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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7447/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità professionale, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. MAMBERTI JACOPO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
BANCHI DI SOPRA 48 53100 SIENA, presso lo studio dell'avv. PERI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I E HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore dall'Avv. Federico Volpicella presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 21,
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti costituite: Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda anche svolta in via riconvenzionale - accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. per la Controparte_1
pagina 1 di 7 negligente custodia ed assistenza prestata, che ha condotto al decesso di cui in narrativa, e in conseguenza di esso per i danni patiti dal Sig. - per l'effetto accertare e Parte_1 dichiarare che nulla deve al Dott. stante il grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo; - per l'effetto condannare il Dott. al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in euro 16.000,00, od in quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del decesso di “
[...]
a quella dell'integrale ristoro - in ogni caso rigettare le domande Persona_1 riconvenzionali svolte dal Dott. perché infondate in fatto ed in diritto”. Controparte_1
Per parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, aliis reiectis, nel merito: in tesi in via principale,: accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità per negligenza, imperizia o imprudenza in capo al dr. non sussistendo alcuna correlazione fra la Controparte_1 prestazione dallo stesso svolta ed i danni lamentati dall'attore e, conseguentemente respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque prive allo stato dei necessari riscontri probatori, le domande tutte formulate nei suoi confronti ed assolvere interamente il medesimo da qualsiasi addebito di responsabilità. in ipotesi, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, nei confronti del dr. Controparte_1 dichiarare la HDI Assicurazioni spa, con sede in Roma (Cap 00187), Via Abruzzi n. 10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza della polizza assicurativa n. 0714318278 per la RC professionale, obbligata a tenere indenne e garantire il convenuto da tutti i danni, nessuno escluso, che lo stesso fosse eventualmente condannato a risarcire, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del dr. In via riconvenzionale: ritenere e dichiarare Parte_1
l'inadempimento dell'attore dr. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento Parte_1 della somma € 3.790,44 di cui alla proposta di notula del 25.6.2020, relativa alle prestazioni svolte, o in quella maggior o minore somma accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi di diritto e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio». Per la terza chiamata: Il Tribunale di Firenze rigettare in toto le domante dell'attore. Voglia comunque, secondo la natura e le finalità, i massimali e le limitazioni del contratto di assicurazione presentato dal convenuto e chiamante in causa rigettare ogni Controparte_1 richiesta dello stesso di essere garantito per quanto alle spese e alle perdite patrimoniali asserite dall'attore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 proprietario del cavallo « » conveniva in giudizio Persona_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno, sia di carattere patrimoniale che
[...] non patrimoniale, quantificato in euro 16.000,00, connesso alla morte del proprio pagina 2 di 7 animale, causata dalla «negligente custodia ed assistenza prestata» dal convenuto, medico veterinario. A fondamento della domanda deduce che: a) il cavallo, al momento del ricovero presso la clinica del Dott. , era in ottime condizioni di salute, ad Controparte_1 esclusione della malattia osteoartritica a carico della cartilagine dell'articolazione metacarpo-falangea di sinistra, motivo di ricovero;
b) il 03.05.2020, il cavallo periva «senza che vi fosse stata alcuna avvisaglia e senza che l'evento fosse riconducibile alla lamentata situazione articolare»; c) il 04.05.2020 faceva sottoporre il cavallo a visita necroscopica perché venissero accertate le cause del decesso;
in tale sede veniva accertata, quale causa del decesso, uno «shock endotossico conseguente a costipazione del cieco e del colon ventrale destro e lacerazione del cieco» (doc. n. 3); d) il decesso del cavallo, avvenuto mentre era nella custodia del veterinario era stato causato «da una CP_1 causa esterna e diversa rispetto alla malattia dalla quale l'animale era affetto e per la cura della quale era stata affidata alla clinica veterinaria»; e) per mezzo dei propri legali, comunicava al che non avrebbe provveduto al pagamento del progetto di notula CP_1 ricevuto per le prestazioni veterinarie effettuate sul cavallo (docc. n. 4 e 5) considerato che l'animale era deceduto a causa «della negligente custodia ed assistenza prestatagli dalla medesimo (doc. n. 6) e per non essere il medico Controparte_2 CP_3 intervenuto «per salvaguardare la salute e la vita» del cavallo.
