in conformità del disposto dell'art. 1370 c.c., unita alla valutazione delle altre condizioni di vendita
(quantitativo minimo di merce da acquistare, prezzo imposto consigliato, etc.), avrebbero dovuto condurre all'affermazione dell'esistenza di un contratto di distribuzione selettiva stipulato in cambio della protezione
pagina 5 di 13 assicurata dalla rete di vendita della titolare del marchio “Nero Giardini” e dell'esclusiva concessa ai suoi distributori.
Ritiene il Collegio che gli elementi probatori offerti non consentano in alcun modo di ritenere provata la sussistenza, nella fattispecie in esame, di un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione dei prodotti a marchio “Nero Giardini”.
Secondo la definizione contenuta nell'art. 1, lett. e) Reg. UE n. 330 del
30/04/2010 ratione temporis applicabile alla vicenda per cui è causa (antecedente all'emanazione del Reg. UE n. 720/2022), tale sistema è quello in cui “il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”.
Trattasi di un particolare tipo di commercializzazione di cui si avvalgono le aziende titolari di marchi prestigiosi (specie dei settori automotive, tecnologico e del lusso) per creare una rete chiusa di distribuzione che, attraverso la selezione dei distributori sulla base di criteri rigorosi, l'allestimento dei punti vendita secondo determinati standards e la predisposizione di servizi accessori di assistenza pre e post vendita, serve a garantire al concedente uno stretto controllo e monitoraggio sulle modalità di vendita di prodotti il cui valore non dipende solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio che, nel mercato, contribuisce a farli distinguere da altri prodotti simili.
Lo strumento è una forma di restrizione verticale della concorrenza che gode dell'esenzione dal divieto di cui all'art. 101 TFUE e di quello previsto dall'art. 2 L. 1990/n. 287.
Proprio per le specifiche caratteristiche di tale sistema, la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha affermato che l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi legittimi ostativi all'applicazione del principio di esaurimento del marchio di cui all'art. 5 del
Codice della Proprietà Industriale (Dlg.vo 2005/n. 30), stabilendo che il titolare del marchio può esercitare nei confronti dei terzi rivenditori non autorizzati le prerogative derivanti dal marchio stesso per condizionare o controllare anche l'ulteriore distribuzione dei prodotti che egli stesso (o altri pagina 6 di 13 con il suo consenso) abbia immesso sul mercato nel territorio UE (cfr. Cass.
2023/n. 7378).
Nel caso in esame, l'appellante non ha tuttavia minimamente dimostrato che la struttura di vendita organizzata all'epoca dei fatti di causa da CP_3
(titolare del marchio “Nero Giardini”) possedesse i requisiti indicati nel Reg.
UE n. 330/2010 per la distribuzione selettiva.
Ed invero, è un dato pacifico che i prodotti contrassegnati dal marchio “Nero Giardini” non siano articoli di lusso o di prestigio, ma scarpe di medio livello, sia pure con un buon rapporto qualità-prezzo, che l' non Pt_1 rivendeva in regime di monomarca.
Nel modulo d'ordine (di cui, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il giudice di primo grado non ha comunque escluso la vincolatività, nonostante la sua omessa sottoscrizione), così come nelle testimonianze acquisite, non vi è alcun riferimento all'adozione, da parte di di eventuali criteri di selezione dei distributori autorizzati basati CP_3 sul possesso di determinati standards ad es. di ubicazione, esperienza, specializzazione del personale, né di particolari targets nell'allestimento dei punti vendita o di predisposizione di servizi aggiuntivi di eccellenza (quali, ad es. assistenza al cliente, offerta di gamma completa, etc.).
In altre parole, poiché non vi è alcuna menzione e specificazione dei requisiti in forza dei quali la ditta sarebbe stata selezionata e Pt_1 neanche l'assunzione, da parte della stessa, dell'impegno a mantenere tali requisiti per tutta la durata del rapporto, non può dirsi offerta prova né dell'esistenza, né dell'attuazione, da parte di di un sistema di CP_3 distribuzione selettiva.
In tale contesto, nessun dubbio può perciò esservi sul fatto che la clausola n. 6 servisse solo a garantire, per esigenze di immagine e decoro dell'azienda fornitrice, che i prodotti fossero venduti esclusivamente nei preesistenti locali del distributore conosciuti o comunque accettati dalla e solo CP_3
a clienti finali e non ad altri rivenditori paralleli, ma non certo a dimostrare
(al pari del prezzo imposto e del quantitativo minimo di merce da acquistare) l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva.
