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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del Giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1586/2022 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento da sinistro stradale e vertente
[...]
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Di Ciommo in virtù di Persona_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- ATTORI -
E
(già in persona del Controparte_1 Controparte_2
procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Guaccero in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHE'
; Controparte_3
1 - CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 14-5-2022
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, agivano in giudizio nei confronti di Persona_1 Controparte_2
e di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] Controparte_3
iure proprio e iure hereditatis in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 2-10-2014, alle ore 12,00 circa, , madre della conducente Persona_1
viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sull'autovettura Parte_3
Matiz targata BY143DV di proprietà di e assicurata per la Parte_3
RCA con la (ora ; Controparte_4 Controparte_2
- mentre il veicolo percorreva Via Roma in Lavello, era sopraggiunta ad elevata velocità l'autovettura Fiat Stilo targata CJ302VD di proprietà di CP_5
[..
[...] dallo stesso condotta e assicurata per la RCA presso la
[...] [...]
che, nel compiere la manovra di svolta a sinistra, aveva Controparte_6
invaso la carreggiata percorsa dall'autovettura Matiz, come risultava dal modulo di constatazione amichevole di incidente prodotto in atti;
- a causa dell'urto, aveva riportato lesioni personali per le quali Persona_1
era stata trasportata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Venosa, dove le era stata diagnosticata “frattura metafisi prossimale dell'omero destro ingranata e con distacco del trochide” con prognosi di venti giorni;
- in seguito alla richiesta di risarcimento del danno inviata alla
[...]
questa aveva formulato un'offerta risarcitoria per l'importo Controparte_2
complessivo di euro 450,00 per i danni al veicolo;
- le lesioni riportate da in seguito all'incidente avevano Persona_1
determinato postumi permanenti, che erano stati quantificati dal consulente tecnico di parte, dott. , nella percentuale del 5%, e un'inabilità Persona_2
temporanea parziale di settanta cinque giorni, di cui venti giorni al 75% e cinquantacinque giorni al 50%;
- inoltre, in seguito all'incidente aveva visto aggravarsi le proprie Persona_1
condizioni di salute che erano diventate sempre più precarie fino a determinarne il decesso a distanza di quattro mesi dal fatto dannoso, sicchè il complesso invalidante prodotto dall'incidente poteva essere considerato concausa dell'evento letale;
- per tale ragione spettava a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di figli non conviventi con la vittima primaria, il risarcimento
[...]
del danno da perdita del rapporto parentale, oltre al danno patrimoniale per le anticipazioni delle spese per farmaci, cicli di fisioterapia e visite specialistiche
3 sostenute nell'interesse della madre, per le assenze dal lavoro e per i permessi lavorativi.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, previo accertamento della riconducibilità del verificarsi del sinistro alla responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Stilo targata CJ302VD, e Controparte_3 [...]
venissero condannati in solido fra loro e/o per quanto di Controparte_2
ragione al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, nella suddetta qualità, in conseguenza dell'incidente per cui è causa sia iure proprio che iure hereditatis nella misura di euro 254.974,20 in favore di di euro Parte_1
264.780,90 in favore di e di euro 254.974,20 in favore di Parte_2
o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre agli Parte_3
interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-12-2022 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2
proposta dagli attori iure hereditatis, contestando l'entità delle lesioni riportate da nell'incidente ed eccependo un concorso colposo della vittima Persona_1
primaria nella produzione dell'evento dannoso per non avere indossato le cinture di sicurezza al momento del sinistro, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno;
quanto alla domanda proposta iure proprio, la compagnia assicuratrice negava la riconducibilità sul piano causale del decesso di PE
alle conseguenze lesive dell'incidente oggetto del giudizio, imputandone
[...]
il verificarsi esclusivamente alle pregresse condizioni di salute della stessa;
contestava, in ogni caso, il quantum del risarcimento richiesto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Alla luce delle suesposte considerazioni,
[...]
chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea e in Controparte_2
via subordinata la riduzione del risarcimento del danno richiesto in considerazione
4 del contributo causale della danneggiata nel verificarsi delle conseguenze lesive del fatto dannoso.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e, verificata la rituale Controparte_3
notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo sul quale viaggiava quale Persona_1
terzo trasportato al momento dell'incidente, in quanto litisconsorte necessario, e, dato atto che era già parte del giudizio, veniva disposta ed Parte_3
espletata consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento dei postumi permanenti riportati da nell'incidente oggetto del giudizio, oltre che Persona_1
dell'incidenza degli stessi postumi sull'evento letale.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 Aprile
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare che la domanda è procedibile, posto che gli attori hanno dato prova di avere comunicato prima della instaurazione del giudizio a l'invito alla stipula di una convenzione di Controparte_2
negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità delle domande che hanno ad oggetto controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviata a mezzo
Pec in data 5-4-2021 allegata al n. 13 nel fascicolo di parte attrice).
5 Sempre in via preliminare occorre procedere alla qualificazione della domanda risarcitoria proposta dagli attori e alla verifica della sua ammissibilità.
D'ST AN, e hanno allegato a Parte_2 Parte_3
fondamento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di
[...]
e di che la propria madre e dante causa Controparte_2 Controparte_3 [...]
era rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava come Persona_1
terzo trasportato a bordo dell'autovettura Matiz targata BY143DV di proprietà di
Par
dalla stessa condotta e assicurata per la RCA presso la Parte_3
(ora , deducendo che la Controparte_4 Controparte_2
responsabilità esclusiva del sinistro era imputabile al conducente dell'autovettura
Fiat Stilo targata CJ302VD di proprietà e condotta da e, Controparte_3
quindi, hanno agito nei confronti dell'assicuratore del vettore con l'azione diretta ex articolo 141 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 e contestualmente hanno esercitato nei confronti del conducente del veicolo antagonista l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.
Quanto all'azione diretta proposta nei confronti dell'assicuratore del vettore,
l'articolo 141 del Codice delle assicurazioni, al fine di fornire al terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale uno strumento di tutela snello ed efficace in attuazione del principio vulneratus ante omnia reficiendus, consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, nei limiti del massimale minimo di legge, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
Sul piano della distribuzione fra le parti dell'onere della prova, quindi, il danneggiato che agisce nei confronti dell'assicuratore del vettore allegando di aver subito un danno riconducibile ad uno scontro fra due o più veicoli mentre si trovava in qualità di trasportato su uno di essi deve soltanto dimostrare che si è
6 verificato un sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti due o più veicoli, che egli viaggiava su uno di essi come trasportato e che, in conseguenza dell'incidente, ha riportato un danno;
grava, invece, sulla compagnia assicuratrice fornire la dimostrazione positiva, incidente sul nesso causale, dell'esistenza del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo (diverso dal conducente del veicolo antagonista, la cui responsabilità non può costituire oggetto di accertamento in questa sede, ma soltanto nella fase eventuale di rivalsa, prevedendo la norma che il risarcimento è dovuto al terzo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti) o del fatto dello stesso danneggiato, fermo restando che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato opera sul diverso piano dell'entità del danno risarcibile ai sensi degli articoli 1227
e 2056 c.c.
Tanto premesso in ordine alla qualificazione dell'azione esercitata dagli attori nei confronti dell'assicuratore del vettore e alla distribuzione fra le parti dell'onus probandi e al relativo contenuto, occorre valutare l'ammissibilità della stessa domanda, così come proposta, avendo gli attori allegato la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del veicolo antagonista.
L'articolo 141 del Codice delle assicurazioni consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, ma fa salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente - che valorizza la ratio della norma, che è quella di privilegiare in tema di allocazione del rischio l'interesse del terzo trasportato ad avvalersi di uno strumento di tutela snello ed aggiuntivo, che gli consente di rivolgersi al soggetto a lui sicuramente noto
(assicuratore del vettore) - la nozione di caso fortuito cui fa riferimento la prima parte dell'articolo 141 del Codice delle assicurazioni deve essere intesa come comprensiva soltanto degli eventi naturali imprevedibili, con esclusione delle
7 condotte umane, con la conseguenza che il trasportato che agisce nei confronti dell'assicuratore del vettore ha l'onere di provare soltanto il verificarsi del sinistro e il danno subito e non deve necessariamente allegare le modalità dell'incidente, restando ininfluente l'individuazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (in tal senso Corte di cassazione n. 16181 del 2015 e Corte di cassazione n. 16477 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità più recente, invece - con orientamento cui questo
Giudice ha aderito in alcune pronunce, ritenendolo coerente con la ratio e con la lettera della norma (che nell'incipit contiene un esplicito riferimento al caso fortuito da intendersi in senso giuridico) - interpreta la nozione di caso fortuito in senso giuridico come comprensiva non soltanto di ogni evento naturale e imprevedibile, ma anche della condotta umana e ritiene che l'espressione “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” stia a significare che, affinchè il terzo possa fare ricorso alla procedura di risarcimento diretto e l'assicuratore del vettore sia chiamato a rispondere del danno dallo stesso lamentato, è necessario che il vettore sia almeno corresponsabile della causazione del sinistro, operando in caso contrario il limite del caso fortuito sub specie di riconducibilità sul piano causale dell'evento lesivo ad un evento naturale imprevedibile o alla condotta del vettore del veicolo antagonista o dello stesso trasportato (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 4147 del 2019, Corte di cassazione n. 8386 del 2020 e
Corte di cassazione n. 414 del 2021).
