Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1612/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO GORI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO SCUCCIMARRA;
C.F._3
PARTE APPELLATA
*
Oggi 02/04/2025, alle ore 12,08, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Martina Bianco in sostituzione dell'Avv. Francesco Gori Per parte appellate, l'Avv. Francesco Scuccimarra
I difensori si riportano agli scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico. L'udienza si conclude alle ore 12,11. pagina 1 di 19
N. R.G. 1612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1612/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO GORI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 atroci O C.F._3
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 440/2023 emessa dal Tribunale di Prato il 29/06/2023 notificata il
30/06/2023
CONCLUSIONI
In data 2.4.2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, - In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 440/2023 emessa all'esito del procedimento civile rubricato R.G. 2642/2021 dal Tribunale di Prato, pubblicata il 29/06/2023 e
pagina 2 di 19 notificata il 30/06/2023 ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti;
- Nel merito: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dell'appello promosso ed accogliere le domande svolte in primo grado che si riportano di seguito: “- in tesi: accertare
l'illegittima installazione dell'impianto di videosorveglianza da parte dei Sigg.ri
[...]
e per i titoli e le causali di cui in atti;
e, per l'effetto, condannarli CP_3 Controparte_2 alla rimozione della stessa ed alla distruzione delle videoregistrazioni illegittime, autorizzando, in difetto di spontaneo adempimento, l'attrice a provvedervi con addebito delle spese ai convenuti;
nonché condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra nella misura che risulterà di giustizia, da Parte_1 liquidarsi e determinarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- in subordinata ipotesi: accertare
l'illegittima installazione dell'impianto di videosorveglianza da parte dei Sigg.ri
[...]
e e, per l'effetto, condannarli alla ricollocazione della stessa nel CP_3 Controparte_2 rispetto della privacy rimuovendo quella attuale, autorizzando, in difetto di spontaneo adempimento, l'attrice a provvedervi con addebito delle spese ai convenuti;
ed ordinare la distruzione delle videoregistrazioni illegittime;
nonché condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra nella misura che Parte_1 risulterà di giustizia, da liquidarsi e determinarsi, se del caso anche in via equitativa ex art.
2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”: - In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria a) Si insiste per
l'ammissione delle istanze formulate e non ammesse.
Per la parte appellata:
Si conclude perchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia, contrariis reiectis, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'impugnazione ex adverso proposta poiché infondata
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n.440/2023 pubblicata in data
29.06.2023 emessa dal Tribunale di Prato a definizione della causa civile r.g. n.2642/2021.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 440/2023 pubblicata il 29.6.23 notificata in data
27.7.23, ha così deciso:
pagina 3 di 19 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: - Respinge le domande attoree;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che si liquidano in euro 5.260,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
1.1 AR . aveva agito contro e Parte_1 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: in tesi: accertare l'illegittima Controparte_2 installazione dell'impianto di videosorveglianza da parte dei Sigg.ri e Controparte_3 per i titoli e le causali di cui in atti;
e, per l'effetto, condannarli alla rimozione Controparte_2 della stessa ed alla distruzione delle videoregistrazioni illegittime, autorizzando, in difetto di spontaneo adempimento, l'attrice a provvedervi con addebito delle spese ai convenuti;
nonché condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla
Sig.ra nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi e Parte_1 determinarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- in subordinata ipotesi: accertare
l'illegittima installazione dell'impianto di videosorveglianza da parte dei Sigg.ri
[...]
e e, per l'effetto, condannarli alla ricollocazione della stessa nel CP_3 Controparte_2 rispetto della privacy rimuovendo quella attuale, autorizzando, in difetto di spontaneo adempimento, l'attrice a provvedervi con addebito delle spese ai convenuti;
ed ordinare la distruzione delle videoregistrazioni illegittime;
nonché condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra nella misura che Parte_1 risulterà di giustizia, da liquidarsi e determinarsi, se del caso anche in via equitativa ex art.
2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”: - In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria a) Si insiste per
l'ammissione delle istanze formulate e non ammesse.
(-) A sostegno della domanda, parte ATTRICE deduceva che i CONVENUTI,
e , avevano installato un impianto di Controparte_1 Controparte_2 videosorveglianza nel pianerottolo condominiale senza alcuna autorizzazione dell'assemblea.
