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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/04/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1281 /2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Alcamo via Vincenzo Narici n.45 presso lo studio degli avv.ti Mauro Ruisi e Nicolò Solina che la rappresentano e difendono giusta procura acclusa all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Trapani via Barone Sieri
Pepoli, n. 28 presso lo studio dell'avv. Anna Daniela Zaccarini, che la rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, con gli avv.ti Riccardo Rossotto e
Monica Togliatto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Perricone giusta procura acclusa alla comparsa di risposta
CONVENUTA n persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Ugo Petrella, n. 30 presso lo studio dell'avv. Elena De Oto, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza cartolare del 17.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in Parte_1
giudizio avverso ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentando:
- di aver acquistato da nell'anno 2011, un impianto fotovoltaico Controparte_2
da 600 Kw circa, composto da circa 6.624 moduli in silicio amorfo NAF090B5,
della potenza di 90W cadauno, costruiti/prodotti da ed Controparte_1
installati in Trapani dalla stessa Controparte_2
- che dopo qualche anno ha, però, constatato la diminuzione e decadimento di produzione di energia del proprio impianto a causa del deterioramento (c.d.
“delaminazione”) di circa n.1600 moduli/pannelli fotovoltaici, così denunziando tale problematica alla , con espressa richiesta di attivazione della “garanzia CP_1
contro la diminuzione di potenza” prestata dalla società produttrice per i primi 25
anni;
- che la , dopo diversi solleciti ed eseguito sopralluogo, ha negato la CP_1
sussistenza dei presupposti per l'operatività della suddetta garanzia posto che la delaminazione in questione risultava asseritamente ascrivibile all'errato montaggio/installazione dei pannelli;
- che - previa acquisizione di perizia tecnica eseguita dalla società che CP_4
ha confermato l'esistenza di un difetto di fabbricazione dei pannelli e la
2 conseguente operatività della garanzia – ha promosso procedimento ex art.696 bis cpc innanzi al Tribunale di Trapani all'esito della quale il Consulente nominato dal
Tribunale ha accertato che “i pannelli delaminati erano all'epoca 1554 di cui 516
anche forati”, con perdita di potenza in misura eccedente la garanzia di potenza prestata da . CP_1
La società attrice ha, dunque, rappresentato che la accertata delaminazione dei moduli ed il conseguente decremento di produzione energetica ha determinato rilevanti danni di natura patrimoniale di cui ha chiesto di esser risarcita, invocando la garanzia convenzionale rilasciata dalla;
ha poi affermato che, anche ove le CP_1
problematiche lamentate dovessero dipendere da circostanze esterne al modulo
, la stessa manterrebbe fermo il suo diritto di ricevere il ristoro dei danni CP_1
subiti da parte degli altri convenuti, ciascuno in relazione agli obblighi derivanti dai rapporti giuridici intercorsi.
Tanto premettendo - puntualizzando di avere, nel gennaio 2020, effettuato a proprie spese gli interventi di sostituzione (c.d. “revamping”) dell'impianto fotovoltaico in questione – ha chiesto al Tribunale di “ritenere e dichiarare che i
convenuti, ciascuno secondo la rispettiva responsabilità, sono obbligati alla
garanzia nei confronti dell'acquirente attrice in relazione ai pannelli da questa
acquistati e, specificamente, dei pannelli che hanno manifestato difetti di
delaminazione con conseguente rilevante perdita di produzione;
in subordine,
ritenere e dichiarare che il diritto evocato dall'attrice trova ragione nella
circostanza che i difetti manifestatisi sono tali da rendere i pannelli inidonei
all'uso per il quale erano stati acquistati o, comunque, hanno significativamente
visto ridursi il loro valore, situazione legittimante la risoluzione parziale del
contratto; -ritenere e dichiarare che i convenuti, ciascuno secondo la rispettiva responsabilità, sono tenuti a risarcire ogni danno patito dall'attrice, compreso il
costo sostenuto per la sostituzione dei pannelli delaminati a seguito di intervento
c.d. “revamping”, da liquidare nella misura di Euro 78.610,80 o altro importo
3 maggiore o minore scaturente dall'istruttoria processuale, nonché il danno patito
e conseguente alla perdita di produzione energetica nel periodo gennaio 2017-
dicembre 2019 a causa del fenomeno di delaminazione/deterioramento dei
pannelli , da liquidare in misura pari a quello stimato nella relazione CP_1
dell'Ing. ovvero secondo gli accertamenti espletati in corso di CP_5
giudizio. -per l'effetto condannare i convenuti al pagamento delle somme
anzidette, così come liquidate, oltre rivalutazione istat ed interessi legali”.
Con comparsa del 9.11.2020 si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo preliminarmente: a) il proprio difetto di legittimazione passiva,
[...]
attesa l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società attrice e la inesistenza e comunque la inoperatività della garanzia invocata da questa;
b)
l'esclusione di alcun diritto di rivalsa da parte di , attesa l'espressa Controparte_3
contestazione circa il ricorrere della effettiva coincidenza tra i pannelli installati presso la con quelli venduti dalla alla ed in ogni Pt_1 CP_1 CP_3
caso la inoperatività della citata garanzia di buon funzionamento per intervenuto decorso del termine quinquennale ivi previsto;
c) l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità anche di natura extracontrattuale stante che la non è CP_1
produttrice dei pannelli in questione;
d) la prescrizione e decadenza dell'azione intrapresa stante il mancato rispetto dei termini ex art. 1495 c.c.
Ha, comunque, nel merito, contestato l'esistenza di difetti dei pannelli fotovoltaici in questione e/o la perdita di potenza degli stessi, puntualizzando pure che alcun vizio o difetto può esser riconosciuto rispetto a pannelli con delaminazione inferiore al 10% atteso che trattasi di effetto del tutto normale e fisiologico. Ha, quindi, censurato le risultanze della CTU rese nel procedimento di
ATP, anche alla luce della parzialità degli accertamenti in ordine alla lamentata
Orga perdita di potenza, peraltro eseguiti in assenza dei dati del Ha, poi, evidenziato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice relativo alla prova del nesso eziologico tra la delaminazione e l'esistenza di difetti
4 di produzione (circostanza, questa, in tesi, nemmeno accertata dal CTU).
Conclusivamente, ribadita la inoperatività di alcuna garanzia di buon funzionamento sia nei confronti dell'attrice che nei confronti della CP_3
la ha chiesto l'integrale rigetto della domande, col favore delle spese di
[...] CP_1
lite.
Con comparsa del 27.11.2020 si è (tardivamente) costituita in giudizio la convenuta chiedendo l'integrale rigetto delle domande in quanto Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto, attesa l'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto siglato con la società attrice, essendo stato escluso qualsivoglia difetto nella installazione e montaggio dei pannelli da parte di tutti i tecnici coinvolti (ovvero sia da parte della del CTU CP_4
nominato nel procedimento ex art. 696 cpc sia anche da parte dell'ing. CP_5
e quindi non dimostrata la ricorrenza di alcun profilo di responsabilità in
[...]
capo alla né del nesso di causalità tra il danno lamentato e l'opera da CP_2
questa posta in essere.
La costituita con memoria del 9.11.2020, ha preliminarmente Controparte_6
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del proprio ruolo di mero intermediario nella distribuzione dei pannelli fotovoltaici, acquistati da CP_1
e poi rivenuti alla società escludendo il ricorrere di qualsivoglia vincolo CP_2
contrattuale con l'attrice la convenuta ha precisato che Parte_1
unico soggetto responsabile potrebbe individuarsi nella società stante la CP_1
garanzia rilasciata da questa a tutela dell'acquirente finale, e di cui ha chiesto, in subordine, di essere garantita. Conclusivamente, precisata l'assenza di garanzia convenzionale rilasciata dalla nonché l'inutile spirare dei termini di CP_3
decadenza ex art. 1495 c.c. per la garanzia legale eventualmente invocabile dalla ha chiesto al Tribunale di “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il CP_2
difetto di legittimazione passiva di e, quindi, dichiararne CP_3
l'estromissione dal presente giudizio;
Nel merito: accertare e dichiarare il difetto
5 di operatività della garanzia legale nei confronti di e, dunque, CP_3
rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti di questa società
perché inammissibili e infondate;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare
l'assenza di responsabilità in capo ad e per l'effetto, respingere le CP_3
domande risarcitorie in quanto del tutto infondate;
- In via subordinata: nella
denegata ipotesi di accertamento della responsabilità di in solido con CP_3
la (venditrice finale e installatrice) e la (produttrice), accertare e CP_2 CP_1
dichiarare che queste ultime società sono tenute a manlevare da ogni CP_3
pretesa attorea, condannando le stesse ( e ) a rifondere ad CP_2 CP_1 CP_3
quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attrice”.
