Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1223
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del titolo sottostante l'intimazione per intervenuta pronuncia di annullamento delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che la precedente sentenza di annullamento, basata sulla mancata prova della notifica degli atti presupposti, avesse natura meramente processuale e non sostanziale. Pertanto, non si è formato un giudicato sostanziale che precluda all'agente della riscossione di emettere un nuovo avviso di intimazione, purché venga documentata la regolare notifica delle cartelle sottese. La Corte di Cassazione ha confermato che l'annullamento per vizio procedurale genera un giudicato formale, non precludendo un nuovo atto se il vizio viene sanato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1223
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1223
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo