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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9802 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44058/2024 Formattato: Giustificato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia HI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 44058/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
UE EO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Durini, 5
Parte attrice
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._2
FR NT e AV RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano,
Piazza Cinque Giornate, 6
CONCLUSIONI Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così decidere: NEL MERITO
- accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve alla Sig.ra in forza del titolo azionato, posto che Pt_1 Controparte_1 la pretesa creditoria non è supportata da idoneo titolo esecutivo, è illegittima e/o infondata, per le ragioni dedotte in att i e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o comunque porre nel nulla l'atto di precetto notificato l'8 novembre 2024. IN OGNI CASO
- con vittoria di spese diritti e onorari, con espressa richiesta di liquidazione in conformità ai parametri forensi vigenti in relazione al valore della controversia, nel rispetto del principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza e da ultimo ribadito da Cass. civ., n. 19049/2025 – che impone al Giudice di attenersi ai limiti di proporzionalità e adeguatezza stabiliti dalla legge in materia di compensi professionali e vieta di andare sotto i minimi, con espressa richiesta di adeguarsi ai valori medi anche in considerazione degli argomenti opposti da controparte tendenti ad insistere sulla permanente validità del precetto, il tutto secondo la nota spese che si deposita contestualmente. Per parte convenuta: Che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia trattenere la causa in decisione ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
-rigettare, siccome inammissibili e/o illegittime e/o infondate, in diritto e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, t utte le domande formulate dal Sig. Parte_1 IN VIA SUBORDINATA pagina 1 di 5 -dichiarare cessata la materia del contendere a fronte della caducazione del titolo in seguito all'intervento della sentenza della Corte di Cassazione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-acquisire la documentazione già prodotta in atti, con ogni più ampia riserva di chiedere la prova per interpello sui fatti esposti in narrativa e la prova per testi con capitolazione ed indicazione dei testi, di produrre ulteriore documentazione e di dedurre gli opportuni mezzi istruttori, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme processuali. IN OGNI CASO:
-con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre alle spese forfettarie determinate nella misura del 15%, ai sensi del DM 55/2014, oltre CPA, IVA (laddove applicabile ed in misura di legge), ed accessori di legge tenuto conto del comportamento processuale di controparte che non ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice e tenuto conto del principio della soccombenza virtuale come stabilito dalla Suprema Corte di cassazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, a lui notificato Parte_1 in data 8.11.2024 - e portato alla notifica dall'opposta il 6.6.2024 - con cui l'ex moglie, CP_1
gli aveva intimato il pagamento di € 305.133,12, a titolo di arretrati dell'assegno divorzile per il
[...] periodo decorrente dal 1.1.2022 al 5.3.2024 (al netto degli acconti già versati), oltre interessi e spese, in virtù della sentenza n. 902/2023 della Corte d'Appello di NA.
1.1. A fondamento dell'opposizione ha dedotto, innanzitutto, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto, dato che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25353 del 12.9.2024, aveva cassato con rinvio la sentenza azionata, limitatamente alla quantificazione dell'assegno divorzile. In via subordinata, con motivo qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ha eccepito il vizio di omessa notifica del titolo esecutivo e, con motivo qualificabile ai sensi dell'art. 615
c.p.c., ha contestato il quantum della somma precettata, atteso che la sentenza della Corte d'Appello di
NA non aveva determinato la decorrenza dell'assegno divorzile nei termini indicati nel precetto dall'opposta.
1.2. Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza n.
902/2023 della Corte d'Appello di NA, e, nel merito, accertare l'insussistenza della pretesa creditoria in difetto di un valido titolo esecutivo.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che la notifica dell'atto di precetto era Controparte_1 stata avviata antecedentemente rispetto al deposito dell'ordinanza della Corte di cassazione, allorquando il titolo azionato era esistente, e che, in ogni caso, non era stata iniziata alcuna procedura esecutiva. In relazione alla doglianza di omessa notifica del titolo, ha osservato di aver notificato il titolo in data 2.11.2023 unitamente ad un primo atto di precetto. Quanto all'eccepita caducazione del titolo esecutivo, pur dando atto dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte d'Appello n.
902/2023, ha affermato che l'opposta risultasse comunque creditrice nei confronti dell'attore e che, nelle more della nuova pronuncia della Corte d'Appello di NA, l'atto di precetto dovesse ritenersi valido poiché sorretto dai provvedimenti presidenziali, intervenuti nella causa di divorzio avanti al pagina 2 di 5 Tribunale di Pesaro, che avevano riacquistato efficacia a seguito della caducazione della sentenza d'appello.
Ha chiesto, pertanto, respingersi l'opposizione e, in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo.
3. All'udienza fissata anticipatamente, rispetto a quella indicata in citazione, per delibare l'istanza di sospensione, il Giudice, dopo aver sentito le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia da parte della convenuta opposta all'atto di precetto opposto, abbandono del presente giudizio dalle parti con riconoscimento di un concorso nelle spese di lite da parte della convenuta in misura di € 2.600,00, per compensi, avuto riguardo ai valori minimi delle prime due fasi (di studio ed introduttiva) ridotti tenuto conto che al momento della notifica dell'atto di precetto il titolo non era stato ancora caducato”.
3.1. Con ordinanza del 6.2.2025 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie autorizzate volte ad indicare l'eventuale adesione alla proposta conciliativa. Tale proposta, accettata dall'opposta, è stata tuttavia rifiutata dall'opponente sotto il profilo della quantificazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi tariffari.
3.2. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis, co. III, c.p.c. l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata differita al 27.5.2025.
3.3. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 27.5.2025 è stata assegnato termine fino al
18.11.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
3.4. Scaduto il termine assegnato, la causa è stata rimessa in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per le ragioni che si espongono.
4.1. Merita accoglimento il primo motivo di opposizione con cui è stata dedotta la caducazione del titolo sotteso all'atto di precetto.
Costituisce, difatti, circostanza documentale che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25353/2024 abbia cassato con rinvio la sentenza d'appello sottesa all'atto di precetto e abbia, quindi, caducato il titolo esecutivo nella parte in cui aveva quantificato l'assegno divorzile (cfr. doc. 7 parte opponente).
Appare, invece, destituita di fondamento la prospettazione della parte convenuta secondo cui, nel caso di specie, si assisterebbe invero ad una ipotesi di trasformazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che sussisterebbe il diritto della ad agire esecutivamente sulla base dell'atto di CP_1 precetto notificato sebbene in virtù dei provvedimenti presidenziali adottati dal Tribunale di Pesaro pagina 3 di 5 nella causa di divorzio, che avrebbero ripreso vigenza nel regolamentare il mantenimento della ex moglie.
Al riguardo, non ci si può esimere dall'osservare che i richiami giurisprudenziali citati si riferiscono a fattispecie differenti e al fenomeno della c.d. trasformazione del titolo esecutivo.
Inoltre, la giurisprudenza citata dall'opposta appare inconferente attenendo, da un lato, alla diversa fattispecie dell'atto di precetto notificato sulla base dell'ordinanza presidenziale (sentenza n. 9450/2019 del Tribunale di Milano), di cui viene affermata la perdurante efficacia esecutiva a seguito dell'annullamento della sentenza di divorzio, mentre nel caso di specie si verte nella diversa ipotesi in cui il provvedimento azionato e sotteso al precetto sia quello che è stato incontestabilmente caducato;
dall'altro, non sono invocabili i principi affermati dai giudici di legittimità in caso di trasformazione del titolo, non vertendosi in ipotesi di azioni esecutive iniziate sulla base di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo che sia stato revocato con condanna al pagamento del minor importo
(decreto ingiuntivo revocato ovvero ordinanza anticipatoria di condanna) o riformato parzialmente in sede d'appello con riferimento al quantum, bensì di un titolo integralmente annullato nella parte in cui conteneva una statuizione di condanna nelle more del procedimento di notificazione dell'atto di precetto.
