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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 285/2021 avente ad oggetto: usucapione
TRA
C.F.: - rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 CodiceFiscale_1
Giancarlo Marchioni e Matteo Marchioni ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Attore
E
1) , nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
, residente in [...], 29 ST. MARYS CLOSE, BRANSGORE REGNO UNITO;
[...]
2) , nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._3
, residente in [...];
[...]
3) , nato a [...] il [...], C.F.: , CP_3 CodiceFiscale_4 residente in [...];
4) , nato a [...] il [...], C.F.: , residente in Controparte_4 CodiceFiscale_5
PREMOSELLO CHIOVENDA, Via MILANO 43;
5) , nato a [...] il [...], C.F.: , residente in Controparte_5 CodiceFiscale_6
COLOGNO MONZESE, P.za ITALIA 9;
6) nata a [...] l'[...], C.F.: , residente in CP_6 CodiceFiscale_7
MILANO, Via GOLFO degli ARANCI 18;
pagina 1 di 11 7) , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._8
, residente in [...];
[...]
8) nata a [...] il [...], C.F.: CP_7 C.F._9
, residente a [...],
[...]
9) , nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_8 CodiceFiscale_10 residente a [...];
10) nata a [...] il [...], C.F.: Parte_3 [...]
, residente in [...]; C.F._11
11) , nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_4 [...]
, residente in [...]; C.F._12
12) nato a [...] il [...], C.F.: Parte_5 C.F._13
, residente in [...], 41 LYTTON GROVE;
[...]
13) , nata a [...] il [...], C.F.: CP_9 C.F._14
, residente in [...];
[...]
14) , nata a [...] il [...], C.F.: CP_10 C.F._15
, residente in [...] sub A;
[...]
15) , nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_11 [...]
, residente in [...], KM. 11,5 B LOCAL 1 C.F._16
77560 – – MESSICO CP_12 C.F._17 CP_13
Convenuti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , premesso che con sentenza n. 279 del 4 maggio 2012 il Tribunale di Parte_1
Contr RB veniva sciolta la comunione ereditaria tra sé e i fratelli , e e che gli era CP_14 CP_16 stata assegnata, tra gli altri beni, anche la quota di ¼ - già di spettanza del padre defunto - Per_1 dell'area di cui ai mappali 169 sub 4 e 5 del Foglio 33 del C.F. del Comune di Premosello Chiovenda con entrostante capannone, ha esposto che:
- la quota residua di ¾ di tale area risulta intestata catastalmente ai sigg. ved. Persona_2
, fu e fu CP_4 CP_17 CP_1 CP_18 Per_3 mentre proprietaria del capannone risulta la Controparte_19
- di fatto, a partire dagli anni 1950, tali immobili erano stati posseduti e goduti nella loro interezza e in via esclusiva, sino alla sua morte avvenuta il 14.10.1985, dal sig. , il quale li aveva Per_1
pagina 2 di 11 accorpati alla sua segheria, usufruendo per la sua attività, esercitata anche con la collaborazione dei figli, dell'area e del capannone per le lavorazioni ed il deposito materiali;
- tale possesso esclusivo, alla morte di , era proseguito in capo ai figli e, dopo lo Per_1 scioglimento della comunione ereditaria, in capo a sé;
- nell'anno 2014 aveva provveduto alla demolizione del capannone ormai fatiscente insistente sul mapp. 169/5 e, quindi, aveva richiesto la variazione catastale a seguito della quale tale mappale è stato soppresso e sostituito dai mapp. 169/6 area urbana di mq. 253 e mapp. 169/7 area urbana di mq. 358.
Tanto premesso, ha evidenziato come è maturato il termine di cui all'art. 1158 C.C. per richiedere la declaratoria di intervenuta usucapione nei confronti degli eredi dei soggetti che risultano intestatari delle rimanenti quote di 3/4 di proprietà, evidenziando altresì come da accertamenti effettuati presso la
Cancelleria del Tribunale, la Camera di Commercio, l'Archivio di Stato e la Prefettura del VCO nessuna traccia era stata trovata relativamente alla che, a quanto era stato Controparte_19 riferito dal padre, probabilmente era andata in dissesto negli anni cinquanta.
