Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2025, n. 7696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7696 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07258/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7258 del 2021, proposto da
UL OR, CO ME, MA ME, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Marigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio BA RO in Roma, via di Rocca Sinibalda 10;
contro
Comune di Tarquinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza della Città di Tarquinia n. 77 dell’8 aprile 2021, avente ad oggetto l’ordine di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni atto anteriore e/o consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80), la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Espongono in fatto gli odierni ricorrenti che con riferimento alle opere di cui, con il gravato provvedimento, è stata ingiunta la demolizione, il proprio dante causa aveva presentato, in data 13 marzo 1986, istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo con 2 verande in adiacenza e 2 manufatti esterni a destinazione magazzini e forno.
A seguito della ricezione del preavviso di rigetto della predetta istanza, di cui alla nota datata 13 novembre 2019, e delle successive interlocuzioni, è stato adottato, con determinazione del 26 maggio (rectius: aprile) 2020, il provvedimento di rigetto della sanatoria di opere abusive anche nella considerazione della mancata allegazione della documentazione indicata come mancante nonostante il decorso anche dei termini richiesti dai ricorrenti a titolo di proroga per la sua produzione.
Nel precisare i ricorrenti di aver inviato la richiesta documentazione in data 12 giugno 2020 e di aver presentato istanza volta all’annullamento in autotutela del rigetto del condono, deducono, avverso il gravato ordine di demolizione, i seguenti motivi di censura:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. – Carattere non perentorio del termine ivi indicato - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per illogicità e ingiustizia manifesta.
Nel premettere i ricorrenti come il gravato ordine di demolizione costituisca conseguenza del precedente diniego di sanatoria, contestano le ragioni addotte a fondamento di quest’ultimo, sostenendo la non applicabilità al relativo procedimento dei termini di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che peraltro non potrebbe essere inteso come perentorio e di cui era stata richiesta la proroga stante la difficoltà per gli eredi di reperire la richiesta documentazione.
La richiesta di integrazione documentale sarebbe, inoltre, intervenuta a distanza di 33 anni dalla presentazione della domanda di condono, e sarebbe stata inoltrata durante il periodo di lock down dovuto all’epidemia, caratterizzato dal rallentamento delle attività amministrative e con riferimento al quale è stata prevista la sospensione di tutti i termini.
II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del decreto legge n. 18/2020 cd ‘Cura Italia’- Eccesso di potere.
Il termine per l’integrazione documentale dell’istanza di condono sarebbe stato sospeso per effetto della epigrafata norma, e tale documentazione è stata comunque trasmessa all’Amministrazione, con conseguente illegittimità delle ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda di sanatoria, ispirate ad un rigoroso ed illogico formalismo.
III – Violazione del principio di legittimo affidamento – Eccesso di potere.
Invocano i ricorrenti la tutela del loro legittimo affidamento per aver confidato, anche alla luce del lungo lasso di tempo decorso dall’istanza di condono, sulla sanabilità delle opere, ed avendo comunque presentato tutta la documentazione necessaria a corredo dell’istanza.
2 – L’intimata Amministrazione Comunale non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso.
3 – Alla udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, la causa è stata chiamata e, dato avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, trattenuta in decisione come da verbale.
4 – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come da avviso reso in udienza.
4.1 - Forma oggetto di impugnazione l’ordine di demolizione di opere abusive – individuate nella realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo con 2 verande in adiacenza e 2 manufatti esterni a destinazione magazzini e forno – adottato in conseguenza del rigetto, con determinazione n. 12695 del 22 aprile 2020, dell’istanza di sanatoria di tali opere, presentata in data 13 marzo 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985 dal dante causa dei ricorrenti.
4.2.- Emerge dalla lettura della gravata ordinanza come tale diniego di sanatoria costituisca l’unico ed esclusivo presupposto sulla cui base è stata ordinata la demolizione delle opere che ne formavano oggetto, con la conseguenza che debbono essere ritenute inammissibili le censure proposte con il ricorso in esame in quanto riferite non a vizi propri dell’ordine di demolizione – formalmente impugnato – ma a vizi che afferiscono al presupposto provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, rimasto tuttavia inoppugnato in quanto non oggetto di rituale e tempestiva impugnazione, e che si è pertanto consolidato.
4.3 - Nè, con il ricorso in esame è proposta contestuale impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento, contenuto nell’epigrafe del ricorso, all’impugnazione di tutti gli atti anteriori, connessi e conseguenziali.
Peraltro, una eventuale impugnazione del provvedimento di rigetto della sanatoria contestuale all’impugnazione dell’ordine di demolizione, gravato in questa sede, sarebbe tardiva, avendo i ricorrenti avuto conoscenza del rigetto del condono quantomeno a decorrere dal 5 luglio 2020, data in cui hanno inoltrato istanza di annullamento dello stesso in autotutela.