Il titolo azionato dall'opposta, caducato, non potrebbe difatti giammai sorreggere l'avvio di una esecuzione - giusto il principio nulla executio sine titulo - e comporterebbe l'illegittimità di tutti gli atti esecutivi posti in essere sulla base dello stesso.
In definitiva, deve ritenersi che non sussista la pretesa creditoria precettata in virtù della sentenza della
Corte d'appello di NA poiché il titolo è stato caducato.
Peraltro, la fondatezza del primo motivo di opposizione ha rilievo assorbente ed esime dall'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
4.2. Sulla base delle esposte considerazioni, va pertanto accolta l'opposizione.
Al riguardo, si osserva che, nel caso di specie, la caducazione del titolo esecutivo non comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come dedotto dall'opposta, poiché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844/2003). pagina 4 di 5 Tale istituto presuppone, difatti, che nel corso del giudizio sopravvenga un evento idoneo a eliminare integralmente la contrapposizione tra le parti e l'interesse ad agire, rendendo superflua la decisione sulla domanda originariamente proposta.
Diversamente, nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio la parte opposta ha contestato la doglianza inerente alla caducazione del titolo esecutivo, ritenendola infondata, così facendo permanere l'interesse dell'opponente a una pronuncia nel merito circa la fondatezza del primo motivo.
5. In applicazione del principio di soccombenza, parte opposta va condannata a rifondere a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00, per compensi professionali per le quattro fasi, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della controversia e delle difese approntate in sede di memorie integrative dall'attore, che sono meramente ripetitive delle doglianze contenute in citazione, nonché, da ultimo, considerata la mancata adesione dell'opponente alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice argomentando sulla violazione dei minimi tariffari nel quantificare il concorso nelle spese di lite di parte attrice, nonostante si trattasse di una quantificazione effettuata ai fini conciliativi prima del deposito delle memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta che non sussiste il diritto di credito dell'opposta precettato sulla base della sentenza n. 902/2023 della Corte d'Appello di NA;
- condanna la convenuta opposta a rifondere all'attore opponente le spese di lite liquidate in €
11.229,00, per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice
Silvia HI pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia HI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 44058/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
UE EO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Durini, 5
Parte attrice
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._2
FR NT e AV RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano,
Piazza Cinque Giornate, 6
CONCLUSIONI Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così decidere: NEL MERITO
- accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve alla Sig.ra in forza del titolo azionato, posto che Pt_1 Controparte_1 la pretesa creditoria non è supportata da idoneo titolo esecutivo, è illegittima e/o infondata, per le ragioni dedotte in att i e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o comunque porre nel nulla l'atto di precetto notificato l'8 novembre 2024. IN OGNI CASO
- con vittoria di spese diritti e onorari, con espressa richiesta di liquidazione in conformità ai parametri forensi vigenti in relazione al valore della controversia, nel rispetto del principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza e da ultimo ribadito da Cass. civ., n. 19049/2025 – che impone al Giudice di attenersi ai limiti di proporzionalità e adeguatezza stabiliti dalla legge in materia di compensi professionali e vieta di andare sotto i minimi, con espressa richiesta di adeguarsi ai valori medi anche in considerazione degli argomenti opposti da controparte tendenti ad insistere sulla permanente validità del precetto, il tutto secondo la nota spese che si deposita contestualmente. Per parte convenuta: Che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia trattenere la causa in decisione ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
-rigettare, siccome inammissibili e/o illegittime e/o infondate, in diritto e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, t utte le domande formulate dal Sig. Parte_1 IN VIA SUBORDINATA pagina 1 di 5 -dichiarare cessata la materia del contendere a fronte della caducazione del titolo in seguito all'intervento della sentenza della Corte di Cassazione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-acquisire la documentazione già prodotta in atti, con ogni più ampia riserva di chiedere la prova per interpello sui fatti esposti in narrativa e la prova per testi con capitolazione ed indicazione dei testi, di produrre ulteriore documentazione e di dedurre gli opportuni mezzi istruttori, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme processuali. IN OGNI CASO:
-con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre alle spese forfettarie determinate nella misura del 15%, ai sensi del DM 55/2014, oltre CPA, IVA (laddove applicabile ed in misura di legge), ed accessori di legge tenuto conto del comportamento processuale di controparte che non ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice e tenuto conto del principio della soccombenza virtuale come stabilito dalla Suprema Corte di cassazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, a lui notificato Parte_1 in data 8.11.2024 - e portato alla notifica dall'opposta il 6.6.2024 - con cui l'ex moglie, CP_1
gli aveva intimato il pagamento di € 305.133,12, a titolo di arretrati dell'assegno divorzile per il
[...] periodo decorrente dal 1.1.2022 al 5.3.2024 (al netto degli acconti già versati), oltre interessi e spese, in virtù della sentenza n. 902/2023 della Corte d'Appello di NA.