Ha, dunque, convenuto in giudizio gli eredi dei sigg. , e Persona_2 CP_17
per ivi sentir dichiarare che esso attore era l'unico proprietario per intervenuta CP_18 usucapione dell'area con entrostante capannone contraddistinta nel C.F. del Comune di Premosello al F.
33, mapp. 169 sub 4, 6 e 7.
2. All'udienza del 29.10.2021, stante la violazione del termine minimo a comparire, è stata disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di , e Controparte_1 Parte_5 [...]
per l'udienza del 22.07.2022 ore 10:00. CP_11
All'udienza del 20.9.2022 è stata ordinata la rinnovazione della notifica nei confronti di Controparte_11
e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti , di e
[...] CP_20 CP_21 degli eredi di e nel rispetto dei termini minimi a comparire per l'udienza del Per_4 Per_5
20.10.2023 ore 10:00.
3. In data 19.9.2023 si è costituita l' , la quale premesso di essere Controparte_22 creditrice nei confronti del sig. (c.f.: ) della somma complessiva di Per_5 C.F._18
€.124.722,22 per imposte diverse, compresi gli accessori di legge, e che risulta iscritta ipoteca a garanzia del predetto credito, tra gli altri, sui fabbricati in Premosello – Chiovenda (VB) alla via Milano, censiti al Foglio
33, Particella 169, Subalterno 4, Categoria D1 e Subalterno 5, Categoria D1, ha esposto come l'ipoteca sussista solo sulle quote in titolarità di e che la divisione della comunione ereditaria tra i Per_5 comunisti non è opponibile all' , non avendo la medesima partecipato al giudizio. Ha Controparte_22 concluso chiedendo rigettarsi la domanda proposta dall'attore in quanto infondata, dichiarare legittima l'ipoteca iscritta dall'Ente della Riscossione e che la divisione giudiziale della comunione ereditaria non è pagina 3 di 11 opponibile nei confronti dell' , ovvero dichiarare che l'ipoteca iscritta da Controparte_23
è trasferita sui beni assegnati nel giudizio di divisione al sig. , sempre nel rispetto dei limiti CP_24 Per_5 del valore del bene ipotecato precedentemente.
4. All'udienza del 20.10.2023 le parti sono state invitate a dedurre con riguardo alla successione nel possesso esercitato dal padre esclusivamente in capo all'attore e non anche in capo ai fratelli, l'attore è stato invitato a depositare la relazione di consulenza tecnica redatta nel giudizio di divisione e l'udienza è stata rinviata al 23.1.2024.
All'udienza del 23.1.2024 l'attore ha esibito originale della notifica al convenuto , Controparte_11 evidenziando come dalla relata risulta che il predetto è irreperibile all'indirizzo in Messico. È stata pertanto ordinata all'attore la rinnovazione della notifica nei confronti di . Controparte_11
All'udienza del 10.9.2024, perfezionatasi la notifica al convenuto , sono state Controparte_11 ammesse le prove orali articolate dall'attore.
Escussi i testi, la causa è stata rinviata all'udienza del 31.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi differita all'udienza del 11.2.2025.
A quest'ultima udienza, le parti hanno discusso riportandosi agli atti di causa e la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
5. Preliminarmente, in relazione ai legittimati passivi, giova evidenziare come l'attore ha agito per l'accertamento dell'usucapione della quota di ¾ degli immobili attualmente identificati al C.F. del
Comune di Premosello al F. 33, mapp. 169 sub 4, 6 e 7, precisando che trattasi di quote che non erano già in titolarità del padre.
Invero, come risulta dalla sentenza del Tribunale di RB 279/2012, emessa a conclusione del giudizio di divisione r.g. 2109/2010 (doc. 1 di parte attrice) all'attore è stata assegnata, tra l'altro, la quota di ½ e di
1/4, già di spettanza del de cuius , dell'area di cui ai mappali 169 sub 4 e 5 del Foglio 33 del Per_1
C.F. del Comune di PREMOSELLO CHIOVENDA con entrostante capannone.