Le censure proposte con il ricorso in esame – con il quale viene formalmente impugnato solo l’ordine di demolizione – attengono a vizi che afferiscono al presupposto provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, con la conseguenza che le stesse debbono essere dichiarate inammissibili in quanto, essendo attinenti a vizi inerenti il rigetto del condono delle opere, avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate avverso tale atto, laddove sono state in questa sede proposte pur in assenza della sua tempestiva impugnazione, non essendovi quindi alcuna corrispondenza tra atto impugnato e cesure proposte.
Il carattere abusivo delle opere di cui, con la gravata determinazione è stata ordinata la demolizione, discende, invero, unicamente dall’intervenuto rigetto della domanda di condono, che ne costituisce unico presupposto e esclusivo fondamento, e che tuttavia non è stato utilmente e ritualmente contestato mediante attivazione dei rimedi previsti dall’ordinamento, con conseguente consolidamento di tale atto, il che preclude la possibilità di far valere, avverso il successivo ordine di demolizione, vizi che attengono a tale atto o profili di illegittimità derivata, peraltro non articolati.
4.4 - Parte ricorrente infatti, pur impugnando formalmente solo l’ordine di demolizione, articola, a sostegno della proposta azione, unicamente profili di censura che attengono al provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, che si rivelano tuttavia inammissibili sia per tardività rispetto alla data di conoscenza di tale atto, sia in quanto tale rigetto non risulta formalmente – anche se tardivamente in questa sede - impugnato.
4.5 - Nè sono state sollevate censure inerenti vizi propri del gravato ordine di demolizione che possano essere utilmente esaminate nel merito.
5 - Giova, inoltre, ricordare, in linea generale, come in presenza di vizi dell'atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto conseguenziale anche quando quest'ultimo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto conseguenziale è affetto da illegittimità derivata, e resta efficace ove non ritualmente impugnato; la prima ipotesi ricorre nel solo caso in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi. Ne discende la necessità di valutare l'intensità del rapporto di conseguenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto caducante qualora detto rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5188).
6 - Tanto premesso, occorre rilevare come tra rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985 e ordine di demolizione di opere che ripetono il loro carattere abusivo unicamente da tale rigetto, sussista un rapporto di presupposizione tale da implicare che, in caso di annullamento del primo, il secondo risulti affetto da illegittimità derivata, venendo meno con l'annullamento del diniego di sanatoria anche il presupposto logico-giuridico che sorregge il provvedimento di demolizione successivamente emesso.
Seppur appartenenti alla medesima sequenza procedimentale, il diniego di condono e la demolizione, di cui il primo costituisce atto presupposto della seconda, rivestono comunque una propria autonomia stante la diversità dei relativi presupposti, con la conseguenza che la demolizione può essere censurata sia per illegittimità derivata che per vizi propri, mentre non sono ammissibili censure che avrebbero dovuto essere sollevate con riguardo all’atto presupposto, altrimenti determinandosi la violazione dei termini decadenziali per proporre impugnazione.
7 - Il nesso di presupposizione tra due atti, che sorge quando l'atto consequenziale non può essere emanato senza l'adozione del primo, comporta, in caso di omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto, l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso l'atto consequenziale ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare una autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.
E', difatti, principio consolidato quello per cui è inammissibile l'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile.
Viene difatti in rilievo, in tale ipotesi, una illegittimità ad effetto viziante e non caducante, non essendo il rapporto di conseguenzialità tra l'atto presupposto e gli atti conseguenti caratterizzato da un'intensità tale da giustificare la caducazione in luogo dell'annullamento, applicandosi il principio – nel rispetto della integrità della sequenza procedimentale - dell'effetto invalidante sull'atto consequenziale dell'invalidità dell’atto prodromico.
8 - Applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve dunque affermarsi che per effetto della mancata impugnazione dell’atto presupposto – ovvero il diniego di sanatoria delle opere oggetto del gravato ordine di demolizione – il successivo ordine di demolizione che sul primo trova il proprio unico fondamento può essere censurato solo per vizi propri o di illegittimità derivata, nella specie non articolati.
9 - In materia di abusi edilizi, devono quindi ritenersi inammissibili le censure avverso l'ordine di demolizione che trova il suo presupposto nel diniego di condono qualora quest’ultimo non sia stato impugnato nei termini e non vengano dedotti vizi propri del solo ordine di demolizione, essendo il rigetto di condono divenuto ormai definitivo dal momento che, laddove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, nel caso in cui non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale. Pertanto, il privato che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria del proprio abuso edilizio, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, poiché rispetto a quest'ultima il diniego di sanatoria si configura come atto presupposto, ormai inoppugnabile.
10 - In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
11 – Nulla per le spese non essendosi costituita in giudizio l’intimata Amministrazione Comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda Quater
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara inammissibile;
- nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80), con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO