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25 marzo 2020
25 marzo 2020
Art. 8. Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , e' sostituito dal seguente:
«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita' letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».
2. I commi 2 , 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , sono sostituiti dai seguenti:
«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, e' consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche' i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E' fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'autorita' di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell' articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
4. All' articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , recante: «Nuova disciplina del prezzo dei libri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto e finalita' generali). - 1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita' letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale.».
- Il testo dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 2, della citata legge 27 luglio 2011, n. 128 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Disciplina del prezzo dei libri). - 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, e' consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche' i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1.
L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E' fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.».
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 27 luglio 2011, n. 128 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Efficacia e abrogazione). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e' abrogato l' art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 .
3. (Abrogato).».
«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita' letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».
2. I commi 2 , 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , sono sostituiti dai seguenti:
«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, e' consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche' i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E' fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'autorita' di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell' articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
4. All' articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128 , recante: «Nuova disciplina del prezzo dei libri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto e finalita' generali). - 1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita' letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale.».
- Il testo dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 2, della citata legge 27 luglio 2011, n. 128 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Disciplina del prezzo dei libri). - 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, e' consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche' i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1.
L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E' fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
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3. (Abrogato).».
Commentario • 1
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