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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, affido, collocazione, mantenimento prole minorenne,
promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente in [...]C.F._1 Leini (TO), V. Torino n. 174, rappresentata e difesa dall'avv.to Paola Carrera per delega in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nato ad [...], il [...], C.F.: residente in [...]C.F._2
Monteu Roero (CN), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Brandi per delega in atti
RESISTENTE nella quale è parte necessaria il Pubblico Ministero.
trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per le parti ricorrente e resistente congiuntamente: 1)i coniugi, già autorizzati a vivere separati in virtù dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc del 29.1.2025, vivranno separati con reciproco rispetto e senza interferenze nella vita dell'altro/a. 2) La figlia minore , nata dall'unione matrimoniale il 11.11.2019 è affidata ad entrambi i Per_1 genitori, secondo il modello dell'affido condiviso, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni del quotidiano e di ordinaria amministrazione, consultandosi su tutte le questioni di maggior importanza relative alla salute, alla formazione educativa e scolastica e alla pagina 1 di 6 residenza abituale, assumendo insieme le decisioni nel rispetto del gradimento della bambina, dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 3) I genitori danno atto di avere iscritto la figlia alla Scuola Primaria Statale di Vezza Per_1 d'Alba, per conservare le relazioni sociali e amicali allacciate dalla minore alla Scuola dell'Infanzia. Sin da ora i genitori concordano che la bambina, non avendo ricevuto il sacramento del battesimo, non verrà iscritta al catechismo, in linea con l'educazione laica impartitale. Parimenti, i genitori si impegnano ad iscrivere a corsi sportivi scelti di comune accordo, in base al gradimento e alle Per_1 aspirazioni della minore, privilegiando corsi che non prevedano lezioni nel giorno del venerdì e del sabato, per non impattare con i tempi di competenza materni.
4) La minore conserva la residenza a fini meramente anagrafici con il padre, in Monteu Roero
Località Bordoni Alti 38/B e le modalità di permanenza presso ciascun genitore sono state attentamente ponderate in considerazione e in vista dell'inizio della Scuola Primaria di , Per_1 modulando i rispettivi tempi di cura e di competenza genitoriale, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 come segue:
A) Nel periodo di frequenza scolastica: la madre terrà con sé la figlia per tre fine settimana al mese (indicativamente, e salvo diversi accordi, il primo, il terzo e il quarto del mese), prendendola all'uscita dalla scuola del venerdì per riaccompagnarla a scuola il lunedì mattino e, il padre terrà con sé la figlia dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì mattino accompagnandola a scuola;
nell'infrasettimanale, la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia per uno o due pomeriggi (indicativamente e, salvo diversi accordi, i due pomeriggi del rientro scolastico della minore), prendendola all'uscita dalla scuola e riportandola dal padre prima della cena, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, il cui svolgimento può essere eventualmente delegato alla madre, se disponibile;
in tutti i casi, nella seconda settimana del mese, che termina con il week end di competenza del padre, la madre terrà con sé la figlia per due pomeriggi, indicativamente e salvo diversi accordi i due pomeriggi del rientro scolastico della minore, prendendola all'uscita da scuola e riportandola dal padre prima della cena, con facoltà di estendere la riconduzione al domicilio paterno entro le ore 21:00, se previamente concordato tra i genitori, qualora la madre abbia piacere di mangiare una pizza in loco con la bambina;
un week end al mese, indicativamente e salvo diverso accordo il secondo di ogni mese, la minore permarrà presso il padre, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattino.
B) Qualora la NOa dovesse spostare il proprio domicilio lavorativo lontano dal luogo di T_ residenza della minore, il padre si impegna, nei week end di competenza della madre, ad avere cura, in un weekend di accompagnare la figlia presso il domicilio materno, il venerdì alla fine del proprio turno lavorativo, per riprenderla la domenica sera dopo la cena mentre, negli altri due weekend, i genitori si alterneranno, ovvero uno la porterà il venerdì dopo il lavoro e l'altro la prenderà la domenica dopo cena, e viceversa. Parimenti, sempre nel caso in cui la NOa dovesse T_ spostare il proprio domicilio lavorativo lontano dal luogo di residenza della minore, al termine del proprio periodo di vacanza scolastica e/o dei ponti trascorsi con la bambina, avrà cura di ricondurla al domicilio paterno la sera precedente alla ripresa della scuola (dopo la cena, entro le ore 21).