Secondo quanto sostenuto dalla la telecamera sarebbe stata posizionata in modo tale Pt_1 da riprendere esclusivamente l'area comune del pianerottolo, l'ascensore e, in particolare, la porta di ingresso della propria abitazione, senza neppure inquadrare l'ingresso dell'appartamento dei CONVENUTI.
pagina 4 di 19 (-) Parte ATTRICE affermava, inoltre, che tale circostanza sarebbe risultata provata dalla documentazione prodotta in giudizio, tra cui fotografie e una perizia tecnica di parte, le quali
– a suo dire – avrebbero confermato in maniera inequivocabile che l'angolo di ripresa dell'impianto fosse orientato unicamente verso la sua porta di ingresso, senza alcuna effettiva utilità in termini di sicurezza per i CONVENUTI.
(-) L'ATTRICE evidenziava che tale installazione avrebbe comportato una grave lesione del proprio diritto alla privacy, poiché i CONVENUTI, tramite la telecamera, avrebbero potuto monitorare costantemente i suoi spostamenti e quelli dei propri familiari, inclusi minori, interferendo in maniera indebita nella sua sfera privata. Tale situazione le aveva causato un profondo disagio psicologico e una limitazione della propria libertà personale, inducendola a percepirsi costantemente sotto controllo.
(-) L'ATTRICE sottolineava, inoltre, che i rapporti di vicinato con i CONVENUTI si erano deteriorati a causa di ripetuti episodi di conflitto, caratterizzati da atteggiamenti aggressivi e provocatori da parte di questi ultimi. In particolare, l'ATTRICE riferiva di aver subito minacce e pressioni da parte dei CONVENUTI, i quali avevano manifestato atteggiamenti ostili nei suoi confronti e della sua famiglia, culminati nell'installazione della videocamera con la sola finalità di controllare e infastidire la sua quotidianità.
(-) Sul piano giuridico, l'ATTRICE rilevava che l'impianto di videosorveglianza sarebbe stato installato in presunto contrasto con il Regolamento UE 679/2016
(GDPR), il quale, secondo la sua prospettazione, vieterebbe la ripresa e la registrazione di immagini di soggetti terzi senza il loro consenso, soprattutto all'interno di spazi condominiali comuni. Analogamente, affermava che l'impianto sarebbe stato in contrasto con i provvedimenti del Garante della Privacy (tra cui quelli dell'8 aprile 2010 e del 7 marzo 2017), i quali disporrebbero chiaramente che i sistemi di videosorveglianza privati devono limitare il loro campo visivo esclusivamente agli spazi di proprietà dell'installatore, escludendo la ripresa di aree comuni o di ingressi di altri condomini.
(-) L'ATTRICE evidenziava che l'impianto sarebbe risultato altresì in contrasto con l'art. 1122-ter c.c., che prevede la necessità di una delibera assembleare per
l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni degli edifici
pagina 5 di 19 condominiali. Autorizzazione che, nel caso di specie, non sarebbe mai stata né richiesta né rilasciata con conseguente illegittimità della stessa.
(-) A sostegno della propria tesi, l'attrice richiamava anche pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità, che avrebbero più volte dichiarato l'illegittimità di impianti di videosorveglianza installati da privati senza il consenso delle persone riprese e senza una valida motivazione di sicurezza. In particolare, veniva citata la sentenza Cass. civ.
11/05/2022, n. 14969, nella parte in cui stabilirebbe, a suo dire, la necessità di una delibera condominiale per l'installazione di telecamere su parti comuni, inoltre alcune pronunce di merito nella parte in cui ribadivano il principio secondo cui l'angolo di ripresa delle telecamere deve essere rigorosamente limitato alla sola area privata del titolare dell'impianto.
(-) L'ATTRICE, infine, chiedeva il risarcimento del danno subito a causa della asserita violazione della propria privacy, richiamando a tal fine l'art. 2059 c.c., che riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona.
(-) L'ATTRICE sottolineava che il costante stato di ansia e disagio derivante dalla consapevolezza di essere ripresa e osservata senza il proprio consenso aveva avuto ripercussioni significative sul proprio equilibrio emotivo e sulla qualità della propria vita quotidiana. A tal fine veniva richiamato il Regolamento UE 679/2016, all'art. 82, il quale prevederebbe espressamente il diritto al risarcimento per i danni causati da violazioni della privacy, onerando, a dire dell'ATTRICE, il responsabile del trattamento di dimostrare che l'evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile.