[...]
Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c. e disposta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio (con molteplici rinvii dovuti ad un susseguirsi di mancata accettazione dell'incarico da parte dei professionisti nominati), la causa è pervenuta all'udienza cartolare del 17.1.2024 ove è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
2. La società attrice ha proposto una domanda volta ad ottenere, in via principale, l'accertamento del suo “diritto ad essere garantita” in ordine ad allegati vizi e difetti di alcuni dei pannelli fotovoltaici da questa acquistati che si concretano nella sussistenza di una rilevante diminuzione e decadimento di produzione di energia dell'intero impianto fotovoltaico da questa acquistato.
Trattasi, pertanto, di anomalie sopravvenute rispetto al tempo dell'acquisto
(2011) giacché solo qualche anno dopo la ha constatato e Parte_1
rilevato tale calo produttivo dell'impianto.
Ora, sul punto, ai fini dell'accertamento dei vizi lamentati, vanno certamente presi in considerazione gli esisti degli accertamenti peritali svolti nel procedimento ex art. 696 bis cpc (RG 3474/2017) cui hanno partecipato tutte le odierne parti in causa, e dai quali è emerso che l'impianto fotovoltaico oggetto di causa presenta un malfunzionamento che si traduce nella ridotta produzione di energia.
6 Ed invero, il ctu nominato Ing. ha, innanzitutto, dato conto delle Per_1
caratteristiche dell'impianto fotovoltaico della società Parte_1
(“L'impianto è stato realizzato con 6.624 pannelli fotovoltaici SHARP modello
NA-F090B5, con potenza nominale di ciascun pannello di 90 Wp e con una potenza nominale complessiva dell'impianto di 596,16 kWp, conforme a quella
dichiarata al GSE. pannelli sono installati su 170 supporti, sui quali si possono installare 39 pannelli ciascuno. L'impianto è realizzato su 26 file da 7 supporti
ciascuno, ad esclusione della fila n° 1 con 2 supporti, della fila n° 2 con 5 supporti
e della fila n° 26 con 2 supporti), nonché precipuamente riscontrato la presenza di n.
1.554 pannelli delaminati, di cui 361 con delaminazione uguale o maggiore del
5% e 121 con delaminazione uguale o maggiore del 10%, con la precisazione che
1/3 di questi presenta anche delle forature nella parte posteriore (“In totale i
pannelli delaminati e forati sono 516, ovvero 1/3 dei pannelli totali delaminati.
Sono stati riscontrati anche 379 pannelli forati e non delaminati”).
Assume, pertanto, preliminare rilievo nella fattispecie in questione la verifica circa le cause della detta delaminazione o, meglio, se questo fenomeno sia o meno causalmente riconducibile a fattori esterni.
A tal fine il consulente tecnico ha, innanzitutto, puntualmente riferito circa le modalità di installazione dei detti pannelli nonché provveduto alla verifica della correttezza di siffatta attività, ovvero alla rispondenza rispetto al manuale di installazione e alle direttive tecniche suggerite. CP_1
In ordine a tale profilo il consulente ha sostenuto che “Per l'istallazione
elettrica non è stata riscontrata alcuna difformità rispetto alle specifiche indicate nel manuale d'istallazione di ” (cfr. sul punto anche pag. 7 relazione CP_1
peritale, all. 14 fascicolo parte attrice); per quanto attiene al montaggio il CTU ha sì accertato delle imperfezioni (“i pannelli non sono disposti secondo delle linee
parallele e perpendicolari fra di loro e non hanno una distanza reciproca costante” e l'avvenuto fissaggio con bulloni M6 piuttosto che M8 come indicato
7 nel manuale di istruzioni), ma ha chiaramente escluso che le stesse possano esser state causa delle riscontrate delaminazioni (cfr. pag. 5 relazione peritale). Inoltre,
ha evidenziato la ricorrenza di una deformazione della piastra di fissaggio dei pannelli e l'avvenuto spostamento dei supporti lato est a causa dello smottamento del terreno, ma ha concluso però affermando che “a livello numerico tali
deformazioni non sembrano correlate alla delaminazione dei pannelli (il maggior
numero di pannelli delaminati non sono sulle strutture che hanno subito un
maggiore assestamento sul terreno)”.
