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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5554/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il IB, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5554/2016, e in quelle riunite iscritte ai nn. R.G. 5555/2016 e
11/2017, aventi ad oggetto risarcimento danni, promosse da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avvocato MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
, nato a [...] l'[...], C.F. , con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'avvocato MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4 [...]
, nata a [...] l'[...], C.F. ; CP_4 C.F._5 Controparte_5 nato a [...] il [...], C.F. ; , nato a C.F._6 Controparte_6
RAGUSA il 22/11/1993, C.F. ; , nata a C.F._7 Controparte_7
NISCEMI (CL) il 04/12/1941, C.F. ; , nata a [...] C.F._8 CP_8 il 05/07/1974, C.F. ; , nata a [...] il [...], C.F._9 CP_9
C.F. , con il patrocinio dell'avvocato GARUFI SANTINO, presso il cui studio C.F._10 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , in Controparte_10 C.F._11 persona del tutore nata a [...] il [...], nominata con CP_11 provvedimento del giudice tutelare del IB di RA dell'8/03/2017 nel procedimento n. 1577/2016 V.G., con il patrocinio dell'avvocato GIOVANNI DISTEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza dell'03/12/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
: Controparte_12 Voglia l'On.le IB adito dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dalle istanti a seguito della morte del proprio congiunto e per l'effetto condannare il sig. al pagamento di € Controparte_10 110.039,00 per ed € 118.503,00 per e così complessivamente € 228.542,00, Parte_1 Controparte_1 per le causali di cui all'atto di citazione, o comunque al pagamento di quell'altra somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
: CP_2 Voglia l'On.le IB adito dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dall'istante a seguito della morte del proprio congiunto e per l'effetto condannare il sig. al pagamento di € Controparte_10
220.077,00 in favore di , per le causali di cui all'atto di citazione, o comunque al CP_2 pagamento di quell'altra somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
DIPIETRO DI , , , CP_3 Controparte_7 CP_8 Controparte_4
, , CP_9 Controparte_6 Controparte_5 Voglia l'On.le IB adito dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dagli istanti a seguito della morte del proprio congiunto e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_10 pagamento di € 211.613,00 per ciascuno dei figli del defunto , € 244.530,00 per la Parte_2 moglie del defunto , € 211.613,00 per la madre del defunto ed € Parte_2 Parte_2
110.039,00 per ognuna delle sorelle del defunto e così complessivamente € Parte_2 1.311.060,00, per le causali di cui all'atto di citazione, o comunque al pagamento di quell'altra somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
CONVENUTO: Piaccia all'On.le IB adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente e pregiudizialmente, ritenuta e dichiarata inesistente la notifica dell'atto di citazione consegnato ad , dichiarare inammissibile la domanda attrice;
Controparte_10
- nel merito, in subordine, rigettare comunque la domanda attrice, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, oltre che assolutamente carente di prova, con la condanna delle attrici e degli attori alle spese e ai compensi difensivi del giudizio.
pagina 2 di 7
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'1/02/2017 e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al IB civile di RA , esponendo che: Controparte_10
- in data 18.07.2012 in Vittoria, , fratello delle attrici, era rimasto vittima di Parte_2 omicidio per mano di , avendo quest'ultimo esploso all'indirizzo di due Controparte_10 Pt_2 colpi di arma da fuoco in zona addominale, cagionandone la morte;
- con sentenza n. 47/14 Reg. Sent. del 27/02/2014, il giudice dell'udienza preliminare del
IB di RA dichiarava colpevole del diritto di omicidio volontario in Controparte_10 danno di , condannandolo alla pena di anni 18 di reclusione ed al risarcimento Parte_2 dei danni in favore delle parti civili;
- tale condanna, rideterminata in anni 16 e mesi 8 di reclusione con sentenza n. 4/2015 Reg. sent. della Corte d'Assise d'Appello di Catania, diveniva irrevocabile in data 1/03/2016 a seguito del rigetto del proposto ricorso per CA (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 37178/16);
- la morte del familiare aveva causato loro un pregiudizio scaturente dal dolore per la perdita definitiva del rapporto di “affectio familiaris”;
- era stato illegittimamente colpito il diritto all'integrità morale delle attrici la cui tutela è sancita e riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione al fine di garantire l'intangibilità della sfera degli affetti;
- quanto sopra legittimava le attrici, sorelle della vittima, ad agire nei confronti del responsabile per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti conseguentemente alla perdita del loro congiunto.