5.1. Ciò premesso, dalla documentazione in atti e dalla comparsa di costituzione dell' Controparte_22 risulta che l'ipoteca della medesima agenzia è iscritta sui fabbricati in Premosello – Chiovenda (VB) alla via
Milano, censiti al Foglio 33, Particella 169, Subalterno 4, Categoria D1 e Subalterno 5, Categoria D1, solo sulle quote in titolarità di Per_5
Orbene, poiché le quote in titolarità di non sono oggetto di accertamento per usucapione, Per_5 avendo l'attore allegato di esserne divenuto già proprietario in forza dello scioglimento della comunione ereditaria intervenuta con i fratelli coeredi, tra i quali vi è , deve escludersi che il presente giudizio Per_5 possa incidere sull'ipoteca dell' . Controparte_22
5.2. Venendo alla quota oggetto di domanda, dalla documentazione depositata, risulta che l'area risulta in catasto intestata ai sigg. fu , ved. e CP_17 CP_1 Persona_2 CP_4 pagina 4 di 11 fu mentre proprietaria del capannone risulta la CP_18 Per_3 [...]
CP_19
In merito ai successibili di tali soggetti, gli stessi risultano esaustivamente individuati, risultando dai documenti prodotti dalla parte attrice che:
A. fu , intestatario di ¼ dei mappali oggetto di causa è deceduto il CP_17 CP_1
10.02.1994 lasciando eredi i figli nato a [...] Controparte_1
l'8.01.1961 e la figlia nata a [...] il [...] (doc.5); Controparte_25
A.1. quest'ultima è deceduta il 21.02.2016 lasciando eredi i figli , nato a CP_2
PREMOSELLO CHIOVENDA il 24.01.1965 e , nato a [...] CP_3
CHIOVENDA il 4.4.1967 doc. 6);
B. ved. nata a [...] il Controparte_26 CP_4
7.2.1874, pure intestataria di ¼ dei beni de quibus, è deceduta il 19.12.1954 lasciando eredi i figli
, nato a [...] il [...] e Persona_6
, nato a [...] il [...] (doc. 7); Persona_7
B.1. è deceduto il 14 ottobre 1962 lasciando erede ex lege il figlio Persona_6
nato a [...] il [...]; Controparte_27
B.1.1. è deceduto il 13 luglio 1986 lasciando eredi i Controparte_27 figli nato a [...] il [...] e Controparte_28
, nato a [...] il [...] Controparte_11
e la moglie nata in MESSICO il [...], a [...] volta deceduta Persona_8 lasciando erede il figlio;
Controparte_11
B.1.1.1. è deceduto il 6.8.1997 Controparte_28 lasciando erede il figlio , nato ad [...] il [...] Controparte_4
(doc. 8);
B.2. è deceduto il 13 luglio 1983 lasciando erede testamentario la moglie Persona_7
nata ad [...] il [...] (doc. 9) e deceduta il 10 febbraio 2002 Persona_9 lasciando eredi testamentari, i pronipoti , nato a [...] il 15 novembre Controparte_5
1965 e , nata a [...] l'[...] (doc. 10); CP_6
C. fu nato a [...] il [...], CP_18 Per_3 intestatario dell'altro quarto, è deceduto il 4.10.1975 lasciando eredi i sigg. , nata CP_29
a PREMOSELLO CHIOVENDA l'1.1.1898, , nata a [...] CP_30
CHIOVENDA il 28.4.1900, , nato a [...] il Controparte_31
13.5.1902, , nata a [...] il [...], Controparte_32 CP_33
, nata a [...] il [...], , nato a
[...] CP_34 pagina 5 di 11 PREMOSELLO CHIOVENDA l'11.9.1914, , nato a [...] _3
CHIOVENDA il 24.6.1933, nato a [...] l Controparte_36
23.8.1934, , nato a [...] il [...], Controparte_37 CP_38
, nato a [...] il [...] (doc. 11);
[...]