Il CTU ha, inoltre, affermato l'assenza di correlazione tra delaminazione e la sporcizia rinvenuta su pannelli (attesa la accertata irrilevanza della stessa rispetto alla produttività del pannello nonché all'assenza di specifiche indicazioni in tal senso nel manuale ), nonché rispetto ad ulteriori fattori ambientali (pag. 15 e CP_1
16 relazione peritale); il consulente ha, nella sostanza, escluso l'esistenza di nesso causale tra le forature presenti su alcuni pannelli e la delaminazione dal momento che solo 1/3 dei pannelli forati risultava anche delaminato.
Ora, alla luce dei riscontri della perizia tecnica espletata nel corso del giudizio di ATP, può in definitiva escludersi che le cause della delaminazione dei pannelli siano correlate a fattori esterni (quali l'installazione, manutenzione, montaggio o specifici fattori ambientali), e tanto basta per ritenere che, giocoforza, la delaminazione in questione sia correlata a caratteristiche intrinseche degli stessi pannelli, ancorché, come rilevato dal consulente, non sia stata individuata la specifica causa (per mancato espletamento di ulteriori test e verifiche tecniche).
Il fatto che non sia stata precipuamente individuata la causa da cui è scaturito il fenomeno della delaminazione (e della correlata perdita di potenza) non assume rilievo ai fini della fattispecie de qua, dal momento che la domanda di garanzia spiegata dall'attrice risulta strettamente connessa non già alla esistenza di un difetto nella fabbricazione o dei materiali utilizzati bensì alla sola perdita di
8 potenza dell'impianto, certamente individuabile in una componente interna all'impianto stesso.
Ciò che, pertanto, appare di centrale rilevanza è l'accertamento della sussistenza di un effettivo depotenziamento dell'impianto nonché del collegamento causale tra questo e la delaminazione di taluni pannelli, circostanze tutte confermate dagli esiti degli accertamenti tecnici compiuti nel procedimento di Atp da parte dell'ing.
precipuamente volti a misurare la producibilità dei pannelli in funzione Per_1
del grado di delaminazione.
Il consulente – con affermazioni coerenti e lineari, supportate dalla specifica allegazione dei criteri tecnici adottati, e perciò pienamente condivisibili – sulla scorta dei risultati dei test compiuti, ha affermato che per i pannelli con delaminazione maggiore o uguale al 5% (sul campo) può correlarsi una perdita di producibilità superiore al 10% (per un numero totale di 361 pannelli) e che per quelli con delaminazione del 7% può riconoscersi una perdita di produzione del
20%, andando così a individuare quanti pannelli risultano astrattamente rientranti nella garanzia di potenza che la odierna attrice asserisce di vantare nei confronti di
(cfr. pag. 19-22 relazione peritale). Controparte_1
Premesso che “la garanzia per il 1° periodo si attiva quando la perdita CP_1
di potenza del singolo pannello supera il 10%, per il secondo periodo quando la
perdita supera il 20% ed i periodi sono rispettivamente di 10 e di 15 anni, per un totale di 25 dalla data di acquisto”, il c.t.u. ha, quindi, proseguito la sua analisi affermando che n. 477 pannelli rientrano nella garanzia del primo periodo con una perdita di produzione superiore al 10% e che n. 525 pannelli rientrano, invece, nel secondo periodo di garanzia di 25 anni con perdita maggiore al 20%, per un totale di 1.002 pannelli fotovoltaici.
2.1. Ciò posto, una volta vagliata positivamente la ricorrenza della perdita di potenza dell'impianto acquistato di cui la si duole, è Parte_1
9 necessario provvedere all'inquadramento giuridico delle domande, in mancanza di apposite deduzioni di parte attrice sul punto.