Chiedevano pertanto al IB di ritenere e dichiarare fondate le domande attoree e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento in favore delle stesse di tutti i danni, morali, biologici, esistenziali conseguenti alla menomazione dell'integrità familiare, nella misura di euro 110.039,00 in favore di e di euro 118.503,00 in favore di o, in quella Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma dovuta nella misura di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito. Con atto di citazione notificato l'1/02/2017 conveniva in giudizio avanti all'intestato CP_2
IB , deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannarlo al pagamento Controparte_10 della somma di euro 220.077,00, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attore, figlio della vittima. Il predetto giudizio veniva iscritto al n. 5555/2016 R.G. Con atto di citazione notificato l'1/02/2017 (moglie di ), Controparte_3 Parte_2 CP_7
(madre di ), (sorella di ),
[...] Parte_2 CP_8 Parte_2 Controparte_4
(figlia di ), (sorella di ), (figlio di Parte_2 CP_9 Parte_2 Controparte_6
), (figlio di ) convenivano in giudizio avanti Parte_2 Controparte_5 Parte_2 all'intestato IB Interlici Massimo, deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 211.613,00 in favore di ciascuno dei figli del deceduto
, di euro 244.530,00 in favore della moglie, di euro 211.613,00 in favore della madre e di euro Pt_2
110.039,00 per ognuna delle sorelle, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati agli attori. Il predetto giudizio veniva iscritto al n. 11/2017 R.G.
Essendo in stato di interdizione legale, si costituiva in tutti e tre i giudizi con Controparte_10 comparsa di costituzione n.q. di tutore del marito giusta nomina del Giudice tutelare del CP_11 IB di RA dell'8/03/2017 nel procedimento n. 1577/2016 V.G., la quale eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione, per non essere stato notificato nelle mani dello stesso e nel merito chiedeva rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto CP_10 ed in diritto oltre che carenti di prova, con richiesta di condanna degli attori alle spese e ai compensi pagina 3 di 7 difensivi del giudizio. In ordine al giudizio 11/2017 R.G., la convenuta eccepiva che non CP_9 era convivente con il fratello sin dal 1991 allorché la stessa si trasferì a Chieve (CR) e che Parte_2 anche e , rispettivamente moglie e figlio del de cuius, sin dal 1999 si Controparte_3 CP_2 erano trasferiti dapprima a Monterotondo e, successivamente, a Trento.
Alla udienza del 5/07/17, attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del procedimento n.
5554/2016 R.G. con quelli recanti i n. 5555/2016 R.G. e 11/2017 R.G., veniva disposta la riunione dei giudizi. Rigettate le articolate prove orali ed il chiesto accertamento medico legale, all'udienza del 3/12/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza della notificazione degli atti di citazione. Come chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni unite n. 14916/2016, l'inesistenza della notificazione “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Nel caso di specie, dopo un primo tentativo di notifica a mezzo posta non andato a buon fine, i tre atti di citazione, trasmessi via PEC dagli avvocati degli attori, sono stati notificati a Controparte_10 personalmente tramite l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Caltagirone, dove l' era CP_10 detenuto all'epoca, come risulta dall'attestazione dello stesso Ufficio matricola e dalla nota del Direttore dell'Istituto penitenziario prot. 660/M dell'1/02/2017. Non ricorre un caso di inesistenza della notifica in quanto l'attività di trasmissione è stata svolta dagli avvocati muniti di procura alle liti, soggetti dotati della possibilità giuridica di compiere detta attività, secondo gli artt. 1 e 3-bis Legge n. 53/1994, secondo la quale l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire la notificazione di atti in materia civile a mezzo della posta elettronica certificata a un indirizzo risultante da pubblici elenchi.