Da tale impostazione a lungo la giurisprudenza anche di merito ha fatto derivare alcune conseguenze sul piano sostanziale e processuale: 1) ai fini dell'esercizio dell'azione diretta ad opera del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava è necessario che il danneggiato alleghi la responsabilità o la corresponsabilità del vettore nella causazione del sinistro, 2) il caso fortuito (inteso in senso giuridico e, quindi, comprensivo non soltanto degli
8 eventi naturali imprevedibili, ma anche delle condotte umane) rappresenta il limite della responsabilità dell'assicuratore del vettore;
3) pertanto, affinchè possa essere riconosciuto l'obbligo risarcitorio in capo all'assicuratore del vettore è necessario che quest'ultimo sia almeno corresponsabile del sinistro, operando altrimenti, a fronte della prova della riconducibilità del fatto dannoso alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista (il cui onere grava sull'assicuratore o in alternativa è desumibile dall'intervento dell'assicuratore del responsabile civile che dichiari l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato ex articolo 141 terzo comma), il limite alla responsabilità dell'assicuratore del vettore costituito dal caso fortuito;
4) nel caso in cui, invece, il vettore sia almeno corresponsabile, è ininfluente l'accertamento della misura della sua responsabilità
e il suo assicuratore dovrà risarcire integralmente il danno subito dal terzo trasportato, incidendo l'eventuale corresponsabilità soltanto sul piano della rivalsa verso l'assicuratore dell'altro corresponsabile sulla base del combinato disposto dell'articolo 141 quarto comma e dell'articolo 150 primo comma lettera a) del
Codice delle assicurazioni.
Di recente a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale è intervenuta, seppure incidentalmente, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato che
l'incipit della norma dettata dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni
“salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” non può che essere letto in correlazione con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti” e una siffatta lettura..evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può, pertanto, essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito, il quale deve intendersi circoscritto alle cause naturali
e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 35318 del 2022).
9 In adesione a tale opzione ermeneutica prescelta dalle Sezioni Unite, cui non può non darsi continuità nel rispetto della loro funzione nomofilattica, deve essere riconosciuta l'ammissibilità della domanda proposta da Parte_1
e nei confronti dell'assicuratore del veicolo Parte_2 Parte_3
del vettore.
Nel merito della domanda proposta nei confronti dell'assicuratore del vettore, occorre distinguere l'azione esercitata dagli attori iure proprio da quella esercitata iure hereditatis: e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno agito in proprio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sul presupposto della riconducibilità sul piano causale del decesso della madre, , ai Persona_1
postumi delle lesioni dalla stessa riportate nell'incidente per cui è causa, e il risarcimento del danno patrimoniale sub specie di danno emergente per le spese sostenute per l'assistenza prestata nel corso della convalescenza a Persona_1
(spese per cicli di fisioterapia, medicinali e visite specialistiche) e di lucro cessante per l'assenza dal lavoro e per permessi lavorativi;
hanno agito, invece, iure hereditatis al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla propria dante causa per la lesione dell'integrità psico-fisica dalla stessa riportata a causa del sinistro, in quanto hanno azionato un diritto di credito già facente capo a e trasmesso loro per effetto della successione Persona_1
ereditaria.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale rivendicato dagli attori iure proprio, la relativa domanda appare inammissibile per le seguenti ragioni.
La speciale disciplina dettata dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni ha la finalità di consentire al terzo trasportato di ottenere dall'assicuratore del veicolo del vettore il risarcimento del danno indipendentemente dall'accertamento delle
10 singole responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introducendo uno strumento di tutela aggiuntivo e rafforzato di carattere speciale non suscettibile di applicazione analogica.
Inoltre, il dato normativo costituito dal riferimento testuale al “danneggiato” contenuto nel terzo comma dell'articolo 141 (l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento del danno è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro) appare significativo della volontà del legislatore di limitare la tutela rafforzata ivi prevista al diretto danneggiato, sicchè, al fine di ottenere il risarcimento del danno vantato iure proprio a causa del decesso del terzo trasportato, gli eredi dello stesso non sono legittimati ad esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore, ma possono eventualmente fare ricorso al rimedio ordinario disciplinato dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni nei confronti dell'assicuratore e del responsabile o corresponsabile del sinistro, dal momento che l'azione diretta prevista dall'articolo 141 è riservata al terzo trasportato e la sua natura eccezionale rende la relativa previsione insuscettibile di applicazione analogica (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3729 del 2019, Corte di cassazione n.
14388 del 2019 e Corte di cassazione n. 35318 del 2022).
Ne consegue che la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e in via diretta nei confronti dell'assicuratore Parte_2 Parte_3
del veicolo sul quale viaggiava la loro dante causa al fine di Persona_1
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio (comprensivo del danno da perdita del rapporto parentale) deve essere dichiarata inammissibile sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva.
Invece, deve ritenersi che gli attori, nella loro qualità di eredi di , Persona_1
siano legittimati ad esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore per far valere il diritto al risarcimento del danno biologico dalla stessa
11 subito nell'incidente per cui è causa, in quanto finalizzata a rivendicare un diritto acquistato dalla de cuius per effetto della lesione della sua integrità psico-fisica, entrato a far parte dell'asse ereditario al momento della sua morte e trasferito agli eredi iure hereditatis.
A proposito della qualità di eredi della vittima primaria spesa dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, la relativa prova può essere considerata acquisita al processo limitatamente al rapporto con in virtù Controparte_2
della documentazione in atti (certificato di morte di prodotto al n. Persona_1
3 nel fascicolo di parte attrice) e del comportamento processuale assunto dalla compagnia assicuratrice nel corso del giudizio.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 115 c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma 14 della legge n. 69 del
2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge - stabilisce che salvo i casi stabiliti dalla legge, il
Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quindi, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13830 del 2004 e Corte di cassazione n.
20916 del 2004), la riforma dell'articolo 115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto
12 il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice può porre a fondamento della decisione.
Tanto premesso, non soltanto non ha contestato in Controparte_2
modo specifico la qualità di chiamati all'eredità di in capo a Persona_1
e e la conseguente Parte_1 Parte_2 Parte_3
assunzione ad opera degli stessi - per effetto di accettazione tacita dell'eredità
(con la spendita della suddetta qualità nell'atto introduttivo del giudizio) - della qualità di eredi allegata a fondamento della domanda risarcitoria proposta iure hereditatis, ma si è anche difesa sulla base di argomentazioni (concorso della danneggiata nella causazione del danno per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione, contestazione del quantum del risarcimento richiesto) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare le relative circostanze
(rapporto di parentela con la vittima primaria e devoluzione dell'eredità in favore degli attori), sicchè la prova della qualità di figli e di chiamati all'eredità di
[...]
in capo agli attori e della conseguente assunzione ad opera degli Persona_1
stessi della qualità di eredi legittimi della vittima dell'incidente può ritenersi acquisita al processo.
Invece, la prova della suddetta qualità di eredi, così come la prova della qualità di figli di non può essere considerata raggiunta nel rapporto Persona_1
processuale fra gli attori e il convenuto , sicchè la domanda Controparte_3
risarcitoria proposta sia iure hereditatis che iure proprio ai sensi dell'articolo
2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo deve essere rigettata, in quanto sprovvista
13 di prova in ordine alla titolarità in capo a e Parte_1 Parte_2
dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio. Parte_3
Infatti, non appare idoneo ad integrare la prova documentale delle suddette circostanze (rapporto di parentela con e conseguente devoluzione Persona_1
ex lege dell'eredità dalla stessa relitta in favore dei figli) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma di con Parte_1
sottoscrizione autenticata dal funzionario del Comune di Lavello prodotta tempestivamente in giudizio dagli attori (si veda il documento allegato al n. 14 nel fascicolo di parte attrice), posto che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 può assumere rilevanza esclusivamente nei rapporti fra il privato e la pubblica amministrazione, mentre deve escludersi che alla stessa possa essere attribuita efficacia di prova nel giudizio civile se non nell'ipotesi in cui la controparte nei cui confronti la stessa venga fatta valere non ne contesti in modo specifico il contenuto (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 12065 del 2014, Corte di cassazione n. 29830 del 2011 e Corte di cassazione n. 11276 del 2018).