Ora, interpretando tale domanda alla luce di quanto esposto nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, si ritiene che la abbia, in via Parte_1
principale, inteso azionare la garanzia convenzionale di produzione energetica asseritamente rilasciata dalla convenuta e solo Controparte_1
subordinatamente, nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta l'esistenza di un difetto proprio dei pannelli solari acquistati, ha chiesto di esser garantita dalle altre società convenute in giudizio.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da atteso che la stessa certamente riveste la Controparte_1
qualità di “produttore” dei pannelli fotovoltaici in questione, a nulla rilevando la dizione ” inserita nei pannelli modello NAF090B5 in quanto Org_2
meramente indicativa del paese di produzione della merce. Peraltro, può, sul punto,
soccorrere la nozione di produttore ex art. 3 del Dlgs 206/2005, secondo cui è tale:
il fabbricante (colui che ha realizzato) del prodotto finito o di una sua componente;
un suo intermediario, vale a dire un agente od un rappresentante;
l'importatore degli stessi nell'Unione Europea;
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio od altro segno distintivo. La norma exspressis verbis richiama all'interno della eterogenea e vasta categoria di “produttore” anche altri soggetti che pure produttori non sono, almeno nella definizione classica del termine. Pertanto, nella fattispecie in questione, la può esser considerata “produttore” Controparte_1
(nel senso lato del termine sopra indicato), tanto più che a fronte della pacifica concessione da parte della stessa di apposita garanzia convenzionale, certamente indicativa della attribuzione della diretta “paternità” del prodotto in questione.
Del pari inidonee a fondare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sono le argomentazioni spese da in ordine alla mancata prova che i pannelli CP_1
10 installati presso la siano effettivamente quelli che la stessa Parte_1
ha venduto alla dal momento che non v'è contestazione sul Controparte_3
punto da parte dei soggetti protagonisti dei passaggi successivi. Ed invero, da quanto affermato dagli altri convenuti può trarsi la conferma che i moduli acquistati dalla (il cui numero di serie è riportato in seno alle CP_3
rispettive fatture) sono quelli poi rivenduti a ed installati presso la Controparte_2
Parte_1
Va, peraltro, sul punto, rilevato che i moduli oggetto di analisi da parte del c.t.u.
nella fase di atp, indicati nella tabella n.1 (pag. 9 relazione peritale) presentano un numero di serie rientrante tra quelli oggetto della vendita intervenuta tra CP_1
e la
[...] CP_7
Entrando nel merito delle domande di parte attrice, come sopra evidenziato, va rilevato che è pacifico che la abbia rilasciato una Controparte_8
apposita garanzia di buon funzionamento dei pannelli;
risulta però contestato il contenuto ed estensione della detta garanzia– dal momento che la convenuta ha allegato l'esistenza di una diversa garanzia (cfr. all. 11 fascicolo convenuta ) CP_1
rispetto a quella dedotta dalla (cfr. all. 12 fascicolo attrice) Parte_1
– nonché la possibilità che sia il consumatore finale a poterla effettivamente far valere, dal momento che parte convenuta sostiene che la stessa possa esser attivata in via esclusiva dall'acquirente diretto (nel caso di specie, . Controparte_3
Ritiene il Tribunale che la garanzia convenzionale cui deve farsi riferimento nella controversia in esame sia quella allegata e documentata dalla
[...]
Parte_1
Ed invero, il documento di cui all'allegato 11 prodotto dalla altro CP_1
non è che un modulo privo di alcuna sottoscrizione, oltre che privo di data, non risultando in alcun modo collegabile alla fornitura di pannelli de qua e quindi inidoneo a dimostrare il ricorrere di condizioni di garanzia diverse rispetto a quelle fatte valere dalla società Peraltro, la società Parte_1 Controparte_3
11 ha, in uno con l'attrice, espressamente contestato che la garanzia rilasciata per i pannelli solari direttamente acquistati dalla fosse quella prodotta dalla CP_1
odierna convenuta, confermando invece che all'atto di acquisto degli stessi fosse stata rilasciata la medesima garanzia prodotta dalla a sostegno Parte_1
della propria domanda. Stando anche al tenore letterale del documento prodotto, il possesso da parte di quest'ultima della garanzia convenzionale di , CP_1
sottoscritto dall'a.d. della detta società, può senz'altro costituire un ulteriore indice volto a confermare l'esistenza di “garanza di potenza” per i moduli fotovoltaici in questione.