La notifica ha avuto esito positivo anche nella fase di consegna, avvenuta personalmente al detenuto, come attestato dall'Amministrazione Penitenziaria. Le difformità della notifica rispetto al modello legale rientrano pertanto nella categoria della nullità, che è stata sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto in tutti e tre i procedimenti riuniti, come evidenziato dal G.I. nell'ordinanza del 7/07/2017, alla quale si rinvia. Tanto premesso, nel merito la domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Con sentenza del 27/02/2014 il GUP presso il IB di RA ha dichiarato Controparte_10 responsabile del delitto di omicidio volontario di commesso a Vittoria il 18/07/2012, Parte_2 avendone cagionato la morte sparandogli due colpi di arma da fuoco al fianco sinistro e in zona addominale, e lo ha condannato alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
in data 3/02/2015 la Corte d'Assise d'appello di Catania ha rideterminato la pena, confermando la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile.
pagina 4 di 7 Con sentenza n. 37178/2016 la Corte di CA ha rigettato il ricorso di , per cui Controparte_10 la condanna è divenuta irrevocabile.
L'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza del giudice penale che pronuncia condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018).
Si deve rilevare come gli attori hanno domandato il risarcimento del danno parentale, inteso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in conseguenza della morte di
[...]
, in base al rapporto che li univa a lui, di figlio, padre, fratello e coniuge. Parte_2
Giova osservare che la Suprema Corte sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona, ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p. – ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenuto nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Ciascun danneggiato da tale illecito (contrattuale o extracontrattuale) plurioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana).
Ne consegue che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio (Cass. Civ. Sez. III 17.4.2013 n.
9231).
Nello specifico, con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in pagina 5 di 7 capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 27142/2024; Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019), “presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass., 21 ottobre 2024, n. 27142). Devono quindi senz'altro considerarsi come aventi diritto al risarcimento tutti gli attori, in quanto coniuge, figli, madre e sorelle, per i quali dunque appare irrilevante anche la cessazione della convivenza. Non possono dunque trovare accoglimento le eccezioni sollevate da parte convenuta relativamente alla non convivenza del de cuius con , sua sorella germana, rilevando tale circostanza in sede CP_9 di quantificazione del danno.
In ordine alla convivenza di con la moglie – con la quale si era Parte_2 Controparte_3 sposato nel 2000 – e con il figlio , dall'esame dei certificati storici di famiglia in atti, si CP_2 evince che al momento dell'omicidio di avvenuto nel luglio 2012, la moglie era Parte_2 convivente con quest'ultimo, essendosi trasferita a Trento il 31/05/2013, portando con sé il figlio. Sono rimaste non provate le eccezioni di parte convenuta circa il venire meno di un concreto e reale legame affettivo tra la ed il marito e l'inesistenza di un rapporto di natura affettiva tra CP_3 CP_2
e il padre. Appare poi irrilevante la relazione intrapresa dal con altra donna, da cui sono
[...] Pt_2 nati i figli nell'anno 1990 e nell'anno 1992, trattandosi di relazione Controparte_5 Controparte_4 instaurata anteriormente al matrimonio.
Venendo ai criteri di liquidazione del danno, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del IB di Milano. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). La tabella a tal fine individuata è quella del IB di Roma che consente “di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto” (Cass., sez. III, 05.05.2021, n. 11719). In particolare i criteri orientativi del IB di Roma tengono in considerazione per la quantificazione economica del risarcimento il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento;
l'età del congiunto, essendo il danno tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
l'età della vittima, essendo il danno inversamente proporzionale alla stessa;
la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite;
la presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, fino al secondo grado di parentela, essendo il danno derivante dalla perdita maggiore se il congiunto superstite rimane solo. Nel caso di specie, al momento della morte aveva 47 anni e conviveva con la moglie Parte_2
e con i figli e vi sono poi e , figli Controparte_3 CP_2 CP_6 Controparte_5 Controparte_4 nati dalla relazione con , la madre e le sorelle del defunto, che Persona_1 Controparte_7 non convivevano con lui.
Facendo applicazione della tabella del IB di Roma spettano, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, tenendo conto degli importi richiesti nei rispettivi atti di citazione, le seguenti somme:
pagina 6 di 7 (madre) che aveva 71 anni al momento dell'omicidio, la somma di € 200.000,00; Controparte_7
(moglie), che aveva 39 anni al momento dell'omicidio, la somma di € 290.000,00; Controparte_3
e (figli conviventi), che avevano rispettivamente 19 e 16 anni al Controparte_6 CP_2 momento dell'omicidio, la somma di € 250.000,00 per ciascuno;
e (figli non conviventi) che avevano rispettivamente 22 e 20 anni al Controparte_5 Controparte_4 momento dell'omicidio, la somma di € 200.000,00 per ciascuno;
, , e (sorelle non conviventi) che avevano Parte_1 Controparte_1 CP_9 CP_8 rispettivamente 37, 35, 49 e 38 anni al momento dell'omicidio, la somma di € 80.000,00 per ciascuna.
In conclusione, deve essere condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento del Controparte_10 danno non patrimoniale gli importi sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna, disponendone il pagamento in favore dello Stato in quanto tutti gli attori, ad esclusione di , sono stati CP_2 ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il IB, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5554/2016, CONDANNA a corrispondere le seguenti somme, oltre agli interessi al tasso legale Controparte_10 fino al soddisfo:
- € 200.000,00 a;
Controparte_7
- € 290.000,00 a;
Controparte_3
- € 250.000,00 per ciascuno a e;
Controparte_6 CP_2
- € 200.000,00 per ciascuno a e;
Controparte_5 Controparte_4
- € 80.000,00 per ciascuna a , , e . Parte_1 Controparte_1 CP_9 CP_8
CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di e , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in € 786,00 per spese prenotate a debito ed in € 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_3 CP_7
e
[...] CP_8 Controparte_4 CP_9 Controparte_6 Controparte_5 liquidandole in € 1.713,00 per spese prenotate a debito ed in € 42.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidandole in CP_2
€ 786,00 per spese ed in € 8.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Marcella Morgante.
RA, 11/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il IB, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5554/2016, e in quelle riunite iscritte ai nn. R.G. 5555/2016 e
11/2017, aventi ad oggetto risarcimento danni, promosse da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avvocato MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
, nato a [...] l'[...], C.F. , con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'avvocato MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4 [...]
, nata a [...] l'[...], C.F. ; CP_4 C.F._5 Controparte_5 nato a [...] il [...], C.F. ; , nato a C.F._6 Controparte_6
RAGUSA il 22/11/1993, C.F. ; , nata a C.F._7 Controparte_7
NISCEMI (CL) il 04/12/1941, C.F. ; , nata a [...] C.F._8 CP_8 il 05/07/1974, C.F. ; , nata a [...] il [...], C.F._9 CP_9
C.F. , con il patrocinio dell'avvocato GARUFI SANTINO, presso il cui studio C.F._10 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , in Controparte_10 C.F._11 persona del tutore nata a [...] il [...], nominata con CP_11 provvedimento del giudice tutelare del IB di RA dell'8/03/2017 nel procedimento n. 1577/2016 V.G., con il patrocinio dell'avvocato GIOVANNI DISTEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza dell'03/12/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
: Controparte_12 Voglia l'On.le IB adito dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dalle istanti a seguito della morte del proprio congiunto e per l'effetto condannare il sig. al pagamento di € Controparte_10 110.039,00 per ed € 118.503,00 per e così complessivamente € 228.542,00, Parte_1 Controparte_1 per le causali di cui all'atto di citazione, o comunque al pagamento di quell'altra somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
: CP_2 Voglia l'On.le IB adito dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dall'istante a seguito della morte del proprio congiunto e per l'effetto condannare il sig. al pagamento di € Controparte_10
220.077,00 in favore di , per le causali di cui all'atto di citazione, o comunque al CP_2 pagamento di quell'altra somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
DIPIETRO DI , , , CP_3 Controparte_7 CP_8 Controparte_4
, , CP_9 Controparte_6 Controparte_5 Voglia l'On.le IB adito dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dagli istanti a seguito della morte del proprio congiunto e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_10 pagamento di € 211.613,00 per ciascuno dei figli del defunto , € 244.530,00 per la Parte_2 moglie del defunto , € 211.613,00 per la madre del defunto ed € Parte_2 Parte_2
110.039,00 per ognuna delle sorelle del defunto e così complessivamente € Parte_2 1.311.060,00, per le causali di cui all'atto di citazione, o comunque al pagamento di quell'altra somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
CONVENUTO: Piaccia all'On.le IB adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente e pregiudizialmente, ritenuta e dichiarata inesistente la notifica dell'atto di citazione consegnato ad , dichiarare inammissibile la domanda attrice;
Controparte_10
- nel merito, in subordine, rigettare comunque la domanda attrice, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, oltre che assolutamente carente di prova, con la condanna delle attrici e degli attori alle spese e ai compensi difensivi del giudizio.