C) Periodi festivi e di vacanza scolastica: salvo diversi accordi tra le parti, la madre terrà con sé la figlia, ogni anno, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche della Pasqua e la prevalenza delle festività scolastiche invernali del Natale, convenendo i genitori di dividersi il periodo come segue: un anno, con decorrenza dalle festività del 2025, con il padre dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 10:00 del 27 dicembre, quando la accompagnerà all'abitazione materna e, con la madre, dalle ore 10:00 del 27 dicembre al giorno della ripresa scolastica, accompagnandola a scuola;
l'anno successivo, con la madre dal primo giorno di vacanza scolastica, prendendola al termine delle lezioni pagina 2 di 6 e tenendola con sé fino alle ore 10:00 del 30 dicembre, quando il padre la prenderà dall'abitazione materna e, nuovamente, con la madre, che andrà a prenderla dal padre, dalle ore 10:00 del 3 gennaio al giorno della ripresa scolastica, accompagnandola a scuola;
pertanto, in tale anno, la bambina starà con il padre dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 10:00 del 3 gennaio. In merito alle ulteriori festività previste in calendario nell'anno e agli eventuali “ponti”, i genitori convengono che sia la madre a tenere per almeno quattro festività e relativi giorni di Per_1
“ponte”, dando atto di avere già concordato la suddivisione delle festività del 2025 e 2026 come segue: con la madre la festività e/o “ponte” dell'8 dicembre 2025, quella del Carnevale, quella del 1° maggio 2026 e quella del 2° giugno;
con il padre, la festività e/o ponte del 1° novembre 2025 e il 25 aprile del 2026.
La madre avrà altresì diritto ad avere con sé la figlia nel giorno del compleanno della bambina, che cadendo l'11 novembre coincide con il compleanno del papà e con la festa patronale del Comune di Vezza d'Alba, giorno di chiusura delle scuole, agganciando, ove possibile, la ricorrenza al week end precedente o successivo che sarà in ogni caso di sua competenza;
in particolare, con riguardo al 2025, la madre terrà con sé la bambina da venerdì 7 novembre 2025, prendendola all'uscita dalla scuola e tenendola con sé fino al primo pomeriggio del 11.11.2025 (ore 14:00), quando sarà il padre a prenderla dall'abitazione materna (il padre nulla oppone a che IA si assenti da scuola lunedì 10 novembre 2025 per trascorrere un giorno in più con la madre). Anche nelle annualità successive, i genitori convengono di dividersi sempre a metà il giorno del compleanno della bambina e concorderanno la divisione delle festività non principali di cui sopra (quattro con la madre e due con il padre), possibilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, avendo cura di alternare le festività da un anno all'altro. D) Nei periodi vacanza scolastica estiva: alla chiusura delle Scuole e per tutto il periodo estivo, la bambina permarrà con la madre, in Leinì in via Torino 174 e il padre la terrà con sé, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al termine delle attività del centro estivo al lunedì' mattino, riconducendola o all'abitazione materna, o al centro estivo o all'abitazione dei nonni, indicativamente entro le ore 9:30/10.00. Nell'infrasettimanale del periodo estivo, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia per uno pomeriggio alla settimana (indicativamente e, salvo diversi accordi, il mercoledì nella settimana successiva al weekend con il padre, e il lunedì nella settimana successiva al weekend con la madre, prendendola alle 16 dal centro estivo/o dai nonni materni e riportandola alla madre dopo cena, entro le 21.00).
Ciascun genitore avrà inoltre la facoltà di tenere con sé la bambina per due settimane consecutive, concordando il periodo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, a fini programmativi e comunicandosi, anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno e i dati per la reperibilità della minore. Resta inteso che durante il periodo di vacanza, salvo diverso accordo che le parti restano libere di assumere, si intendono sospese le visite con l'altro genitore. Ciascun genitore, durante il periodo in cui avrà con sé la bambina, si impegna a garantire e a facilitare i contatti telefonici con l'altro genitore, prevedendo un messaggio audio al risveglio e una chiamata telefonica tutti i giorni, preferibilmente nella fascia oraria compresa tra le ore 18:30 e le 21:00.
E) Oltre al calendario come sopra fissato, le parti si riservano la facoltà di concordare ulteriori spazi relazionali tra la figlia e ciascun genitore, previo accordo tra di essi, impegnandosi a garantirsi la massima collaborazione ed elasticità nell'applicazione dell'accordo, mettendo al centro i bisogni e gli interessi di e avendo cura di prendere insieme parte ai momenti più significativi della vita Per_1 della figlia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il primo giorno di scuola, il ritiro delle pagelle, i saggi i danza o eventuali competizioni e/o allenamenti sportivi eccetera).
pagina 3 di 6 F) Le parti concordano che nei rispettivi week end e nei periodi di vacanza di ciascuno, si intendono sospese le visite tra la bambina e l'altro genitore. 5) L'abitazione già di residenza coniugale, sita in Monteu Roero località Bordoni Alti 38/B, in comproprietà di entrambi i coniugi, è assegnata in uso al NO con i mobili e gli arredi che la CP_1 compongono, dandosi atto che la NOa non ha interesse a prelevare i beni, che vengono, T_ pertanto, rinunciati in favore del marito. Nell'ottica delle reciproche concessioni finalizzate ad individuare soluzioni di accordo su tutti i rapporti della crisi matrimoniale e con l'intento di transigere ogni rapporto, compresi quelli patrimoniali, la NOa si obbliga, con effetti Parte_1 obbligatori con il presente e con effetti reali a rogito, a trasferire al NO , le proprie Parte_2 ragioni di comproprietà indivise del fabbricato di civile abitazione sito in Monteu Roero Località Bordoni Alti 38/B, come meglio descritto e catastalmente identificato nell'atto di provenienza a rogito Notaio del 8.5.2020, Repertorio N. 3922, Raccolta n. 2771, il quale si impegna ad Persona_2 accollarsi il mutuo ipotecario residuo stipulato con TR
, ammontante al mese di giugno 2025 ad € 133.503,75,
[...] obbligandosi ad ottenere dall'Istituto bancario, entro la data di stipula dell'atto notarile di consolida- mento in suo capo della proprietà, la liberazione della NOa dal debito. T_
Trattandosi di trasferimento immobiliare funzionale e indispensabile alla definizione bonaria dei rapporti della crisi coniugale, con funzione preclusiva di futuri contenzioni anche in ordine allo scioglimento della comunione ordinaria, le parti richiedono l'applicazione del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, prevedendosi che sia a carico del NO , che CP_1 consolida in suo capo la proprietà per effetto della cessione delle quote della NOa , farsi T_ carico di ogni onere e spesa necessaria al perfezionamento degli accordi, ivi compreso l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e la Relazione di Regolarità Edilizia (RRE), se richiesti. Le Parti si obbligano a dare adempimento al predetto obbligo entro e non oltre 45 giorni dal deposito della sentenza che recepirà il presente accordo.
Nelle more della stipula dell'atto pubblico di cessione immobiliare e dell'accollo liberatorio, il NO
continuerà a farsi carico per intero degli oneri del mutuo, in ragione del godimento esclusivo CP_1 del fabbricato, rinunciando alla ripetizione nei confronti della NOa sia per i canoni a T_ scadere che per quelli scaduti, dando atto le parti che la NOa ha regolarmente provveduto T_ a pagare la metà dei ratei del mutuo, pari a complessivi € 440,00/mese, dalla data di stipulazione del debito alla mensilità di dicembre 2023 compresa, pari a complessivi € 9460,00 (ovvero € 220,00 x 43 mesi). Con il buon fine degli impegni che discendono dal presente accordo, la NOa T_ rinuncia definitivamente a qualsivoglia pretesa sull'immobile coniugale e sui beni e gli arredi ivi presenti.
7) In ragione della collocazione alternata della minore, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento della figlia, senza la previsione di assegni perequativi, impegnandosi a partecipare in misura paritaria – 50% ciascuno – al pagamento delle spese straordinarie, di natura medica, scolastica e sportiva, richiamandosi al Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di Asti il 7.7.2017 che le Parti dichiarano di conoscere e che, allegato al presente accordo sub lettera A) ne fa parte integrante ed essenziale, compreso il doposcuola se necessario.
8) L'Assegno Unico Universale verrà parimenti diviso tra i genitori al 50% e, parimenti gli stessi si avvarranno delle detrazioni e/o deduzioni fiscali della figlia nella misura del 50%.
