TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/04/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17-1/2025 r.g. p.u., avente ad oggetto domanda di apertura di liquidazione giudiziale, promosso da:
n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Bologna (BO), alla Via San Mamolo, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Andrea Paternoster (C.F.:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._1
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e OP C.F._2
p. iva ); P.IVA_1
-resistente- Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
07/02/2025 nei confronti della impresa individuale OP
;
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la ditta individuale resistente, pur non essendosi formalmente costituita, è comparsa in persona del suo omonimo titolare, , alla udienza del 26/03/2025 OP unitamente al proprio consulente, Dott. Persona_1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la ditta individuale resistente ha la propria sede legale, da oltre un anno dal deposito del ricorso, nel circondario del predetto tribunale, in Pineto (TE), comune compreso all'interno del relativo circondario, rilievo che consente di fondatamente presumere che essa abbia il centro principale degli interessi all'interno del circondario del medesimo tribunale;
ritenuta la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 33, co. 1 CCII, risultando lo stesso depositato in data 07/02/2025, entro il termine annuale di cui all'art. 33, co. 1 CCII dalla cancellazione della impresa individuale resistente dal Registro delle imprese, nella specie risalente al 04/09/2024; rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4024/2024 del 08/11/2024, provvisoriamente esecutivo, di euro
23.325,57 oltre interessi e spese, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 213.765,51 (al netto degli importi
1 sospesi, nella specie pari a zero) al 13/03/2025, come risulta dalla nota informativa dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione acquisita in data 13/03/2025;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale che ha esercitato l'attività di “commercio al dettaglio di articoli di cartoleria o forniture per ufficio” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII risultando dalla dichiarazione dei redditi “Persone Fisiche 2023”, relativa al periodo di imposta 2022, che i soli ricavi delle vendite sono stati pari ad euro 855.065,00, e, pertanto, superiori alla soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 2 CCII;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e
2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. non essendo stata contestata da parte del titolare alla udienza del 26/03/2025; rilevato, in ogni caso, che il predetto assunto risulta corroborato dai seguenti ulteriori elementi sintomatici: inadempimento del debito in essere nei confronti della ricorrente e dei creditori istituzionali per gli importi sopra indicati;
cessazione dell'attività di impresa e conseguente impossibilità di ripianare i debiti mediante i proventi della medesima attività; soggezione a pignoramento, nei limiti del quinto, dello stipendio attualmente percepito dal suo titolare quale lavoratore subordinato;
patrimonio netto negativo pari ad euro “-448.792,00” risultante dalla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2023; debiti verso i fornitori pari ad euro 239.699,00, “altri debiti” pari ad euro 207.997,00, debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo pari ad euro 53.881,00 e debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 89.899,00 risultanti dalla dichiarazione dei redditi Persone fisiche 2023, relativa all'anno di imposta 2022; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale
[...]
in persona dell'omonimo titolare e l.r.p.t. (c.f. OP
e p. iva ), con sede legale in Pineto (TE), alla via De Litio snc;
C.F._2 P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina l'Avv. Gregorio Lorenzo Scarciglia Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
2 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 09/07/2025 alle ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/04/2025. Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17-1/2025 r.g. p.u., avente ad oggetto domanda di apertura di liquidazione giudiziale, promosso da:
n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Bologna (BO), alla Via San Mamolo, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Andrea Paternoster (C.F.:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._1
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e OP C.F._2
p. iva ); P.IVA_1
-resistente- Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
07/02/2025 nei confronti della impresa individuale OP
;
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la ditta individuale resistente, pur non essendosi formalmente costituita, è comparsa in persona del suo omonimo titolare, , alla udienza del 26/03/2025 OP unitamente al proprio consulente, Dott. Persona_1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la ditta individuale resistente ha la propria sede legale, da oltre un anno dal deposito del ricorso, nel circondario del predetto tribunale, in Pineto (TE), comune compreso all'interno del relativo circondario, rilievo che consente di fondatamente presumere che essa abbia il centro principale degli interessi all'interno del circondario del medesimo tribunale;
ritenuta la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 33, co. 1 CCII, risultando lo stesso depositato in data 07/02/2025, entro il termine annuale di cui all'art. 33, co. 1 CCII dalla cancellazione della impresa individuale resistente dal Registro delle imprese, nella specie risalente al 04/09/2024; rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4024/2024 del 08/11/2024, provvisoriamente esecutivo, di euro
23.325,57 oltre interessi e spese, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 213.765,51 (al netto degli importi
1 sospesi, nella specie pari a zero) al 13/03/2025, come risulta dalla nota informativa dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione acquisita in data 13/03/2025;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale che ha esercitato l'attività di “commercio al dettaglio di articoli di cartoleria o forniture per ufficio” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII risultando dalla dichiarazione dei redditi “Persone Fisiche 2023”, relativa al periodo di imposta 2022, che i soli ricavi delle vendite sono stati pari ad euro 855.065,00, e, pertanto, superiori alla soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 2 CCII;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e
2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. non essendo stata contestata da parte del titolare alla udienza del 26/03/2025; rilevato, in ogni caso, che il predetto assunto risulta corroborato dai seguenti ulteriori elementi sintomatici: inadempimento del debito in essere nei confronti della ricorrente e dei creditori istituzionali per gli importi sopra indicati;
cessazione dell'attività di impresa e conseguente impossibilità di ripianare i debiti mediante i proventi della medesima attività; soggezione a pignoramento, nei limiti del quinto, dello stipendio attualmente percepito dal suo titolare quale lavoratore subordinato;
patrimonio netto negativo pari ad euro “-448.792,00” risultante dalla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2023; debiti verso i fornitori pari ad euro 239.699,00, “altri debiti” pari ad euro 207.997,00, debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo pari ad euro 53.881,00 e debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 89.899,00 risultanti dalla dichiarazione dei redditi Persone fisiche 2023, relativa all'anno di imposta 2022; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale
[...]
in persona dell'omonimo titolare e l.r.p.t. (c.f. OP
e p. iva ), con sede legale in Pineto (TE), alla via De Litio snc;
C.F._2 P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina l'Avv. Gregorio Lorenzo Scarciglia Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
2 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 09/07/2025 alle ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/04/2025. Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3