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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 02/12/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RISARCIMENTO DANNI DA PERDITA
DI CHANCES
definitiva nella causa iscritta al n. 297/2024 R.G. Lav. promossa da: _________________
rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta Parte_1
BIONDO, con studio in Aosta, presso il cui studio è eletto domicilio anche digitale
Ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
MUSY unitamente e disgiuntamente all'Avv. Corinne BUSSO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, in virtù di procura depositata in via telematica
Resistente
In punto a: Risarcimento del danno da perdita di chances
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di AOSTA, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti per il libero interrogatorio, procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili,
Accertare l'ipotesi di responsabilità per perdita di chances nei confronti dell'odierna ricorrente, per aver violato gli obblighi di imparzialità e il generale divieto di discriminazione;
Accertare, in via subordinata, l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale della CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., integrata nei confronti dell'odierna ricorrente, per aver
[...] violato il generico obbligo di neminem laedere previsto da tale articolo;
Condannare l' come sopra meglio qualificata, al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale patito dalla ricorrente a causa del comportamento della resistente, che sin da ora si quantificano in euro 154.171,69, salvo una diversa valutazione da liquidarsi dal Giudice con criterio equitativo anche in considerazione del danno morale subito.
Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite come da tariffario degli avvocati”.
1 l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta,
In via principale
- respingere le domande della ricorrente
In via subordinata, e nella denegata ipotesi di condanna
- limitare o comunque ridurre la condanna della resistente secondo quanto indicato in narrativa
In ogni caso
- con vittoria di compensi e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali (15 %).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 1.12.2024,
evocava in giudizio la enti Parte_1 Controparte_1
al fine di vederla condannata al risarcimento del danno patrimoniale e CP_1 CP_1 non patrimoniale asseritamente subito per il mancato rilascio del nulla osta necessario per partecipare alla selezione per la designazione e nomina a Segretario Generale della Camera
Valdostana delle Imprese e delle professioni – Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales di cui all'avviso del 12.3.2024; in particolare sosteneva che il diniego fosse immotivato, in quanto altri Segretari erano in forze presso altre AZ (Regione Valle
d'Aosta) e pertanto non corrispondeva al vero l'affermazione -di cui alla deliberazione n°28/2023 dell secondo cui “la sottrazione di un segretario precluderebbe il soddisfacimento delle CP_1 esigenze id fabbisogno dei segretari degli enti locali”.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendone la reiezione.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante gli sforzi profusi dal Giudicante in tal senso, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè il giudice -ritenuta la stessa matura per la decisione- fissava udienza id discussione ed, all'esito di ampia ed articolata trattazione- decideva la causa come da verbale letto in udienza.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria.
Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. .
2 Orbene, alla luce di quanto sopra, deve in primis verificarsi la sussistenza di un danno risarcibile, lasciata in disparte la valutazione della legittimità della condotta -a dir poco ondivaga- dell'Agenzia.
In punto diritto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. da ultima,
Cass. Sez. Lav. n° 11058/2025 del 27.4.2025) “…il danno subito dal lavoratore per perdita della chance … conseguente all'inadempimento della P.A. … può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa;
in proposito il dipendente deve allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità. Nella specie, il giudice del merito ha ritenuto, con un giudizio di fatto che, come tale, non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità, che i ricorrenti non avessero descritto, in un'ottica risarcitoria, i compiti dirigenziali loro effettivamente assegnati, il numero delle unità di personale gestite, i risultati periodicamente raggiunti e la corrispondente posizione dirigenziale originata dal nuovo assetto organizzativo alla quale avrebbero potuto astrattamente aspirare. I lavoratori, nella presente sede, si sono limitati a riferire di avere espletato gli incarichi dirigenziali di cui agli ordini di servizio prodotti in primo grado, senza tenere realmente conto di quanto osservato dalla corte territoriale. In particolare, i ricorrenti non hanno considerato che, anche una volta dimostrato l'eventuale inadempimento della P.A., occorre fornire, come sostanzialmente sottolineato dalla Corte d'appello di Palermo, un'ulteriore dimostrazione concernente il danno patito e la sua entità. Soprattutto, essendo prospettata la perdita di una chance, sarebbe stato onere dei dipendenti allegare e dimostrare che…. avrebbero avuto delle concrete possibilità di ottenere l'incarico, prevalendo sugli altri potenziali concorrenti, e che avrebbero realizzato i risultati attesi, profili dei quali, invece, non vi è menzione nell'atto di impugnazione”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'onerata non abbia fornito la prova -come richiesto dalla Suprema Corte- dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
E' bene a tal proposito ricordare, in primis, che la ricorrente pochi mesi prima dei fatti per cui è causa, aveva già partecipato ad altra selezione per la nomina a Segretario Generale della
Chambre, di cui alla delibera n°65 del 23/8/2023, senza, tuttavia, essere selezionata, nonostante gli 11 anni di mandato: trattasi di circostanza particolarmente significativa, che avrebbe dovuto indurre l'attrice ad un particolare onere di allegazione sul punto.