1.1. A fondamento dell'opposizione ha dedotto, innanzitutto, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto, dato che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25353 del 12.9.2024, aveva cassato con rinvio la sentenza azionata, limitatamente alla quantificazione dell'assegno divorzile. In via subordinata, con motivo qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ha eccepito il vizio di omessa notifica del titolo esecutivo e, con motivo qualificabile ai sensi dell'art. 615
c.p.c., ha contestato il quantum della somma precettata, atteso che la sentenza della Corte d'Appello di
NA non aveva determinato la decorrenza dell'assegno divorzile nei termini indicati nel precetto dall'opposta.
1.2. Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza n.
902/2023 della Corte d'Appello di NA, e, nel merito, accertare l'insussistenza della pretesa creditoria in difetto di un valido titolo esecutivo.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che la notifica dell'atto di precetto era Controparte_1 stata avviata antecedentemente rispetto al deposito dell'ordinanza della Corte di cassazione, allorquando il titolo azionato era esistente, e che, in ogni caso, non era stata iniziata alcuna procedura esecutiva. In relazione alla doglianza di omessa notifica del titolo, ha osservato di aver notificato il titolo in data 2.11.2023 unitamente ad un primo atto di precetto. Quanto all'eccepita caducazione del titolo esecutivo, pur dando atto dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte d'Appello n.
902/2023, ha affermato che l'opposta risultasse comunque creditrice nei confronti dell'attore e che, nelle more della nuova pronuncia della Corte d'Appello di NA, l'atto di precetto dovesse ritenersi valido poiché sorretto dai provvedimenti presidenziali, intervenuti nella causa di divorzio avanti al pagina 2 di 5 Tribunale di Pesaro, che avevano riacquistato efficacia a seguito della caducazione della sentenza d'appello.
Ha chiesto, pertanto, respingersi l'opposizione e, in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo.
3. All'udienza fissata anticipatamente, rispetto a quella indicata in citazione, per delibare l'istanza di sospensione, il Giudice, dopo aver sentito le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia da parte della convenuta opposta all'atto di precetto opposto, abbandono del presente giudizio dalle parti con riconoscimento di un concorso nelle spese di lite da parte della convenuta in misura di € 2.600,00, per compensi, avuto riguardo ai valori minimi delle prime due fasi (di studio ed introduttiva) ridotti tenuto conto che al momento della notifica dell'atto di precetto il titolo non era stato ancora caducato”.
3.1. Con ordinanza del 6.2.2025 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie autorizzate volte ad indicare l'eventuale adesione alla proposta conciliativa. Tale proposta, accettata dall'opposta, è stata tuttavia rifiutata dall'opponente sotto il profilo della quantificazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi tariffari.
3.2. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis, co. III, c.p.c. l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata differita al 27.5.2025.
3.3. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 27.5.2025 è stata assegnato termine fino al
18.11.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
3.4. Scaduto il termine assegnato, la causa è stata rimessa in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per le ragioni che si espongono.
4.1. Merita accoglimento il primo motivo di opposizione con cui è stata dedotta la caducazione del titolo sotteso all'atto di precetto.
Costituisce, difatti, circostanza documentale che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25353/2024 abbia cassato con rinvio la sentenza d'appello sottesa all'atto di precetto e abbia, quindi, caducato il titolo esecutivo nella parte in cui aveva quantificato l'assegno divorzile (cfr. doc. 7 parte opponente).