si è costituito in giudizio respingendo ogni addebito di Controparte_1 responsabilità formulando domanda riconvenzionale per la somma di € 3.790,00 per le prestazioni mediche svolte (all.ti n. 20 e 21). Nello specifico il convenuto deduce che: a) in data 2.5.2020, il cavallo manifestava «una sintomatologia (colica) con poco dolore, mancanza di appetito e tendenza a guardarsi il fianco e quindi, prontamente veniva effettuata altra visita clinica», venivano eseguiti esami clinici a seguito dei quali diagnosticava «costipazione del colon sinistro e del ceco»; il cavallo veniva sottoposto a terapia intensiva e stante l'aggravamento della sintomatologia con peggioramento di tutti i parametri vitali in data 3.5.2020 alle ore 1.43, tramite mail, chiedeva al proprietario CP_1
l'autorizzazione ad una laparotomia esplorativa (doc. n. 18 fascicolo
Parte_1 convenuto); b) rispondeva con email del 3.5.2020 delle ore 2.58 (doc. n. 19
Parte_1 fascicolo convenuto) nella quale contestava la diagnosi senza rilasciare alcuna autorizzazione ad intervenire;
c) in data 24.11.2020 inviava al un progetto di
Parte_1 notula di € 3.790,00 per le prestazioni veterinarie svolte che venivano ritenute non dovute dal (doc. n. 22) in quanto a suo dire la condotta negligente del
Parte_1 era stata la causa della morte del cavallo. Il convenuto infine avanzava CP_1 domanda riconvenzionale per le prestazioni svolte per la somma di € 3.790,44, allega parere di congruità sugli onorari ivi indicati del Consiglio dell'ordine dei Veterinari di SI (doc. n. 21) e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia HDI Assicurazioni Spa, con la quale aveva stipulato la polizza per RC professionale n. 0714318278 per essere da questa eventualmente manlevato.
pagina 3 di 7 Il Giudice, con provvedimento ex art. 269 cpc disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione autorizzando la chiamata in casa del terzo HDI Assicurazioni Spa. Si è costituita in giudizio l'HDI Assicurazioni spa, rimettendosi nel merito a tutte le difese svolte dal proprio chiamante in causa contestando l'an ed il quantum, ed eccependo i limiti di operatività della copertura assicurativa per le spese e le perdite patrimoniali pretese dall'attore, ritenute peraltro, non documentate. La causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU che veniva depositata in data 30.01.2024. Il giudice con provvedimento del 17 dicembre 2024 «esaminati gli atti e la documentazione di causa e all'esito della consulenza tecnica d'ufficio depositata;
ritenuto che
, quanto ai capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 depositata in pct, che gli stessi siano inammissibili in quanto in parte documentali, in parte valutativi e taluni ritenuti irrilevanti ai fini della decisione;
ritenuta la causa adeguatamente istruita, matura per la decisione» fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 dicembre 2024. Con provvedimento del 30 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * La responsabilità civile del veterinario è inquadrata in quella del «prestatore d'opera» disciplinata dall'art. 2236 c.c. ai sensi del quale: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Ne deriva che il medico risponderà solo quando il suo operato sia intenzionalmente negligente o imperito nel causare un danno, oppure sia causato da un comportamento gravemente colposo. La responsabilità gravante sul veterinario, e per la quale lo stesso deve rispondere nei confronti del proprietario di un animale, è di tipo contrattuale e da ciò ne consegue che il danneggiato (rectius, proprietario dell'animale), per provare il suo diritto, deve dimostrare unicamente l'esistenza del rapporto giuridico e il danno. Spetta, invece, al veterinario provare che l'inadempimento, l'errore, o la colpa non è a lui imputabile. In altri termini il veterinario deve provare di avere agito con diligenza e perizia. Ad ogni modo trattandosi di un contratto d'opera intellettuale, la prestazione veterinaria è generalmente inquadrabile tra le obbligazioni di mezzi. Ovvero, il veterinario non risponde del raggiungimento di un risultato (ad esempio la guarigione), ma dell'osservanza dello standard di diligenza di riferimento. E la diligenza si valuta, come noto, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata. Premesso quanto sopra nel caso di specie rilevano le considerazioni che seguono. Dalla documentazione in atti e dall'approfondita istruttoria è emerso che il cavallo è deceduto a causa di uno «shock endotossico conseguente a costipazione del cieco e del colon ventrale destro e lacerazione del cieco» (doc. n. 3 