C.1. è deceduta il 16 dicembre 1981; la sig.ra è deceduta CP_29 Controparte_33
l'8 novembre 1976, la sig.ra è deceduta l'11 dicembre 1994, la sig.ra Controparte_32
è deceduta il 31 ottobre 1986 ed il sig. è deceduto il 7 CP_30 CP_34 giugno 1997 e nei loro confronti non è stata presentata denuncia di successione né accettazione di eredità;
C.2. è deceduto il 24 maggio 1981 lasciando eredi i fratelli, e già coeredi, CP_38 nato a [...] il [...], Controparte_36 CP_37
, nato a [...] il [...] e ,
[...] _3 nato a [...] il [...] (doc. 12);
C.3. è deceduto il 7 agosto 1986 lasciando eredi i figli Controparte_31 _3
, nato a [...] il [...], , nata a
[...] CP
PREMOSELLO CHIOVENDA il 25 agosto 1940 e , nata a Controparte_8
PREMOSELLO CHIOVENDA il 23 giugno 1937 (doc. 13);
C.3.1. , celibe, è deceduto il 27 ottobre 2020 (doc. 14) lasciando eredi Controparte_39 ex lege la sorella ed i nipoti e Controparte_8 CP_7 Pt_2
(cfr. punto D.3.2.);
[...]
C.3.2. è deceduta il 24 novembre 2015 lasciando eredi la figlia CP
, nata a [...] il [...], Parte_2 CP_7
nata a [...] il [...] e , nata
[...] Parte_3
a PREMOSELLO CHIOVENDA il 14 gennaio 1977 (doc. 15);
C.4. è deceduto il 24 settembre 1996 lasciano eredi i figli _3 [...] nata a [...] l'[...] e Parte_4 Parte_5 nato a [...] il [...] (doc. 16);
C.5. è deceduto il 6 marzo 1998 lasciando eredi testamentari il fratello e già Controparte_37 coerede nato a [...] il [...] ed i Controparte_36 nipoti , nata a [...] l'[...] e Parte_4
nato a [...] il [...] (doc. 17); Parte_5
C.6. è deceduto il 22 febbraio 2005 lasciando eredi le figlie Controparte_36 CP_9
nata a [...] e , nata a [...]
[...] CP_10 il 23 marzo 1968 (doc. 18). pagina 6 di 11 D. nessuna traccia è stata trovata relativamente alla proprietaria Controparte_19 del capannone (cfr sul punto pagina 35 della relazione di Consulenza tecnica prodotta dall'attore sub doc. 30, in cui il consulente tecnico dà atto del fallimento della società negli anni '50);
6. Nei confronti della maggioranza dei predetti legittimati passivi la notifica si è correttamente perfezionata per l'udienza del 20.9.2022 (come da documentazione prodotta da parte attrice in data
19.10.2023); nei confronti dei convenuti e la notifica in rinnovazione si è Controparte_1 Parte_5 perfezionata per l'udienza del 20.9.2022 (come da documentazione prodotta da parte attrice in data
19.10.2023); nei confronti di la notifica si è perfezionata per l'udienza del 10.9.2024 ai Controparte_11 sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c. presso il Pubblico Ministero di RB (come da documentazione depositata in data 7.2.2024).
7. Venendo al merito, i beni oggetto di domanda sono identificati nella relazione di consulenza tecnica svolta nel giudizio di divisione R.G. N.2109/2010 (doc. 30 di parte attrice) dalla quale risulta che:
- l'area sulla quale sorge il fabbricato censito al NCEU foglio 33 mappale 169 sub.1 categoria D/1 via
Milano ha una superficie complessiva di 176 mq;
- l'area sulla quale sorge(va) il fabbricato censito al NCEU foglio 33 mappale 169 sub.2 via Milano, categoria A/5 (abitazioni ultrapopolari) ha una superficie di 528 mq.
I predetti immobili hanno subito in seguito delle variazioni che hanno portato alla cancellazione dei sub.1 e
2 ed alla creazione dei sub.4 e 5 con i seguenti dati catastali:
- foglio 33 particella 169 sub.4 categoria D/1 rendita 542,28 euro
- foglio 33 particella 169 sub.5 categoria D/1 rendita catastale 1.704,31 euro.
I fabbricati insistenti sulle aree erano di proprietà della società “che era nata per il taglio di Controparte_41 boschi in Val Grande nel dopoguerra ma è poi fallita negli anni '50”.
Con riguardo alla descrizione dei predetti beni immobili che “Si tratta di un capannone in pessimo stato di conservazione, che costeggia in parte via Vagna senza però accessi diretti, l'ingresso avviene sul lato opposto dal cortile interno.
Il capannone è costituito da un corpo di forma rettangolare, con struttura portante in cemento armato, e muri di tamponamento in mattoni e blocchetti di cemento. La copertura è costituita da una struttura portante in legno a capriate e manto di copertura in tegole. La pavimentazione è in cemento. All'interno si trovano solo poche attrezzature obsolete e materiale sparso (legname, bancali) di scarso valore. Al capannone originario sono state aggiunti dei volumi senza le necessarie pratiche edilizie e quindi abusivi, da demolire. In particolare, un ampliamento del capannone sul terreno censito al mappale
169 foglio 33, utilizzato per il rimessaggio di una roulotte e un porticato aperto e al piano superiore una costruzione al rustico in blocchetti di cemento e mattoni con copertura formata da una soletta leggermente inclinata in travetti prefabbricati e pignatte”.
Nella relazione predetta si legge altresì che: “Il sub.4 corrisponde al magazzino e il sub. 5 alla segheria, il sub.3 non censibile è il cortile comune”. pagina 7 di 11 Segue a pagina 37 della medesima relazione di consulenza tecnica la mappa catastale, che è stata mostrata ai testi in sede di esame testimoniale.
L'attore ha, infine, documentato che nell'anno 2014 ha provveduto alla demolizione del capannone ormai fatiscente insistente sul mapp. 169/5 e che, quindi, ha richiesto la variazione catastale a seguito della quale il mappale sub 5 è stato soppresso e sostituito dai mapp. 169/6 area urbana di mq. 253 e mapp. 169/7 area urbana di mq. 358 (doc. 4 pagina 18 di parte attrice).
8. Venendo al merito della domanda, l'attore ha evidenziato come il padre avesse Per_1 sempre posseduto in via esclusiva il predetto capannone e che alla sua morte, avvenuta il 14.10.1985, in tale Contr possesso esclusivo erano subentrati i quattro figli , , e . Parte_1 CP_14 CP_16
Le allegazioni dell'attore hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi.
I testi hanno confermato che i beni immobili per cui è causa sono sempre stati utilizzati da per Per_1 lo svolgimento dell'attività di segheria, che il capannone costituisce la segheria storica di famiglia, nella Pers quale sono stati impegnati, nel corso del tempo, sia il padre, , che i fratelli, e Per_1 Per_4
, dell'attore e che si tratta di un capannone al quale solo e i figli avevano accesso e CP_16 Per_1 hanno sempre acceduto.
Il teste , dopo aver indicato il mappale 169 nella mappa allegata alla Relazione del C.T.U. Tes_1 depositata nel procedimento di divisione e prodotta in causa, ha così riferito:
“ADR: Su questo mappale c'è la segheria storica che ha costruito mio nonno, , negli anni '30. È una Per_1 segheria storica di famiglia, ci lavorava mio nonno con alcuni operai e poi i figli. La segheria faceva parte di un complesso di Pers CP_1 immobili, tutti della nostra famiglia. In giovane età i figli lavoravano nella segheria, , e Parte_1 CP_16
Successivamente e hanno cambiato attività e nella segheria hanno continuato a lavorare Parte_1 CP_21 [...] sino agli anni ' 80 e sino al decesso, avvenuto nel 2012. CP_21 Per_5
Il nonno è stato il titolare dell'attività sino al 1985, poi ha proseguito l'attività sino al decesso nel 2012. Per_5
Nel 2012 c'è stata sentenza di divisione sull'eredità di e nel lotto di mio padre, c'era il Per_1 Parte_1 mappale con il capannone. ADR: Al capannone si accede da via Vagna e c'è un cancello. Le chiavi di questo cancello le ha solo mio padre. In passato ce le aveva mio nonno, presumo anche gli zii. Nessun altro, a parte noi della famiglia, aveva le chiavi di accesso. Io posso dire con certezza, abitando nell'abitazione di fronte al capannone, che sui luoghi non ho mai visto nessun altro a parte i miei familiari. ADR: Da quando ho memoria il cancello c'è sempre stato”.