A tal fine non può essere attribuita rilevanza alla circostanza che il convenuto sia rimasto contumace nel presente giudizio e, quindi, non Controparte_3
abbia contestato i fatti allegati dagli attori a fondamento della domanda e riportati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, in particolare, la qualità di figli e di chiamati all'eredità di , dal momento che la contumacia Persona_1
del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti principali allegati dalla controparte, essendo subordinata l'operatività del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte interessata (stante l'esplicito riferimento ivi contenuto alla “parte costituita”), non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un
14 comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021).
Ritornando alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
rispetto alla quale per le suesposte ragioni gli attori hanno Controparte_2
provato la titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, la stessa appare fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti che seguono.
La compagnia assicuratrice non ha contestato in modo specifico né il verificarsi del sinistro né la presenza di a bordo del veicolo assicurato, Persona_1
sicchè può essere considerata acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata.
In ordine al danno-conseguenza, gli attori hanno chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla propria dante causa nel sinistro per cui è causa, deducendo che la stessa, in seguito all'impatto dell'autovettura sulla quale viaggiava con il veicolo antagonista, ha subito un danno biologico permanente e temporaneo.
In proposito la produzione in giudizio del referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Venosa redatto nella stessa giornata dell'incidente a poche ore dal suo verificarsi (si veda il referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Venosa datato 2-10-2014 prodotto sub 2 nel fascicolo di parte attrice) consente di riconoscere il nesso causale fra le lesioni refertate a e il sinistro Persona_1
per cui è causa.
Premesso che alla consulenza tecnica di parte prodotta dagli attori non poteva essere riconosciuto pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al
15 prudente apprezzamento del Giudice, dal momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione dei postumi permanenti delle lesioni riportate dalla danneggiata nel sinistro oggetto del giudizio.
Il nominato consulente medico-legale, sulla base della documentazione clinica prodotta - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici e soprattutto rispettoso dei criteri previsti dalla medicina legale (criterio cronologico, criterio dell'esclusione, criterio della continuità fenomenica e criterio dell'idoneità qualitativa e efficienza quantitativa) per il riconoscimento del nesso di causalità fra l'incidente e le lesioni accertate - ha accertato che:
- le lesioni riportate da a seguito al sinistro hanno cagionato Persona_1
“frattura della metafisi prossimale dell'omero destro, ingranata, con distacco del trochide;
- non risultando agli atti una descrizione del quadro clinico residuale alla originaria frattura omerale destra, avuto riguardo alla tipologia di lesione ossea
e del trattamento praticato (trattamento incruento mediante immobilizzazione con bendaggio), alla lesione in questione sono residuati, sulla base di criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica per un tal genere di lesione e della più accreditata letteratura specialistica, esiti anatomo-funzionali valutabili..mediamente sul 5% di danno biologico permanente;
- il predetto trauma ha determinato un danno biologico temporaneo parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per 20 giorni e al
16 50% per ulteriori 55 giorni” (si vedano pag. 20, 21, 36 e 37 della relazione peritale depositata dal dott. in data 17-8-2024). Persona_3
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al
9%), devono essere utilizzati come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore.
Applicando i suddetti criteri di liquidazione, il danno non patrimoniale subito da deve essere quantificato - tenendo conto dell'età della Persona_1
danneggiata all'epoca dell'incidente dal quale sono derivate le conseguenze lesive lamentate (65 anni) e della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 5.150,94 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età della danneggiata al momento del fatto dannoso).
Il danno non patrimoniale per inabilità temporanea subito dalla danneggiata in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato - tenendo conto della durata dell'inabilità e della misura dell'indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta pari ad euro 55,24 - nella somma complessiva di euro
2.347,70, di cui euro 828,60 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 41,43
x 20 giorni) ed euro 1.519,10 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 27,62
x 55 giorni), con la precisazione che - in difetto dell'allegazione di un turbamento psichico riconducibile al danno alla salute e di altre circostanze specifiche ed ulteriori rispetto alle conseguenze che secondo l'id quod plerumque accidit
17 derivano dal tipo di lesione riportata dalla danneggiata nell'incidente - nessun importo può essere liquidato a titolo di risarcimento del danno morale e nessun incremento a titolo di personalizzazione deve essere effettuato per il danno esistenziale (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 339 del 2016, Corte di cassazione n. 23778 del 2014 e Corte di cassazione n. 21716 del 2013).
In relazione all'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico da invalidità permanente, occorre rilevare, poi, che, dal momento che ai fini della liquidazione del quantum del risarcimento del danno da invalidità permanente occorre tener conto non soltanto della percentuale di incidenza dei postumi permanenti accertati sulla integrità psico-fisica del danneggiato, ma anche della prospettiva di sopravvivenza del soggetto leso in termini di aspettativa di vita media, nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il danneggiato sia deceduto prima della instaurazione del giudizio o comunque prima della liquidazione del danno (danno da premorienza o danno intermittente) non può più essere effettuata una valutazione probabilistica in termini di durata ipotetica della vita residua della persona, ma occorre considerare la durata effettiva della vita (che costituisce un dato noto) e, quindi, l'intervallo di tempo fra la lesione cui sono conseguiti i postumi permanenti e il decesso, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 679 del 2016 e Corte di cassazione n.
30461 del 2024).
Quanto ai criteri per la liquidazione del danno da premorienza o danno intermittente, ritiene questo Giudice che sia condivisibile il costante orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità che esclude che possa essere utilizzato a tal fine il criterio - cui hanno dato attuazione le Tabelle di Milano nelle colonne relative ai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza”, denominate
18 rispettivamente "danno non patrimoniale per il primo anno", "danno non patrimoniale per il primo e secondo anno" e “danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo” - secondo il quale il danno non è una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento, quando più intense sono le rinunce sotto il lato dinamico-relazionale e più gravi le sofferenze interiori, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi, sicchè il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno ha un'intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, con la conseguenza che i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: l'opzione ermeneutica a fondamento dell'elaborazione delle Tabelle di Milano, infatti, non consente di tenere conto dell'età anagrafica del danneggiato e non rispetta il principio di equità con l'attribuzione al danno biologico definito permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo.
Pertanto, il danno da invalidità permanente intermittente o da premorienza deve essere liquidato secondo un criterio di proporzionalità fra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, tenendo conto dell'età dello stesso al momento del verificarsi del fatto dannoso e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e il numero di anni effettivamente vissuti (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 29832 del 2024, Corte di cassazione n.
29832 del 2024 e Corte di cassazione n. 8481 del 2025), dividendo l'importo liquidato a titolo di danno da invalidità permanente per il numero di anni di vita residua che il danneggiato avrebbe vissuto in media e moltiplicato per il tempo residuo effettivamente vissuto.
Facendo applicazione del suddetto criterio di calcolo, dal momento che PE
è deceduta in data 6-2-2015 (si veda il certificato di morte prodotto al n. 3
[...]
nel fascicolo di parte attrice), a distanza di quattro mesi dal fatto dannoso oggetto del presente giudizio (2-10-2014), e che la vita media di un soggetto di sesso
19 femminile sulla base dell'indagine demografica è pari ad anni 82, il danno non patrimoniale subito dalla danneggiata sotto il profilo del danno biologico da invalidità permanente da premorienza deve essere liquidato in favore degli eredi della stessa nell'importo complessivo di euro 303,00, così ottenuto: euro
5.150,94:17 - corrispondente alla differenza fra il numero di anni che il soggetto avrebbe vissuto qualora fosse morto ad un'età coincidente con la vita media individuata sulla base dell'indagine demografica (82 anni) e il minor numero di anni in concreto vissuti (65 anni) - x 1 - corrispondente alla frazione di tempo effettivamente vissuto fra l'incidente e il decesso (4 mesi).
Pertanto, il danno non patrimoniale subito da sotto il profilo del Persona_1
danno biologico permanente da premorienza e temporaneo conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa deve essere liquidato iure hereditatis in favore degli attori nell'importo complessivo di euro 2.650,70, di cui euro 303,00 a titolo di invalidità permanente (danno da premorienza) ed euro
2.347,70 a titolo di inabilità temporanea.
ha eccepito un concorso colposo della vittima Controparte_2
primaria nella produzione dell'evento dannoso, allegando che Persona_1
non avrebbe utilizzato al momento del sinistro le cinture di sicurezza e che dall'inottemperanza al relativo obbligo di legge sarebbe derivato il verificarsi delle conseguenze lesive lamentate dai suoi danti causa.