Per il successivo avviso del 2024, invece, la dott.ssa si è limitata a sostenere che, Parte_1 non essendoci ulteriori candidati con i requisiti previsti dal bando, ella, nel caso di concessione del nulla osta da parte della convenuta, sarebbe stata in ogni caso designata Segretario
Generale della Chambre.
3 La tesi, se pur suggestivamente argomentata, non sembra, però, trovare riscontro nei documenti depositati.
Premesso che altra domanda è stata dichiarata inammissibile semplicemente per un errore di individuazione della pec di ricezione (vds. doc. 10 ricorrente), a seguito della presentazione della domanda attorea (vds. doc. 9 ricorrente), la Chambre trasmetteva all'attrice una nota interlocutoria in data 8.4.2024 (vds. doc. 10 ricorrente), del seguente tenore:
In particolare, detta nota, in ordine alla necessità del nulla osta, specificatamente così motivava:
4 Inspiegabilmente la dott.ssa anziché depositare una nuova domanda, Parte_1 sottoscrivendo prima di tutto il modulo privacy e, poi, allegando la dichiarazione di impegno prevista dall'Avviso, in modo da poter comunque partecipare alla procedura, si affrettava il
9.4.2024 (vale a dire il giorno successivo alla comunicazione della nota della Chambre) a richiedere alla convenuta un -non necessario- nulla osta preventivo, sostenendo, contrariamente a quanto sopra riportato, che
(vds. doc. 23 resistente).
Alla luce del diniego opposto dall'Agenzia il 17.4.2024, la ricorrente non ripresentava la domanda alla ben avrebbe potuto fare- allegando prima di tutto l'informativa Parte_2 sulla privacy sottoscritta e la dichiarazione di impegno, ma rimaneva inerte, venendo, così esclusa dalla procedura (vds. sempre documento 10 ricorrente) con la seguente motivazione:
“Con nota ns. prot. n. 4545 dell'08/04/2024, l'ufficio avviava soccorso istruttorio chiedendo di sottoscrivere per presa visione l'”Informativa privacy” e di allegare la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c) dell'Avviso facendola pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (18/04/2024), in quanto mancante.
La S.V. richiedeva in data 10/04/2024 (ns. prot. n. 4724/2024) una proroga, peraltro immotivata, di ulteriori 30 giorni per integrare la documentazione, non accordata con nota motivata ns. prot.
n. 5049/2024, con la quale, inoltre, si comunicava che se nel termine inizialmente previsto
(18/04/2024) non fosse pervenuta alcuna documentazione, la S.V. non sarebbe stata ammessa alla procedura.
Considerato che entro il termine fissato (18/04/2024) non sono pervenute né ulteriori controdeduzioni né la documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) la domanda di partecipazione prot. n. 4175/2024 trasmessa dalla S.V. non può essere ammessa alla procedura di cui all'Avviso approvato con deliberazione della Giunta camerale n.
21 del 12 marzo 2024”.
Insomma, volendo tirare le fila del discorso, anche a prescindere dal nulla osta preventivo richiesto all'Agenzia, la ricorrente avrebbe comunque dovuto e potuto ripresentare tempestivamente una nuova domanda, allegando i documenti richiesti dalla Chambre, in modo da partecipare alla procedura.
Poiché così non ha fatto, risulta per tabulas che la mancata ipotetica designazione a Segretario
Generale della Chambre non sia dovuta ad una illegittima condotta della resistente, bensì alla propria inerzia.
5 In altre parole, per usare le espressioni della Suprema Corte, non solo l'onerata non ha fornito
“la dimostrazione in termini di alta probabilità del conseguimento del posto, secondo le regole proprie della fattispecie”, ma, anzi, è dimostrato per tabulas che, in assenza di idonea domanda con allegati i richiesti documenti, ella sarebbe stata comunque esclusa dalla selezione.
