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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1223/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6123/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008712577000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008712577000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 470/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa a 14 cartelle di pagamento.
A sostegno del ricorso ha dedotto la “Insussistenza del titolo sottostante l'intimazione di pagamento opposta per intervenuta pronuncia di annullamento delle cartelle”, sostenendo che i medesimi carichi tributari sarebbero già stati oggetto di una precedente intimazione di pagamento (n. 09420219000805414000) annullata con sentenza n. 658/2023, emessa in data 18 novembre 2022 e depositata in data 15 febbraio
2023 da questa Corte di Giustizia Tributaria (R.G.R. n. 1291/2022). Ad avviso del ricorrente, quindi,
l'intimazione sarebbe illegittima in quanto emessa in violazione del giudicato formatosi con la predetta sentenza, la quale avrebbe annullato i carichi oggetto di riscossione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Osserva la Corte che la sentenza n. 658/2023 ha annullato il precedente avviso di intimazione non per l'inesistenza del credito, ma unicamente per la mancata prova in giudizio della notifica degli atti presupposti.
Tale pronuncia ha natura meramente processuale e non determina la formazione di un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria.
Come statuito recentemente dalla Corte di Cassazione in un caso analogo, “la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento non preclude che l'agente della riscossione possa emettere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova” (Cassazione Civile, Sez. 5, n. 19193/2025). La Corte ha chiarito che il principio del “ne bis in idem” si applica solo quando si è formato un “giudicato sostanziale”, cioè una decisione definitiva che ha accertato l'esistenza o l'inesistenza del diritto preteso. L'annullamento di un atto per un vizio procedurale, come la mancata prova della notifica, genera invece un “giudicato formale”, che è valido solo all'interno di quello specifico processo.
Conseguentemente, se un'intimazione di pagamento viene annullata per vizio di forma, ad AdER non è precluso di emettere una nuova intimazione.
Ne discende che la illegittimità dell'atto impugnato non può farsi discendere dall'avvenuto annullamento dell'intimazione precedente avvenuto per vizi propri di detto atto che in quanto tali non si propagano all'atto successivo.
Nella specie poi AdER ha documentato la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione, sicchè il ricorso non può che essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di AdER, delle spese di lite che liquida in €463,00 per compensi, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Reggio Calabria, 10.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6123/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008712577000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008712577000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 470/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa a 14 cartelle di pagamento.
A sostegno del ricorso ha dedotto la “Insussistenza del titolo sottostante l'intimazione di pagamento opposta per intervenuta pronuncia di annullamento delle cartelle”, sostenendo che i medesimi carichi tributari sarebbero già stati oggetto di una precedente intimazione di pagamento (n. 09420219000805414000) annullata con sentenza n. 658/2023, emessa in data 18 novembre 2022 e depositata in data 15 febbraio
2023 da questa Corte di Giustizia Tributaria (R.G.R. n. 1291/2022). Ad avviso del ricorrente, quindi,
l'intimazione sarebbe illegittima in quanto emessa in violazione del giudicato formatosi con la predetta sentenza, la quale avrebbe annullato i carichi oggetto di riscossione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Osserva la Corte che la sentenza n. 658/2023 ha annullato il precedente avviso di intimazione non per l'inesistenza del credito, ma unicamente per la mancata prova in giudizio della notifica degli atti presupposti.
Tale pronuncia ha natura meramente processuale e non determina la formazione di un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria.
Come statuito recentemente dalla Corte di Cassazione in un caso analogo, “la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento non preclude che l'agente della riscossione possa emettere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova” (Cassazione Civile, Sez. 5, n. 19193/2025). La Corte ha chiarito che il principio del “ne bis in idem” si applica solo quando si è formato un “giudicato sostanziale”, cioè una decisione definitiva che ha accertato l'esistenza o l'inesistenza del diritto preteso. L'annullamento di un atto per un vizio procedurale, come la mancata prova della notifica, genera invece un “giudicato formale”, che è valido solo all'interno di quello specifico processo.
Conseguentemente, se un'intimazione di pagamento viene annullata per vizio di forma, ad AdER non è precluso di emettere una nuova intimazione.
Ne discende che la illegittimità dell'atto impugnato non può farsi discendere dall'avvenuto annullamento dell'intimazione precedente avvenuto per vizi propri di detto atto che in quanto tali non si propagano all'atto successivo.
Nella specie poi AdER ha documentato la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione, sicchè il ricorso non può che essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di AdER, delle spese di lite che liquida in €463,00 per compensi, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Reggio Calabria, 10.02.2026