9) I coniugi dichiarano di essere impegnati in regolare attività lavorativa e di godere di autonomia economica, dando atto di non avanzare richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento né ad altro diverso titolo, fatto salvo il puntuale adempimento degli impegni che originano dal presente accordo.
pagina 4 di 6 10) I coniugi danno atto che il finanziamento Findomestic Banca Spa n. 20221040116771 contratto a nome e per conto della NOa per l'acquisto, da parte di quest'ultima, dell'autovettura T_ modello Ford Puma targata GF841VJ, andata distrutta nel sinistro stradale senza colpa che ha coinvolto la predetta, è stato estinto in data 15.9.2025 dal NO , avendo ricevuto lo stesso, CP_1 dalla moglie, la somma di € 14.962,00, a titolo di rimborso di detto finanziamento. Il NO CP_1 rinuncia a rivendicare la restituzione delle somme versate per il finanziamento dell'auto in questione, pari dal mese di luglio 2024 al mese di luglio 2025 ad € 4.118,40, a fronte della pari rinuncia della NOa a rivendicare quanto dalla medesima versato per il mutuo della casa coniugale T_ ceduta al marito.
11) I NOi e concordano di conferire mandato all'Avv. Roberto Arcudi, con studio T_ CP_1 in Torino, per la pratica di risarcimento del danno patito dalla minore , che era trasportata in Per_1 occasione del sinistro senza colpa che ha coinvolto la madre, il quale tuttavia si coordinerà con gli Avv.ti Rita Brandi e Paola Carrera, delegando successivamente i legali sottoscritti alla richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare territorialmente competente, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione e decidendo insieme le soluzioni più vantaggiose per il reimpiego della somma nell'interesse superiore ed esclusivo della minore.
12) I genitori convengono rispetto all'utilità di mantenere in essere il percorso di mediazione familiare intrapreso con la dott.ssa , impegnandosi a partecipare agli incontri, individuali e di CP_3 coppia, con costanza e atteggiamento costruttivo e collaborativo, consapevoli dell'importanza di preservare una comunicazione il più possibile sintonica e riconoscendo entrambi l'importanza di preservare la figlia dal conflitto.
13) Spese del giudizio integralmente compensate, con rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà professionale.
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso di aver contratto matrimonio con in data 03.10.2015, essere da detta unione Parte_2 nata, in data 11.11.2019, la figlia , essere il rapporto andato in crisi tanto che, dal dicembre Per_1
2023, cessava anche la coabitazione, chiedeva pronunciarsi la separazione dei Parte_1 coniugi con previsione di affido condiviso della figlia minore, collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre nonché con posizione, a carico dello stesso, di contributo al mantenimento della minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 70% concorso spese straordinarie.
si costituiva in giudizio nulla opponendo alla richiesta pronuncia di separazione e affido Parte_2 condiviso della minore ma chiedendone la collocazione alternata con mantenimento diretto da parte del genitore di volta in volta collocatario. Sentite le parti, emesso provvedimento ex art 473 bis.22 c.p.c nel senso dell'affido condiviso della minore con collocazione paritaria, ed acquisita relazione dei Servizi Sociali (nella quale si dava atto del benessere della minore), le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo onde la causa era rimessa in decisione, sulle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, ai sensi dell'art 473bis.21 c.p.c..
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte.
pagina 5 di 6 La domanda di separazione pare accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.. Consta infatti che la convivenza tra i coniugi è cessata da alcuni mesi né, vista le allegazioni in atti, pare ricostituibile.
S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione, come richiesta, domanda come anzi detto dallo stesso Pubblico Ministero nella sostanza fatta propria.
Nel resto le conclusioni sono conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico. In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso della minore ed è da ritenersi conforme all'interesse della stessa, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario. Del tutto congrua all'interesse della minore risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
Il Collegio prende altresì atto del contenuto degli ulteriori accordi di contenuto obbligatorio assunti in questa sede.
Si dispone infine, attesi gli accordi in essere e le conclusioni congiunte, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatisi in Parte_1 Parte_2 Vezza d'Alba il 03.10.2015, alle condizioni tutte di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti ed in epigrafe riportate, manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vezza d'Alba per gli adempimenti di competenza, spese di lite compensate.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 26/09/2025
Il Giudice relatore Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, affido, collocazione, mantenimento prole minorenne,
promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente in [...]C.F._1 Leini (TO), V. Torino n. 174, rappresentata e difesa dall'avv.to Paola Carrera per delega in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nato ad [...], il [...], C.F.: residente in [...]C.F._2
Monteu Roero (CN), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Brandi per delega in atti
RESISTENTE nella quale è parte necessaria il Pubblico Ministero.
trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per le parti ricorrente e resistente congiuntamente: 1)i coniugi, già autorizzati a vivere separati in virtù dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc del 29.1.2025, vivranno separati con reciproco rispetto e senza interferenze nella vita dell'altro/a. 2) La figlia minore , nata dall'unione matrimoniale il 11.11.2019 è affidata ad entrambi i Per_1 genitori, secondo il modello dell'affido condiviso, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni del quotidiano e di ordinaria amministrazione, consultandosi su tutte le questioni di maggior importanza relative alla salute, alla formazione educativa e scolastica e alla pagina 1 di 6 residenza abituale, assumendo insieme le decisioni nel rispetto del gradimento della bambina, dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 3) I genitori danno atto di avere iscritto la figlia alla Scuola Primaria Statale di Vezza Per_1 d'Alba, per conservare le relazioni sociali e amicali allacciate dalla minore alla Scuola dell'Infanzia. Sin da ora i genitori concordano che la bambina, non avendo ricevuto il sacramento del battesimo, non verrà iscritta al catechismo, in linea con l'educazione laica impartitale. Parimenti, i genitori si impegnano ad iscrivere a corsi sportivi scelti di comune accordo, in base al gradimento e alle Per_1 aspirazioni della minore, privilegiando corsi che non prevedano lezioni nel giorno del venerdì e del sabato, per non impattare con i tempi di competenza materni.
4) La minore conserva la residenza a fini meramente anagrafici con il padre, in Monteu Roero
Località Bordoni Alti 38/B e le modalità di permanenza presso ciascun genitore sono state attentamente ponderate in considerazione e in vista dell'inizio della Scuola Primaria di , Per_1 modulando i rispettivi tempi di cura e di competenza genitoriale, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 come segue:
A) Nel periodo di frequenza scolastica: la madre terrà con sé la figlia per tre fine settimana al mese (indicativamente, e salvo diversi accordi, il primo, il terzo e il quarto del mese), prendendola all'uscita dalla scuola del venerdì per riaccompagnarla a scuola il lunedì mattino e, il padre terrà con sé la figlia dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì mattino accompagnandola a scuola;
nell'infrasettimanale, la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia per uno o due pomeriggi (indicativamente e, salvo diversi accordi, i due pomeriggi del rientro scolastico della minore), prendendola all'uscita dalla scuola e riportandola dal padre prima della cena, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, il cui svolgimento può essere eventualmente delegato alla madre, se disponibile;
in tutti i casi, nella seconda settimana del mese, che termina con il week end di competenza del padre, la madre terrà con sé la figlia per due pomeriggi, indicativamente e salvo diversi accordi i due pomeriggi del rientro scolastico della minore, prendendola all'uscita da scuola e riportandola dal padre prima della cena, con facoltà di estendere la riconduzione al domicilio paterno entro le ore 21:00, se previamente concordato tra i genitori, qualora la madre abbia piacere di mangiare una pizza in loco con la bambina;
un week end al mese, indicativamente e salvo diverso accordo il secondo di ogni mese, la minore permarrà presso il padre, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattino.
B) Qualora la NOa dovesse spostare il proprio domicilio lavorativo lontano dal luogo di T_ residenza della minore, il padre si impegna, nei week end di competenza della madre, ad avere cura, in un weekend di accompagnare la figlia presso il domicilio materno, il venerdì alla fine del proprio turno lavorativo, per riprenderla la domenica sera dopo la cena mentre, negli altri due weekend, i genitori si alterneranno, ovvero uno la porterà il venerdì dopo il lavoro e l'altro la prenderà la domenica dopo cena, e viceversa. Parimenti, sempre nel caso in cui la NOa dovesse T_ spostare il proprio domicilio lavorativo lontano dal luogo di residenza della minore, al termine del proprio periodo di vacanza scolastica e/o dei ponti trascorsi con la bambina, avrà cura di ricondurla al domicilio paterno la sera precedente alla ripresa della scuola (dopo la cena, entro le ore 21).
C) Periodi festivi e di vacanza scolastica: salvo diversi accordi tra le parti, la madre terrà con sé la figlia, ogni anno, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche della Pasqua e la prevalenza delle festività scolastiche invernali del Natale, convenendo i genitori di dividersi il periodo come segue: un anno, con decorrenza dalle festività del 2025, con il padre dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 10:00 del 27 dicembre, quando la accompagnerà all'abitazione materna e, con la madre, dalle ore 10:00 del 27 dicembre al giorno della ripresa scolastica, accompagnandola a scuola;
l'anno successivo, con la madre dal primo giorno di vacanza scolastica, prendendola al termine delle lezioni pagina 2 di 6 e tenendola con sé fino alle ore 10:00 del 30 dicembre, quando il padre la prenderà dall'abitazione materna e, nuovamente, con la madre, che andrà a prenderla dal padre, dalle ore 10:00 del 3 gennaio al giorno della ripresa scolastica, accompagnandola a scuola;
pertanto, in tale anno, la bambina starà con il padre dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 10:00 del 3 gennaio. In merito alle ulteriori festività previste in calendario nell'anno e agli eventuali “ponti”, i genitori convengono che sia la madre a tenere per almeno quattro festività e relativi giorni di Per_1
“ponte”, dando atto di avere già concordato la suddivisione delle festività del 2025 e 2026 come segue: con la madre la festività e/o “ponte” dell'8 dicembre 2025, quella del Carnevale, quella del 1° maggio 2026 e quella del 2° giugno;
con il padre, la festività e/o ponte del 1° novembre 2025 e il 25 aprile del 2026.
La madre avrà altresì diritto ad avere con sé la figlia nel giorno del compleanno della bambina, che cadendo l'11 novembre coincide con il compleanno del papà e con la festa patronale del Comune di Vezza d'Alba, giorno di chiusura delle scuole, agganciando, ove possibile, la ricorrenza al week end precedente o successivo che sarà in ogni caso di sua competenza;
in particolare, con riguardo al 2025, la madre terrà con sé la bambina da venerdì 7 novembre 2025, prendendola all'uscita dalla scuola e tenendola con sé fino al primo pomeriggio del 11.11.2025 (ore 14:00), quando sarà il padre a prenderla dall'abitazione materna (il padre nulla oppone a che IA si assenti da scuola lunedì 10 novembre 2025 per trascorrere un giorno in più con la madre). Anche nelle annualità successive, i genitori convengono di dividersi sempre a metà il giorno del compleanno della bambina e concorderanno la divisione delle festività non principali di cui sopra (quattro con la madre e due con il padre), possibilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, avendo cura di alternare le festività da un anno all'altro. D) Nei periodi vacanza scolastica estiva: alla chiusura delle Scuole e per tutto il periodo estivo, la bambina permarrà con la madre, in Leinì in via Torino 174 e il padre la terrà con sé, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al termine delle attività del centro estivo al lunedì' mattino, riconducendola o all'abitazione materna, o al centro estivo o all'abitazione dei nonni, indicativamente entro le ore 9:30/10.00. Nell'infrasettimanale del periodo estivo, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia per uno pomeriggio alla settimana (indicativamente e, salvo diversi accordi, il mercoledì nella settimana successiva al weekend con il padre, e il lunedì nella settimana successiva al weekend con la madre, prendendola alle 16 dal centro estivo/o dai nonni materni e riportandola alla madre dopo cena, entro le 21.00).
Ciascun genitore avrà inoltre la facoltà di tenere con sé la bambina per due settimane consecutive, concordando il periodo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, a fini programmativi e comunicandosi, anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno e i dati per la reperibilità della minore. Resta inteso che durante il periodo di vacanza, salvo diverso accordo che le parti restano libere di assumere, si intendono sospese le visite con l'altro genitore. Ciascun genitore, durante il periodo in cui avrà con sé la bambina, si impegna a garantire e a facilitare i contatti telefonici con l'altro genitore, prevedendo un messaggio audio al risveglio e una chiamata telefonica tutti i giorni, preferibilmente nella fascia oraria compresa tra le ore 18:30 e le 21:00.
E) Oltre al calendario come sopra fissato, le parti si riservano la facoltà di concordare ulteriori spazi relazionali tra la figlia e ciascun genitore, previo accordo tra di essi, impegnandosi a garantirsi la massima collaborazione ed elasticità nell'applicazione dell'accordo, mettendo al centro i bisogni e gli interessi di e avendo cura di prendere insieme parte ai momenti più significativi della vita Per_1 della figlia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il primo giorno di scuola, il ritiro delle pagelle, i saggi i danza o eventuali competizioni e/o allenamenti sportivi eccetera).
pagina 3 di 6 F) Le parti concordano che nei rispettivi week end e nei periodi di vacanza di ciascuno, si intendono sospese le visite tra la bambina e l'altro genitore. 5) L'abitazione già di residenza coniugale, sita in Monteu Roero località Bordoni Alti 38/B, in comproprietà di entrambi i coniugi, è assegnata in uso al NO con i mobili e gli arredi che la CP_1 compongono, dandosi atto che la NOa non ha interesse a prelevare i beni, che vengono, T_ pertanto, rinunciati in favore del marito. Nell'ottica delle reciproche concessioni finalizzate ad individuare soluzioni di accordo su tutti i rapporti della crisi matrimoniale e con l'intento di transigere ogni rapporto, compresi quelli patrimoniali, la NOa si obbliga, con effetti Parte_1 obbligatori con il presente e con effetti reali a rogito, a trasferire al NO , le proprie Parte_2 ragioni di comproprietà indivise del fabbricato di civile abitazione sito in Monteu Roero Località Bordoni Alti 38/B, come meglio descritto e catastalmente identificato nell'atto di provenienza a rogito Notaio del 8.5.2020, Repertorio N. 3922, Raccolta n. 2771, il quale si impegna ad Persona_2 accollarsi il mutuo ipotecario residuo stipulato con TR
, ammontante al mese di giugno 2025 ad € 133.503,75,
[...] obbligandosi ad ottenere dall'Istituto bancario, entro la data di stipula dell'atto notarile di consolida- mento in suo capo della proprietà, la liberazione della NOa dal debito. T_
Trattandosi di trasferimento immobiliare funzionale e indispensabile alla definizione bonaria dei rapporti della crisi coniugale, con funzione preclusiva di futuri contenzioni anche in ordine allo scioglimento della comunione ordinaria, le parti richiedono l'applicazione del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, prevedendosi che sia a carico del NO , che CP_1 consolida in suo capo la proprietà per effetto della cessione delle quote della NOa , farsi T_ carico di ogni onere e spesa necessaria al perfezionamento degli accordi, ivi compreso l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e la Relazione di Regolarità Edilizia (RRE), se richiesti. Le Parti si obbligano a dare adempimento al predetto obbligo entro e non oltre 45 giorni dal deposito della sentenza che recepirà il presente accordo.
Nelle more della stipula dell'atto pubblico di cessione immobiliare e dell'accollo liberatorio, il NO
continuerà a farsi carico per intero degli oneri del mutuo, in ragione del godimento esclusivo CP_1 del fabbricato, rinunciando alla ripetizione nei confronti della NOa sia per i canoni a T_ scadere che per quelli scaduti, dando atto le parti che la NOa ha regolarmente provveduto T_ a pagare la metà dei ratei del mutuo, pari a complessivi € 440,00/mese, dalla data di stipulazione del debito alla mensilità di dicembre 2023 compresa, pari a complessivi € 9460,00 (ovvero € 220,00 x 43 mesi). Con il buon fine degli impegni che discendono dal presente accordo, la NOa T_ rinuncia definitivamente a qualsivoglia pretesa sull'immobile coniugale e sui beni e gli arredi ivi presenti.
7) In ragione della collocazione alternata della minore, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento della figlia, senza la previsione di assegni perequativi, impegnandosi a partecipare in misura paritaria – 50% ciascuno – al pagamento delle spese straordinarie, di natura medica, scolastica e sportiva, richiamandosi al Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di Asti il 7.7.2017 che le Parti dichiarano di conoscere e che, allegato al presente accordo sub lettera A) ne fa parte integrante ed essenziale, compreso il doposcuola se necessario.
8) L'Assegno Unico Universale verrà parimenti diviso tra i genitori al 50% e, parimenti gli stessi si avvarranno delle detrazioni e/o deduzioni fiscali della figlia nella misura del 50%.
9) I coniugi dichiarano di essere impegnati in regolare attività lavorativa e di godere di autonomia economica, dando atto di non avanzare richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento né ad altro diverso titolo, fatto salvo il puntuale adempimento degli impegni che originano dal presente accordo.
pagina 4 di 6 10) I coniugi danno atto che il finanziamento Findomestic Banca Spa n. 20221040116771 contratto a nome e per conto della NOa per l'acquisto, da parte di quest'ultima, dell'autovettura T_ modello Ford Puma targata GF841VJ, andata distrutta nel sinistro stradale senza colpa che ha coinvolto la predetta, è stato estinto in data 15.9.2025 dal NO , avendo ricevuto lo stesso, CP_1 dalla moglie, la somma di € 14.962,00, a titolo di rimborso di detto finanziamento. Il NO CP_1 rinuncia a rivendicare la restituzione delle somme versate per il finanziamento dell'auto in questione, pari dal mese di luglio 2024 al mese di luglio 2025 ad € 4.118,40, a fronte della pari rinuncia della NOa a rivendicare quanto dalla medesima versato per il mutuo della casa coniugale T_ ceduta al marito.
11) I NOi e concordano di conferire mandato all'Avv. Roberto Arcudi, con studio T_ CP_1 in Torino, per la pratica di risarcimento del danno patito dalla minore , che era trasportata in Per_1 occasione del sinistro senza colpa che ha coinvolto la madre, il quale tuttavia si coordinerà con gli Avv.ti Rita Brandi e Paola Carrera, delegando successivamente i legali sottoscritti alla richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare territorialmente competente, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione e decidendo insieme le soluzioni più vantaggiose per il reimpiego della somma nell'interesse superiore ed esclusivo della minore.
12) I genitori convengono rispetto all'utilità di mantenere in essere il percorso di mediazione familiare intrapreso con la dott.ssa , impegnandosi a partecipare agli incontri, individuali e di CP_3 coppia, con costanza e atteggiamento costruttivo e collaborativo, consapevoli dell'importanza di preservare una comunicazione il più possibile sintonica e riconoscendo entrambi l'importanza di preservare la figlia dal conflitto.
13) Spese del giudizio integralmente compensate, con rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà professionale.
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso di aver contratto matrimonio con in data 03.10.2015, essere da detta unione Parte_2 nata, in data 11.11.2019, la figlia , essere il rapporto andato in crisi tanto che, dal dicembre Per_1
2023, cessava anche la coabitazione, chiedeva pronunciarsi la separazione dei Parte_1 coniugi con previsione di affido condiviso della figlia minore, collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre nonché con posizione, a carico dello stesso, di contributo al mantenimento della minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 70% concorso spese straordinarie.
si costituiva in giudizio nulla opponendo alla richiesta pronuncia di separazione e affido Parte_2 condiviso della minore ma chiedendone la collocazione alternata con mantenimento diretto da parte del genitore di volta in volta collocatario. Sentite le parti, emesso provvedimento ex art 473 bis.22 c.p.c nel senso dell'affido condiviso della minore con collocazione paritaria, ed acquisita relazione dei Servizi Sociali (nella quale si dava atto del benessere della minore), le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo onde la causa era rimessa in decisione, sulle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, ai sensi dell'art 473bis.21 c.p.c..
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte.
pagina 5 di 6 La domanda di separazione pare accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.. Consta infatti che la convivenza tra i coniugi è cessata da alcuni mesi né, vista le allegazioni in atti, pare ricostituibile.
S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione, come richiesta, domanda come anzi detto dallo stesso Pubblico Ministero nella sostanza fatta propria.
Nel resto le conclusioni sono conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico. In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso della minore ed è da ritenersi conforme all'interesse della stessa, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario. Del tutto congrua all'interesse della minore risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
Il Collegio prende altresì atto del contenuto degli ulteriori accordi di contenuto obbligatorio assunti in questa sede.
Si dispone infine, attesi gli accordi in essere e le conclusioni congiunte, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatisi in Parte_1 Parte_2 Vezza d'Alba il 03.10.2015, alle condizioni tutte di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti ed in epigrafe riportate, manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vezza d'Alba per gli adempimenti di competenza, spese di lite compensate.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 26/09/2025
Il Giudice relatore Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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