La domanda attorea, allora, non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la condotta non proprio cristallina dell'Agenzia e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
“ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, il 23/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
6
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RISARCIMENTO DANNI DA PERDITA
DI CHANCES
definitiva nella causa iscritta al n. 297/2024 R.G. Lav. promossa da: _________________
rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta Parte_1
BIONDO, con studio in Aosta, presso il cui studio è eletto domicilio anche digitale
Ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
MUSY unitamente e disgiuntamente all'Avv. Corinne BUSSO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, in virtù di procura depositata in via telematica
Resistente
In punto a: Risarcimento del danno da perdita di chances
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di AOSTA, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti per il libero interrogatorio, procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili,
Accertare l'ipotesi di responsabilità per perdita di chances nei confronti dell'odierna ricorrente, per aver violato gli obblighi di imparzialità e il generale divieto di discriminazione;
Accertare, in via subordinata, l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale della CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., integrata nei confronti dell'odierna ricorrente, per aver
[...] violato il generico obbligo di neminem laedere previsto da tale articolo;
Condannare l' come sopra meglio qualificata, al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale patito dalla ricorrente a causa del comportamento della resistente, che sin da ora si quantificano in euro 154.171,69, salvo una diversa valutazione da liquidarsi dal Giudice con criterio equitativo anche in considerazione del danno morale subito.
Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite come da tariffario degli avvocati”.
1 l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta,
In via principale
- respingere le domande della ricorrente
In via subordinata, e nella denegata ipotesi di condanna
- limitare o comunque ridurre la condanna della resistente secondo quanto indicato in narrativa
In ogni caso
- con vittoria di compensi e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali (15 %).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 1.12.2024,
evocava in giudizio la enti Parte_1 Controparte_1
al fine di vederla condannata al risarcimento del danno patrimoniale e CP_1 CP_1 non patrimoniale asseritamente subito per il mancato rilascio del nulla osta necessario per partecipare alla selezione per la designazione e nomina a Segretario Generale della Camera
Valdostana delle Imprese e delle professioni – Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales di cui all'avviso del 12.3.2024; in particolare sosteneva che il diniego fosse immotivato, in quanto altri Segretari erano in forze presso altre AZ (Regione Valle
d'Aosta) e pertanto non corrispondeva al vero l'affermazione -di cui alla deliberazione n°28/2023 dell secondo cui “la sottrazione di un segretario precluderebbe il soddisfacimento delle CP_1 esigenze id fabbisogno dei segretari degli enti locali”.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendone la reiezione.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante gli sforzi profusi dal Giudicante in tal senso, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè il giudice -ritenuta la stessa matura per la decisione- fissava udienza id discussione ed, all'esito di ampia ed articolata trattazione- decideva la causa come da verbale letto in udienza.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria.
Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. .
2 Orbene, alla luce di quanto sopra, deve in primis verificarsi la sussistenza di un danno risarcibile, lasciata in disparte la valutazione della legittimità della condotta -a dir poco ondivaga- dell'Agenzia.
In punto diritto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. da ultima,
Cass. Sez. Lav. n° 11058/2025 del 27.4.2025) “…il danno subito dal lavoratore per perdita della chance … conseguente all'inadempimento della P.A. … può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa;
in proposito il dipendente deve allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità. Nella specie, il giudice del merito ha ritenuto, con un giudizio di fatto che, come tale, non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità, che i ricorrenti non avessero descritto, in un'ottica risarcitoria, i compiti dirigenziali loro effettivamente assegnati, il numero delle unità di personale gestite, i risultati periodicamente raggiunti e la corrispondente posizione dirigenziale originata dal nuovo assetto organizzativo alla quale avrebbero potuto astrattamente aspirare. I lavoratori, nella presente sede, si sono limitati a riferire di avere espletato gli incarichi dirigenziali di cui agli ordini di servizio prodotti in primo grado, senza tenere realmente conto di quanto osservato dalla corte territoriale. In particolare, i ricorrenti non hanno considerato che, anche una volta dimostrato l'eventuale inadempimento della P.A., occorre fornire, come sostanzialmente sottolineato dalla Corte d'appello di Palermo, un'ulteriore dimostrazione concernente il danno patito e la sua entità. Soprattutto, essendo prospettata la perdita di una chance, sarebbe stato onere dei dipendenti allegare e dimostrare che…. avrebbero avuto delle concrete possibilità di ottenere l'incarico, prevalendo sugli altri potenziali concorrenti, e che avrebbero realizzato i risultati attesi, profili dei quali, invece, non vi è menzione nell'atto di impugnazione”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'onerata non abbia fornito la prova -come richiesto dalla Suprema Corte- dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
E' bene a tal proposito ricordare, in primis, che la ricorrente pochi mesi prima dei fatti per cui è causa, aveva già partecipato ad altra selezione per la nomina a Segretario Generale della
Chambre, di cui alla delibera n°65 del 23/8/2023, senza, tuttavia, essere selezionata, nonostante gli 11 anni di mandato: trattasi di circostanza particolarmente significativa, che avrebbe dovuto indurre l'attrice ad un particolare onere di allegazione sul punto.