In punto di diritto l'articolo 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) - applicabile anche in caso di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c. - prevede due diverse ipotesi: quella in cui il comportamento colposo del danneggiato è entrato nella serie causale, provocando in tutto o in parte il danno, che, quindi, deve restare a suo carico in misura corrispondente (primo comma) e quella in cui il comportamento del
20 danneggiato non ha contribuito alla causazione del danno, ma ha determinato un aggravamento delle conseguenze dannose (secondo comma); soltanto la allegazione della riconducibilità alla condotta del danneggiato di un aggravamento del danno costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sulla base del combinato disposto degli articoli 166
e 167 secondo comma c.p.c. e, sul piano della distribuzione fra le parti dell'onere della prova, in entrambi i casi, una volta che il danneggiato abbia dimostrato il danno e il rapporto di causalità con l'illecito, spetta al danneggiante/debitore fornire la prova che il danno sia riconducibile sul piano causale, in tutto o in parte, al comportamento del danneggiato o che questi abbia contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 564 del 2005, Corte di cassazione n. 4993 del 2004,
Corte di cassazione n. 2868 del 2003 e Corte di cassazione n. 5024 del 2002 e a proposito dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato in un incidente Corte di cassazione n. 4954 del 2007).
Tanto premesso, a parte la considerazione che si è Controparte_2
costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-
12-2022 e, quindi, senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti (fissata per il giorno 7-12-2022) e, quindi, è decaduta dalla facoltà di sollevare l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato nell'aggravamento delle conseguenze del fatto dannoso, in ogni caso il nominato
C.T.U., al quale è stato conferito l'incarico di accertare anche la compatibilità delle lesioni riportate da nell'incidente oggetto del giudizio con Persona_1
l'utilizzo delle cinture di sicurezza e di valutare, in caso di risposta negativa, quali lesioni l'adozione delle misure di protezione avrebbe verosimilmente impedito che si verificassero, ha concluso nel senso di “non potersi escludere che al
21 momento dell'incidente fosse assicurata ai sistemi di ritenuta Persona_1
(cintura di sicurezza) dell'auto” (si veda pag. 23 della relazione peritale depositata dal dott. in data 17-8-2024). Persona_3
Dal momento che dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non può evincersi la prova del mancato utilizzo dei sistemi di protezione da parte di
[...]
al momento dell'incidente e che per le suesposte ragioni l'onere di Persona_1
fornire la relativa dimostrazione gravava sulla compagnia assicuratrice,
l'eccezione sollevata da quest'ultima di concorso di colpa della danneggiata nella causazione delle conseguenze lesive deve essere disattesa e nessuna decurtazione deve essere operata all'importo liquidato in favore degli eredi della danneggiata a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subito.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di , (ora
[...] Persona_1 Controparte_2
deve essere condannata al pagamento in loro favore Controparte_1
pro quota della somma complessiva di euro 2.650,70 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore degli attori devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dalla data del fatto dannoso (2-10-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra gli attori e ricorre il presupposto della soccombenza reciproca di Controparte_1
cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. per la compensazione delle spese alla luce
22 della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza e hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., mentre hanno concluso che integri l'ipotesi di soccombenza reciproca l'accoglimento di una soltanto delle domande articolate in più capi (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022), come nel caso che ci occupa, in cui mentre la domanda proposta dagli attori iure hereditatis è stata accolta, quella proposta iure proprio è stata dichiarata inammissibile.
Invece, nei rapporti fra e Parte_1 Parte_2 Parte_3
da un lato, e il convenuto , dall'altro, la mancata
[...] Controparte_3
costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali
a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
23 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 14-5-2022, da Parte_1
e in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 PE
, nei confronti di (ora
[...] Controparte_2 Controparte_1
e di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] Controparte_3
disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di;
Parte_3 Controparte_3
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio;
- accoglie la domanda proposta iure hereditatis da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice al pagamento pro quota in favore degli attori della somma complessiva di euro 2.650,70 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla loro dante causa PE
, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 2-10-2014 e
[...]
via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra Parte_1
e da un lato, e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
dall'altro; Controparte_1
24 - nulla per le spese processuali nei rapporti fra Parte_1 Parte_2
e da un lato, e , dall'altro;
[...] Parte_3 Controparte_3
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle Controparte_1
spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 8-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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