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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2024, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 9 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2298/2020 R.G.( alla quale è riunita RG 2299/2020) vertente
fra
e rappresentati e difesi dall'avv.to Emanuele Parte_1 Parte_2
Brunetti;
RICORRENTI
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
Vito Di Noia;
RESISTENTE
e
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, ritualmente notificati, le parti indicate in epigrafe adivano il giudice del lavoro ed esponevano di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
, con sede in Tito alla Zona Industriale Tito Scalo snc, dal 06/11/2013 al Controparte_3
31/01/2019 in qualità di operaio con contratto a tempo indeterminato senza interruzione alcuna e sempre nel rispetto degli obblighi contrattuali. Tuttavia, in data 31/01/2019 i ricorrenti, rassegnavano le proprie dimissioni per giusta causa e successivamente, sussistendone i requisiti come per legge, presentavano domanda Naspi.
CP_ L' accoglieva la domanda presentata dagli odierni ricorrenti riconoscendo, in base ai contributi versati dal datore di lavoro, solo 19 mesi (sino al 31/08/2020) e non l'intera durata di 24 mesi così come prevista per legge poiché, la , per alcuni mesi degli ultimi CP_2
due anni di lavoro non aveva provveduto a versare i contributi. Tanto premesso in fatto,
CP_ adivano il Giudice affinchè condannasse l' a versare la indennità di disoccupazione per i restanti mesi da settembre 2020 fino al raggiungimento del limite massimo di 24 mesi come per legge.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava nel merito il CP_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 9 ottobre 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Le Parti ricorrenti, con il presente giudizio, domandano di condannare l' a versare la CP_1
indennità di disoccupazione per i restanti mesi da settembre 2020 fino al raggiungimento del
2 limite massimo di 24 mesi come per legge, avendo l'odierna resistente accolto le domande presentate, limitatamente a 19 mesi, per i quali risultavano versati i contributi da parte del datore di lavoro.
Difatti, hanno poi dedotto che dagli estratti contributivi, la , per alcuni mesi degli CP_2
ultimi due anni di lavoro non aveva provveduto a versare i contributi.
L'l'indennità Naspi è un'indennità mensile di disoccupazione erogata in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal maggio 2015. L'indennità spetta dunque ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione. L'unico soggetto legittimato all'erogazione della prestazione è l' . CP_1
Rilevano a tal fine gli artt. 2116 c.c. e 27 R.D. n. 636/1939, come modificato dall'art. 40 della
L. n. 153/1969 i quali tutelano il lavoratore in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, applicando il cosiddetto “principio dell'automaticità delle CP_ prestazioni .
In virtù di tale principio il lavoratore, per il solo sorgere del rapporto di lavoro subordinato, ha CP_ diritto a tutte le prestazioni spettanti ai dipendenti regolarmente assicurati all' anche nel caso in cui il datore di lavoro non versi i contributi: di conseguenza, anche in mancanza di versamenti, non perde il diritto alla disoccupazione.
Si è espressa in tal senso anche la Suprema Corte, secondo la quale: “Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi” (Cass. civ.,
Sez. Lavoro, sent, n. 27427 del 1 dicembre 2020).
Applicando i principi appena esaminati nel caso di specie, appare che i ricorrenti, alla luce della documentazione prodotta in atti, abbiano tutti i requisiti di legge per poter beneficiare della Naspi ovvero:
1)rapporto di lavoro subordinato;
2) lo stato di disoccupazione involontario che si verifica anche in caso di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione);
3) almeno tredici settimane di contribuzione;
3 4) trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della NASpI, con conseguente condanna dell' , in persona del legale p.t., CP_1
al pagamento della prestazione in favore dei ricorrenti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni altra domanda eccezione e Parte_1 Parte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della NASpI e condanna l' CP_1
in persona del legale pro tempore, a versare la indennità di disoccupazione per i restanti mesi da settembre 2020 fino al raggiungimento del limite massimo di 24 mesi come per legge.
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 9 ottobre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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