Per il successivo avviso del 2024, invece, la dott.ssa si è limitata a sostenere che, Parte_1 non essendoci ulteriori candidati con i requisiti previsti dal bando, ella, nel caso di concessione del nulla osta da parte della convenuta, sarebbe stata in ogni caso designata Segretario
Generale della Chambre.
3 La tesi, se pur suggestivamente argomentata, non sembra, però, trovare riscontro nei documenti depositati.
Premesso che altra domanda è stata dichiarata inammissibile semplicemente per un errore di individuazione della pec di ricezione (vds. doc. 10 ricorrente), a seguito della presentazione della domanda attorea (vds. doc. 9 ricorrente), la Chambre trasmetteva all'attrice una nota interlocutoria in data 8.4.2024 (vds. doc. 10 ricorrente), del seguente tenore:
In particolare, detta nota, in ordine alla necessità del nulla osta, specificatamente così motivava:
4 Inspiegabilmente la dott.ssa anziché depositare una nuova domanda, Parte_1 sottoscrivendo prima di tutto il modulo privacy e, poi, allegando la dichiarazione di impegno prevista dall'Avviso, in modo da poter comunque partecipare alla procedura, si affrettava il
9.4.2024 (vale a dire il giorno successivo alla comunicazione della nota della Chambre) a richiedere alla convenuta un -non necessario- nulla osta preventivo, sostenendo, contrariamente a quanto sopra riportato, che
(vds. doc. 23 resistente).
Alla luce del diniego opposto dall'Agenzia il 17.4.2024, la ricorrente non ripresentava la domanda alla ben avrebbe potuto fare- allegando prima di tutto l'informativa Parte_2 sulla privacy sottoscritta e la dichiarazione di impegno, ma rimaneva inerte, venendo, così esclusa dalla procedura (vds. sempre documento 10 ricorrente) con la seguente motivazione:
“Con nota ns. prot. n. 4545 dell'08/04/2024, l'ufficio avviava soccorso istruttorio chiedendo di sottoscrivere per presa visione l'”Informativa privacy” e di allegare la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c) dell'Avviso facendola pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (18/04/2024), in quanto mancante.
La S.V. richiedeva in data 10/04/2024 (ns. prot. n. 4724/2024) una proroga, peraltro immotivata, di ulteriori 30 giorni per integrare la documentazione, non accordata con nota motivata ns. prot.
n. 5049/2024, con la quale, inoltre, si comunicava che se nel termine inizialmente previsto
(18/04/2024) non fosse pervenuta alcuna documentazione, la S.V. non sarebbe stata ammessa alla procedura.
Considerato che entro il termine fissato (18/04/2024) non sono pervenute né ulteriori controdeduzioni né la documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) la domanda di partecipazione prot. n. 4175/2024 trasmessa dalla S.V. non può essere ammessa alla procedura di cui all'Avviso approvato con deliberazione della Giunta camerale n.
21 del 12 marzo 2024”.
Insomma, volendo tirare le fila del discorso, anche a prescindere dal nulla osta preventivo richiesto all'Agenzia, la ricorrente avrebbe comunque dovuto e potuto ripresentare tempestivamente una nuova domanda, allegando i documenti richiesti dalla Chambre, in modo da partecipare alla procedura.
Poiché così non ha fatto, risulta per tabulas che la mancata ipotetica designazione a Segretario
Generale della Chambre non sia dovuta ad una illegittima condotta della resistente, bensì alla propria inerzia.
5 In altre parole, per usare le espressioni della Suprema Corte, non solo l'onerata non ha fornito
“la dimostrazione in termini di alta probabilità del conseguimento del posto, secondo le regole proprie della fattispecie”, ma, anzi, è dimostrato per tabulas che, in assenza di idonea domanda con allegati i richiesti documenti, ella sarebbe stata comunque esclusa dalla selezione.
La domanda attorea, allora, non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la condotta non proprio cristallina dell'Agenzia e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
“ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, il 23/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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