Va, poi, riconosciuto che tale garanzia può esser attivata dal consumatore finale
(nel caso di specie e non già solo da parte dell'acquirente Parte_1
diretto della società produttrice. E ciò, in primo luogo, in ragione della natura e tipologia della garanzia prestata “contro la diminuzione di potenza”, certamente valevole per il soggetto che effettivamente fruisce dell'impianto fotovoltaico ed è
diretto utilizzatore dello stesso. Diversamente argomentando e aderendo alla prospettazione della , si svuoterebbe di contenuto tale garanzia tutte le volte CP_1
in cui, come sovente accade per la tipologia di vendita dei beni in questione, il soggetto acquirente diretto non è anche il diretto utilizzatore dell'impianto. La
garanzia convenzionale, per la natura e funzione che assolve, è, infatti, posta a tutela del diretto beneficiario del bene o del prodotto (il D.Lgs. n. 206 del 2005,
art. 128 comma 2, disciplina la garanzia convenzionale qualificandola, infatti,
come “qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti
del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”).
Inoltre, anche il tenore letterale della garanzia rilasciata pare indicativo della possibilità che sia il consumatore finale a poter direttamente azionare la stessa nei
12 confronti della dal momento che, mentre con riguardo alla garanzia CP_1
contro difetti di fabbricazione o di materiali si fa riferimento – al fine di individuare il termine di operatività – al solo c.d. acquirente originario, in ordine alla garanzia contro la diminuzione di potenza si fa riferimento al c.d. cliente originale. Questa differente dizione è, all'evidenza, ulteriormente indicativa della diretta riferibilità della garanzia al consumatore finale, tanto più che a fronte della specifica previsione della necessità di una preventiva richiesta al “fornitore”
(ovvero del soggetto che si è posto quale intermediario tra la e, appunto, il CP_1
cliente).
A tali argomentazioni si aggiunge, nel caso di specie, anche la condotta in concreto tenuta dalla nella fase antecedente l'instaurazione del procedimento CP_1
di ATP. Ed infatti, a fronte delle richieste intervento della Parte_1
specificamente correlate alla suddetta garanzia di potenza (cfr. all. 1 fascicolo attrice), giammai la ha contestato la titolarità ed esistenza di una siffatta CP_1
garanzia, dando, al contrario, seguito alle richieste del cliente mediante attivazione della procedura di controllo dei pannelli a mezzo dell'intermediario CP_3
ed entrando nel merito della richiesta della a fronte della
[...] Pt_1
contestazione circa la sussistenza dei presupposti fattuali (cfr. pec all. 2 fascicolo parte attrice).
Orbene, premessa la sussistenza della garanzia convenzionale da parte della società produttrice dei moduli in silicio amorfo NAF090B5 installati presso la e affermata, come sopra evidenziato, l'esistenza di un Parte_1
diffuso fenomeno di delaminazione dei pannelli (non riconducibile, nei termini già
chiariti, a fattori esterni ma a caratteristiche intrinseche agli stessi) e la correlata diminuzione della produzione in misura superiore rispetto a quella garantita dalla
(nella misura individuata dall'ing. , deve tuttavia, evidenziarsi la CP_1 Per_1
sopravvenuta inoperatività in concreto della garanzia in ragione degli interventi di sostituzione dei pannelli autonomamente realizzati dalla Parte_1
13 tali da render inesigibile la riparazione o la sostituzione dei vecchi moduli e la fornitura di nuovi, considerata, appunto, la autonoma rimozione dei moduli CP_1
da parte della e la loro sostituzione (c.d. “revamping”) nel Parte_1
mese di gennaio 2020, non prima di aver provveduto nuovamente a sollecitare la
(cfr. all. 16 fascicolo attrice). Controparte_1
Fermo restando ciò, la essendo inadempiente Controparte_1
rispetto alle obbligazioni specificamente assunte nei confronti della società attrice dovrà comunque rispondere dei danni cagionati, tanto più che a fronte della accertata necessità di procedere al c.d. revamping alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa (cfr. relazione del 28.2.23).
Ed infatti, a prescindere dall'inquadramento dogmatico della garanzia convenzionale, può certamente affermarsi che da questa sorga tra il produttore ed il consumatore un vincolo di natura contrattuale, del cui inadempimento la
[...]
è chiamata in questa sede a rispondere. Controparte_1
2.3 Prima di passare alla determinazione e quantificazione dei danni deve affermarsi che nessuna responsabilità può, invece, esser ascritta alle convenute e (con conseguente assorbimento di qualsivoglia Controparte_2 Controparte_3
ulteriore questione involgente tali società, anche in ordine alle domande trasversali proposte).
Alcuna pretesa può, innanzi tutto, esser fatta valere dalla società attrice nei confronti di in quanto non legata da alcun vincolo contrattuale Controparte_3
con la Parte_1
Come è noto, infatti, nelle vendite c.d. a catena vale il principio della autonomia di ciascuna vendita, tanto che il compratore può far valere la responsabilità per vizi del prodotto solo ed esclusivamente nei confronti del proprio venditore/appaltatore,
e non può agire, a livello contrattuale, nei confronti degli altri anelli della catena di vendita, come il produttore e/o l'importatore (salva, ovviamente, la garanzia convenzionale); il venditore/appaltatore, dal canto suo, è sicuramente tenuto a
14 risponderne, salva la possibilità di rivalersi nei confronti del soggetto che lo precede nella catena di vendita per ottenere il ristoro dei danni da inadempimento contrattuale a sua volta subiti (cfr. ex multis Cass. 5140/2019).
Inoltre, se è vero che la garanzia convenzionale si aggiunge e non si sostituisce agli obblighi di legge sulla garanzia di conformità, non può in questa sede riconoscersi alcun profilo di responsabilità nemmeno a carico della società CP_2
tenuto conto che parte attrice ha evocato la responsabilità di quest'ultima solo,
[...]
ed in via subordinata, ove le “problematiche lamentate dipendano da circostanze esterne al modulo ”. Ed infatti, in via principale è stata riconosciuta la CP_1
fondatezza della domanda di garanzia avanzata nei confronti della convenuta
[...]
considerato che il depotenziamento dell'impianto è causalmente Controparte_1
riconducibile a caratteristiche proprie dei singoli pannelli;
va, comunque, in ogni caso ribadita l'assenza di profili di responsabilità della società stante la CP_2
accertata esecuzione delle operazioni di montaggio ed installazione dell'impianto per cui è causa a regola d'arte, dovendosi ritenere prevalente – alla luce delle stesse allegazioni di parte attrice - nello schema contrattuale in questione, tale attività
(oggetto del contratto di appalto) rispetto alla vendita del prodotto.
3. Orbene, è necessario, a questo punto, quantificare i danni patiti dalla Pt_1
dei quali deve esser chiamata a rispondere la Parte_1 Controparte_1
Come sopra evidenziato, la società attrice, in assenza di intervento da parte della
, ha provveduto a proprie spese a sostituire i pannelli delaminati, sostenendo CP_1
una spesa pari ad € 78.610,80, di cui ha chiesto l'integrale ristoro.
Nel corso della consulenza tecnica disposta nel corso del presente giudizio, il nominato c.t.u. ing. nel vagliare l'appropriatezza e la congruità del Per_2
costo del detto intervento, ha dato conto della avvenuta sostituzione di n. 2.260
pannelli in silicio amorfo da 90 W (Sharp) con 720 pannelli in silicio policristallino da 280 W, ovverosia un numero di pannelli di circa il 45% superiore rispetto a
15 quelli affetti da fenomeni di delaminazione segnalati dall'ing. (in totale Per_1
pari a n. 1554 di cui n. 1002 rientranti nella garanzia ). CP_1
Peraltro, ha rappresentato l'impossibilità di accertare l'avvenuta estensione, al momento dell'intervenuta sostituzione, del fenomeno della delaminazione (e della ulteriore perdita di produzione) rispetto a quanto accertato in sede di ATP,
affermando che “gli elementi a disposizione e la documentazione fornita non
consentono di considerare come da sostituire un numero di pannelli diverso
rispetto a quello individuato nel precedente giudizio in 1.5542. A tale numero di
pannelli da sostituire, da ampliare per motivi tecnici a 1.656, corrispondono 532
moduli da 280 W in silicio policristallino, e non i 720 istallati.”; sicché ha provveduto a rideterminare la spesa prendendo come riferimento il n. di 1554
pannelli, esteso per motivi tecnici a n. 1656, individuando un totale di € 63.561 Iva
inclusa.