fascicolo parte attrice). pagina 4 di 7 Su tale aspetto, risultante dal referto del 04.05.2020 della visita necroscopica fatta eseguire da parte attrice sull'animale, non sussiste contestazione, mentre risulta controverso tra le parti il corretto adempimento del medico veterinario della propria obbligazione con perizia e diligenza, nello specifico parte attrice ritiene che la condotta negligente del medico abbia usato la morte del proprio animale. Alla luce delle risultanze della espletata CTU, tenuto conto che le conclusioni del CTU appaiono attendibili in quanto fondate su un approfondito esame della documentazione in atti e analiticamente motivate, deve ritenersi che la parte convenuta abbia assolto l'onere di provare quanto su di essa gravante con riferimento ai criteri sopra indicati, ovvero risulta aver fornito la prova liberatoria sia della corretta esecuzione della prestazione, sia della non imputabilità alla stesso della patologia che ha condotto il cavallo alla morte. Il CTU scrive nel proprio elaborato «Le coliche addominali nel cavallo infatti non sono di per sé in modo certo prevedibili e/o prevenibili. Ugualmente, una volta che la colica addominale si sia manifestata, non è per altro possibile da parte del Veterinario, prevederne in modo certo la possibile evoluzione, che può condurre talvolta l'animale colpito fino anche all'exitus. Similarmente, sempre in corso di colica addominale nel cavallo, non è possibile garantire il sicuro successo delle cure intraprese, seppur appropriate, nei termini di certezza di sopravvivenza dell'animale. Non è escludibile d'altro canto a priori che nel caso specifico elementi correlati alla forzata stabulazione in Clinica, che dagli atti non sono però evincibili, possano aver condizionato negativamente l'insorgere della colica o che d'altra parte eventuali possibili particolari e ulteriori accorgimenti preventivi sul cavallo di cui è causa (quali dieta particolare, accertamenti diagnostici preventivi, ecc.), oltre a quelli già messi correttamente in atto dal Dr nel caso specifico, se messi in atto in aggiunta a quelli adottati a ulteriore CP_1 scopo cautelativo e preventivo avrebbero poi sicuramente ed effettivamente posto al riparo il cavallo in questione da tale malaugurata occorrenza. Dagli atti, in particolare dalla cartella clinica del cavallo, gli accorgimenti di routine possibili e doverosi a prevenzione di tale infausta evenienza risultano essere stati correttamente messi in atto dal Dr. Un cavallo CP_1 ricoverato e quindi stabulato in box, da tempo sotto terapia con diversi farmaci, come nello specifico caso in questione, può sicuramente, si ripete, in ogni momento sviluppare una patologia enterica quale quella descritta in atti, dagli esiti repentinamente anche mortali. Tale evento non può essere imputato al Veterinario che ha in cura il cavallo se ha, come nello specifico caso in questione, messo in atto il possibile nei termini di accorgimenti preventivi al fine di una giusta riduzione del rischio del verificarsi dell'evento, che rimane purtroppo, in ogni caso, pur sempre possibile. Pur non potendo quindi, come già detto poco sopra, escludere a priori la possibilità che l'effettiva condotta del Dr al di là delle risultanze in atti, CP_1 possa in effetti essere o meno potenzialmente posta in correlazione di nesso causale con il decesso dell'animale, pur tuttavia, sempre stando agli atti, pare al C.T.U. che la condotta del Dr sia stata in buona sostanza del tutto corretta e rispondente alle buone pratiche CP_1 veterinarie del caso». Risulta inoltre che il veterinario aveva eseguito una corretta diagnosi rispetto alla diversa malattia per la quale l'animale era affetto e per la quale era stato affidato alle sue cure;
infatti con la mail del 13/1/21 (doc. n. 18) provvedeva diligentemente e pagina 5 di 7 dettagliatamente ad informare il proprietario delle condizioni di salute del cavallo chiedendo l'autorizzazione ad intervenire per la nuova patologia in atto. La suddetta comunicazione risulta del tutto dettagliata di facile comprensione e si avverte in modo chiaro la urgente necessità di intervenire previa autorizzazione laddove si legge «pertanto sono a richiedere l'autorizzazione alla chirurgia mediante il consenso informato inviato precedentemente». Parte convenuta ha allegato la risposta di parte attrice (doc. n. 19) nella quale risulta che parte attrice, compreso il contenuto della mail ricevuta dal veterinario, metteva in discussione la diagnosi accertata dal medico, risultata poi corretta in sede di visita necroscopica quale causa della morte dell'animale, insistendo sul fatto che il cavallo era stato ricoverato per infezione ad un arto;