1.2 E si costituivano rassegnando le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Nel merito conclude come da comparsa di costituzione e risposta, rigettare le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti dei signori e Controparte_2 CP_1 perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del
[...] presente giudizio e in via istruttoria previa revoca dell'ordinanza del 5.7.2022 per
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. per le ragioni ivi indicate nonché nella denegata ipotesi di ammissione delle prove ex
pagina 6 di 19 adverso richieste per l'ammissione alla controprova sulle stesse così come richiesto con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..”
(-) Per quanto qui interessi, PARTE CONVENUTA sosteneva, nel merito, che l'installazione della videocamera di sorveglianza era avvenuta per finalità di tutela della sicurezza e dell'incolumità personale dei convenuti, in particolare di la Controparte_2 quale, a partire dal febbraio 2017, sarebbe stata destinataria, a detta dei convenuti, di atti persecutori, minacce e comportamenti aggressivi da parte di e Parte_1 dei suoi familiari. Secondo la prospettazione dei CONVENUTI tali episodi si sarebbero ripetuti nel tempo, determinando un crescente stato di ansia e preoccupazione in
[...]
, costringendola persino, in alcuni periodi, ad allontanarsi dalla propria CP_2 abitazione per rifugiarsi presso l'abitazione del figlio.
(-) Parte CONVENUTA affermava, inoltre, che l'installazione della telecamera fosse stata preceduta da una comunicazione all'amministratore di condominio, il quale ne avrebbe informato gli altri condomini, senza che vi fosse stata alcuna opposizione formale all'epoca dei fatti. La videocamera, a loro dire, sarebbe stata posizionata in modo tale da garantire esclusivamente il controllo dell'area antistante l'ingresso del loro appartamento, senza alcuna intenzione di monitorare o violare la riservatezza dell'ATTRICE.
(-) Parte CONVENUTA negava categoricamente che la videocamera fosse in grado di riprendere l'ingresso dell'abitazione della controparte e contestava la fondatezza delle prove documentali prodotte da parte attrice, ritenendole insufficienti a dimostrare la presunta violazione della privacy. In particolare, la difesa evidenziava come le fotografie e i video depositati fossero di scarsa qualità e non dimostrassero in modo chiaro l'angolo di ripresa della telecamera, mentre la consulenza tecnica di parte attrice sarebbe stata priva di elementi oggettivi e redatta senza una verifica diretta del funzionamento dell'impianto.
(-) Parte CONVENUTA richiamava inoltre un provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale di Prato su richiesta della Procura della Repubblica, relativo a un procedimento penale avviato su denuncia dell'attrice per presunta violazione dell'art. 615 bis c.p.
(interferenze illecite nella vita privata). Secondo l'interpretazione dei CONVENUTI, tale archiviazione costituirebbe una conferma della legittimità dell'impianto di videosorveglianza e dell'assenza di qualsiasi condotta illecita da parte loro.
pagina 7 di 19 (-) A sostegno delle proprie ragioni, parte CONVENUTA affermava infatti che la telecamera era stata installata per fini esclusivamente personali e di sicurezza, e che le immagini riprese non sarebbero state né diffuse né comunicate a terzi, rientrando così nella fattispecie in cui non sarebbe appricabile il Codice a tutela della Privacy.
In particolare, I CONVENUTI sostenevano che non fosse necessaria alcuna autorizzazione condominiale per l'installazione di una videocamera destinata alla tutela della sicurezza personale, in quanto l'uso di spazi comuni da parte di un singolo condomino sarebbe consentito dall'art. 1102 c.c., purché non ne alteri la destinazione o ne impedisca l'uso agli altri condomini.
(-) PARTE CONVENUTA evidenziava, inoltre, che l'asserita lesione del diritto alla privacy della non troverebbe riscontro nella giurisprudenza in materia di Pt_1 videosorveglianza privata. In particolare, richiamava alcune pronunce della Corte di
Cassazione e del Garante della Privacy, dalle quali si evincerebbe che la ripresa di aree condominiali comuni, come pianerottoli e scale, non configurerebbe un'interferenza illecita nella vita privata, in quanto tali spazi non sarebbero destinati all'esclusivo godimento di un singolo soggetto e sarebbero normalmente accessibili a un numero indeterminato di persone.