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'1/02/2017 e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al IB civile di RA , esponendo che: Controparte_10
- in data 18.07.2012 in Vittoria, , fratello delle attrici, era rimasto vittima di Parte_2 omicidio per mano di , avendo quest'ultimo esploso all'indirizzo di due Controparte_10 Pt_2 colpi di arma da fuoco in zona addominale, cagionandone la morte;
- con sentenza n. 47/14 Reg. Sent. del 27/02/2014, il giudice dell'udienza preliminare del
IB di RA dichiarava colpevole del diritto di omicidio volontario in Controparte_10 danno di , condannandolo alla pena di anni 18 di reclusione ed al risarcimento Parte_2 dei danni in favore delle parti civili;
- tale condanna, rideterminata in anni 16 e mesi 8 di reclusione con sentenza n. 4/2015 Reg. sent. della Corte d'Assise d'Appello di Catania, diveniva irrevocabile in data 1/03/2016 a seguito del rigetto del proposto ricorso per CA (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 37178/16);
- la morte del familiare aveva causato loro un pregiudizio scaturente dal dolore per la perdita definitiva del rapporto di “affectio familiaris”;
- era stato illegittimamente colpito il diritto all'integrità morale delle attrici la cui tutela è sancita e riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione al fine di garantire l'intangibilità della sfera degli affetti;
- quanto sopra legittimava le attrici, sorelle della vittima, ad agire nei confronti del responsabile per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti conseguentemente alla perdita del loro congiunto.
Chiedevano pertanto al IB di ritenere e dichiarare fondate le domande attoree e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento in favore delle stesse di tutti i danni, morali, biologici, esistenziali conseguenti alla menomazione dell'integrità familiare, nella misura di euro 110.039,00 in favore di e di euro 118.503,00 in favore di o, in quella Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma dovuta nella misura di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito. Con atto di citazione notificato l'1/02/2017 conveniva in giudizio avanti all'intestato CP_2
IB , deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannarlo al pagamento Controparte_10 della somma di euro 220.077,00, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attore, figlio della vittima. Il predetto giudizio veniva iscritto al n. 5555/2016 R.G. Con atto di citazione notificato l'1/02/2017 (moglie di ), Controparte_3 Parte_2 CP_7
(madre di ), (sorella di ),
[...] Parte_2 CP_8 Parte_2 Controparte_4
(figlia di ), (sorella di ), (figlio di Parte_2 CP_9 Parte_2 Controparte_6
), (figlio di ) convenivano in giudizio avanti Parte_2 Controparte_5 Parte_2 all'intestato IB Interlici Massimo, deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 211.613,00 in favore di ciascuno dei figli del deceduto
, di euro 244.530,00 in favore della moglie, di euro 211.613,00 in favore della madre e di euro Pt_2
110.039,00 per ognuna delle sorelle, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati agli attori. Il predetto giudizio veniva iscritto al n. 11/2017 R.G.