inoltre informava il Parte_1 veterinario che non avrebbe provveduto al pagamento dei costi per «ogni altro eventuale intervento che [il dr. decidesse di eseguire sul cavallo» non rilasciando CP_1 alcuna autorizzazione in merito. In conclusione al termine dell'istruttoria, non risulta provato il nesso tra la condotta del medico e l'evento, e pertanto la domanda risarcitoria avanzata da deve Parte_1 essere rigettata (Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. 21/07/2011, n. 15991). Meritevole di accoglimento risulta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in merito alla richiesta di pagamento dei compensi professionali per la somma di 3.790,44 di cui alla proposta di notula del 25.6.2020, per l'attività svolta, che risulta pacificamente eseguita dal convenuto e documentata in atti (docc. dal n.9 al n. 17) e conteggiata nel progetto di notula ritenuto congruo dall'Ordine di appartenenza (doc. n. 21). Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 (come modificati dal D.M. 147/22, applicabile ratione temporis), e tenuto conto del valore della causa e dell'attività (fase di studio, introduttiva, 50% fase istruttoria, decisionale) effettivamente svolta. Il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso, come nella fattispecie, e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda: «in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass. Ordinanza n. pagina 6 di 7 6144/2024). Vanno altresì poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione, così provvede: RIGETTA la domanda di parte attrice per quanto in motivazione;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1
e per l'effetto; CONDANNA parte attrice al pagamento della somma di Parte_1
Euro 3.790,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo in favore di parte convenuta;
Controparte_1
CONDANNA a rifondere parte convenuta Parte_1 CP_1
e alla parte terza chiamata HDI ASSICURAZIONI S.P.A. le spese di
[...] questo giudizio, che si liquidano per ciascuno in Euro 4.237,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori come per legge;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di Parte_1
C.T.U. già liquidate. Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7447/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità professionale, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. MAMBERTI JACOPO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
BANCHI DI SOPRA 48 53100 SIENA, presso lo studio dell'avv. PERI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I E HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore dall'Avv. Federico Volpicella presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 21,
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti costituite: Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda anche svolta in via riconvenzionale - accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. per la Controparte_1
pagina 1 di 7 negligente custodia ed assistenza prestata, che ha condotto al decesso di cui in narrativa, e in conseguenza di esso per i danni patiti dal Sig. - per l'effetto accertare e Parte_1 dichiarare che nulla deve al Dott. stante il grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo; - per l'effetto condannare il Dott. al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in euro 16.000,00, od in quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del decesso di “
[...]
a quella dell'integrale ristoro - in ogni caso rigettare le domande Persona_1 riconvenzionali svolte dal Dott. perché infondate in fatto ed in diritto”. Controparte_1
Per parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, aliis reiectis, nel merito: in tesi in via principale,: accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità per negligenza, imperizia o imprudenza in capo al dr. non sussistendo alcuna correlazione fra la Controparte_1 prestazione dallo stesso svolta ed i danni lamentati dall'attore e, conseguentemente respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque prive allo stato dei necessari riscontri probatori, le domande tutte formulate nei suoi confronti ed assolvere interamente il medesimo da qualsiasi addebito di responsabilità. in ipotesi, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, nei confronti del dr. Controparte_1 dichiarare la HDI Assicurazioni spa, con sede in Roma (Cap 00187), Via Abruzzi n. 10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza della polizza assicurativa n. 0714318278 per la RC professionale, obbligata a tenere indenne e garantire il convenuto da tutti i danni, nessuno escluso, che lo stesso fosse eventualmente condannato a risarcire, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del dr. In via riconvenzionale: ritenere e dichiarare Parte_1