Il teste , dopo aver riconosciuto in mappa il mappale n. 169, ha poi confermato: Testimone_2
“ADR: Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto abito nelle vicinanze della segheria che si trova al lato opposto della strada provinciale. ADR: Su quel mappale c'è la segheria storica di Io sono del 1957, mi sono trasferito lì nel Per_1
1967, viaggiavo in bici e lo vedevo. Aveva una grande macchina da taglio di 1 metro e 60; nella segheria ci lavoravano anche i figli. Lui poi è morto credo nel 1986, tre anni dopo la morte di mio padre. Dopo qualcosa hanno fatto ancora. Poi credo che sia subentrata la divisione dell'asse e credo che abbia preso tutto ha preso un fabbricato fatiscente, la Parte_1 pagina 8 di 11 segheria, che ha dovuto in parte demolire. All'ingresso del mappale dove si trova la segheria c'è un cancello, da che ricordi io c'è Per_ sempre stato. Non ho mai visto nessun altro utilizzare la segheria a parte i famigliari della famiglia Dispiace che una segheria così storica sia finita. E' una fortuna che questo signore ha preso in mano la situazione e ha risanato il fabbricato”.
Ed infine il teste : ADR: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto abito lì vicino, Testimone_3 sono arrivato nel 1961 e conosco la segheria di ero amico dei figli, ora ne sono rimasti due perché due sono Per_1 mancati. La segheria quando sono arrivato nel 1961 già c'era. ADR: Ricordo che c'era un cancello. Penso che le chiavi le avessero loro, perché ho sempre visto solo loro utilizzare la segheria. Ci lavoravano i quattro fratelli e il papà; quando è morto CP_1 Pers il sig. hanno continuato i due figli più grandi e mentre e sono andati a lavorare in Per_1 Parte_1 CP_16 fabbrica. Quel capannone poi è stato in parte abbattuto, sarà stato una decina di anni fa. Lo ha abbattuto Parte_1 perché era pericolante. ADR: dell'Avv. Zanetta: “Non so cosa ci faccia nella porzione che è rimasta, credo Parte_1 lo utilizzi come deposito”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi risulta pienamente provato, a far tempo quantomeno dal 1961, il pieno ed esclusivo possesso, prima del sig. sino alla data del decesso avvenuto nel 1985 e, Per_1 successivamente, in capo ai figli, dei terreni e dei fabbricati ivi esistenti oggetto di domanda.
La esclusività del possesso in capo a , sia del ruolo di sedime, che dei fabbricati, risulta Per_1 pienamente compatibile e confermata dall'attività di segheria svolta dal medesimo all'interno del capannone, come riferito concordemente da tutti i testi.
Risulta, inoltre, provato anche che il possesso esclusivo è stato esercitato dai figli a seguito del decesso del padre, avendo tutti i testi riferito che ai capannoni si accede da un cancello e che solo i familiari di Per_1
potevano accedervi.
[...]
8.1. Ciò posto, l'attore ha esposto che, a seguito dello scioglimento della comunione sull'eredità morendo dismessa dal padre, con la sentenza n. 279/2012 del Tribunale di RB, aveva ottenuto in assegnazione la proprietà della quota dei terreni già in titolarità del padre e aveva, pertanto, proseguito il possesso esclusivo già esercitato dai fratelli, quali coeredi di . Per_1
L'attore ha, invero, depositato la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria (doc. 1 di parte attrice), con la quale gli sono stati assegnati la quota di ¼ e di ½ della proprietà dei terreni sui quali insistevano i fabbricati componenti il capannone (magazzino e segheria) oggetto di causa.
Tanto premesso, in punto di diritto, giova esaminare la questione relativa al se l'attore possa considerarsi subentrato nel possesso esclusivo del capannone e dei terreni, quale esercitato dal padre, o se nel possesso esercitato da quest'ultimo siano subentrati i coeredi pro-quota.
Sul punto, si ritiene che trovi applicazione il principio in forza del quale: “Il compossessore "pro indiviso" di un immobile, che poi consegua il possesso esclusivo di una porzione di esso in esito a divisione, può invocare, ai fini dell'usucapione di tale porzione, anche il precedente compossesso, in virtù della sopravvenuta qualità di successore nel compossesso degli altri
pagina 9 di 11 condividenti e della possibilità, prevista dall'art. 1146, comma secondo, cod. civ., di accessione del proprio possesso a quello esercitato dai condividenti medesimi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4428 del 24/02/2009).