(-) Infine, PARTE CONVENUTA contestava la richiesta risarcitoria avanzata dalla asserendo che non era stato provato alcun danno concretamente subito dall'attrice e Pt_1 che la stessa non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare un effettivo pregiudizio derivante dall'installazione della videocamera. Al contrario, affermava che fosse proprio la ad aver posto in essere reiterati comportamenti ostili nei confronti di E Pt_1 CP_1
evidenziando la presenza di procedimenti penali in corso a carico della stessa attrice e CP_2 di suoi familiari per condotte asseritamente persecutorie nei confronti dei convenuti.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria meramente documentale, recepiva in sostanza la tesi di parte convenuta, così che rigettava la domanda di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_1
proponendo gravame avverso la sentenza di primo grado per i seguenti Controparte_2
pagina 8 di 19 motivi di appello:
(-) Con il primo motivo, l'appellante censura la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado, ritenendola errata e apodittica. A suo dire, il tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente le prove documentali prodotte, in particolare la documentazione fotografica e la perizia tecnica di parte, le quali avrebbero dimostrato che la videocamera installata dai convenuti inquadra l'ingresso della sua abitazione e non quello dei convenuti. Secondo l'appellante, il giudice avrebbe dovuto ammettere una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'effettivo angolo di ripresa della telecamera e valutare la possibilità di una diversa collocazione dell'impianto che garantisse la sicurezza dei convenuti senza ledere la privacy dell'appellante.
(-) Con il secondo motivo, l'APPELLANTE lamenta in questa sede come il giudice di primo grado abbia sottovalutato la violazione del diritto alla riservatezza. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, a suo dire, del fatto che la videocamera dei
CONVENUTI fosse in grado di monitorare costantemente i suoi movimenti e quelli della sua famiglia, inclusi minori. In tal senso, l'APPELLANTE richiama la normativa in materia di privacy, sostenendo che il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e i provvedimenti del
Garante della Privacy i quali imporrebbero che le telecamere private non potessero riprendere aree comuni o ingressi altrui senza il consenso degli interessati.
(-) Con il terzo motivo l'APPELLANTE contesta che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto lecita l'installazione dell'impianto di videosorveglianza.per il solo fatto di essere stata comunicata all'amministratore condominiale e segnalata con apposito cartello, senza considerare che la ripresa delle parti comuni e della sua porta di ingresso, per essere lecita, richiederebbe, a detta dell'APPELLANTE, una necessaria deliberazione condominiale per l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni ex art. 1122 - ter cc.
(-) Con il quarto motivo, la censura la valutazione del Tribunale circa Pt_2
l'asserita esigenza di sicurezza degli APPELLATI. Piu in particolare la sostiene Pt_1 che il giudice abbia dato prevalenza ingiustificata al diritto alla sicurezza dei
CONVENUTI rispetto al suo diritto alla riservatezza, senza verificare se la telecamera fosse realmente necessaria per la tutela degli stessi. Secondo l'APPELLANTE, la collocazione attuale dell'impianto non avrebbe garantito alcuna reale sicurezza degli APPELLATI, in pagina 9 di 19 quanto la telecamera non inquadra la loro porta di ingresso, ma è invece rivolta esclusivamente verso l'ingresso della sua abitazione.
(-) Con il quinto ed ultimo motivo, l'APPELLANTE lamenta l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria. A suo dire, il giudice di primo grado avrebbe liquidato in modo sommario e apodittico la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione della sua privacy, senza tenere conto del turbamento psicologico e della costante sensazione di essere osservata. La sostiene infatti che il danno fosse evidente e Pt_1 desumibile dal perdurante stato di ansia e disagio che la situazione aveva provocato, e che il giudice avrebbe dovuto riconoscerlo ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 82 del GDPR, che prevede il diritto al risarcimento per la violazione della privacy.
3. Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_1 Controparte_2 nel costituirsi in giudizio, contestano, ritendendole infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedono per contro in questa sede la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
(-) PARTE APPELLATA sostiene che il Tribunale ha correttamente ricostruito i fatti e valutato le prove documentali e testimoniali, escludendo la sussistenza di una violazione della privacy dell'APPELLANTE. Secondo parte APPELLATA, il giudice di primo grado ha svolto un'analisi coerente e completa delle risultanze istruttorie, pervenendo alla decisione sulla base di elementi concreti e riscontrabili.
(-) Gli APPELLATI sostengono inoltre che la telecamera è stata installata per finalità di sicurezza e tutela della propria incolumità, in un contesto di pregresso e documentato conflitto tra le parti, con episodi di tensione e comportamenti aggressivi posti in essere, a loro dire, dall'appellante e dai suoi familiari. A supporto di quanto affermato richiamano i procedimenti penali pendenti e già definiti, nonché episodi di danneggiamento e minacce nei loro confronti, che avrebbero giustificato la necessità di un sistema di videosorveglianza a tutela della loro abitazione e della loro persona.
(-) Parte APPELLATA contesta inoltre la ricostruzione dell'APPELLANTE circa l'angolo di ripresa della telecamera, affermando che il dispositivo è stato orientato unicamente verso l'area antistante l'ingresso della loro abitazione, senza riprendere in modo specifico la porta dell'APPELLANTE. Solo la particolare conformazione del pianerottolo condominiale avrebbe reso inevitabile che la telecamera inquadrasse anche una porzione degli spazi comuni,
pagina 10 di 19 senza che ciò potesse configurare una violazione della privacy. A tal proposito, parte
APPELLATA evidenzia che la documentazione prodotta dalla controparte, incluse fotografie e perizia tecnica di parte, non sarebbe idonea a dimostrare la presunta lesione della riservatezza.
(-) e sostengono che l'installazione dell'impianto sia stata CP_1 CP_2 debitamente comunicata all'amministratore del condominio e segnalata con cartelli visibili, in conformità alle indicazioni del Garante della Privacy, affermando, inoltre, che la ripresa di spazi comuni condominiali non sarebbe di per sé illecita. A conferma di ciò richiamano pronunce della Corte di Cassazione e del Garante della Privacy, secondo cui l'installazione di telecamere private da parte di singoli condomini sarebbe lecita purché non comporti un'intrusione indebita nella vita privata altrui.
(-) Parte APPELLATA nega quindi che la controversia rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1122-ter c.c., affermando che la disciplina in materia di impianti di videosorveglianza condominiale riguarderebbe esclusivamente le telecamere installate dall'assemblea condominiale e non quelle di proprietà di singoli condomini. Secondo tale interpretazione, la loro facoltà di installare una videocamera rientrerebbe nell'uso legittimo delle parti comuni previsto dall'art. 1102 c.c., in quanto non altererebbe la destinazione del bene né impedirebbe agli altri condomini di farne parimenti uso.
A sostegno di quanto sopra affermato parte APPELALTA evidenzia che l'archiviazione del procedimento penale avviato dell'APPELLANTE per presunta violazione dell'art. 615- bis c.p. rappresenterebbe, a suo avviso, una conferma della legittimità dell'impianto di videosorveglianza e dell'assenza di condotte illecite da parte loro.
In ultimo parte APPELLATA chiede la conferma del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'APPELLANTE, sostenendo che quest'ultima si sia limitata a formulare affermazioni generiche sul proprio stato di disagio senza allegare elementi probatori specifici idonei a dimostrare una concreta lesione del diritto alla riservatezza o un effettivo pregiudizio psicologico. A tal proposito, richiama orientamenti giurisprudenziali secondo cui il danno da violazione della privacy non è in re ipsa, ma deve essere dimostrato in termini di gravità e serietà del pregiudizio subito.
Sulla base di tali motivazioni, parte APPELLATA chiede il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. pagina 11 di 19 La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 Aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe.
***
L'appello è solo in parte da accogliere.
4. I primi quattro motivi possono essere trattati insieme e appaiono a questa Corte meritevoli di accoglimento.
4.1 Nell'analisi della vicenda oggi in esame è opportuno prendere le mosse dall'analisi dell'art. 1122-ter c.c., il quale prevede che “Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136
c.c.".
(-) A tal proposito è necessario chiarire preliminarmente che tale norma trova applicazione esclusivamente per gli impianti installati dal nell'interesse collettivo CP_4 di sorvegliare le parti comuni del fabbricato e non si applica invece al singolo condomino che installi un sistema di videosorveglianza a uso personale esclusivo, anche se fisicamente collocato in una parte condominiale. Tale ambito di applicazione si desume dall'esame sistematico della norma ed è confermato da costante giurisprudenza di merito (cfr per tutte
Corte di Appello di Catania 15.2.22 n.317)
(-) Questo, tuttavia, non significa ovviamente che l'installazione da parte del privato in ambito condominiale possa avvenire in modo arbitrario, poiché essa è comunque soggetta al rispetto della normativa sulla privacy e delle regole generali di utilizzo delle parti comuni, come sancito dagli artt. 1102 c.c. e 1120 c.c.
(-) Detta installazione deve rispettare infatti le disposizioni del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), del Codice della Privacy italiano (D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs.
101/2018) e le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.
(-) L'art. 2, par. 2, lett. c) GDPR stabilisce chiaramente che sono escluse dall'applicazione del GDPR solo le attività di video sorveglianza svolte per “scopi esclusivamente personali o domestici”. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza (C-212/13), ha Per_1 poi chiarito che con tale accezione si intendono solo le riprese limitate agli spazi privati del titolare quali ade esempio l'interno della propria abitazione. Qualora invece l'angolo di ripresa pagina 12 di 19 comprenda spazi esterni, comuni o di terzi, il trattamento dei dati rientra pienamente nel perimetro del GDPR e deve rispettarne i requisiti.
(-) Sul punto è intervenuto anche il Garante della Privacy, con il provvedimento dell'8 aprile 2010, stabilendo che: “La videosorveglianza privata in ambito condominiale deve rispettare il principio di proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati, evitando la ripresa di aree non strettamente pertinenti all'esigenza di sicurezza dichiarata e, in particolare, escludendo l'inquadratura di ingressi altrui o di spazi comuni.” Tale consolidato orientamento è stato recentemente ribadito dal Garante nel provvedimento del 27.7.22.
(-) Recentemente anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto confermando la legittimità di una pronuncia di merito che così aveva ragionato : “In tema di impianti di sorveglianza privati il garante della Privacy si è occupato di indicare una serie di regole da rispettare, affinché essi vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati onde evitare di incorrere in illeciti. Così, il singolo condomino non sarà obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: l'angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, ecc.”. (Cassazione Ordinanza n. 10925/2024, in motivazione)
(-) Nel caso in esame, la prova documentale rappresentata dalle fotografie nn. 18, 19 e 20 allegate alla memoria ATTOREA ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., appare idonea e sufficiente a dimostrare che la telecamera installata dagli APPELLATI inquadra, oltre all'area immediatamente antistante alla loro unità immobiliare, anche porzioni significative delle parti comuni del . CP_4
(-) In particolare: nel documeto n. 18 si vede chiaramente ripresa una donna affacciata sul pianerottolo condominiale dalla porta della propria abitazione con il volto rivolto verso la telecamera;
il documento 19 ritrae invece un uomo sul pianerottolo, in prossimità della porta dell'ascensore e di un appartamento (lo steesso del fotogramma precedente) che fa dei gesti
“molesti” rivolto verso la telecamera ed infine nel documento 20 si vede un soggetto nell'atto di aprire uno sportello, in una posizione comunque centrale rispetto al campo visivo della telecamera.
pagina 13 di 19 (-) Quanto alla valutazione del valore probatorio di dette immagini, occorre richiamare l'art. 2712 c.c., secondo cui le riproduzioni fotografiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
(-) Nel caso in esame, la argomentazioni formulate dagli APPELLATI in ordine alla suddetta documentazione risultano generiche e comunque non riferite né alla genuinità né alla veridicità delle immagini prodotte e pertanto inidonee a scalfirne il valore probatorei ex art. 2712 c.c..
(-) Partte APPELLATA si limita infatti ad attribuire alla documentazione prodotta un significato giustificativo dell'installazione dell'impianto, sostenendo che le immagini ritraggono presunti episodi di apertura abusiva di uno sportello e gesti molesti posti in essere dai vicini a danno della Tale rilievo non vale però ad escludere la valenza probatoria CP_2 delle immagini con riguardo all'estensione del campo visivo della telecamera ed anzi ne conferma l'intrinseca veridicità.