l'inadempimento dell'attore dr. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento Parte_1 della somma € 3.790,44 di cui alla proposta di notula del 25.6.2020, relativa alle prestazioni svolte, o in quella maggior o minore somma accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi di diritto e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio». Per la terza chiamata: Il Tribunale di Firenze rigettare in toto le domante dell'attore. Voglia comunque, secondo la natura e le finalità, i massimali e le limitazioni del contratto di assicurazione presentato dal convenuto e chiamante in causa rigettare ogni Controparte_1 richiesta dello stesso di essere garantito per quanto alle spese e alle perdite patrimoniali asserite dall'attore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 proprietario del cavallo « » conveniva in giudizio Persona_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno, sia di carattere patrimoniale che
[...] non patrimoniale, quantificato in euro 16.000,00, connesso alla morte del proprio pagina 2 di 7 animale, causata dalla «negligente custodia ed assistenza prestata» dal convenuto, medico veterinario. A fondamento della domanda deduce che: a) il cavallo, al momento del ricovero presso la clinica del Dott. , era in ottime condizioni di salute, ad Controparte_1 esclusione della malattia osteoartritica a carico della cartilagine dell'articolazione metacarpo-falangea di sinistra, motivo di ricovero;
b) il 03.05.2020, il cavallo periva «senza che vi fosse stata alcuna avvisaglia e senza che l'evento fosse riconducibile alla lamentata situazione articolare»; c) il 04.05.2020 faceva sottoporre il cavallo a visita necroscopica perché venissero accertate le cause del decesso;
in tale sede veniva accertata, quale causa del decesso, uno «shock endotossico conseguente a costipazione del cieco e del colon ventrale destro e lacerazione del cieco» (doc. n. 3); d) il decesso del cavallo, avvenuto mentre era nella custodia del veterinario era stato causato «da una CP_1 causa esterna e diversa rispetto alla malattia dalla quale l'animale era affetto e per la cura della quale era stata affidata alla clinica veterinaria»; e) per mezzo dei propri legali, comunicava al che non avrebbe provveduto al pagamento del progetto di notula CP_1 ricevuto per le prestazioni veterinarie effettuate sul cavallo (docc. n. 4 e 5) considerato che l'animale era deceduto a causa «della negligente custodia ed assistenza prestatagli dalla medesimo (doc. n. 6) e per non essere il medico Controparte_2 CP_3 intervenuto «per salvaguardare la salute e la vita» del cavallo.
si è costituito in giudizio respingendo ogni addebito di Controparte_1 responsabilità formulando domanda riconvenzionale per la somma di € 3.790,00 per le prestazioni mediche svolte (all.ti n. 20 e 21). Nello specifico il convenuto deduce che: a) in data 2.5.2020, il cavallo manifestava «una sintomatologia (colica) con poco dolore, mancanza di appetito e tendenza a guardarsi il fianco e quindi, prontamente veniva effettuata altra visita clinica», venivano eseguiti esami clinici a seguito dei quali diagnosticava «costipazione del colon sinistro e del ceco»; il cavallo veniva sottoposto a terapia intensiva e stante l'aggravamento della sintomatologia con peggioramento di tutti i parametri vitali in data 3.5.2020 alle ore 1.43, tramite mail, chiedeva al proprietario CP_1
l'autorizzazione ad una laparotomia esplorativa (doc. n. 18 fascicolo
Parte_1 convenuto); b) rispondeva con email del 3.5.2020 delle ore 2.58 (doc. n. 19
Parte_1 fascicolo convenuto) nella quale contestava la diagnosi senza rilasciare alcuna autorizzazione ad intervenire;
c) in data 24.11.2020 inviava al un progetto di
Parte_1 notula di € 3.790,00 per le prestazioni veterinarie svolte che venivano ritenute non dovute dal (doc. n. 22) in quanto a suo dire la condotta negligente del
Parte_1 era stata la causa della morte del cavallo. Il convenuto infine avanzava CP_1 domanda riconvenzionale per le prestazioni svolte per la somma di € 3.790,44, allega parere di congruità sugli onorari ivi indicati del Consiglio dell'ordine dei Veterinari di SI (doc. n. 21) e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia HDI Assicurazioni Spa, con la quale aveva stipulato la polizza per RC professionale n. 0714318278 per essere da questa eventualmente manlevato.