Appare, invece, destituita di fondamento la prospettazione della parte convenuta secondo cui, nel caso di specie, si assisterebbe invero ad una ipotesi di trasformazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che sussisterebbe il diritto della ad agire esecutivamente sulla base dell'atto di CP_1 precetto notificato sebbene in virtù dei provvedimenti presidenziali adottati dal Tribunale di Pesaro pagina 3 di 5 nella causa di divorzio, che avrebbero ripreso vigenza nel regolamentare il mantenimento della ex moglie.
Al riguardo, non ci si può esimere dall'osservare che i richiami giurisprudenziali citati si riferiscono a fattispecie differenti e al fenomeno della c.d. trasformazione del titolo esecutivo.
Inoltre, la giurisprudenza citata dall'opposta appare inconferente attenendo, da un lato, alla diversa fattispecie dell'atto di precetto notificato sulla base dell'ordinanza presidenziale (sentenza n. 9450/2019 del Tribunale di Milano), di cui viene affermata la perdurante efficacia esecutiva a seguito dell'annullamento della sentenza di divorzio, mentre nel caso di specie si verte nella diversa ipotesi in cui il provvedimento azionato e sotteso al precetto sia quello che è stato incontestabilmente caducato;
dall'altro, non sono invocabili i principi affermati dai giudici di legittimità in caso di trasformazione del titolo, non vertendosi in ipotesi di azioni esecutive iniziate sulla base di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo che sia stato revocato con condanna al pagamento del minor importo
(decreto ingiuntivo revocato ovvero ordinanza anticipatoria di condanna) o riformato parzialmente in sede d'appello con riferimento al quantum, bensì di un titolo integralmente annullato nella parte in cui conteneva una statuizione di condanna nelle more del procedimento di notificazione dell'atto di precetto.
Il titolo azionato dall'opposta, caducato, non potrebbe difatti giammai sorreggere l'avvio di una esecuzione - giusto il principio nulla executio sine titulo - e comporterebbe l'illegittimità di tutti gli atti esecutivi posti in essere sulla base dello stesso.
In definitiva, deve ritenersi che non sussista la pretesa creditoria precettata in virtù della sentenza della
Corte d'appello di NA poiché il titolo è stato caducato.
Peraltro, la fondatezza del primo motivo di opposizione ha rilievo assorbente ed esime dall'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
4.2. Sulla base delle esposte considerazioni, va pertanto accolta l'opposizione.
Al riguardo, si osserva che, nel caso di specie, la caducazione del titolo esecutivo non comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come dedotto dall'opposta, poiché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844/2003). pagina 4 di 5 Tale istituto presuppone, difatti, che nel corso del giudizio sopravvenga un evento idoneo a eliminare integralmente la contrapposizione tra le parti e l'interesse ad agire, rendendo superflua la decisione sulla domanda originariamente proposta.
Diversamente, nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio la parte opposta ha contestato la doglianza inerente alla caducazione del titolo esecutivo, ritenendola infondata, così facendo permanere l'interesse dell'opponente a una pronuncia nel merito circa la fondatezza del primo motivo.
5. In applicazione del principio di soccombenza, parte opposta va condannata a rifondere a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00, per compensi professionali per le quattro fasi, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della controversia e delle difese approntate in sede di memorie integrative dall'attore, che sono meramente ripetitive delle doglianze contenute in citazione, nonché, da ultimo, considerata la mancata adesione dell'opponente alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice argomentando sulla violazione dei minimi tariffari nel quantificare il concorso nelle spese di lite di parte attrice, nonostante si trattasse di una quantificazione effettuata ai fini conciliativi prima del deposito delle memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta che non sussiste il diritto di credito dell'opposta precettato sulla base della sentenza n. 902/2023 della Corte d'Appello di NA;
- condanna la convenuta opposta a rifondere all'attore opponente le spese di lite liquidate in €
11.229,00, per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice
Silvia HI pagina 5 di 5