Ulteriore elemento che conforta il convincimento di questo collegio in ordine all'effettivo angolo di ripresa della telecamera è rappresentato da quanto affermeato in motivazione nella sentenza n. 1233/2024 del Tribunale di Prato emessa nell'ambito del procedimento penale che vedeva come imputati e per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 612bis Pt_1 CP_1
c.p. ai danni della prodotta all'audienza del 23.10.2024. CP_2
(-) La ripresa continua dell'ingresso dell'APPELLANTE e delle aree comuni comporta dunque una grave lesione del diritto alla riservatezza, in violazione dell'art. 5 GDPR e degli artt. 11 e 15 del Codice Privacy.
(-) Gli APPELLATI hanno giustificato l'installazione della telecamera sostenendo di aver subito minacce e atti persecutori da parte dell'APPELLANTE. Tuttavia, tale argomentazione non trova sufficiente riscontro negli atti di causa.
(-) Se è vero, infatti, che tra le parti di questo procedimento vi sono stati svariati episodi di molestie reciproche nessuna di queste è mai sfociata in episodi di concreto pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle cose e delle persone.
pagina 14 di 19 (-) In tal senso questo Collegio fa proprie le osservazioni del Tribunale di Prato nella sentenza n. 1233/2024 già sopra richiamata che ha escluso la sussistenza di un concreto pericolo per gli APPELLATI, affermando che: “Non vi era alcun elemento che consentisse di ritenere fondato e concreto il pericolo per l'incolumità, determinato da possibili aggressioni da parte degli imputati ( ed il convivente )” Parte_1 Controparte_5
(-) Ne consegue che l'asserita esigenza di sicurezza non può in alcun modo prevalere sul diritto alla riservatezza dell'appellante, la cui tutela deve essere garantita in modo assoluto.
(-) La telecamera quindi illegittimamente installata dovrà essere rimossa e le videoregistrazioni effettuate fino alla data di rimozione dovranno essere distrutte salvo quelle che non siano oggetto di indagine o di prova documentale per altri procedimento.
(-) Alla luce di quanto sopra esposto non ammissibile, perché superflua, risulta la richiesta CTU in quanto la prova dei fatti è già desumibile dagli atti di causa e non sussiste un'incertezza che giustifichi l'apporto di un consulente (Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2017, n.
1057).
5.2 Resta ora da analizzare il quinto motivo di appello relativo alla richiesta di risarcimento danni.
(-) Questa Corte ritiene il motivo infondato e non meritevole di accoglimento con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado.
(-) il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali è tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). In ambito nazionale ed europeo, il diritto in parola trova esplicita regolamentazione nell'art. 82 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e negli artt. 11 e 15 del Codice della Privacy (D.lgs.
196/2003), che riconoscono al soggetto interessato la possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del trattamento illecito dei dati personali.
(-) Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che il danno non patrimoniale derivante dalla violazione della privacy non può ritenersi sussistente in re ipsa. Esso, al pari di ogni altro danno non patrimoniale, non coincide con la mera lesione del diritto, ma richiede la dimostrazione di un effettivo pregiudizio concretamente patito dalla parte lesa.
pagina 15 di 19 (-) In particolare, l'ordinanza n. 16402 del 10 giugno 2021 della Corte di Cassazione, richiamando l'ordinanza n. 17383 del 20 agosto 2020, ha statuito che:“Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 196/2003 non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato.” La Suprema Corte ha altresì affermato che: “Il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in re ipsa, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere allegati e provati, anche per presunzioni.”
(-) Pertanto, affinché possa essere accolta la domanda di risarcimento, è necessario che la parte che agisce in tal senso individui in modo specifico la natura del pregiudizio subito;
ne dimostri la gravità e la serietà e fornisca, anche per presunzioni, elementi oggettivi e concreti idonei a fondare il proprio diritto.
(-) Nel caso in esame, parte APPELLANTE ha dedotto di aver subito un grave turbamento psicologico e un pregiudizio esistenziale determinato dalla consapevolezza di essere costantemente osservata tramite la telecamera installata dagli appellati, allegando la lesione del proprio diritto alla riservatezza e alla vita privata ma la domanda risarcitoria è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado per difetto di prova.
Le prove orali dedotte, finalizzate a dimostrare uno stato di turbamento emotivo e disagio psicologico della parte attrice (testimonianze di amici che avrebbero riferito condotte ansiose della ), pur se fossero state ammesse, non avrebbero comunque potuto fondare Pt_1
l'accoglimento della domanda. Le circostanze riportate dai testimoni, infatti, appaiono riferibili a episodi isolati, non adeguatamente collocati nel tempo e comunque attinenti a mere percezioni soggettive, prive di oggettivo riscontro e, pertanto, inidonee a costituire idonea prova del pregiudizio allegato
(-) Neppure la documentazione fotografica prodotta (riguardante atteggiamenti provocatori verso la telecamera) è sufficiente a fondare, neppure in via presuntiva, una condizione di sofferenza psichica o un'alterazione significativa delle abitudini di vita dell'APPELLANTE. Difetta, in altre parole, la prova di un danno non futile, non essendo sufficiente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mero fastidio o disagio pagina 16 di 19 psicologico non corroborato da elementi oggettivi (medici, psicologici o altri indizi gravi, precisi e concordanti).
(-) La giurisprudenza citata nella memoria dell'appellante (tra cui l'art. 82 GDPR) conferma che la responsabilità del titolare del trattamento può essere esclusa solo dimostrando che il fatto lesivo non sia a lui imputabile ma detta norma non esonera l'interessato dall'onere di allegare e dimostrare l'effettività del pregiudizio lamentato.
(-) Alla luce delle considerazioni svolte, la decisione del Tribunale di Prato appare conforme ai principi di diritto applicabili in materia, avendo correttamente rilevato l'assenza di allegazioni e riscontri probatori sufficienti a dimostrare in concreto l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile.
(-) La mera deduzione del fatto lesivo, pur grave in astratto, non consente – in mancanza di adeguata dimostrazione – il riconoscimento di un risarcimento per danno alla privacy, difettando la prova dell'offesa grave e della serietà del pregiudizio subito.
(-) La domanda risarcitoria va, pertanto, confermata come infondata e rigettata anche in sede di gravame.
6. Resta la regolazione delle spese.
6.1 Alla luce dell'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato da un accoglimento parziale dell'appello – limitatamente alla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'impianto di videosorveglianza e alla conseguente statuizione di rimozione della telecamera – e dal rigetto della domanda risarcitoria per difetto assoluto di prova in ordine alla sussistenza di un pregiudizio effettivo e concretamente risarcibile, questa Corte ritiene opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
(-) Tale decisione si fonda sui “giusti motivi” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., da individuarsi non soltanto nella reciproca soccombenza processuale, ma anche nella natura del rapporto interpersonale tra le parti, che risulta connotato da una conflittualità endemica e da comportamenti reciprocamente provocatori, i quali hanno avuto un ruolo determinante nel generare e alimentare la controversia oggi sottoposta all'esame di questa Corte.
pagina 17 di 19 In particolare, risulta evidente che entrambe le parti hanno posto in essere condotte non improntate a criteri di buona fede, correttezza e rispetto della civile convivenza condominiale, contribuendo così alla degenerazione del rapporto di vicinato in un plurimi contenziosi giudiziari. Se da un lato, infatti, l'installazione della telecamera da parte degli appellati è risultata lesiva del diritto alla riservatezza altrui per le modalità con cui è stata effettuata, dall'altro le condotte della parte appellante, per quanto non idonee a giustificare in diritto l'installazione medesima, hanno tuttavia alimentato un clima di tensione e di sospetto che ha costituito il terreno fertile per l'insorgere del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite per il primo e il secondo grado di giudizio, non ravvisandosi i presupposti per una loro regolazione secondo il criterio della soccombenza.
6.4 Non sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_3 confronti di e avverso la sentenza n. 440/23 Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 23.6.23, in sua parziale riforma e con conferma nel resto, condanna e in solido, a rimuovere Controparte_1 Controparte_2 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza la telecamera, autorizzando in difetto a provvedervi con addebito di spese agli obbligati;
e ordina la Parte_3 distruzione di tutte le registrazioni effettuate fino al momento della sua rimozione, salvo quelle che non siano oggetto di indagine o di prova documentale per altri procedimento.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 2 Aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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