pagina 3 di 7 Il Giudice, con provvedimento ex art. 269 cpc disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione autorizzando la chiamata in casa del terzo HDI Assicurazioni Spa. Si è costituita in giudizio l'HDI Assicurazioni spa, rimettendosi nel merito a tutte le difese svolte dal proprio chiamante in causa contestando l'an ed il quantum, ed eccependo i limiti di operatività della copertura assicurativa per le spese e le perdite patrimoniali pretese dall'attore, ritenute peraltro, non documentate. La causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU che veniva depositata in data 30.01.2024. Il giudice con provvedimento del 17 dicembre 2024 «esaminati gli atti e la documentazione di causa e all'esito della consulenza tecnica d'ufficio depositata;
ritenuto che
, quanto ai capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 depositata in pct, che gli stessi siano inammissibili in quanto in parte documentali, in parte valutativi e taluni ritenuti irrilevanti ai fini della decisione;
ritenuta la causa adeguatamente istruita, matura per la decisione» fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 dicembre 2024. Con provvedimento del 30 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * La responsabilità civile del veterinario è inquadrata in quella del «prestatore d'opera» disciplinata dall'art. 2236 c.c. ai sensi del quale: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Ne deriva che il medico risponderà solo quando il suo operato sia intenzionalmente negligente o imperito nel causare un danno, oppure sia causato da un comportamento gravemente colposo. La responsabilità gravante sul veterinario, e per la quale lo stesso deve rispondere nei confronti del proprietario di un animale, è di tipo contrattuale e da ciò ne consegue che il danneggiato (rectius, proprietario dell'animale), per provare il suo diritto, deve dimostrare unicamente l'esistenza del rapporto giuridico e il danno. Spetta, invece, al veterinario provare che l'inadempimento, l'errore, o la colpa non è a lui imputabile. In altri termini il veterinario deve provare di avere agito con diligenza e perizia. Ad ogni modo trattandosi di un contratto d'opera intellettuale, la prestazione veterinaria è generalmente inquadrabile tra le obbligazioni di mezzi. Ovvero, il veterinario non risponde del raggiungimento di un risultato (ad esempio la guarigione), ma dell'osservanza dello standard di diligenza di riferimento. E la diligenza si valuta, come noto, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata. Premesso quanto sopra nel caso di specie rilevano le considerazioni che seguono. Dalla documentazione in atti e dall'approfondita istruttoria è emerso che il cavallo è deceduto a causa di uno «shock endotossico conseguente a costipazione del cieco e del colon ventrale destro e lacerazione del cieco» (doc. n. 3 fascicolo parte attrice). pagina 4 di 7 Su tale aspetto, risultante dal referto del 04.05.2020 della visita necroscopica fatta eseguire da parte attrice sull'animale, non sussiste contestazione, mentre risulta controverso tra le parti il corretto adempimento del medico veterinario della propria obbligazione con perizia e diligenza, nello specifico parte attrice ritiene che la condotta negligente del medico abbia usato la morte del proprio animale. Alla luce delle risultanze della espletata CTU, tenuto conto che le conclusioni del CTU appaiono attendibili in quanto fondate su un approfondito esame della documentazione in atti e analiticamente motivate, deve ritenersi che la parte convenuta abbia assolto l'onere di provare quanto su di essa gravante con riferimento ai criteri sopra indicati, ovvero risulta aver fornito la prova liberatoria sia della corretta esecuzione della prestazione, sia della non imputabilità alla stesso della patologia che ha condotto il cavallo alla morte. Il CTU scrive nel proprio elaborato «Le coliche addominali nel cavallo infatti non sono di per sé in modo certo prevedibili e/o prevenibili. Ugualmente, una volta che la colica addominale si sia manifestata, non è per altro possibile da parte del Veterinario, prevederne in modo certo la possibile evoluzione, che può condurre talvolta l'animale colpito fino anche all'exitus. Similarmente, sempre in corso di colica addominale nel cavallo, non è possibile garantire il sicuro successo delle cure intraprese, seppur appropriate, nei termini di certezza di sopravvivenza dell'animale. Non è escludibile d'altro canto a priori che nel caso specifico elementi correlati alla forzata stabulazione in Clinica, che dagli atti non sono però evincibili, possano aver condizionato negativamente l'insorgere della colica o che d'altra parte eventuali possibili particolari e ulteriori accorgimenti preventivi sul cavallo di cui è causa (quali dieta particolare, accertamenti diagnostici preventivi, ecc.), oltre a quelli già messi correttamente in atto dal Dr nel caso