Il diverso principio richiamato dall' , in forza del quale “In tema di compossesso il godimento Controparte_42 esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso “ad usucapionem”, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando per converso necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” , non si ritiene applicabile nel caso di specie, perché riguarda la fattispecie dell'usucapione della quota in titolarità dei comunisti da parte del compossessore. Invece, nel caso di specie, come si è già evidenziato al punto 5, la domanda di usucapione non ha ad oggetto la quota già in titolarità di Per_1
, oggetto di comunione ereditaria tra l'attore e i propri fratelli, ma la quota nella originaria titolarità di
[...]
ved. , fu e fu Persona_2 CP_4 CP_17 CP_1 CP_18 nonché la proprietà del capannone in capo alla in Per_3 Controparte_19 relazione alla quale opera, in favore dell'attore, l'accessione nel compossesso esercitato dai fratelli.
8.2. Alla luce di quanto sopra, risulta provato che è decorso il tempo necessario all'usucapione, potendo l'attore vantare, in ragione della successione nel possesso esclusivo esercitato dal padre e dell'accessione nel compossesso esercitato dai fratelli coeredi, un possesso esclusivo di gran lunga superiore al ventennio, in quanto decorrente, quantomeno, dal 1961.
8.3. Quanto all'animus possidendi, come evidenziato dalla giurisprudenza, “In tema di possesso, l'animus possidendi — da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis — consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui
e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che, invece, questo appartiene ad altri (Cass. II, n. 6079/2002)”.
Sotto altro profilo, alla luce del lungo lasso di tempo trascorso, dell'assenza di atti di esercizio del possesso da parte dei convenuti e della contumacia nel presente giudizio, deve escludersi che il possesso esclusivo sia stato esercitato, dall'attore e suoi danti causa, per mera tolleranza dei titolari.
Conclusivamente la domanda deve essere accolta.
9. Le domande proposte dall' volte ad ottenere l'accertamento della legittimità Controparte_42 dell'iscrizione ipotecaria sulla quota di e l'accertamento dell'inopponibilità all Per_5 CP_22
della divisione giudiziale della comunione ereditaria, o, in alternativa, la dichiarazione che l'ipoteca
[...] iscritta da si è trasferita sui beni assegnati nel giudizio di divisione al sig. , nel rispetto dei CP_24 Per_5 pagina 10 di 11 limiti del valore del bene ipotecato precedentemente, è inammissibile per carenza di interesse ad agire, non essendo, in alcun modo, contestata dall'attore l'ipoteca iscritta sulla quota di e, pertanto, Per_5
l'inopponibilità al creditore ipotecario della divisione, avendo, anzi l'attore nelle conclusioni dell'atto di chiamata in causa per l'integrazione del contraddittorio del terzo dichiarato espressamente: “con ogni salvezza per quanto riguarda i loro diritti di creditori ipotecari”.
10. Venendo alle spese di lite:
- nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati, ed eredi di e , CP_21 Per_4 Per_5 deve essere esclusa la ripetizione delle spese di lite alla luce della mancanza di contestazione in ordine alla intervenuta usucapione anche in sede extraprocessuale e della non riconducibilità sul piano causale del processo al comportamento dei predetti;
- nei confronti dell' , parimenti si ritiene di compensare le spese di lite, in quanto Controparte_22 la partecipazione al processo dell è riconducibile ad un ordine del Giudice, Controparte_22 mentre la relativa opposizione nel merito non ha aggravato gli oneri della prova dell'attore, essendo già evidente dalla costituzione dell' che le quote oggetto di domanda non Controparte_22 erano quelle oggetto di iscrizione ipotecaria dell' . CP_22 CP_22
P.Q.M.
Il Tribunale di RB, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione da parte di , nato a Parte_1
PREMOSELLO CHIOVENDA il 30.9.1948, C.F.: , in relazione alle CodiceFiscale_1 quote non già in titolarità del medesimo, dell'area con entro stante capannone contraddistinta nel
C.F. del Comune di PREMOSELLO CHIOVENDA al F. 33, mapp. 169 sub 4, 6 e 7.
2. Ordina all' - Conservatoria RR.II. competente di trascrivere la presente Controparte_22 sentenza nei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
3. Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
4. Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' . Controparte_22
RB, 12.3.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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