Essendo in stato di interdizione legale, si costituiva in tutti e tre i giudizi con Controparte_10 comparsa di costituzione n.q. di tutore del marito giusta nomina del Giudice tutelare del CP_11 IB di RA dell'8/03/2017 nel procedimento n. 1577/2016 V.G., la quale eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione, per non essere stato notificato nelle mani dello stesso e nel merito chiedeva rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto CP_10 ed in diritto oltre che carenti di prova, con richiesta di condanna degli attori alle spese e ai compensi pagina 3 di 7 difensivi del giudizio. In ordine al giudizio 11/2017 R.G., la convenuta eccepiva che non CP_9 era convivente con il fratello sin dal 1991 allorché la stessa si trasferì a Chieve (CR) e che Parte_2 anche e , rispettivamente moglie e figlio del de cuius, sin dal 1999 si Controparte_3 CP_2 erano trasferiti dapprima a Monterotondo e, successivamente, a Trento.
Alla udienza del 5/07/17, attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del procedimento n.
5554/2016 R.G. con quelli recanti i n. 5555/2016 R.G. e 11/2017 R.G., veniva disposta la riunione dei giudizi. Rigettate le articolate prove orali ed il chiesto accertamento medico legale, all'udienza del 3/12/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza della notificazione degli atti di citazione. Come chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni unite n. 14916/2016, l'inesistenza della notificazione “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Nel caso di specie, dopo un primo tentativo di notifica a mezzo posta non andato a buon fine, i tre atti di citazione, trasmessi via PEC dagli avvocati degli attori, sono stati notificati a Controparte_10 personalmente tramite l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Caltagirone, dove l' era CP_10 detenuto all'epoca, come risulta dall'attestazione dello stesso Ufficio matricola e dalla nota del Direttore dell'Istituto penitenziario prot. 660/M dell'1/02/2017. Non ricorre un caso di inesistenza della notifica in quanto l'attività di trasmissione è stata svolta dagli avvocati muniti di procura alle liti, soggetti dotati della possibilità giuridica di compiere detta attività, secondo gli artt. 1 e 3-bis Legge n. 53/1994, secondo la quale l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire la notificazione di atti in materia civile a mezzo della posta elettronica certificata a un indirizzo risultante da pubblici elenchi.
La notifica ha avuto esito positivo anche nella fase di consegna, avvenuta personalmente al detenuto, come attestato dall'Amministrazione Penitenziaria. Le difformità della notifica rispetto al modello legale rientrano pertanto nella categoria della nullità, che è stata sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto in tutti e tre i procedimenti riuniti, come evidenziato dal G.I. nell'ordinanza del 7/07/2017, alla quale si rinvia. Tanto premesso, nel merito la domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Con sentenza del 27/02/2014 il GUP presso il IB di RA ha dichiarato Controparte_10 responsabile del delitto di omicidio volontario di commesso a Vittoria il 18/07/2012, Parte_2 avendone cagionato la morte sparandogli due colpi di arma da fuoco al fianco sinistro e in zona addominale, e lo ha condannato alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
in data 3/02/2015 la Corte d'Assise d'appello di Catania ha rideterminato la pena, confermando la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile.
pagina 4 di 7 Con sentenza n. 37178/2016 la Corte di CA ha rigettato il ricorso di , per cui Controparte_10 la condanna è divenuta irrevocabile.
L'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza del giudice penale che pronuncia condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018).
Si deve rilevare come gli attori hanno domandato il risarcimento del danno parentale, inteso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in conseguenza della morte di
[...]
, in base al rapporto che li univa a lui, di figlio, padre, fratello e coniuge. Parte_2
Giova osservare che la Suprema Corte sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona, ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p. – ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenuto nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Ciascun danneggiato da tale illecito (contrattuale o extracontrattuale) plurioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana).
Ne consegue che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio (Cass. Civ. Sez. III 17.4.2013 n.
9231).
Nello specifico, con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in pagina 5 di 7 capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 27142/2024; Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019), “presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass., 21 ottobre 2024, n. 27142). Devono quindi senz'altro considerarsi come aventi diritto al risarcimento tutti gli attori, in quanto coniuge, figli, madre e sorelle, per i quali dunque appare irrilevante anche la cessazione della convivenza. Non possono dunque trovare accoglimento le eccezioni sollevate da parte convenuta relativamente alla non convivenza del de cuius con , sua sorella germana, rilevando tale circostanza in sede CP_9 di quantificazione del danno.
In ordine alla convivenza di con la moglie – con la quale si era Parte_2 Controparte_3 sposato nel 2000 – e con il figlio , dall'esame dei certificati storici di famiglia in atti, si CP_2 evince che al momento dell'omicidio di avvenuto nel luglio 2012, la moglie era Parte_2 convivente con quest'ultimo, essendosi trasferita a Trento il 31/05/2013, portando con sé il figlio. Sono rimaste non provate le eccezioni di parte convenuta circa il venire meno di un concreto e reale legame affettivo tra la ed il marito e l'inesistenza di un rapporto di natura affettiva tra CP_3 CP_2
e il padre. Appare poi irrilevante la relazione intrapresa dal con altra donna, da cui sono
[...] Pt_2 nati i figli nell'anno 1990 e nell'anno 1992, trattandosi di relazione Controparte_5 Controparte_4 instaurata anteriormente al matrimonio.
Venendo ai criteri di liquidazione del danno, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del IB di Milano. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). La tabella a tal fine individuata è quella del IB di Roma che consente “di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto” (Cass., sez. III, 05.05.2021, n. 11719). In particolare i criteri orientativi del IB di Roma tengono in considerazione per la quantificazione economica del risarcimento il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento;
l'età del congiunto, essendo il danno tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
l'età della vittima, essendo il danno inversamente proporzionale alla stessa;
la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite;
la presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, fino al secondo grado di parentela, essendo il danno derivante dalla perdita maggiore se il congiunto superstite rimane solo. Nel caso di specie, al momento della morte aveva 47 anni e conviveva con la moglie Parte_2
e con i figli e vi sono poi e , figli Controparte_3 CP_2 CP_6 Controparte_5 Controparte_4 nati dalla relazione con , la madre e le sorelle del defunto, che Persona_1 Controparte_7 non convivevano con lui.
Facendo applicazione della tabella del IB di Roma spettano, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, tenendo conto degli importi richiesti nei rispettivi atti di citazione, le seguenti somme:
pagina 6 di 7 (madre) che aveva 71 anni al momento dell'omicidio, la somma di € 200.000,00; Controparte_7
(moglie), che aveva 39 anni al momento dell'omicidio, la somma di € 290.000,00; Controparte_3
e (figli conviventi), che avevano rispettivamente 19 e 16 anni al Controparte_6 CP_2 momento dell'omicidio, la somma di € 250.000,00 per ciascuno;
e (figli non conviventi) che avevano rispettivamente 22 e 20 anni al Controparte_5 Controparte_4 momento dell'omicidio, la somma di € 200.000,00 per ciascuno;
, , e (sorelle non conviventi) che avevano Parte_1 Controparte_1 CP_9 CP_8 rispettivamente 37, 35, 49 e 38 anni al momento dell'omicidio, la somma di € 80.000,00 per ciascuna.
In conclusione, deve essere condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento del Controparte_10 danno non patrimoniale gli importi sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna, disponendone il pagamento in favore dello Stato in quanto tutti gli attori, ad esclusione di , sono stati CP_2 ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il IB, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5554/2016, CONDANNA a corrispondere le seguenti somme, oltre agli interessi al tasso legale Controparte_10 fino al soddisfo:
- € 200.000,00 a;
Controparte_7
- € 290.000,00 a;
Controparte_3
- € 250.000,00 per ciascuno a e;
Controparte_6 CP_2
- € 200.000,00 per ciascuno a e;
Controparte_5 Controparte_4
- € 80.000,00 per ciascuna a , , e . Parte_1 Controparte_1 CP_9 CP_8
CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di e , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in € 786,00 per spese prenotate a debito ed in € 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_3 CP_7
e
[...] CP_8 Controparte_4 CP_9 Controparte_6 Controparte_5 liquidandole in € 1.713,00 per spese prenotate a debito ed in € 42.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidandole in CP_2
€ 786,00 per spese ed in € 8.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Marcella Morgante.
RA, 11/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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