specifico, se messi in atto in aggiunta a quelli adottati a ulteriore CP_1 scopo cautelativo e preventivo avrebbero poi sicuramente ed effettivamente posto al riparo il cavallo in questione da tale malaugurata occorrenza. Dagli atti, in particolare dalla cartella clinica del cavallo, gli accorgimenti di routine possibili e doverosi a prevenzione di tale infausta evenienza risultano essere stati correttamente messi in atto dal Dr. Un cavallo CP_1 ricoverato e quindi stabulato in box, da tempo sotto terapia con diversi farmaci, come nello specifico caso in questione, può sicuramente, si ripete, in ogni momento sviluppare una patologia enterica quale quella descritta in atti, dagli esiti repentinamente anche mortali. Tale evento non può essere imputato al Veterinario che ha in cura il cavallo se ha, come nello specifico caso in questione, messo in atto il possibile nei termini di accorgimenti preventivi al fine di una giusta riduzione del rischio del verificarsi dell'evento, che rimane purtroppo, in ogni caso, pur sempre possibile. Pur non potendo quindi, come già detto poco sopra, escludere a priori la possibilità che l'effettiva condotta del Dr al di là delle risultanze in atti, CP_1 possa in effetti essere o meno potenzialmente posta in correlazione di nesso causale con il decesso dell'animale, pur tuttavia, sempre stando agli atti, pare al C.T.U. che la condotta del Dr sia stata in buona sostanza del tutto corretta e rispondente alle buone pratiche CP_1 veterinarie del caso». Risulta inoltre che il veterinario aveva eseguito una corretta diagnosi rispetto alla diversa malattia per la quale l'animale era affetto e per la quale era stato affidato alle sue cure;
infatti con la mail del 13/1/21 (doc. n. 18) provvedeva diligentemente e pagina 5 di 7 dettagliatamente ad informare il proprietario delle condizioni di salute del cavallo chiedendo l'autorizzazione ad intervenire per la nuova patologia in atto. La suddetta comunicazione risulta del tutto dettagliata di facile comprensione e si avverte in modo chiaro la urgente necessità di intervenire previa autorizzazione laddove si legge «pertanto sono a richiedere l'autorizzazione alla chirurgia mediante il consenso informato inviato precedentemente». Parte convenuta ha allegato la risposta di parte attrice (doc. n. 19) nella quale risulta che parte attrice, compreso il contenuto della mail ricevuta dal veterinario, metteva in discussione la diagnosi accertata dal medico, risultata poi corretta in sede di visita necroscopica quale causa della morte dell'animale, insistendo sul fatto che il cavallo era stato ricoverato per infezione ad un arto;
inoltre informava il Parte_1 veterinario che non avrebbe provveduto al pagamento dei costi per «ogni altro eventuale intervento che [il dr. decidesse di eseguire sul cavallo» non rilasciando CP_1 alcuna autorizzazione in merito. In conclusione al termine dell'istruttoria, non risulta provato il nesso tra la condotta del medico e l'evento, e pertanto la domanda risarcitoria avanzata da deve Parte_1 essere rigettata (Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. 21/07/2011, n. 15991). Meritevole di accoglimento risulta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in merito alla richiesta di pagamento dei compensi professionali per la somma di 3.790,44 di cui alla proposta di notula del 25.6.2020, per l'attività svolta, che risulta pacificamente eseguita dal convenuto e documentata in atti (docc. dal n.9 al n. 17) e conteggiata nel progetto di notula ritenuto congruo dall'Ordine di appartenenza (doc. n. 21). Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 (come modificati dal D.M. 147/22, applicabile ratione temporis), e tenuto conto del valore della causa e dell'attività (fase di studio, introduttiva, 50% fase istruttoria, decisionale) effettivamente svolta. Il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso, come nella fattispecie, e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda: «in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass. Ordinanza n. pagina 6 di 7 6144/2024). Vanno altresì poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione, così provvede: RIGETTA la domanda di parte attrice per quanto in motivazione;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1
e per l'effetto; CONDANNA parte attrice al pagamento della somma di Parte_1
Euro 3.790,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo in favore di parte convenuta;
Controparte_1
CONDANNA a rifondere parte convenuta Parte_1 CP_1
e alla parte terza chiamata HDI ASSICURAZIONI S.P.A. le spese di
[...] questo giudizio, che si liquidano per ciascuno in Euro 4.237,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori come per legge;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di Parte_1
C.T.U. già liquidate. Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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