Tuttavia, considerato che, sulla scorta di quanto puntualmente accertato dall'ing. in sede di ATP, i pannelli delaminati rientranti nella “garanzia Per_1
di potenza” erano n. 1002, è a tale numero che va parametrato il ristoro del danno patrimoniale che va allocato in capo alla a fronte dell'inadempimento CP_1
rispetto agli obblighi assunti con la detta garanzia , da quantificarsi – in proporzione ai calcoli compiuti dal ctu e tenuto conto della estensione giustificata da ragioni di tipo tecnico, stante il numero di stringhe presenti su ogni quadro di pannello – nella misura di € 42.374,00.
3.1 La ha, inoltre, chiesto il risarcimento derivante Parte_1
dall'“illegittimo decremento di produttività” nel periodo che va dal gennaio 2017
al dicembre 2019, pari alla differenza tra i ricavi che la stessa avrebbe dovuto conseguire secondo la garanzia di produzione assunta e quanto, invece,
effettivamente conseguito a causa della bassa produttività dei pannelli.
Per quanto attiene la quantificazione del danno in questione la
[...]
ha allegato perizia tecnica in base alla quale i mancati guadagni sono stati Pt_1
16 stimati in € 70.313,72, atteso che la produzione dell'impianto sarebbe passata da
895.118 kWh per il 2017 a 726.541 kWh per il 2018, fino a ridursi a 708.517 kWh
per il 2019 (cfr. all. 19 fascicolo parte attrice).
Ora, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità “Il danno
patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento
patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento
dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità
patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata
adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti
da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di
probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in
presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. ex multis Cass.
24632/2015).
Facendo applicazione del sopra esposto principio, la domanda risarcitoria in questione non può trovare accoglimento.
Ed infatti, vero è che, alla luce della consulenza tecnica disposta in corso di causa, è stata confermata la sussistenza di una perdita di produzione dell'impianto fotovoltaico nel periodo di riferimento, tuttavia, non risultano forniti – dalla parte attrice gravata del relativo onere – indici certi rispetto ai quali poter precipuamente quantificare il danno patrimoniale richiesto, al contrario, emergendo (per come anche chiarito dal nominato CTU), nella fattispecie de qua, numerose e concorrenti variabili che impediscono di stimare – anche di termini probabilistici –
l'ammontare dei mancati guadagni.
Ed infatti, come chiarito dall'ing. i dati del GSE utilizzati dal ctp di Per_2
parte attrice, non costituiscono un valido riferimento, dal momento che non restituiscono gli specifici dati di produzione dell'impianto ma solo gli importi liquidati, sicché gli stessi risultano condizionati da fattori esterni (quali, ad
17 esempio, ritardi di misura o dei pagamenti ad esempio, modifica del prezzo zonale per l'energia immessa in rete, ecc.); la produzione dell'impianto, inoltre, oltre ad esser condizionata dal minore o maggiore irraggiamento cui sono esposti i pannelli, dipende anche dalle caratteristiche tecniche dello stesso: il c.t.u. ha,
infatti, precisato che il singolo pannello connotato da perdita di potenza, ove collegato in serie all'interno di una stringa (composta da 12 pannelli),
“imporrebbe” tale bassa corrente a tutti gli altri pannelli della stessa stringa, tale per cui non risulta stimabile la perdita di potenza strettamente collegata ai moduli coperti dalla garanzia.
Conseguentemente, stante il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti in capo a parte attrice - non colmabili mediante un ulteriore supplemento di istruttoria, dal momento che un eventuale ulteriore accertamento tecnico sul punto si sarebbe rivelato del tutto esplorativo – ed in assenza di dati certi ed univoci rispetto ai quali procedere alla stima dei mancati guadagni, la relativa domanda deve esser rigettata.
3. Quanto alle spese, in base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., va condannata al pagamento delle spese di Controparte_1
lite sostenute da allo stesso modo, il principio di Parte_1
soccombenza regola le spese di lite nei rapporti tra e le Parte_1
convenute e Controparte_2 Controparte_6
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
- Condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2
[...]
[...]
[...] della somma di € 42.374,00, oltre interessi legali dal dì della sentenza al
[...]
saldo;
- Condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida – ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 – in €
[...]
5.261,00 oltre € 786,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida, per ciascuna - ex D.M. n. Controparte_6
147 del 13/08/2022 – in € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
- Rigetta ogni altra domanda;
Trapani, 15/04/2024
IL GIUDICE
Federica Emanuela Lipari
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale dal Giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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