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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 luglio 2025, iscritta al n. 1753 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] nel Cimino (VT) il 7 settembre 1941, c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Lucia Schifitto che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 10 settembre 2011 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 14 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. nessuna delle parti verserà all'altra alcun assegno divorzile;
4. i coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio;
5. le parti con la sottoscrizione del ricorso danno atto di aver negoziato e regolato ogni altro rapporto economico, patrimoniale e non patrimoniale, tra di esse e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 luglio 2025, iscritta al n. 1753 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] nel Cimino (VT) il 7 settembre 1941, c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Lucia Schifitto che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 10 settembre 2011 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 14 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. nessuna delle parti verserà all'altra alcun assegno divorzile;
4. i coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio;
5. le parti con la sottoscrizione del ricorso danno atto di aver negoziato e regolato ogni altro rapporto economico, patrimoniale e non patrimoniale, tra di esse e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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