Gli stessi elementi innanzi descritti inducono invece a ritenere che il rapporto tra e dovesse più propriamente qualificarsi non Pt_1 CP_3 come vendita libera, ma come di concessione di vendita. pagina 7 di 13 È noto che la concessione di vendita è un contratto atipico o innominato di scambio, qualificabile come contratto-quadro o normativo, in forza del quale il concessionario assume l'obbligo sia di promuovere la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale (cfr. Cass. 2009/n. 13568; Cass. 2009/n. 20106).
In tale tipo di rapporto, il concessionario, agente in veste di acquirente- rivenditore, assume stabilmente l'incarico di curare la commercializzazione in una determinata zona del prodotto fornitogli dal fabbricante (il concedente), in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita.
I tratti distintivi della concessione di vendita si colgono infatti nella stabilità dell'incarico, nell'autonomia operativa riconosciuta al concessionario e nell'obbligo del concedente di non inaridire la fonte di approvvigionamento del concessionario.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'individuazione di un contratto di concessione di vendita in una specifica area operativa non è tuttavia sufficiente per sostenere l'esistenza di un vincolo di esclusiva, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva e non essendo affatto insolito che un concessionario agisca in una determinata zona affidatagli, ma senza diritto di esclusiva.
Ed infatti, “nel contratto di concessione di vendita - che per la sua struttura e funzione economico-sociale è un contratto atipico di scambio, che, escludendo profili di cooperazione, si colloca in un'area di affinità con i contratti di somministrazione o di commissione, ma non con quello di agenzia - l'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una zona al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva” (Cass. 1994/n. 6819).
Si osserva infatti che, “se il diritto di esclusiva costituisce, per il contratto di agenzia, non un elemento essenziale, bensì un elemento naturale, suscettibile di esclusione per volontà delle parti (cfr. Cass. n. 5083/1992), pur in presenza del requisito della predeterminazione della zona - che del medesimo contratto è elemento fisionomico - (cfr. Cass. n. 5652/1990), a maggior ragione un siffatto stretto collegamento deve escludersi con riguardo a contratti rispetto ai quali l'attribuzione del diritto di esclusiva pagina 8 di 13 costituisce un elemento accidentale. Ciò che, in tema di somministrazione, si evince testualmente dall'art. 1568 c.c. e, in tema di concessione di vendita, si trae dalla stessa struttura del rapporto e dalla sua funzione economico- sociale, che lo porta ad un accostamento al contratto tipico di somministrazione o al contratto estimatorio più che a qualsiasi contratto tipico di collaborazione”.
L'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario costituisce dunque un elemento accidentale e non essenziale del contratto di concessione di vendita, nell'ambito del quale la posizione privilegiata del concessionario può derivare anche soltanto dal potersi fregiare del titolo di rivenditore di un determinato prodotto o di poter esporre il marchio del concedente accanto alla propria insegna.
Pertanto, se le parti non hanno espressamente pattuito in contratto un diritto di esclusiva, non si può dedurre che esso sussista per il solo motivo che sia stato stipulato un contratto di concessione di vendita, né, tantomeno, per il fatto che al concessionario sia stata affidata una determinata zona, come nel caso in esame, ove le prove orali acquisite hanno solo confermato, quale unico dato obiettivo, che nel territorio di Monte S. Angelo vi era stata una spartizione delle due linee di produzione, nel senso che la linea delle scarpe con suole in gomma era stata affidata alla ditta , mentre quella delle Pt_1 scarpe classiche con suola in cuoio a , titolare di altro Persona_1 negozio della zona.
Prive di valore probatorio nel senso voluto dall'appellante sono infatti le garanzie/rassicurazioni fornite ai testi (ex dipendente di Tes_1 [...]
) e dall'agente di commercio incaricato, Pt_2 Tes_2 [...]
che, come già rilevato dal primo giudice, non aveva poteri di Tes_3 rappresentanza della non poteva concludere contratti per suo CP_3 conto e non poteva dunque nemmeno impegnare la società venditrice, attraverso le dichiarazioni da lui rese agli acquirenti, all'assunzione di vincoli contrattuali ulteriori rispetto a quelli riportati nel modulo d'ordine in atti.
Né può sostenersi, ai fini della prova del dedotto diritto di esclusiva, che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione alla mancata resa dell'interpello deferito dall'attore al l.r. della
CP_3
pagina 9 di 13 È infatti principio consolidato che “in tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. 2014/n.
17719); che < considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale
(prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova")>> (sic Cass.
2024/n. 32846; Cass. 2018/n. 4837; Cass. 2014/n. 19833; Cass. 2009/n.
20740), onde l'esercizio di tale facoltà rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso che, nello specifico, è stato ben esercitato, avendo il giudice di prime cure evidenziato che, per la chiarezza del quadro probatorio, non poteva attribuirsi rilevanza al solo dato della mancata comparizione dell'interrogando.
In definitiva, gli elementi offerti (previsione della clausola n. 6, prezzo imposto, quantitativo minimo di merce da acquistare, spartizione nella zona delle due linee di produzione), seppure confortano la diversa qualificazione del rapporto come concessione di vendita, non dimostrano comunque l'esistenza di un diritto di esclusiva a favore del concessionario e non conducono perciò alla riforma della sentenza impugnata.
Cade di conseguenza l'assunto, oggetto del secondo motivo di appello, secondo cui la non avrebbe fornito la prova liberatoria della non CP_3 imputabilità a sé dell'inadempimento: una volta escluso un rapporto di distribuzione selettiva nell'ambito di una rete protetta, la società venditrice non era tenuta a svolgere alcuna indagine e/o ad assumere alcuna iniziativa volta a contrastare quella che lo stesso appellante definisce un'attività lecita da parte della Controparte_2
È noto infatti che, per il principio di consumazione del marchio di cui all'art. 5 Dl.g.vo 2005/n. 30, una volta immessi i prodotti sul mercato dell'Unione
Europea, il titolare del marchio non può più impedire la loro ulteriore libera commercializzazione da parte di terzi, anche se non autorizzati.
Una volta poi assodata anche la mancata dimostrazione dell'esistenza di un patto di esclusiva territoriale, nemmeno può addebitarsi a il CP_3 pagina 10 di 13 compimento di pratiche commerciali scorrette, atte a danneggiare il proprio rivenditore.
Tanto più che è stata acquisita prova univoca (documentale e orale) del fatto che la aveva acquistato a stock le scarpe a Controparte_2 numerazione non assortita di marchio “Nero Giardini”, rivendute nel mercato settimanale cittadino, non dalla ma dalla ditta Di Salvo CP_3
Isabella di S. Ferdinando di Puglia.
Parimenti infondati sono, infine, il quarto ed il quinto motivo di censura, da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi attinenti al profilo della regolazione delle spese di lite.
L'appellante sostiene che, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da esso spiegata, la chiamata in causa di da Controparte_2 parte di non fosse affatto necessaria, trattandosi di soggetto non CP_3 legato da alcun rapporto contrattuale sia con l'attore che con la convenuta;
che, in ragione della manifesta infondatezza e arbitrarietà di tale chiamata
(cui esso appellante si era infatti opposto), le spese processuali sostenute da avrebbero dovuto essere poste non a carico di esso Controparte_2 attore secondo il criterio di causalità, ma a carico della chiamante CP_3 in applicazione del noto principio giurisprudenziale, richiamato anche dal giudice di prime cure, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. 2024/n. 6144;
Cass. 2023/n. 2023/n. 10364).
La tesi è palesemente priva di pregio.
Trascura infatti l'appellante 1) che non era stata da esso formulata in primo grado solo un'eccezione ex art. 1460 c.c., ma anche una domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto di esclusiva che legittimava senz'altro la convenuta alla chiamata in manleva del terzo a titolo di responsabilità extracontrattuale;
2) che ben poteva tale chiamata del terzo fondarsi astrattamente su un titolo diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, posto che la chiamata in garanzia impropria operata nello specifico si caratterizza proprio per il fatto che la responsabilità dell'obbligato principale e del garante traggono origine da rapporti o titoli diversi.
pagina 11 di 13 Restando quindi esclusa l'ipotesi della manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata del terzo, deve concludersi che l'obbligo di rifusione delle spese di lite sostenute da quest'ultimo in primo grado è stato correttamente addossato all'attore secondo il principio di causalità.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante a rifondere ad entrambe le appellate anche le spese del presente grado di giudizio secondo gli ordinari criteri di causalità e soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad
€ 260.000 (secondo il criterio del disputatum, deve infatti tenersi conto anche del cumulo della domanda risarcitoria di € 100.000 spiegata da
). Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
9/10/2022 da nei confronti di e di Parte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 708/2022 emessa il Controparte_2
10/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del presente giudizio, liquidandole, in favore di in € 14.317 per onorari, oltre CP_3 rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
in favore di in € 10.700 per onorari, da distrarsi in Controparte_2 favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti A. TT e T. D'MI, oltre accessori di legge come sopra;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'acquirente potrà vendere la merce acquistata esclusivamente nel punto vendita indicato nel presente ordine ovvero in quello che, previa comunicazione scritta, venga successivamente acconsentito dalla venditrice. L'acquirente potrà vendere la merce solo ad utenti e consumatori finali”.